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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
DECRETO 6 febbraio 2006. Individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo all'accertamento di illeciti amministrativi per il commercio al dettaglio su area pubblica.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 "Riforma della disciplina del commercio";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), il quale dispone in ordine alle decisioni in materia di atti normativi e adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo, nonché l'art. 31, comma 1, il quale dispone che tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unità di esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali;
Visto il decreto 9 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 2000) "Cessazione del funzionamento degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato della Regione Sicilia";
Vista la propria circolare prot. n. 1376 del 15 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000), avente per oggetto "Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 - Competenza sanzionatoria";
Rilevato che sono stati sollevati dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità dell'art. 22, comma 7, della legge regionale n. 28/99 alla normativa per il commercio al dettaglio su area pubblica, di cui alla predetta legge regionale n. 18/95;
Considerato che l'art. 2 della predetta legge regionale n. 28/99 "Definizioni e ambito di applicazione della legge" ricomprende alla lett. c) il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e che il comma 7 dell. 22 dispone che "in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge è il sindaco del comune";
Ritenuto, per il combinato disposto degli articoli sopra citati, che la competenza sanzionatoria derivante dagli illeciti amministrativi di cui alla legge regionale n. 18/95 è demandata al sindaco;
Ritenuto di dover dare soluzione all'insorta questione interpretativa inerente l'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo all'accertamento di illeciti amministrativi per il commercio al dettaglio su area pubblica, di cui alla predetta legge regionale n. 18/95;
Decreta:
Art. 1
Per quanto espresso in premessa, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 69/81 ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui all'art. 18 in materia di accertamenti degli illeciti amministrativi per le violazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, è il sindaco del comune.
Art. 2
Agli illeciti amministrativi di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, si applicano le sanzioni previste dalla stessa legge e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 febbraio 2006.
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