REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 MARZO 2006 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 28 febbraio 2006.
Classificazione delle aziende agrituristiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento, a seguito della deliberazione n. 326 della Giunta regionale;
Vista la legge n. 730 del 5 dicembre 1985 in materia di agriturismo;
Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 in materia di agriturismo e successive modifiche;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di agriturismo;
Vista la delibera n. 266 del 10 giugno 2005 della Giunta regionale, con la quale è stato approvato il piano regionale agrituristico 2005/2007, di cui all'art. 19 della legge regionale n. 25/1994;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 355 del 30 dicembre 1999, che ha soppresso la commissione regionale per l'agriturismo;
Visto il decreto 29 novembre 2005, di approvazione del piano regionale agrituristico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 16 dicembre 2005;
Visto il proprio decreto n. 568 del 28 maggio 2004, recante disposizioni in materia di agriturismo;
Considerato che il suddetto piano agrituristico prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso, di un decreto dirigenziale recante disposizioni per un nuovo sistema di classificazione delle aziende agrituristiche;
Considerata l'opportunità di dare attuazione al piano regionale agrituristico;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In esecuzione a quanto disposto dal piano regionale agrituristico approvato con delibera n. 266/2005 della Giunta regionale, la classificazione delle aziende agrituristiche da autorizzare o già autorizzate per servizi di ospitalità, in applicazione alla legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994, è operata nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I, che è parte integrante del presente decreto.
Per la classificazione è utilizzato il simbolo che rappresenta la spiga di grano, in conformità al logo riportato nell'allegato II al presente decreto. Alle aziende agrituristiche sono assegnate da una a quattro spighe, in base alla qualità e tipologia dei servizi offerti.
La classificazione pari a una spiga è attribuita alle aziende in possesso dei soli requisiti obbligatori.
I requisiti dichiarati dall'imprenditore agricolo per l'assegnazione delle spighe devono essere esposti al pubblico in luogo ben visibile.
L'attribuzione della classificazione alle aziende agrituristiche da una a tre spighe è operata dagli ispettorati provinciali agricoltura, competenti per il rilascio del nulla osta agrituristico, di concerto con le unità operative di assistenza tecnica dei vari distretti.
La classificazione pari a quattro spighe è effettuata secondo le modalità previste dal successivo art. 3.
Nel caso di aziende non ancora provviste dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche, l'assegnazione della classificazione in spighe deve risultare effettuata prima del rilascio dell'autorizzazione stessa.
Pertanto, a parziale modifica di quanto previsto dal decreto n. 568 del 28 maggio 2004, alla richiesta di autorizzazione da presentare al comune dovrà essere allegata l'attestazione di classificazione in spighe, in sostituzione della già prevista delibera A.A.P.I.T.

Art. 2

In conformità a quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, dal piano regionale agrituristico e dal decreto di questo dipartimento n. 568 del 28 maggio 2004, le aziende agrituristiche autorizzate ai sensi della legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 non sono individuabili come imprese turistiche. Pertanto, alle suddette aziende agrituristiche non si applicano l'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 sulla classificazione delle aziende turistico-ricettive e l'art. 42 della legge regionale n. 2/2002, che precisa le tipologie d'imprese turistiche.

Art. 3

L'attribuzione della quarta spiga di merito, in conformità al precedente art. 1, è operata dal servizio IV U.O. 19 di questo Assessorato, su proposta congiunta dell'ispettorato provinciale agricoltura e dell'unità operativa di assistenza tecnica competenti per territorio.
Le aziende che hanno ottenuto la classificazione pari a quattro spighe sono autorizzate ad utilizzare il termine "Agriturismo di qualità riconosciuta dalla Regione siciliana", anche a fini pubblicitari, promozionali e divulgativi.

Art. 4

Tutte le aziende agricole autorizzate all'esercizio delle attività agrituristiche sono tenute ad esporre, all'ingresso dell'azienda stessa, la targa identificativa riportata nell'allegato III al presente decreto.
Esclusivamente gli operatori agrituristici che hanno ottenuto l'attribuzione di quattro spighe di merito, sono autorizzati ad inserire nella targa identificativa il logo riportato nell'allegato IV al presente decreto.

Art. 5

L'utilizzo, in qualsiasi forma e modalità, del termine "Agriturismo di qualità riconosciuta dalla Regione siciliana" e/o del relativo logo da parte di aziende sprovviste della classificazione pari a quattro spighe, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14 della legge regionale n. 25/94.
Nel caso di reiterato utilizzo non autorizzato della suddetta terminologia, si procederà anche alla sospensione del nulla osta e dell'autorizzazione comunale, nei termini previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 25/1994.

Art. 6

Le aziende agricole già classificate in conformità al decreto 29 novembre 2001 dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti sono tenute a richiedere la nuova classificazione di cui all'art. 1, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

Art. 7

A partire dall'1 gennaio 2007, non potranno accedere a finanziamenti pubblici per l'attività agrituristica erogati da questo Assessorato le aziende agrituristiche autorizzate alla fornitura di servizi di ospitalità prive della classificazione di cui al precedente art. 1.

Art. 8

Le condizioni e i presupposti valutati per la classificazione in spighe sono soggetti a verifica almeno biennale, secondo le modalità riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2006.
  CROSTA 


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(2006.11.898)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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