REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 MARZO 2006 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 14 febbraio 2006.
Revoca del decreto 13 febbraio 2006 e dichiarazione del territorio di vari comuni della provincia di Catania quale zona di sorveglianza per l'influenza aviaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale 19 luglio 1991, relativa alla profilassi dell'influenza aviaria e della pseudopeste aviare;
Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656, con cui è stato approvato il regolamento per l'attuazione della direttiva n. 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, che reca misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 204 del 2 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 11 febbraio 2006, relativa a misure urgenti di protezione per casi d'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;
Considerato che il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, con nota prot. n. 16456 del 13 febbraio 2006, ha comunicato che i comuni di Aci Catena e Valverde dovevano essere inseriti in zona di sorveglianza, escludendo, invece, i comuni di Aci Bonaccorsi e Tremestieri Etneo;
Visto il proprio decreto n. 7386 del 13 febbraio 2006, con cui è stata dichiarata una zona di sorveglianza per influenza aviaria nel territorio della provincia di Catania;
Sentito al riguardo il centro nazionale di referenza per le malattie dei volatili, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Padova;
Ritenuto di dovere intervenire e sostituire il sopra citato decreto n. 7386/2006 inserendo i comuni di Aci Bonaccorsi e Tremestieri Etneo ed escludendo, invece, i comuni di Aci Catena e Valverde;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;

Decreta:


Art.  1

E' dichiarata "Zona di sorveglianza per l'influenza aviaria" il territorio dei comuni della provincia di Catania di seguito riportati:
-  Aci Bonaccorsi;
-  Aci Sant'Antonio;
-  Adrano;
-  Belpasso;
-  Biancavilla;
-  Bronte;
-  Caltagirone;
-  Camporotondo;
-  Castel di Judica;
-  Castiglione di Sicilia;
-  Grammichele;
-  Gravina di Catania;
-  Licodia Eubea;
-  Linguaglossa;
-  Maletto;
-  Maniace;
-  Mascalucia;
-  Mazzarrone;
-  Militello in Val di Catania;
-  Milo;
-  Mineo;
-  Mirabella Imbaccari;
-  Misterbianco;
-  Motta S. Anastasia;
-  Nicolosi;
-  Palagonia;
-  Paternò;
-  Pedara;
-  Piedimonte Etneo;
-  Raddusa;
-  Ragalna;
-  Ramacca;
-  Randazzo;
-  Sant'Agata Li Battiati;
-  San Giovanni La Punta;
-  Santa Maria di Licodia;
-  San Cono;
-  Santa Maria di Ganzaria;
-  San Pietro Clarenza;
-  Sant'Alfio;
-  Scordia;
-  Trecastagni;
-  Tremestieri Etneo;
-  Viagrande;
-  Vizzini;
-  Zafferana Etnea.
Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre cartelli riportanti la dicitura "zona di sorveglianza da influenza aviaria".

Art.  2

Nell'ambito della zona di sorveglianza è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:
a)  identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
b)  attuazione delle misure di biosicurezza, di cui all'ordinanza ministeriale 26 agosto 2006 e successive modifiche, presso gli allevamenti, compreso l'uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite;
c)  divieto di entrata e di uscita di tutti volatili domestici ed altri volatili in cattività nonché delle uova da cova, ad eccezione del trasporto verso la macellazione immediata e del transito attraverso tale zona di tali prodotti che dovranno essere di volta in volta autorizzati dal servizio veterinario competente per territorio e che, comunque, dovrà avvenire utilizzando i principali assi stradali e ferroviari;
d)  in tutti gli allevamenti di volatili all'aperto devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici con i selvatici, in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e devono, inoltre, essere adottate adeguate misure per evitare i contatti in ambito domestico tra anatidi ed altre specie di volatili. In particolare, nel rispetto del benessere animale, il pollame domestico:
1)  deve essere allevato, per quanto possibile, nei locali di allevamento, evitando l'esposizione all'aperto e dotando le aperture di doppie reti antipassero; qualora questo non sia realizzabile, proteggere le aree aperte mediante l'applicazione di doppie reti antipassero;
2)  deve essere alimentato e abbeverato al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col mangime e l'acqua destinati al pollame;
3)  non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l'acqua non sia stata trattata in modo da garantire l'inattivazione di eventuali virus.
Qualora l'allevatore non ritenesse opportuno eseguire gli interventi strutturali previsti dai punti precedenti, gli animali possono essere abbattuti per l'autoconsumo;
e)  le misure di cui al precedente punto d) dovranno, per quanto possibile, essere applicate anche nei luoghi in cui vengono detenuti volatili a scopo ornamentale.

Art.  3

I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali del restante territorio regionale dovranno individuare gli allevamenti all'aperto nei quali applicare le disposizioni di cui all'art. 2, comma d), tenendo conto dei fattori di rischio di seguito elencati:
a)  ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli;
b)  distanza dell'azienda da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori;
c)  ubicazione delle aziende avicole in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
d)  ubicazione dell'azienda avicola in zone ad alta densità di aziende avicole;
e)  intensa circolazione di pollame ed altri volatili in cattività, di mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, e altri intensi contatti diretti e indiretti tra le aziende.

Art.  4

I servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali devono effettuare idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione delle misure urgenti previste dal presente decreto.

Art.  5

I proprietari, i detentori ed i medici veterinari, anche liberi professionisti, dovranno segnalare prontamente ai servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali competenti qualsiasi sintomo riferibile all'influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività al fine di garantire un'individuazione precoce della malattia sul territorio della Regione Sicilia.

Art.  6

I sindaci dei comuni interessati, il servizio veterinario dell'Azienda n. 3 di Catania e le forze dell'ordine sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto.   


Art.  7

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art.  8

Il proprio decreto n. 7386 del 13 febbraio 2006, richiamato nelle premesse, è revocato.

Art.  9

Il presente decreto stante l'urgenza entra immediatamente in vigore, sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie dei volatili di Padova, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Palermo, 14 febbraio 2006.
  VARIO 

(2006.7.580)
Torna al Sommariohome


118


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 3 -  58 -  7 -  35 -  31 -  64 -