REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 10 MARZO 2006 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 3 marzo 2006.
Modifica del decreto 6 febbraio 2006, concernente disposizioni relative alla pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2006.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia di pesca marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale č stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963 del 1965, ed in particolare l'art. 126;
Vista la legge regionale n. 1/80 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 26 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;
Visto il D.M. 28 agosto 1996, concernente la regolamentazione di misure gestionali per l'attivitā di pesca speciale del novellame;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2004, in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il proprio decreto n. 32 del 6 febbraio 2006, disciplinante la pesca del novellame in Sicilia per l'anno 2006;
Preso atto delle argomentazioni fornite dai pescatori di Porticello e Sciacca spontaneamente riunitisi presso il dipartimento pesca, ivi intervenuti per protestare contro la chiusura dello specchio acqueo compreso tra Capo Passero e Capo Bianco, prevista nel citato decreto n. 32/06;
Ritenuto che dette argomentazioni adducono anche nuovi elementi di valutazione in parte non prevedibili all'atto di adozione del precitato decreto, in quanto connessi al grave danno economico che detti pescatori, autorizzati alla pesca del novellame, stanno subendo anche a causa delle condizioni meteo-marine, verificatesi nel periodo successivo all'adozione del medesimo decreto, che ne hanno ridotto l'attivitā, giā gravata dalla limitazione delle aree di cattura di cui all'art. 1 del richiamato decreto;
Ritenuto di dover considerare l'elemento quantitativo della flotta costituente il segmento della marineria che qui interessa, non adeguatamente prima portato in discussione in sede del Consiglio regionale, come risulta dai verbali, ponendolo in relazione con l'impatto che esso potrebbe determinare sullo sforzo di pesca;
Sentito il Consiglio regionale della pesca nella seduta dell'1 marzo 2006, durante la quale č stata anche riconsiderata l'incidenza dell'entitā numerica delle imbarcazioni interessate su un eventuale depauperamento delle risorse;
Preso atto che il Consiglio si č espresso, a maggioranza, favorevolmente all'apertura dello specchio acqueo ad oggi precluso all'attivitā in parola in forza del citato decreto;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per modificare l'art. 1 del proprio decreto n. 32/06, nella parte in cui non consente l'esercizio, per l'anno 2006, della pesca professionale del novellame di sardina (sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta) nel compartimento marittimo di Porto Empedocle nel tratto di mare compreso tra Capo S. Marco e Capo Bianco;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa, l'articolo 1 del decreto n. 32 del 6 febbraio 2006 č modificato come appresso: per l'anno 2006 la pesca professionale del novellame di sardina (sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta) č consentita, a decorrere dall'adozione del presente decreto, anche nel compartimento marittimo di Porto Empedocle nel tratto di mare compreso tra Capo S. Marco e Capo Bianco, per le imbarcazioni non superiori alle 10 tonnellate.
Restano invariate le altre prescrizioni e disposizioni previste nel medesimo decreto n.32/06.
Palermo, 3 marzo 2006.
  LO MONTE 

(2006.10.761)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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