REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 MARZO 2006 - N. 11
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 20 febbraio 2006.
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento delle grandi strutture di vendita.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio;
Visto l'art. 5 della suddetta legge, così come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, che al comma 8 prevede, al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita, la fissazione, con decreto assessoriale, dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 28/99;
Visto il decreto n. 2297 del 12 dicembre 2002, con il quale, in ottemperanza al succitato comma 8, sono state emanate disposizioni relative alla fissazione dei limiti per il rilascio delle autorizzazioni per nuove grandi strutture di vendita;
Visto, in particolare l'art. 1 del decreto 12 dicembre 2002, che prevede che le conferenze di servizi di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 28/99, nell'esaminare le istanze per l'autorizzazione di grandi strutture di vendita, possono autorizzarle nei limiti di superficie determinati con i criteri previsti dalla stesso decreto sino alla data di pubblicazione del provvedimento di programmazione regionale della rete distributiva riferita alle grandi strutture di vendita;
Visto l'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 20 del 22 dicembre 2005, che detta le modalità per la revisione dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita;
Vista la propria richiesta inviata alle associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale del 31 gennaio 2006, prot. 953, intesa ad acquisire il parere previsto dal comma 5 del citato art. 7 della legge regionale n. 20 del 22 dicembre 2006;
Ritenuto di dovere provvedere in merito secondo le disposizioni dettate dal già citato comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 20 del 22 dicembre 2005;

Decreta:


Art. 1

Nelle aree metropolitane, il calcolo del contingente disponibile in applicazione dell'art. 1 del decreto 22 dicembre 2002 per la definizione della superficie autorizzabile è implementato di un valore pari a 1/3.

Art. 2

In deroga ai criteri stabiliti per la definizione dei bacini di attrazione di cui al D.P.R.S. n. 165/2000, eccetto che nei territori delle città metropolitane e nelle iniziative inserite in progetti appartenenti a programmazione negoziata (es. PRUSST, distretti produttivi ecc.), il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e l'ampliamento di grandi strutture di vendita non alimentare è consentito per una superficie di mq. 1.000 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente sino a 100.000 abitanti, mq. 2.000 nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti. Sono fatti salvi eventuali effetti prodotti dall'istanza inoltrata entro il 31 dicembre 2005.

Art. 3

Il calcolo del bacino di attrazione, secondo la metodologia di cui al D.P.R.S. n. 165/2000, per le istanze presentate, deve essere confermato dalla Camera di commercio competente per territorio, presente alla conferenza di servizi di cui all'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Art. 4

L'inizio di attività delle grandi strutture di vendita, autorizzate ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 28/99, deve essere comunicato almeno 30 giorni prima a questo Assessorato. Nella comunicazione dovrà essere specificata la superficie di vendita che verrà attivata e quella che si intende attivare successivamente.
Per inizio di attività si intende il funzionamento di almeno l'80% della superficie di vendita autorizzata, rimanendo la restante parte da attivare entro i 90 giorni successivi. Il mancato inizio, nei termini previsti, determina, qualora non soggetto a proroga, la decadenza automatica dell'autorizzazione concessa.

Art. 5

Le domande per nuove aperture, trasferimenti o ampliamenti, di grandi superfici di vendita, devono essere corredate dal cronoprogramma dei lavori di realizzazione delle opere e di inizio attività.

Art. 6

Rimane di pertinenza del comune in cui ricade l'iniziativa l'autorizzazione all'apertura, trasferimento ed ampliamento di più medie strutture di vendita o esercizi di vicinato, qualora le stesse non siano in contrasto con le disposizioni dettate dall'art. 2, lett. h), della legge n. 28/99, nonché dal comma 1 dell'art. 4 del D.P.R.S. n. 165/2000.

Art. 7

Possono concorrere alla formazione del 30% previsto dalla lett. d) dell'art. 4 del D.P.R.S. n. 165, in edifici costruiti anteriormente la data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/99, anche attività di servizi o paracommerciali.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Palermo, 20 febbraio 2006.
  LO MONTE 

(2006.8.624)
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E' DELLE AUTONOMIE LOCALI


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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