REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 MARZO 2006 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 6 febbraio 2006.
Individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo all'accertamento di illeciti amministrativi per il commercio al dettaglio su area pubblica.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 "Riforma della disciplina del commercio";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), il quale dispone in ordine alle decisioni in materia di atti normativi e adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo, nonché l'art. 31, comma 1, il quale dispone che tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unità di esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali;
Visto il decreto 9 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 2000) "Cessazione del funzionamento degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato della Regione Sicilia";
Vista la propria circolare prot. n. 1376 del 15 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000), avente per oggetto "Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 - Competenza sanzionatoria";
Rilevato che sono stati sollevati dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità dell'art. 22, comma 7, della legge regionale n. 28/99 alla normativa per il commercio al dettaglio su area pubblica, di cui alla predetta legge regionale n. 18/95;
Considerato che l'art. 2 della predetta legge regionale n. 28/99 "Definizioni e ambito di applicazione della legge" ricomprende alla lett. c) il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e che il comma 7 dell. 22 dispone che "in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge è il sindaco del comune";
Ritenuto, per il combinato disposto degli articoli sopra citati, che la competenza sanzionatoria derivante dagli illeciti amministrativi di cui alla legge regionale n. 18/95 è demandata al sindaco;
Ritenuto di dover dare soluzione all'insorta questione interpretativa inerente l'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo all'accertamento di illeciti amministrativi per il commercio al dettaglio su area pubblica, di cui alla predetta legge regionale n. 18/95;

Decreta:


Art.  1

Per quanto espresso in premessa, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 69/81 ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui all'art. 18 in materia di accertamenti degli illeciti amministrativi per le violazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, è il sindaco del comune.

Art.  2

Agli illeciti amministrativi di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, si applicano le sanzioni previste dalla stessa legge e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 febbraio 2006.
  LO MONTE 

(2006.7.528)
Torna al Sommariohome


035

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 3 -  58 -  7 -  35 -  31 -  64 -