REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 MARZO 2006 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 2 febbraio 2006.
Autorizzazione per un allevamento a scopo alimentare da esercitarsi su terreni siti in agro di Monreale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 2755 del 21 giugno 2005, di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura all'avv. Felice Crosta;
Visto il decreto n. 325 del 9 aprile 2004, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo e forestale";
Visto, in particolare, l'art. 38 della predetta legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1666 del 9 giugno 1999, di adozione dei criteri applicativi e degli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
Vista la domanda presentata in data 1 luglio 2005 dalla sig.ra Sanfilippo Silvana, nata a Santa Flavia il 21 settembre 1954 ed ivi residente in via Mazzini n. 1, nella qualità di legale rappresentante della cooperativa Agri Zoo Lupotto, con sede legale a Marineo in via Vitt. Emanuele n. 50, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un allevamento a scopo alimentare di cinghiale (Sus scrofa) quaglia (Coturnix coturnix) e fagiano (Phasianus colchicus);
Vista la documentazione amministrativa e tecnica allegata alla domanda di cui sopra;
Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dalla sig.ra Sanfilippo Silvana, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e della legge n. 127/98;
Visto il verbale dell'accertamento effettuato in data 22 luglio 2005 dai funzionari incaricati, nel quale si evidenzia l'esistenza dei requisiti previsti e pertanto è stato espresso parere favorevole all'istituzione dell'allevamento a scopo alimentare del cinghiale (Sus scrofa), quaglia (Coturnix coturnix) e fagiano (Phasianus colchicus);
Vista la nota n. 3615 del 7 ottobre 2005 della R.F.V.A. di Palermo, con la quale è stato espresso parere favorevole all'allevamento in parola;
Visto il certificato rilasciato dalla Prefettura di Palermo con nota prot. n. 7966/2005 del 14 dicembre 2005, dal quale si rileva, tra l'altro, il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art.  1

La sig.ra Sanfilippo Silvana, nata a Santa Flavia il 21 settembre 1954 ed ivi residente in via Mazzini n. 1, nella qualità di legale rappresentante della cooperativa Agri Zoo Lupotto, con sede legale a Marineo, in via Vitt. Emanuele n. 50, è autorizzata, alle condizioni di cui ai successivi articoli, all'esercizio di un allevamento a scopo alimentare di cinghiale (Sus scrofa), quaglia (Coturnix coturnix) e fagiano (Phasianus colchicus), da esercitarsi sui terreni siti in:
-  agro di Monreale, foglio di mappa n. 154, particella 181, estesa Ha. 18.26.00;
-  agro di Monreale, foglio di mappa n. 154, particella 187, estesa Ha. 7.07.46; per un totale complessivo di Ha. 25.33.46.

Art.  2

E' fatto obbligo alla sig.ra Sanfilippo Silvana di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza, con particolare riguardo alle specie da allevare, al programma di produzione ed alla dichiarazione di impegno.

Art.  3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, agli impegni assunti e di cui al precedente art. 2, delle eventuali norme che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, nonché la perdita dei requisiti di cui al decreto n. 1666 del 9 giugno 1999 citato nelle premesse, comporta la revoca della presente autorizzazione.

Art.  4

La Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 2006.
  ALBANESE 

(2006.6.405)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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