REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 MARZO 2006 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


CIRCOLARE 24 gennaio 2006, n. 1.
Modifiche alle disposizioni emanate con direttiva prot. n. 921 del 3 giugno 2002, in applicazione del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 "Regolamento del diritto di accesso ai documenti del dipartimento regionale industria".

A TUTTE LE AREE, SERVIZI ED UFFICI DI STAFF DEL DIPARTIMENTO INDUSTRIA
e, p.c.  ALL' UFFICIO DI GABINETTO DELL'ASSESSORE 

Accanto ai tradizionali principi regolatori dell'azione amministrativa (legalità, imparzialità e buona amministrazione) la dottrina e la giurisprudenza, nel corso degli ultimi anni, ne hanno individuato un altro, destinato ad attribuire ai cittadini il potere di esercitare un controllo democratico sull'attività amministrativa. Si tratta del principio della trasparenza, rappresentato (non solum sed etiam) dal diritto di accesso agli atti amministrativi, ossia il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi da parte degli interessati.
La svolta dell'intero sistema del diritto di accesso è avvenuta con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e con le norme contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. L'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione regionale è stato, infine, oggetto di apposito regolamento emanato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del sopra citato D.P.Reg. n. 12/98, l'ufficio competente per l'esame della richiesta di accesso risulta essere l'ufficio nel cui ambito di competenze si è formato l'atto richiesto, ovvero l'ufficio nel cui ambito di competenze l'atto richiesto è stabilmente detenuto.
L'art. 8 individua poi nel dirigente dell'ufficio competente per l'esame della richiesta d'accesso il responsabile del relativo procedimento amministrativo, il quale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità delle di ogni altro adempimento relativo al procedimento di accesso.
Sulla base degli artt. 6 e 8 sopra citati, si impartiscono, con la presente, alcune disposizioni che modificano, in parte, quelle già emanate con la direttiva prot. n. 921 del 3 giugno 2002 e che hanno lo scopo di fissare, in maniera chiara ed inequivocabile, ruoli e competenze nell'espletamento dell'esercizio del diritto di accesso agli atti di questo dipartimento da parte dei cittadini/utenti.
Le richieste di accesso dovranno essere redatte su apposito modulo A/1, predisposto dall'URP e potranno essere presentate direttamente presso lo stesso Ufficio per le relazioni con il pubblico, via fax o per corrispondenza.
Le spese di riproduzione, in applicazione della circolare della Presidenza della Regione n. 782/IV del 15 marzo 1994 e della nota n. UCA 27720/978/46 del 19 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono dovute in ragione di E 0,26 a foglio (E 0,26 da uno a due copie, E 0,52 da tre a quattro copie e così via), e possono essere corrisposte:
-  a mezzo marche da bollo ordinarie da annullare con il datario;
-  con versamento su conto corrente postale n. 00302901, intestato a "Cassiere dalla Regione siciliana, Gestione Banco di Sicilia, specificando la causale.
Si precisa che qualora la richiesta comporti il rilascio di copie dichiarate autentiche dovrà essere corrisposta anche l'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, indipendentemente dal fatto che l'originale sia o meno in bollo.
Nel caso in cui l'interessato richieda che le copie dei documenti vengano inviate per corrispondenza, dovrà essere corrisposto anche il rimborso delle spese di spedizione, secondo le tariffe in vigore alla data di invio.
Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento potrà essere trasmessa anche via fax.
Tutte le istanze formali di accesso agli atti, ove erroneamente pervenute a qualsiasi ufficio, saranno da questo, immediatamente, trasmesse all'Ufficio relazioni con il pubblico che provvederà a:
a)  registrare le richieste in un apposito registro, con l'indicazione della data di presentazione, il nome del richiedente, il tipo di documento richiesto e l'ufficio interno competente per l'esame della richiesta;
b)  disciplinare il flusso delle richieste in base all'ordine temporale di presentazione;
c)  accertare la presenza nella richiesta di tutti gli elementi necessari ai sensi del regolamento o, in caso di richiesta incompleta, comunicarlo al richiedente entro quindici giorni per dare modo allo stesso di perfezionarla e ripresentarla correttamente;
d)  inviare copia della richiesta di accesso, regolarmente registrata, all'ufficio che ha formato l'atto richiesto o che lo detiene stabilmente;
e)  verificare l'avvenuto pagamento delle spese di riproduzione e, eventualmente, quelle di spedizione;
f)  accertare la presenza nella risposta di tutti gli elementi indicati dall'art. 11 del regolamento ed eventualmente integrarli, registrare e notificare la risposta.
L'ufficio competente che ha formato l'atto richiesto o che lo detiene stabilmente, una volta ricevuta copia dell'istanza di accesso da parte dell'URP, provvede a quanto segue:
a)  verifica la richiesta, accertandone le condizioni di legittimità e di sussistenza del diritto del richiedente;
b)  decide l'esito della richiesta entro il termine stabilito dal regolamento;
c)  fornisce la risposta all'interessato per il tramite dell'URP, indicando nella stessa: il documento oggetto della richiesta ed eventualmente il procedimento di riferimento; l'esito dell'esame; la data, la sottoscrizione ed il timbro dell'ufficio competente per l'esame;
d)  in caso di accoglimento totale o parziale della richiesta, mette a disposizione dell'interessato, presso l'URP, i documenti richiesti. Nei casi previsti dall'art. 27 della legge regionale n. 10/91 e dal regolamento appone il segreto sui documenti richiesti e procede al rifiuto, al differimento o alla limitazione dell'accesso.
Per quanto concerne le richieste informali, presentate ai sensi dell'art. 4 del D.P.Reg. n. 12/98, il personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico redigerà l'apposito modulo A/2 e contatterà il capo area o servizio, nel cui ambito di competenze è stato formato l'atto oggetto della richiesta, per verificarne un possibile immediato esame.
Qualora ciò sia giudicato possibile, lo stesso dirigente indicherà, nell'ambito del proprio organico, il funzionario in quel momento più disponibile per una immediata evasione della richiesta informale, con le medesime modalità sopra descritte. Diversamente, l'URP inviterà il richiedente a presentare istanza formale di accesso, fornendo l'apposito modulo.
Il dirigente generale del dipartimento regionale industria: INCARDONA
(2006.7.501)
Torna al Sommariohome


008*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 70 -  22 -  71 -  62 -  7 -  56 -