REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 MARZO 2006 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 28 febbraio 2006.
Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi straordinari ad enti, fondazioni, associazioni, Onlus ed enti di culto per il perseguimento dei propri fini statutari nonché per l'organizzazione di manifestazioni o altre attività che rivestano particolare interesse collettivo - legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. 28 maggio 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 18 luglio 1987;
Vista la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali volti a garantire qualità di vita e diritti di cittadinanza delle persone nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 aprile 2003, di istituzione dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali con attribuzione di ogni competenza di indirizzo e programmazione ed attuazione di ogni intervento in materia socio-assistenziale e sociale a rilevanza sanitaria;
Vista la legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, di tutela e valorizzazione della famiglia quale risorsa fondamentale nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell'azione di sviluppo di servizi e di interventi più flessibili rispondenti alle esigenze ed ai bisogni più immediati delle stesse famiglie;
Visto il Piano sociale nazionale approvato con D.P.R. 3 maggio 2001, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 328/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 suppl. 2004, riportante gli obiettivi, priorità e modalità di erogazione degli interventi e servizi integrati secondo principi di sussidiarietà e di responsabilità plurale e condivisa con particolare riguardo ai diritti dei minori ed alle responsabilità familiari, agli interventi di contrasto alla povertà, al sostegno delle persone non autosufficienti, all'integrazione ed inserimento degli immigrati, alla prevenzione delle droghe ed attenzione agli adolescenti;
Considerato che la medesima legge n. 328/2000 assegna alla Regione ai sensi dell'art. 8, 3° comma, anche la sperimentazione di modelli innovativi dei servizi socio-sanitari a consolidare ed a incentivare la gestione unitaria dei servizi a livello distrettuale ad integrare ed a rafforzare i livelli essenziali di assistenza in relazione all'entità e natura dell'accertato bisogno sociale;
Considerato che in ragione dei superiori obiettivi ed indirizzi in una logica di sussidiarietà e di responsabilità solidale a sostegno dell'azione dei governi locali sono chiamati a concorrere gli organismi istituzionali e del privato sociale, della cooperazione, del volontariato e quanti operano nel vasto campo della solidarietà sociale ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 328/2000, sia nella fase della programmazione che della progettazione ed erogazione dei servizi e delle attività sociali;
Visto l'art. 1 della legge regionale n. 11 del 6 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell'8 febbraio 2006 che istituisce apposito fondo regionale per la concessione di contributi straordinari in favore di enti, fondazioni, Onlus, associazioni ed enti di culto, per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse, con una dotazione di E 8.690.000,00 da iscrivere sul cap. di spesa 183766 (U.P.B. 3.2.1.3.1) del bilancio regionale;
Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni, adottare per l'impiego della superiore dotazione criteri per la concessione ed erogazione di contributi;
Vista la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2006, riportante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2006;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate nel testo allegato A, parte integrante del presente decreto, le direttive riportanti criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi straordinari di cui all'art. 1 della legge n. 11/2006 con impiego dello stanziamento di cui al cap. 183766, esercizio 2006, pari ad E 8.690.000,00 in favore di enti, fondazioni, Onlus, associazioni ed enti di culto per il perseguimento dei fini statutari e per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse.

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2006.
  STANCANELLI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 2 marzo 2006 al n. 117.
Allegato A
Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi straordinari ad enti, fondazioni, associazioni, Onlus ed enti di culto per il perseguimento dei propri fini statutari nonché per l'organizzazione di manifestazioni o altre attività che rivestano particolare interesse collettivo - legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11.

Art. 1
Finalità

1.  In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri di concessione dei contributi straordinari previsti dall'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11, vengono come di seguito stabiliti.
Per le finalità di legge i contributi straordinari verranno concessi ad enti ed organismi riportati all'art. 2, fino all'esaurimento delle risorse allocate sul capitolo 183766 pari a E 8.690.000,00 per:
a)  perseguimento dei propri fini statutari;
b)  organizzazione di manifestazioni o altre attività che rivestano particolare interesse collettivo.

Art. 2
Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi straordinari i rappresentanti legali degli organismi senza scopo di lucro che abbiano sede operativa permanente nel territorio della Regione ed enti di culto con sede nella Regione:
-  cooperative sociali ed organismi della cooperazione (art. 1, legge n. 381 dell'8 novembre 1991);
-  organismi di volontariato iscritti al registro generale istituito ai sensi dell'art. 6, legge regionale 7 giugno 1994, n. 22;
-  organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus);
-  associazioni di solidarietà familiare iscritte nell'apposito registro istituito con decreto n. 2759 del 23 ottobre 2003 ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003;
-  associazioni ed enti di promozione sociale;
-  fondazioni;
- associazioni senza fini di lucro;
-  altri organismi senza scopo di lucro;
-  enti di culto.
2.  Ciascun soggetto sopra riportato può presentare una sola domanda di contributo.
3.  In sede di presentazione dell'istanza l'organismo richiedente dovrà documentare di avere maturato nel territorio della Regione siciliana una diretta e continua esperienza nel settore dell'iniziativa programmata.
4.  Sono esclusi dall'ammissione al contributo i soggetti ed organismi che usufruiscono con carattere di continuità di finanziamenti annuali per la gestione (nota H bilancio regionale).

Art. 3
Concessione del contributo straordinario

1.  L'amministrazione potrà concedere un contributo finanziario per le spese sostenute dall'organismo per programmi inerenti le finalità statutarie o per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse di cui all'art. 1.
2.  Il contributo potrà essere concesso nella misura massima dell'80% del costo totale del programma di cui al precedente comma per un importo complessivo comunque non superiore a E 100.000,00.
3.  Le domande richiedenti un contributo d'importo superiore alla soglia non saranno ammesse a finanziamento.
4.L'avvio del programma ammesso a finanziamento dovrà comunque avvenire non oltre i tre mesi successivi alla notifica del provvedimento di concessione e dovrà concludersi nei termini indicati dal medesimo programma per la sua attuazione. Il mancato rispetto dei superiore termine ove non adeguatamente giustificato comporterà l'avvio della revoca del finanziamento ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 4
Linee guida per l'elaborazione del programma.

1.  A corredo delle domande di contributo gli organismi richiedenti dovranno riportare i seguenti elementi descrittivi dei programmi che si intendono realizzare:
a)  dati identificativi del soggetto richiedente, con descrizione dell'esperienza specifica acquisita nel settore inerente la proposta;
b)  contesto territoriale di riferimento e descrizione delle iniziative, finalità e caratteristiche del programma che si intende proporre anche con riferimento all'accertato bisogno proveniente dal territorio, ad integrazione ed innovazione dei servizi e degli interventi in atto assicurati;
c)  obiettivi specifici con riguardo ai tempi, alle modalità ed agli strumenti operativi, professionali ed organizzativi, oltre che strutturali che si intendono impiegare con indicazione dell'utenza, del numero e delle qualifiche degli operatori da impiegare con rapporto professionale, nonché dei volontari;
d)  qualità e funzionalità delle attrezzature disponibili e/o che si intendono acquisire per la realizzazione del programma;
e)  descrizione dei costi complessivi del programma con indicazione della quota di compartecipazione finanziaria a carico dell'ente proponente o di altri soggetti con allegato piano economico che potrà prevedere spese per:
-  affitto locali;
-  attrezzature, arredo ed automezzi (max 20% della spesa complessiva);
-  personale con riparto dei livelli retributivi per prestazioni lavorative e/o professionali in rapporto libero convenzionale od altro titolo, con applicazione del C.C.N.L. per gli operatori dipendenti e da tariffario per personale professionale ed a rimborso delle spese documentate per il personale volontario;
-  formazione permanente;
-  utenze;
-  spese generali ad altro titolo;
-  spese inerenti l'organizzazione di manifestazione (buffet, ricevimenti, colazioni, spese per il viaggio e soggiorno di relatori o esperti partecipanti a vario titolo all'iniziativa, pubblicazione atti di convegni e cataloghi, traduzioni, interpreti, kit congressuali, coordinatori, assistenti ed accompagnatori, impianti di amplificazione e gadget sull'iniziativa, ecc.);
2.  Ove gli interventi progettuali ricomprendano spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e beni strumentali per rendere funzionali i locali disponibili per l'accoglienza di utenza o quale sede operativa per l'organizzazione ed attuazione delle attività programmate ne dovrà essere prodotta dettagliata relazione tecnica con indicazione dei prezzi di acquisto ed oneri accessori sottoscritta per la congruità dal funzionario responsabile dell'U.T. del comune territorialmente competente. Detti arredi non possono essere alienati nè distolti dall'uso previsto per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, salvo che per usura e necessari rinnovamenti. Rimane escluso dal finanziamento qualsiasi onere afferente alla ristrutturazione, manutenzione, ampliamento e/o completamento di edifici esistenti ed opere edili in generale.
3.  Modalità di gestione con indicazione dell'eventuale soggetto attuatore o partner attivo nella gestione, con indicazione del coordinamento con la rete dei servizi territoriali sociali, sanitari, scolastici, formativi, educativi e del volontariato.
4.  Metodologia di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi e per la rilevazione dei risultati.

Art. 5
Modalità di presentazione delle domande di contributo

1.  Gli enti proponenti di cui all'art. 2 del presente documento dovranno presentare domanda di contributo, in busta chiusa ed in triplice copia, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e indirizzata all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - servizio I - "Organismi istituzionali e terzo settore" - via Trinacria n. 34 - 90100 Palermo. Le domande di contributo dovranno pervenire direttamente in Assessorato entro e non oltre il 28 aprile 2006. Ai fini del rispetto del termine di ricezione farà fede il timbro datario di entrata dell'ufficio di Gabinetto apposto all'esterno della busta chiusa di presentazione dell'istanza, che dovrà recare in maniera leggibile la dicitura

RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO LEGGE 6 FEBBRAIO 2006, N. 11

Non verranno prese in considerazione le istanze trasmesse prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei presenti criteri o successivamente alla scadenza per la presentazione.
2.  Le istanze dovranno essere corredate da:
a)  atto costitutivo e statuto dell'ente proponente, riportanti gli estremi di registrazione, in originale o copia autenticata;
b)  dichiarazione circa la composizione del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo (ove pertinente);
c)  bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio con la relazione dell'organo di gestione e collegio sindacale (ove esistenti);
d)  verbale di revisione per le cooperative sociali;
e)  certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura per i soggetti obbligati;
f)  estremi dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi della legge regionale n. 22/94, al registro delle associazioni di solidarietà familiare ex art. 16, legge regionale n. 10/2003 o all'albo regionale, ove la tipologia dell'attività proposta lo richiede;
g)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità al D.P.R. n. 445/2000 circa la sussistenza dei requisiti generali necessari per potere usufruire di contributi pubblici in capo agli amministratori con potere di rappresentanza, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo n. 157/95;
h)  dettagliato curriculum dell'organismo richiedente;
i)  per le richieste di contributi riguardanti servizi residenziali e semiresidenziali disciplinati da disposizioni regionali attestazione circa la rispondenza degli edifici disponibili agli standard regionali fissati per le singole tipologie;
j)  gli enti di culto dovranno produrre formale attestazione dell'autorità religiosa competente a legittimare il funzionamento dell'ente, individuandone il responsabile e approvando l'iniziativa;
k)  dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si precisi che per lo stesso intervento in precedenza non sono stati chiesti né ottenuti altri finanziamenti da parte di enti pubblici, o, in alternativa, vengono dichiarati i finanziamenti chiesti e ottenuti;
l)  relazione riportante notizie dettagliate sul programma per il quale si chiede il contributo, redatta secondo le linee guida di cui all'art. 4, con relativo piano finanziario;
m)  codice fiscale e fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
n)  la documentazione sopra richiesta potrà essere sostituita da dichiarazione resa a termini di legge.
3.  Le domande di contributo devono essere fin dalla loro presentazione complete di tutti i dati e della documentazione richiesta, pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 6
Procedura di assegnazione del contributo

1.  Le singole istanze, previa istruttoria formale da parte dell'ufficio competente, verranno trasmesse all'Assessore, per la relativa determinazione inerente la coerenza dell'iniziativa con le finalità di cui all'art. 1 e l'indicazione della percentuale del contributo, da quantificare nei limiti previsti all'art. 3.
Al riguardo, ai fini della determinazione dell'entità del contributo, saranno ritenute maggiormente meritevoli di sostegno:
-  le richieste di organismi i cui fini statutari e/o le iniziative proposte siano in linea con le strategie del welfare in materia di famiglia e di integrazione sociale e di promozione delle autonomie locali;
-  i programmi che prevedono livelli di integrazione delle aree d'intervento con servizi sociali e/o sanitari, formativi e/o per l'impiego o altri presenti nel territorio e connessi, comunque, con lo sviluppo locale;
-  i programmi che prevedono percorsi di accompagnamento e di inserimento sociale di soggetti a rischio di esclusione;
-  le iniziative che privilegiano l'economicità delle azioni in relazione al rapporto costi-benefici, tenuto anche conto della compartecipazione al costo del progetto da parte dell'ente proponente od organismi associati;
-  le iniziative che assicurano prospettive di continuità oltre il periodo finanziario previo impegno-protocollo sottoscritto con le istituzioni locali o distrettuali.
2.  A seguito della superiore determinazione, sarà adottato apposito decreto assessoriale di concessione del contributo previsto ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 6 febbraio 2006, n. 11.

Art. 7
Erogazione del contributo

1.  L'erogazione del contributo eventualmente concesso avrà luogo:
A) 1ª modalità, ad avvio dell'attività:
1)  il 40% del contributo concesso a presentazione di polizza fidejussoria a copertura dell'intero importo finanziato e comunicazione dell'avvio;
2)  il 40% del contributo, ad avvenuta presentazione da parte del soggetto destinatario del finanziamento, della rendicontazione sull'utilizzo delle somme già erogate e di una relazione sullo stato di attuazione, a firma del legale rappresentante;
3)  il restante 20% a saldo del finanziamento concesso, a conclusione delle attività e a presentazione della relazione finale sulla realizzazione degli interventi nel rispetto dell'azione progettuale e rendicontazione sulla restante quota di spesa (60%).
B) 2ª modalità, a conclusione dell'attività e rimborso spese:
-  liquidazione dell'intero importo concesso a presentazione della documentazione fiscale inerente le spese complessivamente sostenute, compresa la quota di compartecipazione, e relazione conclusiva sulla realizzazione del programma.
2. All'interno dei costi a carico del richiedente verranno ritenuti ammissibili anche gli oneri figurativi relativi ai locali, alle attrezzature e al personale utilizzato.
3.  L'Assessorato si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sull'attuazione delle attività, anche per il tramite degli enti territoriali competenti.
4.  Nelle more dell'adozione del provvedimento dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 196/2003 si precisa che ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti all'accesso alle risorse finanziarie di cui al presente avviso.
(2006.9.749)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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