REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 MARZO 2006 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 8 febbraio 2006.
Autorizzazione al Centro assistenza agricola - FENAPI s.r.l., con sede in Fiumedinisi, per l'ampliamento dell'attività, la variazione degli indirizzi e dei responsabili delle proprie sedi operative ed elenco delle sedi che hanno cessato la propria attività.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, prorogato con delibera della Giunta regionale n. 447 del 28 dicembre 2004 e confermato con delibera della Giunta regionale n. 60 del 15 febbraio 2005;
Visto il C.C.R.L. della dirigenza, recepito con il D.P.Reg. n. 10 del 22 giugno 2001;
Vista la deliberazione n. 225 del 10 giugno 2005 - Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20, art. 11 - Conferimento incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, all'avv. Felice Crosta;
Visto il decreto presidenziale n. 2775 del 21 giugno 2005, di conferimento incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, all'avv. Felice Crosta;
Visto il decreto n. 334 del 9 aprile 2004, con cui viene nominato il dirigente del servizio 7°;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, recante "Requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola";
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2002, n. 218, recante disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza allo svolgimento dell'attività dei C.A.A. nel territorio della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 604 del 17 aprile 2003, con il quale è stato autorizzato il Centro assistenza agricola - Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori s.r.l. con sede legale in via Umberto I n. 37 - Fiumedinisi (ME), in sigla C.A.A. - FENAPI s.r.l.;
Visto il decreto n. 1098 del 24 luglio 2003, con il quale è stato autorizzato il Centro assistenza agricola - Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori s.r.l. a svolgere attività C.A.A. anche nelle sedi regionali della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Veneto;
Visto il decreto n. 254 del 31 marzo 2004, di autorizzazione a svolgere attività C.A.A. nelle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte, Umbria.
Visto il decreto n. 745 del 18 giugno 2004, con il quale si autorizza il trasferimento della sede C.A.A. da via G. Beggio n. 51/4 - Badia Polesine, provincia di Rovigo a via Cirillo Maliani n. 109/4 - Badia Polesine, provincia di Rovigo;
Visto il decreto n. 278 del 4 marzo 2005, con il quale si autorizza trasferimento sedi e ampliamento di nuove sedi in altre regioni;
Vista la nota n. 42 del 6 luglio 2005, con la quale il C.A.A. - FENAPI comunica il trasferimento della sede provinciale di Rieti, da via S. Lorenzo n. 163 a via Cavour n. 4 di Magliano Sabina (RI);
Vista la nota prot. n. 83740 del 6 settembre 2005, con la quale questo dipartimento ha chiesto alla Regione Lazio di verificare la sussistenza dei requisiti minimi di funzionamento di cui alla nota su citata;
Vista la nota prot. n. 132146/20 del 10 ottobre 2005 della Regione Lazio, pervenuta in data 18 ottobre 2005, prot. n. 97168 del 19 ottobre 2005, con la quale si esprime parere favorevole sul controllo effettuato in loco della sede sita in via Cavour n. 4 di Magliano Sabina (RI);
Vista la nota n. 45 dell'1 settembre 2005 del C.A.A. - FENAPI, con la quale comunica la chiusura di sedi C.A.A. in varie regioni;
Vista la nota prot. n. 46 del 15 settembre 2005, con il quale il C.A.A. - FENAPI chiede, nell'ambito delle regioni e province ove già opera, l'abilitazione di nuove sedi operative;
Vista la nota n. 50 del 16 settembre 2005 del C.A.A. - FENAPI, con la quale comunica variazione apertura orari di alcune sedi già operative;
Vista la nota prot. n. 98711 del 25 ottobre 2005, con la quale questo dipartimento ha chiesto alle regioni Calabria, Puglia, Abruzzo, Campania, Piemonte, Umbria, Basilicata, Lazio e Molise di verificare la sussistenza dei requisiti minimi di funzionamento, così come previsto dal D.M. 27 marzo 2001, comunicando, al contempo, al fine di rispettare i tempi istruttori previsti dal citato D.M., che il mancato riscontro, entro il 15 dicembre 2005, sarebbe stato considerato come assenza di motivi ostativi;
Considerato che entro il termine su indicato si è avuto riscontro positivo solo dalle Regioni Calabria, Abruzzo, Lazio, Molise;
Considerato, altresì, che le Regioni Puglia, Campania, Piemonte, Umbria, Basilicata non hanno proceduto, entro il termine del 15 dicembre 2005, a riscontrare la predetta nota assessoriale prot. n. 98711 del 25 ottobre 2005 e quindi in virtù del silenzio-assenso, si possono ritenere abilitate le sedi C.A.A. di tali regioni;
Ritenuto opportuno, quindi, per l'ampliamento del C.A.A. - FENAPI s.r.l., con sede legale in via Umberto I n. 37 - Fiumedinisi (ME), abilitare anche le sedi regionali indicate negli elenchi allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

In conformità alle premesse, si autorizza il Centro assistenza agricola - Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori s.r.l., in sigla "C.A.A. - FENAPI s.r.l.", con sede legale in via Umberto I n. 37 - Fiumedinisi (ME), già riconosciuto con il decreto n. 604 del 17 aprile 2003, all'ampliamento dell'attività delle proprie sedi operative, e alla variazione di indirizzo e di responsabile delle sedi della Regione Sicilia indicate nell'allegato A, all'ampliamento delle proprie sedi operative nelle altre regioni indicate nell'allegato B, ed al trasferimento delle sedi operative e al cambio dei responsabili delle sedi delle regioni indicate nell'allegato C. Nell'allegato D vengono riportate le sedi che hanno cessato la loro attività nelle varie regioni. Detti allegati fanno parte integrante del presente decreto.

Art.  2

Rimangono valide tutte le prescrizioni e condizioni già indicate nel decreto n. 604 del 17 aprile 2003 e successive integrazioni e modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 febbraio 2006.
  CROSTA 



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(2006.8.627)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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