REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 MARZO 2006 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 6 febbraio 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Belpasso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 25927 del 29 luglio 2005, con il quale il comune di Belpasso ha trasmesso, per l'approvazione, la variante allo strumento urbanistico generale, avente per oggetto "Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale - Approvato con decreto n. 997/D.R.U./93 del 22 dicembre 1993, art. 23, zona D, paragrafo 23.7 - Inammissibilità di nuove installazioni di impianti di trattamento inerti in zona D2, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 104 del 22 settembre 2004, con la quale il comune di Belpasso ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale relativa alle norme di attuazione, art. 23, zona D, paragrafo 23.7 - Inammissibilità di nuove installazioni di impianti di trattamento di inerti in zona D2;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del 30 giugno 2005, a firma del segretario generale del comune di Belpasso, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione e la nota del 26 gennaio 2006 attestante la presentazione di n. 1 osservazione entro i termini di legge e nessuna fuori termine avverso la variante in argomento;
Vista la delibera n. 74 del 19 luglio 2005, con la quale il consiglio comunale di Belpasso ha formulato le proprie deduzioni in merito all'osservazione presentata;
Visto la nota prot. n. 79 del 6 settembre 2005, con la quale l'unità operativa 5.1/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 31 del 6 settembre 2005 che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ciò premesso e rilevato che
-  il comune di Belpasso in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 997 del 22 dicembre 1993;
-  con l'atto deliberativo n. 104/2004 il consiglio comunale di Belpasso ha approvato la proposta n. 174 del 17 settembre 2004 unitamente ad un emendamento proposto dal presidente del consiglio;
-  sostanzialmente l'amministrazione comunale intende, con la presente variante, introdurre all'art. 23 del titolo III - delle norme di attuazione, che regolamenta la zona 2D - artigianale, commerciale, industriale, insediamenti produttivi, con specifico riferimento alla zona D2 - industriale - il paragrafo 23.7 come nel seguito riportato:
"23.7 - Inammissibilità di nuove installazioni per attività estrattive di cava e di impianti di trattamento inerti in zona D2".
Nella zona industriale D2, ad esclusione delle aree, così zonizzate e ricadenti in contrada Perniciaro e in contrada Piratino, delimitate nella planimetria allegata, non sono ammesse nuove attività produttive costituite da impianti di frantumazione e classificazione di materiale lapideo, impianti di betonaggio e impianti di produzione di conglomerati bituminosi. Non sono altresì ammesse nuove attività estrattive di cava.
-  L'emendamento proposto e deliberato è il seguente: "nelle aree individuate ricadenti in contrada Perniciaro e Piratino occorrerà dare priorità al trasferimento delle imprese esistenti".
L'opportunità di apportare all'art. 23 delle norme di attuazione la suddetta integrazione, viene evidenziata da uno studio su iniziativa del comune di Belpasso, affidato ad un gruppo di lavoro, finalizzato a ridurre l'inquinamento nella zona D2 - Industriale - con la delocalizzazione di alcune cave ed alcuni impianti di frantumazione e con la bonifica delle attuali attività estrattive all'interno anche all'area A.S.I. che di quella comunale, in applicazione di norme in materia di qualità dell'area (D.P.R. n. 203/88, D.M. 12 luglio 1990, decreto n. 232/XVII/2001).
Avverso l'atto deliberativo n. 104/2004 è stata presentata un'osservazione/opposizione, entro i termini di legge, a firma della ditta Angelo Piana che è stata controdedotta dal consiglio comunale di Belpasso con l'atto n. 74 del 19 luglio 2005 e visualizzata su planimetrie (allegato n. 2);
Si ritiene di non accogliere detta osservazione/opposizione in quanto si condividono le motivazioni esplicitate dal consiglio comunale con il succitato atto deliberativo n. 74/2005.
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sulla deliberazione in argomento il segretario comunale ha certificato che la stessa è stata affissa all'albo pretorio comunale dal 23 maggio 2005 al 9 giugno 2005, ai sensi dell'attuale legislazione ed inoltre, per quanto concerne la regolarità tecnica, il responsabile tecnico del comune, ha espresso parere favorevole;
-  Si ritiene di poter condividere, in linea generale, le motivazioni che hanno indotto il comune ad adottare la variante proposta.
Per tutto quanto sopra precede questa unità operativa 5.1/servizio 5 è del parere che la variante all'art. 23, con l'integrazione del paragrafo 23.7 e delle norme di attuazione adottata dal comune di Belpasso con atto deliberativo di consiglio comunale n. 104 del 22 settembre 2004 sia meritevole di approvazione.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 492 del 2 dicembre 2005, che di seguito si trascrive:
"Il Consiglio
Vista la proposta di parere n. 31 del 6 settembre 2005 dell'unità operativa 5.1.;
Visti gli atti ed elaborati a corredo della pratica;
Sentiti i relatori; è del parere che la variante in oggetto sia meritevole di approvazione in conformità con quanto espresso con parere n. 31 del 6 settembre 2005 dell'unità operativa 5.1 del D.R.U.";
Ritenuto di poter condividere il voto n. 492 del 2 dicembre 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 492 del 2 dicembre 2005, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di Belpasso con delibera del consiglio comunale n. 104 del 22 settembre 2004, relativa alle norme di attuazione del piano regolatore generale - approvato con decreto n. 997/D.R.U./93 del 22 dicembre 1993 - art. 23, zona D, paragrafo 23.7 - Inammissibilità di nuove installazioni di impianti di trattamento inerti in zona D2.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 31 del 6 settembre 2005, reso dall'unità operativa 4.3/D.R.U;
2)  voto n. 492 del 2 dicembre 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale n. 104 del 22 settembre 2004;
4)  delibera del consiglio comunale n. 74 del 19 luglio 2005;
Elaborati
5)  allegato 1/A: studio per identificare alcune modifiche alle norme attuative del regolamento esecutivo del piano regolatore generale in zona D2, relativamente alle attività estrattive e alla localizzazione di impianti per il trattamento di inerti lavici;
6)  allegato 1/B: grafico in scala 1:10.000;
7)  allegato 2: regolamentazione di cui alle norme di attuazione, approvate in uno al vigente piano regolatore generale, riportata all'art. 23 del titolo III, ed ai relativi paragrafi, con specifico riferimento alla zona D2;
8)  allegato 3: parere della commissione edilizia comunale n. 12493 nella seduta del 16 settembre 2004.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art.  4

Il comune di Belpasso resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 febbraio 2006.
  LIBASSI 

(2006.7.539)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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