REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 MARZO 2006 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA



Provvedimenti concernenti rinnovo di autorizzazioni all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso.

Con ordinanza n. 72 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 87 del 3 marzo 2005, con la quale la ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione siciliana n. 7079 S.E., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.472)
119

Con ordinanza n. 73 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 83 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta La Rosa Grazia è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 7071 S.E., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.473)
119

Con ordinanza n. 74 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 80 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Lombardo Francesco è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Palermo, viale Regione siciliana n. 7331 S.E., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.474)
119

Con ordinanza n. 75 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 74 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Montalto Marcello è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Belmonte Chiavelli n. 31/E, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.475)
119

Con ordinanza n. 76 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 76 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Pirrotta Antonino è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e trattamento di pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, com-ma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Mauro De Mauro n. 125/X, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.476)
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Con ordinanza n. 77 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 85 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Palermo Star s.a.s. dei F.lli Vallecchia Giuseppe e Lorenzo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Messina Montagne n. 13/b, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.477)
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Con ordinanza n. 78 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 81 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Sicil Demolizioni di Lombardo Angelo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Palermo, via Patti n. 111/b, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.478)
119

Con ordinanza n. 79 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 86 del 17 febbraio 2005, con la quale la ditta Vallecchia Michele è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Messina Montagne n. 1, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.479)
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Con ordinanza n. 80 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 70 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Vella Maurizio è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Michelangelo n. 503, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.480)
119

Con ordinanza n. 81 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 149 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta 3S di Sanfilippo Francesco è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Isola delle Femmine (PA), via delle Industrie n. 15, con il divieto di utilizzo della porzione di area identificata in catasto al foglio di mappa n. 4, particella 300, ferme restando le ulteriori condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.481)
119

Con ordinanza n. 82 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 147 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Costanza Antonio è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Termini Imerese (PA), contrada Caracoli S.S. 113 Km. 217,500, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.482)
119

Con ordinanza n. 83 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 143 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Ficano Salvatore è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Santa Flavia (PA), contrada Serradifalco - S.P. Bagheria-Baucina, s.n., ferme restando le condizioni e prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.483)
119

Con ordinanza n. 86 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 79 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta F.A.L.C.O. di Basile Carmela è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 8161 S.E., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.484)
119

Con ordinanza n. 87 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 84 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta F.lli Montalto s.n.c. di Montalto Salvatore, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) del-l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 8121 S.E., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.485)
119

Con ordinanza n. 88 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 140 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Cuticchio Salvatore è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Villabate (PA), fondo Battaglia, trav. via A. De Gasperi, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.486)
119

Con ordinanza n. 89 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 147 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Ficano Leonardo è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Bagheria (PA), nella S.S. 113 al Km. 247,18, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.487)
119

Con ordinanza n. 97 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 531 del 6 giugno 2005, con la quale la ditta M.P.S. di Marino Vincenzo & Rosario s.n.c. è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e trattamento di pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Michelangelo n. 501, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.488)
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Con ordinanza n. 100 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 71 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Battiata Maria è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, via Politi n. 4, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.489)
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Con ordinanza n. 101 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 82 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Garito Roberto è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto sito in Palermo, viale Michelangelo n. 1266, ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.491)
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Con ordinanza n. 102 del 7 febbraio 2006, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela della acque ha rinnovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005 e dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, fino al 31 maggio 2006, l'ordinanza commissariale n. 78 del 15 febbraio 2005, con la quale la ditta Rapace Autodemolizione s.a.s. di Di Fede Cristina, è stata autorizzata all'esercizio provvisorio dell'attività di demolizione di veicoli fuori uso, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003, nell'impianto ubicato in Palermo, viale Regione Siciliana n. 8665 S.E., ferme restando le condizioni e le prescrizioni nella stessa contenute.
La ditta, entro 15 giorni dalla data dell'ordinanza, pena la revoca della stessa, dovrà produrre all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque la seguente documentazione:
-  aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate secondo quanto previsto dalla lettera H) dell'allegato B all'ordinanza commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003, per un periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino ad un anno oltre la data di scadenza della stessa, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
(2006.6.490)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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