REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 MARZO 2006 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 3 febbraio 2006.
Approvazione del nuovo regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali nn. 98/81 e 14/88 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91 del 10 giugno 1991, di approvazione del Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Visto l'art. 13 della legge regionale n. 71/95 di istituzione della riserva naturale speciale Lago di Pergusa, ricadente nel territorio del comune di Enna, provincia di Enna;
Visto il decreto n. 498/XLIV del 12 luglio 2001, di approvazione del regolamento della riserva naturale Lago di Pergusa;
Visti gli artt. 39 e 40 della legge regionale n. 7/2003;
Vista la nota assunta al protocollo DTA n. 8649 dell'11 febbraio 2005, con la quale è stata trasmessa la delibera GP n. 205 del 29 dicembre 2005 contenente una proposta di modifica del regolamento;
Vista la nota istruttoria del servizio 6 n. 698 del 27 maggio 2005;
Vista la nota n. 900 del 20 luglio 2005, servizio 6, segreteria del CRPPN, con la quale è stato trasmesso il parere espresso dal CRPPN;
Vista la successiva nota della Provincia regionale di Enna, assunta al prot. DTA n. 69897 del 18 novembre 2005, con la quale la proposta di modifica è stata integrata;
Vista la disposizione del dirigente generale DTA apposta sul FV n. 25 del 10 ottobre 2005, con la quale si dispone nuova istruttoria a seguito della nota assunta al prot. DTA n. 69897 del 18 novembre 2005, con la quale la proposta di modifica è stata integrata;
Vista la nota istruttoria del servizio 6 n. 1193 del 24 novembre 2005;
Vista la nota n. 44 del 23 gennaio 2006, servizio 6, segreteria del CRPPN, con la quale è stato trasmesso lo stralcio del verbale della seduta di CRPPN del 21 dicembre 2005;
Ritenuto di condividere il parere espresso dal CRPPN, in merito all'approvazione del regolamento proposto dalla Provincia regionale di Enna;

Decreta:


Art.  1

E' approvato il nuovo regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa che costituisce allegato al presente decreto.

Art.  2

L'allegato al decreto n. 498/XLIV del 12 luglio 2001, di approvazione del regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente secreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 febbraio 2006.
  CASCIO 

Allegato
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE SPECIALE LAGO DI PERGUSA
Titolo I
NORME PER LA ZONA A


Art.  1
Attività consentite

1.1  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, così definiti:
A)  interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
B)  interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
C)  interventi di restauro e risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
D)  interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore, gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'ente gestore.
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutamenti di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente gestore;
c)  demolire immobili esistenti senza ricostruzione degli stessi, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti, nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali previo nulla osta dell'ente gestore;
e)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
f)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti idonei da utilizzare per tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente sentito il CRPPN;
g)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale, secondo criteri naturalistici previo nulla osta dell'ente gestore;
h)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela;
i)  fruire in maniera controllata dall'ente gestore, anche con idonei mezzi natanti dell'ente gestore stesso, le aree all'uopo attrezzate.

Art.  2
Divieti e deroghe

2.1  Nella zona A della riserva speciale, ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando inoltre i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le deroghe per gli interventi previsti all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 71/95 e gli interventi di adeguamento e riqualificazione dell'autodromo di Pergusa, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche ed impianti tecnologici a rete.
La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sottotraccia su strade preesistenti può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del CRPPN con l'obbligo della rimessa in pristino.
La realizzazione di nuovi sentieri unicamente finalizzati alla fruizione può essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione con ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla-osta dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il CRPPN;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del CRPPN;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide o gassose;
e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. Per la realizzazione di scavi ed opere sotterranee è necessaria la preventiva acquisizione del nulla osta dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
m)  esercitare la pesca, la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica: molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore;
n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento di attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del CRPPN;
p)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi eventuali interventi straordinari atti al risanamento della qualità delle acque lacustri nel caso di gravi crisi distrofiche, comunque finalizzati al mantenimento dell'ecosistema;
q)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
r)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
s)  praticare il campeggio o il bivacco;
t)  accendere fuochi all'aperto;
u)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive senza la preventiva acquisizione dell'avviso dell'ente gestore, salvo quanto previsto al successivo art. 13. Le attività promozionali svolte da case automobilistiche e motocicilistiche non aventi carattere sportivo agonistico possono svolgersi anche al di fuori del calendario previsto per le manifestazioni sportive;
v)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
z)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, mezzi nautici a motore etc., salvo quanto previsto al successivo art. 13;
aa)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
bb)  trasportare armi di qualsiasi tipo se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza;
cc)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole per le quali sia stato previamente acquisito nulla osta dell'ente gestore, nonché di difesa antincendio.
2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente regolamento devono essere specifiche nominative e a termine.
La facoltà di deroga di cui alla lett. p) dovrà essere supportata da qualificata relazione scientifica.
Titolo II
NORME PER LA ZONA B


Art.  3
Attività consentite

3.1  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), non gravate dalla disposizione di cui all'art. 15, lett. d), della legge regionale n. 78/76, le nuove costruzioni devono avere esclusivamente destinazione d'uso dirette alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il CRPPN.
3.2  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purchè condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali.
Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.
E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
Nel caso si rendesse necessaria la difesa fitosanitaria delle colture, essa dovrà essere effettuata seguendo strategie di lotta biologica.
Il pascolo è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento ed il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del cotico erboso, previa apposita autorizzazione dell'ente gestore, il quale determinerà i limiti temporali, le zone e il numero di capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per specie;
b)  attuare opere di miglioramento fondiario, anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell'ente gestore che al fine di rilasciare il citato nulla osta valuterà la compatibilità delle opere da realizzare con i fini istitutivi della riserva sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo.
Le nuove costruzioni comunque non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa;
c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previa comunicazione all'ente gestore ed agli altri enti preposti alla tutela e gestione dei vincoli nonché al competente distaccamento forestale.
A tal fine anche i proprietari o gestori di strade classificate pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di tenere libere da vegetazione infestante erbe secche o altri residui forestali o comunque infiammabili, le scarpate e le pertinenze stradali.
L'ente gestore può obbligare i proprietari alla ripulitura da vegetazione erbacea ed arbustiva infiammabile nelle scarpate e nelle pertinenze al margine di strade classificate pubbliche o di uso pubblico per le fasce di profondità ritenute più idonee;
e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito:
f)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'ente gestore.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2)  la demolizione con fedele ricostruzione degli immobili esistenti, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali;
3)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta previo nulla osta dell'ente gestore;
4)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
5)  recuperare ed ampliare, nei limiti della cubatura massima prevista per le zone E a verde agricolo ai sensi del D.I. n. 1444 del 1968, gli immobili esistenti ai fini della realizzazione di attrezzature igienico-sanitarie ove inesistenti e di pertinenze nel rispetto del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 14/88 (ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2003).
Per motivi di comprovata necessità derivanti dall'esigenza di assicurare costantemente la transitabilità e mantenere le condizioni di sicurezza delle strade esistenti è possibile l'inserimento di manufatti e opere di presidio e salvaguardia (ad es. correzioni delle livellette esistenti non superiori al 2% strettamente necessarie a consentire il libero deflusso delle acque, guard-rail in legno lamellare, cunette banchine, cunettoni longitudinali al corpo stradale, etc.) purché realizzati in conformità all'art. 13 della legge regionale n. 37/85, previo nulla osta dell'ente gestore;
6)  eseguire movimenti di terreno, livellamenti limitati allo strato superficiale del suolo ed attività consentite dal presente regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore. La realizzazione di scavi ed opere interrate (fosse Imhoff, serbatoi idrici di riserva limitati al fabbisogno civile, etc.) è sottoposta al preventivo nulla osta dell'ente gestore;
7)  realizzare elettrodotti e acquedotti, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito il parere del CRPPN con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;
8)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale, con esclusione di filo di ferro di tipo spinato, qualora il terreno e/o il fondo agricolo sia libero da costruzioni edilizie residenziali, stagionali, rurali, ricettive, etc.
In tutti gli altri casi potranno realizzarsi recinzioni e cancelli in ferro tondo di modestissimo diametro o in legno a semplice disegno le cui parti terminali non devono presentare elementi curvi e/o acuminati la cui parte basamentale può essere costituita da muretto pieno di aspetto decoroso, consono e intonato all'ambiente con l'interposizione di siepi ed elementi vegetazionali tipici della zona. L'altezza complessiva dei suddetti elementi non può superare i ml. 1,50 considerando che la parte in muratura deve avere un'altezza contenuta al minimo necessario e indispensabile ed assicurare il passaggio delle acque di scolo.
E' fatto divieto, in ogni caso, di utilizzare alluminio anodizzato, materiale plastico, pannelli stampati prefabbricati in cemento.
Resta fermo il rispetto delle prescrizioni del codice della strada e di quelle di sicurezza idonee ad assicurare la visibilità;
9)  installare strutture e manufatti temporanei, anche tensostatici destinati allo svolgimento di attività e manifestazioni culturali, turistiche, sportive, ricreative, produttive, mostre, fiere, esposizione di prodotti e similari limitatamente al loro periodo di svolgimento previo nulla osta dell'ente gestore;
10)  inserire nelle coperture a terrazzo degli immobili esistenti elementi grigliati eseguiti con materiali e tecniche (preferibilmente ferro e legno) che si armonizzino con l'ambiente, eseguiti con materiali non strutturali e sagoma compatibile con l'estetica del fabbricato.
Detti elementi non dovranno essere tassativamente realizzati in alluminio anodizzato, elementi prefabbricati latero-cementizi e materiali similari ed è esclusa la chiusura delle pareti con elementi continui e la copertura con elementi in muratura;
11)  permettere la sosta continuata di roulottes oltre le 24 ore in idonei spazi di parcheggio pertinenziali privati o su suolo pubblico specificamente autorizzato a tale scopo.

Art.  4
Divieti

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche e integrazioni, è vietato:
a)  la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili salvo quanto previsto all'art. 3, punti 3.1 e 3.2;
b)  impiantare serre;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido, liquido o gassoso;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili, e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplano, etc. ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 12;
n)  esercitare la pesca, la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati: raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore.
La raccolta di funghi e frutti di bosco potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del CRPPN;
q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina dei voli e per motivi di soccorso e vigilanza;
r)  eseguire perforazioni e pozzi destinati a qualunque finalità per non arrecare alterazioni all'equilibrio idrogeologico del bacino imbrifero, nonché eseguire manutenzioni sui pozzi esistenti che prevedano riperforazioni.
Titolo III
NORME COMUNI


Art.  5
Attività di ricerca scientifica

In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.  6
Disciplina delle colture agricole

E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.
L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.
Per garantire un corretto scorrimento delle acque superficiali attraverso i campi coltivati, evitando un eccessivo dilavamento del suolo e il conseguente veloce interrimento di canali, fossi e del lago stesso viene fatto divieto ai coltivatori di effettuare arature a ritocchino e obbligo di utilizzare di volta in volta corretti metodi di prevenzione.

Art.  7
Patrimonio faunistico domestico

Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche ai fini zootecnici presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano il rischio di estinzione. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa. L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

Art. 8
Indennizzi

Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agrosilvopastorali, l'ente gestore, al quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al seguente indennizzo. L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art.  9
Gestione ambientale della fauna selvatica

9.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione ambientale e faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il CRPPN.
9.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
9.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da persone dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
9.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
9.5  L'ente gestore elaborerà, di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio, e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art. 10
Misure speciali

L'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat con particolare riferimento alla presenza di specie di uccelli prioritarie e tutelate ai sensi della direttiva n. 79/409 CEE e successive modifiche e integrazioni, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art.  11
Insediamenti turistici, alberghieri, sportivi e ricettivi esistenti

Per gli insediamenti e complessi turistici, alberghieri, sportivi e ricettivi esistenti è consentita l'esecuzione di interventi ed opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche, alla prevenzione incendi, alla sicurezza, al miglioramento degli aspetti ambientali e a quelli igienico-sanitari, al contenimento energetico pur comportanti la modifica della sagoma dell'edificio.
In tal caso i singoli elementi progettuali suscettibili di modifica per aggiunzione planimetrica e sviluppo volumetrico, strettamente necessari ai suddetti adeguamenti, dovranno essere dettagliatamente indicati con il riferimento preciso allo standard previsto dalla relativa norma tecnica vigente di supporto.

Art.  12
Ampliamento delle strutture turistico-ricettive esistenti

Gli interventi di ampliamento delle strutture turistico-ricettive esistenti, oltre a conformarsi alle disposizioni contenute all'art. 40 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, non dovranno superare, per ragioni estetiche e di non occlusione delle visuali libere, l'altezza massima del corpo di fabbrica preesistente.
Nel caso di accorpamento di strutture turistico-ricettive è ammessa la formazione di una minima volumetria funzionale al solo collegamento del piano terreno degli edifici stessi da accorpare, a condizione che il nuovo corpo di collegamento si attesti su parti non significative dei due edifici e non superi di norma ml. 12 di lunghezza, ml. 2 di larghezza e ml. 3,50 di altezza e ne sia curato l'inserimento architettonico prevedendo l'obbligatorietà che gli spazi interposti fra i due edifici e conclusi dal nuovo corpo di fabbrica siano piantumati con finalità di mitigazione ambientale.

Art.  13
Attività dell'autodromo di Pergusa

13.1  Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, nel testo integrato e modificato dall'art. 40 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, l'attività motoristica sportiva sarà consentita dal 15 marzo al 30 ottobre di ciascun anno.
13.2  Al fine di garantire le condizioni di svolgimento delle attività dell'autodromo di Pergusa, conformemente alle normative sportive e di sicurezza ed alla regolamentazione dettate con atti formali, dalle federazioni automobilistiche e motoristiche internazionali e nazionali, nonché gli adeguamenti tecnici e strutturali necessari imposti dalle predette federazioni sportive, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a tutte le infrastrutture dell'autodromo, tra i quali ad es. modifiche di tracciato, di chicanes, modifiche ed ampliamenti delle vie di fuga, nel rispetto delle normative vigenti.

Art.  14
Scarichi

Gli scarichi civili e produttivi che non recapitano in pubbliche fognature dovranno rispettare sempre i limiti biochimici imposti dalla legge nazionale e da quanto disciplinato dalle leggi regionali in materia. I parametri biochimici più indicativi possono essere resi più restrittivi di quanto previsto dalle normative vigenti qualora specifici controlli tecnici rendano ciò più utile ai fini della tutela ambientale.

Art.  15
Attività di controllo e sanzioni

15.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
15.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dal comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 10/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla tabella 1 della suddetta legge regionale, mentre per le tipologie ivi non previste si applica la sanzione ammistrativa pecuniaria variante da E 25,00 a E 1.000,00 secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio (circolare ARTA - Assessorato del bilancio e delle finanze 4 giugno 1999, n. 10980).
15.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
15.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.

Art.  16
Norma finale

16.1  Nella riserva è inoltre vietata ogni attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
16.2  Le norme previste dal presente regolamento relative agli interventi consentiti e ai divieti si intendono automaticamente adeguate alle successive disposizioni di leggi nazionali o regionali che potranno diversamente disciplinarli.
(2006.7.532)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
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Trasposizione grafica curata da
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