REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 MARZO 2006 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 febbraio 2006.
Dichiarazione del territorio dei comuni di Aidone e Piazza Armerina quale zona di sorveglianza per l'influenza aviaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'O.M. 19 luglio 1991, relativa alla profilassi dell'influenza aviaria e della pseudopeste aviare;
Visto il D.P.R.15 novembre 1996, n. 656, con cui è stato approvato il regolamento per l'attuazione della direttiva n. 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, che reca misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria;
Vista l'ordinanza delMinistero della salute 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 204 del 2 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 11 febbraio 2006, relativa a misure urgenti di protezione per casi d'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici e successive modifiche;
Visto il rapporto di prova dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, quale Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, prot. n. 06RS304 del 17 febbraio 2006, pervenuto in data 20 febbraio 2006, con cui è stato comunicato che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni prelevati da cigni selvatici, rinvenuti in contrada Pietrarossa del comune diMineo, hanno dato esito positivo nei confronti del virus dell'influenza aviaria H5N1;
Vista la comunicazione dell'Area sorveglianza epidemiologica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia da cui si evince che il raggio di dieci chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche, rilevate dal servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania in contrada Pietrarossa del comune diMineo, interessa i comuni di Mineo, Piazza Armerina, Aidone, Caltagirone, Grammichele, Mirabella Imbaccari, Ramacca e San Michele di Ganzaria;
Visto il decreto n. 7400 del 14 febbraio 2006, con cui il territorio dei comuni di Caltagirone, Grammichele,Mirabella Imbaccari, Ramacca e San Michele di Ganzaria risulta già inserito nella zona di sorveglianza per influenza aviaria istituita nella provincia di Catania;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dover intervenire ed istituire una zona di sorveglianza in provincia di Enna che comprenda il territorio dei comuni di Aidone e Piazza Armerina, ove regolamentare alcune attività sanitarie e la movimentazione delle specie sensibili;

Decreta:


Art. 1

E' dichiarata "zona di sorveglianza per l'influenza aviaria" il territorio dei comuni di Aidone e Piazza Armerina.
Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre cartelli riportanti la dicitura "zona di sorveglianza per influenza aviaria".

Art. 2

Nell'ambito della zona di sorveglianza è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:
a)  identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
b)  attuazione delle misure di biosicurezza, di cui all'O.M. 26 agosto 2006 e successive modifiche, presso gli allevamenti, compreso l'uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite;
c) divieto di entrata e di uscita di tutti i volatili domestici ed altri volatili in cattività nonché delle uova da cova, ad eccezione del trasporto verso la macellazione immediata e del transito attraverso tale zona di tali prodotti che dovranno essere di volta in volta autorizzati dal servizio veterinario competente per territorio e che, comunque, dovrà avvenire utilizzando i principali assi stradali e ferroviari;
d)  in tutti gli allevamenti di volatili all'aperto devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici con i selvatici, in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e devono, inoltre, essere adottate adeguate misure per evitare i contatti in ambito domestico tra anatidi ed altre specie di volatili. In particolare, nel rispetto del benessere animale, il pollame domestico:
1)  deve essere allevato, per quanto possibile, nei locali di allevamento, evitando l'esposizione all'aperto e dotando le aperture di doppie reti antipassero; qualora questo non sia realizzabile, proteggere le aree aperte mediante l'applicazione di doppie reti antipassero;
2)  deve essere alimentato e abbeverato al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col mangime e l'acqua destinati al pollame;
3)  non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l'acqua non sia stata trattata in modo da garantire l'inattivazione di eventuali virus.
Qualora l'allevatore non ritenesse opportuno eseguire gli interventi strutturali previsti dai punti precedenti, gli animali possono essere abbattuti per l'autoconsumo;
e)  le misure di cui al precedente punto d) dovranno, per quanto possibile, essere applicate anche nei luoghi in cui vengono detenuti volatili a scopo ornamentale.

Art. 3

I servizi veterinari dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna devono effettuare idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione delle misure urgenti previste dal presente decreto.

Art. 4

I proprietari, i detentori ed i medici veterinari, anche liberi professionisti, dovranno segnalare prontamente ai servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali competenti qualsiasi sintomo riferibile all'influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività al fine di garantire un'individuazione precoce della malattia sul territorio della Regione Sicilia.

Art. 5

I sindaci dei comuni interessati, il servizio veterinario dell'Azienda n. 4 di Enna e le forze dell'ordine sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 6

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 7

Il presente decreto, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore, sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute ed al Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria di Padova, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Palermo, 20 febbraio 2006.
p. Il dirigente del servizio - il dirigente dell'U.O. epidemiologia veterinaria: SCHEMBRI
(2006.8.613)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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