REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 MARZO 2006 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA



Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazioni all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso.

Con ordinanza n. 69 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 322 dell'11 aprile 2005, con la quale la ditta Tiralongo Giuseppe e F.lli s.a.s. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Noto (SR), contrada Fontana del Cucco, S.S. 115 Km. 2.400, Rosolini-Noto, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.558)
119

Con ordinanza n. 70 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 158 del 17 febbraio 2005, con la quale la ditta "Di Bella s.r..l. con unico socio" è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Misterbianco (CT), contrada Sieli Incarrozza, S.P. n. 12/2, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.559)
119

Con ordinanza n. 84 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 162 del 17 febbraio 2005, con la quale la ditta Auto Center Leonardi s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Acireale (CT), via Nazionale per Guardia n. 4 - frazione Santa Maria Ammalati, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.561)
119

Con ordinanza n. 85 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 199 del 3 marzo 2005, con la quale la ditta Etna Metalli s.n.c. di Privitera Francesco & C. s.n.c. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g) h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Mascalucia (CT), via Pulei n. 31/B, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.562)
119

Con ordinanza n. 90 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 324 dell'11 aprile 2005, con la quale la ditta Autodemolizione di Giuliano Angelo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Priolo Gargallo (SR), contrada Petraro, ex S.S. 114 n. 35, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.563)
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Con ordinanza n. 91 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 1396 del 28 ottobre 2004, con la quale la ditta Calì Calogero è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Belpasso (CT), contrada Palazzolo Nord s.n., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.564)
119

Con ordinanza n. 92 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 145 del 16 febbraio 2005, con la quale la ditta Santoro Santo & C. s.n.c. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Enna Stretto, via Ragusa, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.565)
119

Con ordinanza n. 93 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 200 del 3 marzo 2005, con la quale la ditta Gulisano Fiorello è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Mascali (CT), via Archi Vallonazzo n. 10, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania, riportante tra le attività anche quella di autodemolizione.
(2006.7.566)
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Con ordinanza n. 94 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 161 del 17 febbraio 2005, con la quale la ditta Zappalà Francesco è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Aci Sant'Antonio (CT), via Luigi Sturzo n. 64, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania, riportante tra le attività anche quella di autodemolizione.
(2006.7.567)
119

Con ordinanza n. 95 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 201 del 3 marzo 2005, con la quale la ditta Pezzino Santi è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Giarre (CT), via Strada 80 n. 9, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.568)
119

Con ordinanza n. 96 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 159 del 17 febbraio 2005, con la quale la ditta Lombardo Giuseppe è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Giarre (CT), via Madonna della Libertà n. 7/A, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.569)
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Con ordinanza n. 98 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 160 del 17 febbraio 2005, con la quale la ditta Tavolacci Rosa è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Motta Sant'Anastasia (CT), contrada Sieli Ulmo, s.n., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
-  certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania, riportante tra le attività anche quella di autodemolizione.
(2006.7.570)
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Con ordinanza n. 99 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 203 del 3 marzo 2005, volturata con ordinanza commissariale n. 1056 del 7 novembre 2005, con la quale la ditta Scozzarini s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Gela (CL), contrada Pampinella, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.571)
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Con ordinanza n. 113 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 343 del 13 aprile 2005, con la quale la ditta Fiorenza Angelo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Agira (EN), contrada Conche, S.S. 121, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.7.572)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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