REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 24 MARZO 2006 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 8 febbraio 2006.
Individuazione presso il servizio controlli e verifiche del Corpo forestale della Regione dell'autoritā cui conferire il compito di espletare le attivitā di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 689 del 1981;
Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223 "Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva e alla trasformazione delle olive da tavola";
Visto il regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, riguardante interventi a sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni e relativi regolamenti comunitari attuativi;
Visto il Piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2001)135 del 23 gennaio 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305 "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento CE n. 4045/89 relativo al finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422;
Visto il regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, limitatamente alla competenza sanzionatoria ai sensi della legge n. 898/86;
Visto il regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento CE n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalitā di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1788/2003;
Vista la normativa nazionale di applicazione (legge 30 maggio 2003, n. 119 e decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2003) e successive modificazioni, codificazioni ed integrazioni;
Visto il parere n. 872/2003 del Consiglio di Stato emesso dalla sezione seconda e trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 1663 del 4 marzo 2005, a seguito del parere interlocutorio reso nell'adunanza del 18 giugno 2003, in ordine alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni che ha ritenuto di attribuire alle Regioni la competenza ad adottare le misure amministrative sanzionatorie per indebita percezione di aiuti comunitari in materia di interventi di sostegno ed aiuto ai vari settori del mercato agricolo richiamati nel citato parere, escludendo, nell'ambito della competenza regionale, solamente le attivitā repressive e punitive di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, relativo alle associazioni o unioni nazionali di olivicoltori riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984, che abbiano violato gli obblighi derivanti da detto regolamento e da quelli di applicazione;
Visto l'art. 11 del testo unico n. 70/79, in base al quale "le attribuzioni comunque devolute da disposizioni normative all'Amministrazione regionale o a singoli rami della stessa devono intendersi riferite alla Presidenza o all'Assessorato nella cui competenza rientra la materia";
Atteso che rientra nella competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione al pagamento delle sanzioni di cui alla citata normativa ed in ogni caso l'esecuzione delle successive procedure di cui alla sopraspecificata legge n. 689/81;
Visto il decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste n. 1341 del 19 ottobre 2000, con il quale č stato costituito, nell'ambito del dipartimento regionale delle foreste, il "Servizio controlli e verifiche per i settori di intervento dell'AIMA, oggi "Servizio controlli e verifiche";
Vista la convenzione-quadro tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG.E.A.) sottoscritta il 28 luglio 2004, con la quale č stato affidato alla Regione siciliana l'incarico dell'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali, nei termini degli atti esecutivi e materiali concordati;
Visto l'accordo operativo stipulato in data 28 luglio 2005 tra il dipartimento interventi strutturali ed il dipartimento regionale delle foreste, con il quale sono state affidate al Corpo forestale della Regione siciliana le operazioni di controllo relativamente ai settori di intervento dell'AG.E.A.;
Ritenuto di dover revocare la disposizione assessoriale di cui alla nota prot. n. 3449 del 19 dicembre 2003, in quanto in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto;
Ritenuto di individuare nel "Servizio controlli e verifiche" del Corpo forestale della Regione siciliana, l'autoritā cui conferire il compito di espletare le necessarie e conseguenti attivitā attribuite dall'art. 18 della legge n. 689/81;
A' termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:


Art. 1

Per le finalitā precedentemente indicate e limitatamente alle norme riportate in premessa, il dirigente responsabile del "Servizio controlli e verifiche" del Corpo forestale della Regione siciliana č individuato quale autoritā cui conferire il compito di espletare le necessarie e conseguenti attivitā di cui all'art. 18 della legge n. 689/81 ed, in ogni caso, di provvedere ad eseguire tutte le successive procedure previste dalla citata legge e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  2

E' revocata la disposizione assessoriale di cui alla nota prot. n. 3449 del 19 dicembre 2003.

Art.  3

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie-amministrative, di cui all'art 1 del presente decreto, sono versate in conto entrata nell'apposito capitolo del bilancio regionale, concordemente a quanto previsto dalle rispettive norme nazionali di attuazione.
Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Palermo, 8 febbraio 2006.
  LEONTINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 7 marzo 2006 al n. 89.
(2006.10.851)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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