REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 MARZO 2006 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 24 febbraio 2006.
Modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 19, comma 12 bis, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 1, comma 12, della legge regionale n. 16 del 29 novembre 2005;
Visto l'art. 1, comma 13, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, che prevede: "entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, con proprio decreto, previa delibera della Giunta regionale, disciplina le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 del presente articolo";
Sentiti l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e le casse edili;
Considerato che la norma di cui all'art. 19, comma 12 bis, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, richiedente alle imprese la dimostrazione della "regolarità contributiva" attraverso la produzione di certificazioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e attestazioni della Cassa edile, costituisce una specificazione ulteriore rispetto al quadro normativo costituito dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 17 del D.P.R. n. 34/2000; tant'è che, la produzione dei documenti rilasciati da I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa edile, affianca e non sostituisce le dichiarazioni e documentazioni sin qui richieste dall'art. 75 del D.P.R. n. 554/99, come si evince dalla locuzione contenuta nell'art. 19 citato "...unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi";
Considerato che l'art. 17 del D.P.R. n. 34/2000 prevede, tra i requisiti generali richiesti per la qualificazione (e quindi necessari per la certificazione rilasciata dalle S.O.A.), l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme che disciplinano la contribuzione sociale e si rifà, pertanto, al concetto di adempimento della obbligazione contributiva;
Considerato che l'art. 19, comma 12bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, mutua il concetto di regolarità contributiva che attiene alla regolarità della posizione del soggetto rispetto alla norma previdenziale o assicurativa, che può essere ottenuta anche ex post (regolarizzazione per rateazione, sanatorie, etc.) e che può astrattamente sussistere anche in pendenza di contenzioso, come emerge dalle recenti circolari congiunte emanate dagli istituti di previdenza e assistenza;
Considerato che il suddetto comma 12bis disciplina la dimostrazione del possesso di un requisito utile alla partecipazione alle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti non potranno consentire alcuna regolarizzazione durante l'espletamento di tali procedure;
Ritenuto, altresì, che, poiché la regolarità contributiva è certificata dai soggetti dalla legge indicati, non compete alla stazione appaltante (pubblica amministrazione o soggetto alla stessa equiparata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 109/94) esprimere giudizi in ordine alla regolarità contributiva, non avendo il potere né i mezzi per procedere ad autonome verifiche al riguardo (cfr. al riguardo Cons. St. sez. V n. 3061/2002), vieppiù ove si pensi che non vi è discrezionalità del seggio di gara in ordine ai requisiti di partecipazione alle gare;
Considerato che non può escludersi l'applicabilità del D.P.R. n. 445/2000, in quanto l'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha aggiunto l'art. 77bis, che ha esteso le disposizioni in materia di documentazione amministrativa a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione ed affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e forniture, ancorché regolate da norme speciali; in merito il Consiglio di giustizia amministrativa (sentenza n. 553/2005) ha statuito che la normativa sull'autocertificazione, in quanto di fondamentale riforma economico sociale, è riferibile alla Regione siciliana;
Considerato che le disposizioni attuative approvate con il presente decreto attengono ovviamente solo alle modalità di attuazione dell'art. 19, comma 12bis, della legge n. 109/94; restando, pertanto, ferme ed impregiudicate le diverse ed ulteriori disposizioni comunque concernenti i pubblici appalti di lavori e le conseguenze di comportamenti non rispondenti a tali disposizioni ed all'art. 19, comma 12bis, della legge n. 109/94;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 69 del 13 febbraio 2006, di condivisione delle modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Decreta:


Art.  1

Sono approvate le allegate modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art.  2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 24 febbraio 2006.
  PARLAVECCHIO 

Allegato
MODALITA' ATTUATIVE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 12BIS DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, COME VIGENTE IN SICILIA


Art.  1

La produzione di certificazione rilasciata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla Cassa edile dimostrante la "regolarità contributiva" costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di affidamento (aperte, negoziate e ristrette) di appalti e di concessioni di lavori pubblici.

Art.  2

La regolarità contributiva è certificabile e/o attestabile anche attraverso la produzione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
Ai fini di cui all'art. 19, comma 12bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non sono valide le attestazioni rilasciate dalle casse edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti.

Art.  3

La certificazione o attestazione deve riferirsi a tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese o dei consorzi.

Art.  4

E' consentita la dimostrazione del requisito della regolarità contributiva anche attraverso la produzione di copia autenticata conforme alla documentazione originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di data non anteriore a giorni 120 dal rilascio.

Art.  5

E' ammissibile alla procedura di affidamento il concorrente che, in conformità alle normative di settore, e in assenza delle certificazioni di cui ai superiori artt. 1 e 2, dimostri la formazione del silenzio assenso, attraverso la produzione di documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato e di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che il medesimo non è stato rilasciato.
Il procedimento di formazione del silenzio assenso previsto dall'I.N.P.S., si considera analogicamente applicabile anche alle casse edili.
Parimenti è ammissibile il concorrente che, in difetto della certificazioni di cui ai superiori artt. 1 e 2 e della dichiarazione di cui al comma 1, alleghi alla propria offerta, nell'ipotesi di contenzioso, documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa.

Art.  6

Qualora il concorrente opti, in luogo della certificazione prevista ai superiori artt. 1 e 2, per la produzione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il documento da redigersi sulla base di apposito modulo predisposto, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, da parte delle stazioni appaltanti, deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa edile;
b) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
d) ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.
Nell'ipotesi dell'opzione predetta, prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti verificano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive nei confronti di tutti i soggetti che si sono avvalsi della facoltà come sopra prevista.
Eguale verifica va effettuata nelle ipotesi di cui al precedente articolo 5.

Art.  7

E' inibita alla stazione appaltante, ai fini della sussistenza del requisito, qualsiasi valutazione di merito sulla portata quantitativa e/o qualitativa della eventuale irregolarità contributiva, fatta salva la valutazione in ordine alla congruità della documentazione e dichiarazione di cui al superiore art. 6; altrettanto dicasi per il seggio di gara.

Art.  8

L'impresa aggiudicataria è tenuta a dimostrare la regolarità contributiva anche nella fase di stipulazione del contratto e nella fase di esecuzione del contratto medesimo, secondo le norme vigenti.

Art.  9

La dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 75 del D.P.R. n. 554/99, in ordine al punto c) dell'art. 1 della stessa legge, non assorbe né sostituisce gli adempimenti previsti dalle superiori disposizioni.

Art.  10

L'eventuale esclusione da una procedura di selezione, a causa della mancata dimostrazione del requisito della regolarità contributiva, non impedisce la partecipazione ad altra procedura di affidamento.
(2006.8.672)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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