REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 MARZO 2006 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 febbraio 2006.
Autorizzazione alla Società Gestione Acque Siracusa all'utilizzo, in deroga dei parametri sodio e cloruri, delle acque provenienti dai pozzi siti nelle centrali "Dammusi e S.Nicola" per l'approvvigionamento idrico del comune di Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle LL.SS., approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'istanza della Società Gestione Acque Siracusa (SO.GE.A.S.), tendente ad ottenere l'autorizzazione in deroga dei parametri sodio e cloruri per un valore massimo ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 324 e 664 mg./l per l'utilizzo delle acque provenienti dai pozzi siti nelle centrali "Dammusi e S.Nicola", per l'approvvigionamento idrico del comune di Siracusa;
Visto il piano di intervento per il rientro dei valori dei parametri sodio e cloruri presentato dalla Società Gestione Acque Siracusa (SO.GE.A.S), che prevede la realizzazione di nuovi tre pozzi pilota inclusi nel piano di risanamento del territorio della provincia di Siracusa, progetto n. C1-2/C (decreto n. 792/DTA/20 del 31 dicembre 1999);
Viste le precisazioni in ordine alla realizzazione di tale piano d'intervento espresse nella nota prot. n. 188/05/DOI del 20 dicembre 2005 dalla SO.GE.A.S., con la quale si comunica, tra l'altro, di avere avviato la procedura presso la prefettura di Siracusa ai fini della concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori;
Considerata la grave carenza idrica in cui versa la Regione Sicilia, per cui si ritiene necessario, ai fini di garantire l'approvvigionamento idrico della città di Siracusa, l'utilizzo delle acque potabili in distribuzione;
Considerato che tale deroga può essere disposta non oltre il 31 dicembre 2006;

Decreta:


Art. 1

La Società Gestione Acque Siracusa (SO.GE.A.S.) è autorizzata all'utilizzo in deroga dei parametri sodio e cloruri per le acque provenienti dai pozzi siti nelle centrali "Dammusi e S.Nicola", per l'approvvigionamento idrico del comune di Siracusa per un valore massimo ammissibile (V.M.A.) rispettivamente di 324 e 664 mg./l e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Art. 2

Si fa obbligo alla SO.GE.A.S., di concerto con il S.I.A.N. dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, di informare la popolazione circa i rischi derivanti dal consumo di tale acqua da parte di coloro che sono affetti da patologie che trovano controindicazioni in elevati valori dei suddetti parametri.
La stessa SO.GE.A.S. ed il S.I.A.N. dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa dovranno relazionare lo scrivente dipartimento, ispettorato regionale sanitario dell'Assessorato regionale della sanità, circa la iniziative intraprese relative alla suddetta campagna di informazione della popolazione interessata.

Art. 3

I piani di intervento presentati dalla SO.GE.A.S.per assicurare il rientro nei valori della concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I, parte C, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche, dei parametri sodio e cloruri delle acque potabili dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2006, data di scadenza del presente decreto.

Art. 4

La SO.GE.A.S. entro il 30 giugno 2006 ed entro il 31 dicembre 2006 dovrà relazionare lo scrivente dipartimento, ispettorato regionale sanitario dell'Assessorato regionale della sanità, l'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica della Sicilia, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente sull'avvenuta concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, nonché sullo stato di attuazione dei piani di intervento con l'indicazione della data d'inizio dei lavori.

Art. 5

La mancata presentazione di dette relazioni di cui al precedente articolo, con le modalità e nei rispetti dei termini fissati, potrà costituire motivo di preclusione alla richiesta di un'ulteriore deroga.

Art. 6

Il S.I.A.N. dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa dovrà trasmettere a questo dipartimento l'elenco delle ditte alimentari eventualmente escluse dal provvedimento di deroga.

Art. 7

Il dipartimento provinciale ARPA di Siracusa è incaricato di provvedere ad accertamenti analitici con cadenza bimensile, nelle acque in distribuzione potabile al fine di monitorare i valori dei parametri sodio e cloruri, trasmettendo gli esiti, con espresso riferimento al presente decreto, al dipartimento, ispettorato regionale sanitario dell'Assessorato regionale della sanità, e al responsabile S.I.A.N. dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa.
Il presente decreto sarà inviato alla Società Gestione Acque Siracusa (SO.GE.A.S.), al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente, al direttore dell'area di igiene e sanità pubblica ed al responsabile S.I.A.N. dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, al dipartimento provinciale ARPA di Siracusa, all'ufficio territoriale di governo di Siracusa, al sindaco del comune di Siracusa ed all'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica della Sicilia, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 17 febbraio 2006.
  CIRIMINNA 

(2006.9.737)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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