REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 MARZO 2006 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 17 gennaio 2006, n. 1184.
Piano nazionale 2006 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale in applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

ALL'AREA DIPARTIMENTALE DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA - AZIENDE UU.SS.LL. DELLA SICILIA
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA
AI COMANDI CARABINIERI PER LA SANITA' DI CATANIA - PALERMO - RAGUSA
e, p.c.  AL MINISTERO DELLA SALUTE DIR. S.P.V.A.N. UFFICIO VIII 

AI DIRETTORI GENERALI AZIENDE UU.SS.LL. DELLA SICILIA
ALLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA - MESSINA
ALL'UFFICIO VETERINARIO ADEMPIMENTI COMUNITARI - PALERMO
Si trasmette il Piano nazionale 2006 per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale (P.N.R.) predisposto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, dal Ministero della salute, direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione, che ha funzioni di coordinamento, con la collaborazione delle Regioni, dell'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), Laboratorio nazionale di riferimento per i residui (L.N.R.) e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (I.Z.S.).
Il P.N.R. si prefigge lo scopo di esaminare ed evidenziare le ragioni dei rischi di residui negli animali e nei prodotti di origine animale definendo le specie, le categorie, le sostanze da cercare, le modalità di ricerca a livello degli allevamenti, dei macelli e degli stabilimenti di produzione.
Il P.N.R. è articolato, tra l'altro, in campionamenti da effettuarsi nelle seguenti specie animali e nei seguenti settori:
-  bovini, suini, ovicaprini, equini;
-  avicolo: galline e polli da carne;
-  acquacoltura: trote e specie eurialine;
-  conigli;
-  latte bovino e ovicaprino;
-  uova;
-  miele;
-  mangimi e acqua di abbeverata.
La validità di questo P.N.R. è prevista dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e, pertanto, codeste aziende U.S.L. sono invitate a predisporre la programmazione territoriale dei campionamenti, in accordo a quanto previsto nelle schede allegate in calce alla presente circolare, e ad avviare il proprio Piano di attività per l'anno 2006 inviandone copia a questo Assessorato entro il 15 febbraio p.v.
Oltre ad assicurare l'esecuzione del Piano propriamente detto, questo Assessorato, sentito l'I.Z.S. e codeste aziende U.S.L., predisporrà piani di controllo ("Extrapiano"), nell'ambito delle ricerche previste dal P.N.R., che rispondano a specifiche esigenze locali o nazionali e sulla base delle principali produzioni di ciascuna azienda U.S.L.
Le programmazioni extrapiano possono rendersi necessarie anche per assicurare l'intensificazione dei controlli conseguente ai riscontri di non conformità.
A scopo informativo, gli extrapiano programmati a livello regionale verranno trasmessi al Ministero della salute e alle altre regioni/P.A.
Si ringrazia per l'attenzione rimanendo a disposizione per ogni chiarimento.
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario: BAGNATO
Allegato
PIANO NAZIONALE 2006 PER LA RICERCA DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E IN ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Introduzione
Al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate e di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (L.M.R.) fissati negli allegati I e III del reg. n. 2377/90/CEE e delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla normativa nazionale e comunitaria, viene programmato un piano di campionamento a livello del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.
Il Piano nazionale residui (P.N.R.) si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, attuazione delle direttive del Consiglio n. 96/22/CE e n. 96/23/CE, e, per quanto riguarda le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della decisione della Commissione n. 98/179/CE del 23 febbraio 1998.
Esso definisce le specie, le categorie, i punti di campionamento, le sostanze da cercare, le modalità di ricerca, secondo il dettato della normativa in vigore e le indicazioni della Commissione europea, ed è elaborato annualmente dal Ministero della salute, dipartimento della prevenzione e della comunicazione, direzione generale sanità veterinaria e alimenti - ufficio IX -, che ha funzioni di coordinamento, con la collaborazione delle Regioni, dell'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), Laboratorio nazionale di riferimento per i residui (L.N.R.), e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.). L'elaborazione del P.N.R. tiene conto, tra l'altro, dei risultati dell'anno precedente, al fine di operare opportune modifiche ed eventuali azioni mirate.
Principali modifiche per il 2006
-  Streptomicina nel miele: nella seconda metà del 2006 l'I.Z.S. della Lombardia e dell'Emilia Romagna sarà in grado di effettuare la ricerca della streptomicina nel miele. Gli specifici campionamenti verranno programmati in seguito alla comunicazione di disponibilità del metodo;
-  azaperone e carazololo nei suini: presso l'L.N.R. è in corso la verifica dell'applicabilità dei metodi disponibili da parte degli II.ZZ.SS., ai fini dell'inserimento di tali ricerche nel P.N.R. Gli specifici campionamenti verranno programmati in seguito alla comunicazione di disponibilità del metodo;
-  coccidiostatici ionofori nelle uova: nella seconda metà del 2006 sarà introdotta la ricerca degli ionofori nelle uova. Gli specifici campionamenti verranno programmati in seguito alla comunicazione di disponibilità del metodo;
-  cromo: sulla base delle indicazioni del L.N.R. per i residui, in assenza di limiti comunitari e nazionali di riferimento, la ricerca del cromo nella milza non verrà effettuata nel 2006; la ricerca del cromo nei mangimi viene effettuata nell'ambito del P.N.A.A.;
-  nortestosterone nei suini: sulla base delle indicazioni del L.N.R. per i residui, e in attesa di una definizione della materia a livello europeo, anche in merito ai limiti discriminanti un trattamento illecito, nel 2006 non sarà prevista la ricerca di nortestosterone nei suini. Recenti dati di letteratura, infatti, segnalano il riscontro di 17-beta-19 nortestosterone in suini di entrambi i sessi, sia interi che castrati, e di diverse età. Inoltre, per l'assenza di attività isomerasica, nei suini non sono rivelate le forme alfa;
-  boldenone nei suini: sulla base delle indicazioni del L.N.R. per i residui, e in attesa di una definizione della materia a livello europeo, anche in merito ai limiti discriminanti un trattamento illecito, nel 2006 non sarà prevista la ricerca di boldenone nei suini. Recenti dati di letteratura, infatti, segnalano il riscontro di 17-beta-boldenone in suini maschi, sia interi che castrati, ed in scrofe molto giovani. Inoltre, per l'assenza di attività isomerasica, nei suini non sono rivelate le forme alfa.
Non conformità P.N.R. 2004-2005
In considerazione delle non conformità riscontrate nel corso del 2004 e del 2005, è stato incrementato proporzionalmente il numero di campioni per la ricerca delle seguenti sostanze: boldenone, cortisonici, nortestosterone, clenbuterolo e beta-agonisti, metaboliti dei nitrofurani, cloramfenicolo, tetracicline, sulfamidici, nicarbazina, robenidina, ivermectina, tilosina, pesticidi organofosforati, aflatossine, verde malachite, metalli pesanti.
Decisione n. 2002/657/CE
La ricerca di sostanze della categoria A e del Verde di malachite può essere effettuata esclusivamente con metodi validati conformemente a quanto previsto dalla decisione n. 2002/657/CE.
Pertanto, come indicato nel capitolo relativo a metodi e tempi di analisi, gli II.ZZ.SS. che non dispongano di metodi validati provvederanno alla trasmissione del campione ad altro I.Z.S. in grado di effettuare la prova richiesta.
Cadmio/Equini
Nel corso della riunione del 12 luglio 2005, la Commissione europea ha comunicato che il limite d'azione per il cadmio nel fegato equino è 0,2 mg./kg. (limite previsto dal reg. CE n. 466/2001 per le carni di equino).
In considerazione di detto limite e del frequente riscontro di contaminazione dei fegati equini di qualsiasi età ed origine, con nota DGVA/IX/35232/P del 4 ottobre 2005 è stata disposta l'esclusione dal consumo umano del fegato e dei reni equini.
Pertanto, nel P.N.R. 2006 non è più previsto uno specifico piano di monitoraggio e la ricerca del cadmio verrà effettuata esclusivamente nel muscolo, secondo le modalità comuni agli altri tipi di campionamento.
Attuazione del P.N.R.
Assessorati regionali
Gli Assessorati della sanità delle regioni e della P.A. di Trento e l'Assessorato dell'agricoltura della P.A. di Bolzano pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza in attuazione del P.N.R., in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle aziende unità sanitarie locali (A.U.S.L.), responsabili del prelievo dei campioni.
Annualmente, l'Assessorato aggiorna l'elenco dei referenti per il P.N.R. delle A.U.S.L. di competenza e lo trasmette all'I.Z.S. competente per territorio.
La programmazione e l'esecuzione del P.N.R. devono essere concordate con l'I.Z.S. ed effettuate in modo da garantire una uniforme distribuzione dei campioni nell'arco dell'anno, tenendo conto anche del fatto che alcune sostanze vengono somministrate solamente in determinati periodi.
La corretta distribuzione dei campionamenti nel tempo, specificamente prevista dalla decisione n. 98/179/CE, eviterà anche che un'iniziale ridotta attività determini un sovraccarico di lavoro negli ultimi mesi dell'anno.
Gli Assessorati verificano la corretta esecuzione del Piano nel territorio di competenza, in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di campionamento e l'uniforme distribuzione dei controlli. A tal fine, sarà utile tener presenti i seguenti criteri:
1)  comparazione tra i risultati ottenuti nelle differenti A.U.S.L., in relazione al tipo di attività zootecnica;
2)  analisi dei risultati ottenuti da campionamenti effettuati nei giorni lavorativi rispetto a quelli condotti nel fine settimana;
3)  analisi della distribuzione dei prelievi dei campioni da parte delle A.U.S.L. nei vari mesi dell'anno;
4)  confronto dei risultati del P.N.R. con quelli ottenuti a seguito di altre attività di controllo;
5)  segnalazioni di non idoneità dei campioni da parte degli I.Z.S.
Oltre a quanto fin qui detto, gli Assessorati verificano l'applicazione del decreto legislativo n. 432/98 e trasmettono annualmente all'A.G.E.A l'elenco dei codici aziendali degli allevamenti bovini risultati positivi.
A.U.S.L.
Il personale ufficiale di controllo dei servizi veterinari delle A.U.S.L. e dei N.O.R.V. provvede al prelievo ed alla preparazione dei campioni, alla compilazione puntuale e precisa del verbale di prelievo P.N.R. (indicando il tipo di prelievo - piano, extrapiano o sospetto - e la tipologia di campionamento - mirato, clinico-anamnestico, a seguito di positività) e ad organizzarne le attività consecutive, compreso il trasporto nelle condizioni più appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli analiti ricercati.
La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile.
Le A.U.S.L. mettono a disposizione, in quantità adeguata, il personale qualificato ed esperto e le strutture ed attrezzature idonee a garantire la corretta esecuzione delle procedure previste per i controlli P.N.R. In particolare, il personale addetto ai controlli ufficiali deve ricevere una formazione adeguata e gli aggiornamenti necessari ad espletare i compiti relativi ai controlli P.N.R. con coerenza e competenza.
Inoltre, gli strumenti e le attrezzature utilizzati per i prelievi devono corrispondere ai requisiti fissati dalle normative o dalle buone pratiche di campionamento, devono essere regolarmente controllate per qualità e quantità e tenute in perfetta efficienza.
Per l'allestimento dei campioni si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione, secondo le specifiche indicazioni degli Assessorati regionali.
Nell'ambito dell'attività svolta in attuazione del P.N.R., si raccomanda che il personale ufficiale di controllo verifichi regolarmente l'attuazione del programma di autocontrollo per la ricerca dei residui previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 336/99.
Si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra il personale che esegue i prelievi ed il laboratorio dell'I.Z.S., affinchè, tenendo conto anche delle esigenze dei laboratori, venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.
Referente per il P.N.R.
Fermi restando gli obblighi di gestione dei responsabili di servizio, le A.U.S.L. nominano un referente per il P.N.R. e ne comunicano il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica a questo Assessorato e all'I.Z.S. della Sicilia, il referente per il P.N.R. esercita attività di supervisione delle procedure previste dal P.N.R. e vigila sulla regolare esecuzione delle attività ad esso collegate.
A tal fine, egli collabora attivamente con il responsabile del servizio veterinario, con gli operatori del controllo e con gli altri referenti di area funzionale, e verifica la regolare esecuzione dei piani di lavoro affidati ai singoli operatori ed i risultati ottenuti.
Il referente A.U.S.L. per il P.N.R. deve conoscere in dettaglio le procedure previste per la corretta esecuzione dei programmi di controllo, con particolare riguardo alle modalità operative, alle buone pratiche di campionamento ed all'aggregazione dei dati di attività, e deve farsi parte attiva nell'assumere il maggior numero di informazioni sulla presenza di residui ed, in particolare, su possibili attività illecite legate all'uso di sostanze vietate nel territorio di competenza.
Inoltre, il referente per il P.N.R. ed i suoi collaboratori devono essere in grado di valutare le modificazioni, anche anatomiche, conseguenti all'impiego illecito di promotori di crescita, al fine di ottimizzare l'attività di vigilanza presso gli allevamenti ed i macelli.
Il referente per il P.N.R., inoltre, deve possedere sufficienti nozioni in materia di contenzioso amministrativo e penale per la gestione dei procedimenti sanzionatori. La contestazione del reato o della violazione di legge avvia un contradditorio tra le parti, il cui esito dipende in larga misura dall'impegno e dalle attenzioni dedicate, dagli organi accertatori, ai singoli episodi. Pertanto, è opportuno che i referenti per il P.N.R. abbiano uno stretto rapporto di collaborazione con gli uffici amministrativi e con le Procure interessate al problema.
Annualmente, il referente per il P.N.R. predispone una relazione finale da trasmettere a questo Assessorato.
Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.)
Gli II.ZZ.SS.-I.Z.S. Piemonte, Liguria e Val d'Aosta; I.Z.S. Lombardia ed Emilia Romagna; I.Z.S. Venezie; I.Z.S. Lazio e Toscana; I.Z.S. Umbria e Marche; I.Z.S. Abruzzo e Molise; I.Z.S. Mezzogiorno; I.Z.S. Puglia e Basilicata; I.Z.S. Sardegna; I.Z.S. Sicilia - (o, in particolari casi, altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero della salute) effettuano l'analisi dei campioni, garantendone l'anonimato in conformità con quanto previsto dall'accreditamento ISO 17025, e provvedono all'immissione delle relative informazioni nella banca dati residui.
Essi indicano ai servizi veterinari il tipo e la quantità delle analisi eseguibili, garantendo la massima rapidità nella lavorazione dei campioni, nella loro eventuale trasmissione ad altri laboratori e nella trasmissione dei risultati analitici, in modo da consentire un'efficace e tempestivo intervento dei servizi veterinari in caso di non conformità.
Per la ricerca delle sostanze vietate e nel caso in cui sia stato disposto il sequestro cautelativo, i tempi analitici non dovrebbero superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria.
Nel caso in cui all'atto dell'accettazione del campione sia evidente che esso non è conforme a quanto previsto dalle buone pratiche di campionamento e nel caso in cui il campione sia accompagnato da un verbale non specifico per il P.N.R. o non correttamente compilato, gli I.Z.S. compilano una scheda di non idoneità (sulla base del modello riportato di seguito) segnalando il caso alla Regione/P.A. e alla A.U.S.L. di competenza.
La scheda di non idoneità del campione va compilata anche nel caso in cui un campione regolarmente accettato si dimostri, all'atto della lavorazione, non idoneo all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili ad un errato campionamento.
A seguito di tali segnalazioni di non idoneità, la Regione attiva procedimenti specifici sui prelevatori ad evitare il ripetersi dell'inconveniente.
Scheda di non idoneità dei campioni
SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI

All'A.U.S.L. n. ............. di .................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................
All'Assessorato regionale della sanità IRV, serv. 3°
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 PALERMO

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "A. Mirri" sezione di .............................................................................................

Il campione:
-  prelevato da: A.U.S.L. ............................................................................................. distretto ................................................................................................................................................ verbalizzante ................................................................................................................................... in data ................................................
Estremi del verbale di prelievo (allegato in copia):
-  ........................................................................................................................................... conferito da ....................................................................................... in data ............................. non può essere sottoposto ad analisi risultando non idoneo per i seguenti motivi: .............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
Data ...............................................
Firma
............................................................................................

Strategia di campionamento
L'attività svolta al fine di verificare la presenza di residui negli alimenti si esplica mediante tre tipi di piano, denominati "Piano", "Extrapiano" e "Sospetto".
Nell'ambito di ciascun tipo di piano, si distinguono diverse tipologie di campionamento: "mirato", "clinico-anamnestico" e "a seguito di positività".
Tutti i campioni in parola sono prelevati esclusivamente dai servizi veterinari delle A.U.S.L. o dai N.O.R.V. e sono sempre accompagnati dal verbale di prelievo P.N.R.
Tipi di piano (Piano, Extrapiano, Sospetto)
Piano
Il Piano propriamente detto comporta il prelievo dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori di interesse, elencati nelle tabelle P.N.R. del capitolo "Programmazione".
A partire dalle tabelle di programmazione del P.N.R. e sulla base della realtà zootecnica e produttiva locale, gli Assessorati pianificano il numero di campioni da prelevare nel territorio di propria competenza per ciascun settore produttivo.
I campioni di tipo "Piano" sono "mirati", secondo la definizione di seguito riportata, e devono essere conformi, per matrice prelevata e richiesta analitica, a quanto indicato nelle tabelle P.N.R.
A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati di Piano, si applicano le procedure previste dal decreto legislativo n. 336/99 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Piano" "a seguito di positività", secondo la definizione di seguito riportata.
Extrapiano
Oltre ad assicurare l'esecuzione del Piano propriamente detto, le Regioni e il Ministero della salute, sulla base delle ricerche previste dal P.N.R. e sentiti gli I.Z.S., possono predisporre piani di controllo ("Extrapiano") che rispondano a specifiche esigenze locali o nazionali.
Le programmazioni Extrapiano possono rendersi necessarie per assicurare l'intensificazione dei controlli conseguente ai riscontri di non conformità.
A scopo informativo, gli Extrapiano programmati a livello regionale verranno trasmessi al Ministero della salute e alle altre Regioni/P.A.
I campioni programmati in Extrapiano sono "mirati".
A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati Extrapiano, si applicano le procedure previste dal decreto legislativo n. 336/99 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Extrapiano" "a seguito di positività".
Si rammenta che i dati relativi ad eventuali analisi condotte su matrici o per la ricerca di sostanze non presenti nelle anagrafiche di riferimento del sistema informatico non potranno essere inseriti nella banca dati residui per la rendicontazione.
Sospetto
Oltre ai campioni prelevati sulla base delle programmazioni di Piano o Extrapiano, in tutti i casi in cui ci sia motivo di sopettare la presenza di residui, si prelevano campioni di tipo "Sospetto", con tipologia "clinico-anamnestico", secondo la definizione di seguito riportata.
A seguito del riscontro di non conformità in campioni di tipo "Sospetto" "clinico-anamnestico", si applicano le procedure previste dal decreto legislativo n. 336/99 e si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto" "a seguito di positività".
Tipologie di campionamento (mirato, clinico-anamnestico, a seguito di positività)
Mirato
I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche, quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.
A tal fine, si raccomanda di tener presenti i seguenti criteri di selezione:
1)   in allevamento: le aziende presso le quali debbono essere prelevati campioni possono essere scelte in base alla conoscenza della situazione locale o a qualsiasi altra informazione significativa, come il tipo di sistema di ingrasso, la razza degli animali ed il loro sesso.
Il personale ufficiale di controllo valuta tutto il bestiame dell'azienda per selezionare adeguatamente gli animali da sottoporre al prelievo e tiene conto dei seguenti criteri:
-  risultanze relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
-  caratteristiche sessuali secondarie;
-  modifiche del comportamento;
-  livelli eguali di sviluppo in un gruppo di animali di diversa razza/categoria;
-  animali ben conformati.
2) al macello e presso gli stabilimenti di trasformazione primaria: nel valutare le carcasse e/o i prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, il personale ufficiale di controllo deve tra l'altro tener conto dei seguenti criteri:
-  sesso, età, specie e sistema di allevamento;
-  dati relativi al produttore;
-  risultanze negative relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
-  pratiche correnti relative alla somministrazione di particolari sostanze farmacologicamente attive nel sistema di produzione di ciascuna azienda.
Nel prelevare i campioni si avrà cura di evitare i prelievi multipli presso un solo produttore.
La scelta e l'identificazione degli animali da cui prelevare i campioni va eseguita durante la visita ante-mortem, seguendo poi la carcassa lungo tutta la catena di macellazione e prelevando gli organi opportuni.
Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana compresi sabato e domenica, anche in considerazione del fatto che molte sostanze hanno tempi di deplezione rapidi e potrebbero venire somministrati durante il fine settimana. Nei macelli i campioni devono essere programmati e prelevati comprendendo tutte le giornate di macellazione e non sempre nello stesso giorno della settimana.
Nel caso di prelievi per la ricerca di beta-agonisti e cortisonici, classificati in categoria A ma dei quali, in determinati casi o per determinate molecole, è consentito l'uso, è opportuno che all'atto di prelievi al macello si dia immediata comunicazione ai servizi veterinari competenti per l'allevamento di origine, affinchè predispongano sollecitamente l'attività di farmacovigilanza volta ad escludere l'eventuale omissione di registrazione da parte dell'allevatore dei trattamenti farmacologici effettuati.
Nel settore dell'acquacoltura, il campionamento per la ricerca del Verde malachite va effettuato nelle prime fasi di allevamento mentre per le altre sostanze della categoria B va eseguito preferibilmente nelle ultime fasi.
Nei vitelli a carne bianca va privilegiata la ricerca di anabolizzanti; negli altri vitelli va privilegiata la ricerca degli inibenti con verifica dei registri di trattamento.
All'atto del prelievo di campioni mirati non è necessario ricorrere all'applicazione del sequestro cautelativo, purchè venga garantita la rintracciabilità dei prodotti.
Clinico-anamnestico
Alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e microscopiche di organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite, sono solo alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui.
In tal caso si procede al prelievo di campioni di tipo "Sospetto", tipologia "clinico-anamnestico".
All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.
Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati in caso di macellazione d'urgenza, quando si preveda di far procedere l'iter di macellazione. Nel caso in cui si ritenga necessario abbattere il capo, escludendolo dalla macellazione e dal consumo, non si procede al campionamento.
Può essere utile rammentare che:
1)  la misurazione del pH delle urine può svelare la somministrazione di sostanze acidificanti od alcalinizzanti che possono favorire l'eliminazione dei farmaci;
2)  in sede di esame clinico:
-  in presenza di sintomatologia riferibile a fenomeni tossici è opportuno procedere al campionamento delle opportune matrici per rilevare l'eventuale presenza di beta-agonisti, cortisonici, ecc. In tali casi è sempre consigliabile campionare le urine, il muscolo, il fegato e, per i beta-agonisti, il bulbo oculare.
-  nervosismo, tremori, dispnea, atteggiamenti di fame d'aria fanno sospettare l'uso di beta-agonisti;
-  edema dei genitali e secrezione della ghiandola mammaria in animali impuberi fanno sospettare l'uso di ormoni;
3) in sede di esame anatomo-istopatologico: il sospetto dell'uso di alcune sostanze può nascere dalle seguenti osservazioni:
-  beta-agonisti: esame ispettivo delle trachee, distribuzione del grasso, esame istologico del fegato con evidenziazione del glicogeno mediante colorazione PAS +, misurazione del pH della carne a 45 minuti;
-  cortisonici: esame ispettivo del timo;
-  tireostatici: esame ispettivo della tiroide (peso);
-  anabolizzanti e ormoni: esame ispettivo dell'ovaio e dell'utero in animali impuberi ed esame istologico delle ghiandole sessuali secondarie;
4)  in caso di morti improvvise in allevamento (specie nei suini magroni in fase di finissaggio) porre la diagnosi in modo differenziale tra malattie infettive e possibili intossicazioni da: cromo e arsenicali, beta-agonisti, micotossine (es. fumonesina nei mangimi). In tale caso è sempre consigliabile prelevare campioni del mangime effettivamente somministrato agli animali (comprendente eventuali integrazioni estemporanee), campioni di contenuto gastrico e di urine. L'indagine anamnestica deve essere la più precisa possibile, corredata da indagine epidemiologica, notizie sulla sintomatologia e referti anatomo-patologici.
A seguito di positività
E' la tipologia del campione prelevato nell'ambito delle attività conseguenti al riscontro di non conformità in un campione "mirato" o "clinico-anamnestico".
Va segnalato nel tipo di piano nel cui ambito è stata riscontrata la non conformità che ne determina il prelievo.
All'atto del prelievo di tali campioni si procede all'applicazione del sequestro cautelativo.
Numero di aliquote
Il campione mirato per la ricerca di sostanze autorizzate o di contaminanti ambientali deve essere suddiviso in due aliquote, ai sensi della decisione n. 98/179/CE.
Il campione mirato per la ricerca di sostanze vietate ed il campione su sospetto clinico anamnestico o a seguito di positività sono campioni legali suddivisi in 4/5 aliquote, ai sensi del D.P.R. n. 327/80. Un'aliquota viene consegnata al proprietario o detentore degli animali, una al titolare del macello e le altre tre sono avviate al laboratorio.
Nel caso di bulbi oculari e tiroidi, stante l'impossibilità di effettuare detta suddivisione, il campione legale sarà costituito da due sole aliquote, entrambe avviate al laboratorio e destinate una all'analisi di prima istanza e l'altra all'analisi di revisione.
E' fatta salva la possibilità che, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del P.N.R. proceda al prelievo di campioni legali ai sensi del D.P.R. n. 327/80, anche per la ricerca di sostanze autorizzate. In tal modo, garantendo il diritto alla difesa della parte interessata, si rende possibile l'adozione di eventuali sanzioni di carattere amministrativo e/o penale.
Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.
Sequestro cautelativo
Nei casi di campionamento su sospetto clinico-anamnestico o a seguito di positività si dispone il sequestro cautelativo di animali e/o prodotti.
Per tutti gli altri campionamenti, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del P.N.R. può, comunque, procedere al sequestro amministrativo preventivo degli animali o delle derrate campionati, ai sensi della legge n. 283/62, art. 1, comma 1.
Il sequestro cautelativo durerà fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi.
Può essere consentito che la materia prima campionata e sottoposta a sequestro cautelativo sia avviata al congelamento o alla trasformazione, purchè sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero consumo finchè non ne sia noto l'esito analitico favorevole.
Nel caso in cui si applichi il sequestro cautelativo ad alimenti altamente deperibili, si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra prelevatori e II.ZZ.SS., affinché venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.






Buone pratiche di prelievo e gestione dei campioni
L'applicazione delle buone pratiche di campionamento condiziona in modo determinante tutta la procedura di controllo successiva ed è indispensabile perchè non sussistano contestabili vizi procedurali. E' opportuno verificare la correttezza del proprio operato facendo riferimento anche ai punti elencati nelle verifiche procedurali operative, di seguito riportate.
I campioni possono essere prelevati in allevamento, al macello, al centro di raccolta delle uova o nello stabilimento di lavorazione degli ovoprodotti, nei centri di smielatura, nell'ambito di battute di caccia.
Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, né nella fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale.
Deve sempre essere possibile identificare l'animale campionato e la partita cui appartiene.
Durante la macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti ad ogni carcassa.
All'atto del prelievo di campioni in allevamento, si raccomanda la verifica della registrazione dell'azienda presso la A.S.L. competente e la verifica dei registri di trattamento.
Per i campionamenti effettuati al macello, si raccomanda la verifica dei documenti di accompagnamento degli animali.
Perché il campione sia il più rappresentativo possibile degli animali o prodotti oggetto di controllo, è possibile far riferimento alla tabella di numerosità campionaria, successivamente riportata.
I campioni devono essere accuratamente identificati, sigillati ed accompagnati da verbali accuratamente compilati.
E' indispensabile porre la massima attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione dei campioni prelevati e la degradazione delle sostanze da ricercare. Per l'eventuale fotosensibilità delle sostanze, deve essere limitata il più possibile l'esposizione alla luce.
Devono essere rispettati adeguati livelli di sicurezza nel trasporto, nella conservazione e nella custodia dei campioni da parte degli organi prelevatori o del personale allo scopo incaricato.
E' preferibile che per ogni campione prelevato venga chiesta l'effettuazione di una sola analisi.
Matrici
Le matrici devono essere quelle indicate nelle tabelle di programmazione del P.N.R. e descritte in eventuali note di aggiornamento emanate dal Ministero della salute.
Il prelievo di matrici diverse da quelle indicate dal P.N.R. determina la non idoneità del prelievo, così come l'errata od incompleta compilazione del verbale di prelevamento.
In tali casi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale non procederà all'analisi richiesta.
Modalità di prelievo delle matrici previste dalle tabelle di programmazione del P.N.R.
Urina
Devono essere prelevati 30/50 ml. di urina per ciascuna aliquota.
In allevamento il campione va prelevato mediante cateterismo vescicale o con contenitori montati su aste. Non è ammesso l'utilizzo di "mutande zootecniche o mutande di raccolta".
Il contenitore montato sull'asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contamini con feci od altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente.
In macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile.
Non devono essere mescolate urine di animali diversi.
Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da ricercare nelle urine.
Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e tenuto lontano dalla luce.
Nel più breve tempo possibile, va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in caso di controllo per il boldenone) e false negatività.
Siero/Plasma
Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 6 ml. di siero o plasma.
Per la preparazione del plasma, vanno prelevati 50-60 ml. di sangue venoso utilizzando provette con anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugate a 5.000 giri per 5 minuti. Il plasma così ottenuto va distribuito in provette sterili (siliconate) senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica.
Per ottenere il siero, vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino all'avvenuta separazione del siero.
I campioni fortemente lipemici od emolizzati devono essere scartati.
E' bene verificare che il plasma sia limpido poiché i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli accertamenti analitici.
I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni.
La conservazione per periodi più lunghi deve essere fatta a -20°C. I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente.
Tiroide
A causa dell'esiguità del suo peso, ciascuna tiroide va suddivisa in due aliquote di cui una destinata all'analisi di prima istanza ed una per l'analisi di revisione.
Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.
Bulbo oculare
Le aliquote del campione sono 2, ciascuna costituita da un bulbo oculare, di cui una destinata all'analisi di prima istanza e una per l'analisi di revisione.
Entrambe le aliquote costituenti il campione devono essere inviate al laboratorio.
Si ricorda che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria I ai sensi del reg. n. 1774/02/CE.
Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene
Ciascuna aliquota deve essere costituita da 100 g. di tessuto.
Per il tessuto adiposo, è preferibile prelevare il grasso perirenale.
Pelo
Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 2,5 g. di pelo.
I campioni devono essere prelevati dal dorso di animali pigmentati, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione.
Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoi monouso.
Dopo ogni prelievo, vanno messe in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).
Latte
Ogni aliquota deve essere costituita da 200 ml. di latte.
Deve essere prelevato esclusivamente latte crudo in allevamento, a livello di cisterna.
Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 26 marzo 1992 (decisione n. 91/180/CEE).
Uova
Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 6 uova.
I campioni devono essere effettuati a livello di allevamento, di centro di raccolta o nella fase di ingresso negli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti, purchè, ai sensi della normativa vigente, ne sia possibile individuare l'allevamento di origine.
Miele
Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 100 g.
Il campionamento può essere effettuato in qualsiasi fase del ciclo produttivo, purché sia possibile risalire al produttore iniziale.
Acqua di abbeverata, alimenti per animali
Le quantità da prelevare per ogni aliquota sono: 500 ml. per l'acqua di abbeverata; 500 g. per i mangimi; 200 ml. per latte ricostituito e brode.
Per le modalità di prelievo si fa riferimento al D.M. 20 aprile 1978 (direttiva n. 76/371/CEE).
L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell'animale.
Il latte ricostituito deve essere prelevato dal miscelatore alla fine della lavorazione o dai secchi o circuiti di somministrazione. Per dimostrare eventuali aggiunte di sostanze illecite prelevare contemporaneamente anche un campione di latte in polvere direttamente da sacco chiuso.
A seguito del prelievo di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata non deve essere sospesa l'alimentazione e l'abbeverata degli animali con i prodotti oggetto di analisi.
In caso di sospetto di trattamento illecito, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, betoniere) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di alimento.
Volatili da cortile, conigli e selvaggina di piccola taglia
Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate.
Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità necessaria; quindi si esegue una omogeneizzazione del campione così composto e successivamente lo si divide in aliquote omogenee.
Appare utile puntualizzare il fatto che il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di programmazione e non da carcasse intere.
Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle opportune matrici.
Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, è possibile prelevare le matrici richieste da un numero di soggetti estrapolato dalla tabella di numerosità campionaria.
Relativamente alla selvaggina allevata (esclusa la selvaggina allevata a scopo ornamentale) i prelievi verranno effettuati sulla selvaggina da penna.
Acquacoltura
Ogni aliquota deve avere il peso minimo di 250 g.
L'unità campionaria deve essere composta da diversi pesci frammentati, da cui si ricavano le aliquote.
Al fine di aumentare la rappresentatività del campione, l'unità campionaria può essere composta da un numero di esemplari estrapolato dalla tabella di numerosità campionaria.
L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.



N.B.: per le ricerche particolari, quantità e numero di aliquote e modalità di prelievo devono corrispondere a quanto riportato negli specifici capitoli.
Contenitori e sigilli
Il campione P.N.R. può essere accettato e processato dal laboratorio solo se le matrici sono integre e conservate in modo da preservare l'analita, le aliquote sono contenute in contenitori integri e conformi a quanto di seguito indicato, correttamente identificate e sigillate, conservate in modo appropriato ed accompagnate dal verbale di prelievo P.N.R. chiaramente e correttamente compilato.
Le modalità di confezionamento del campione P.N.R. devono garantire la massima protezione (inviolabilità) mediante procedure di chiusura e sigillatura che non possano essere manomesse.
Per le matrici solide devono essere utilizzati sacchetti di plastica impermeabili adatti a sopportare temperature di congelamento.
I mangimi solidi vanno conservati in contenitori in plastica, al fine di mantenere le condizioni di umidità al momento del prelievo.
Tali sacchetti contenenti il campione vengono poi sigillati entro contenitori inviolabili, od, in subordine, in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno.
Per le matrici liquide vanno utilizzati idonei contenitori di plastica per uso alimentare a doppio tappo (tappo a pressione interno più tappo a vite esterno), con apposito occhiello tra tappo a vite e corpo del contenitore in cui far passare il filo su cui viene apposto il sigillo.
E' opportuno inserire tali contenitori in altri contenitori con caratteristiche di inviolabilità od, in subordine, in buste di cartone rinforzato e plastificate all'interno, a loro volta sigillate.
Per i campioni di siero e plasma è obbligatorio utilizzare provette di vetro siliconato.
Per garantire la completa inviolabilità della provetta, una volta chiusa con il tappo, si suggeriscono le tre seguenti modalità:
1)  inserire la provetta con tappo in un contenitore di plastica a doppio tappo e sigillare, come descritto nel paragrafo precedente;
2)  in alternativa, fissare il tappo al corpo della provetta, utilizzando nastro adesivo su cui sia possibile apporre le opportune firme in modo indelebile, nel seguente modo: fissare il tappo al corpo della provetta con due segmenti di nastro adesivo di circa 10 cm. che si incrociano ortogonalmente sull'apice del tappo e danno luogo a 4 estremità presenti longitudinalmente sul corpo della provetta, intervallate una ogni 90°. Con un terzo segmento di nastro adesivo, eseguire un anello che copra la circonferenza della provetta, in modo che le estremità dell'anello si sovrappongano per almeno 1 cm. Tale anello deve essere apposto in modo da inglobare a copertura, sotto di sé, tutte e 4 le estremità longitudinali dei segmenti di nastro adesivo con cui è stato fissato il tappo, lasciando fuoriuscire per ognuna delle 4 estremità una coda di nastro di almeno 1 cm. Apporre la firma del prelevatore in corrispondenza di ognuna delle sovrapposizioni di nastro adesivo, in modo che la firma stessa risulti sempre sovrapposta su ognuno dei differenti segmenti, e cioè:
-  a livello di incrocio dei segmenti sul tappo;
-  a livello di sovrapposizione dell'estremità del nastro posto ad anello sulla circonferenza della provetta;
-  in corrispondenza di ogni sovrapposizione tra nastro ad anello e segmenti longitudinali con cui è stato fissato il tappo.
Inserire le provette in un contenitore inviolabile od, in subordine, in busta di cartone rinforzato e plastificata, munita di appositi sigilli;
3)  in alternativa, utilizzare etichette adesive antistrappo provviste di codice identificativo, disponibili in commercio, in grado di sigillare il tappo con il corpo della provetta.
Il sigillo in piombo deve recare ben impresso il sigillo dell'A.U.S.L. e tutti gli estremi identificativi.
Va evitato l'uso di contenitori di plastica rigida (es. barattoli per l'analisi delle urine ad uso umano) che si fessurano facilmente alle temperature di congelazione e che hanno la chiusura del tappo esclusivamente a pressione.
Inoltre, va evitato l'uso di sacchetti di plastica su cui apporre direttamente il sigillo e che contengano più aliquote appartenenti a campioni differenti. Infatti, grazie alla flessibilità dell'involucro, è possibile manomettere le aliquote senza compromettere l'integrità del sigillo.
Le buste di cartone sigillate mediante fermagli metallici non garantiscono a lungo l'integrità del sigillo che facilmente può staccarsi dal cartone.
Sulla busta vanno riportati in modo indelebile i dati identificativi del campione, evitando l'uso di pennarelli il cui inchiostro si diluisca a contatto con l'acqua o l'umidità.
Infine, si intende richiamare l'attenzione in merito ai requisiti indispensabili per valutare l'integrità del campione.
Non sono ritenuti integri ai fini delle analisi campioni con le seguenti caratteristiche:
-  sia possibile sfilare e riapporre il sigillo dal contenitore senza violarne l'integrità (es. sigillo apposto su sacchetti di plastica, sfruttando la deformabilità dell'involucro. Si fa notare come il sigillo di piombo debba essere applicato in modo tale da impedire che, dietro somministrazione di calore al sigillo e sua conseguente dilatazione, risulti possibile sfilare lo stesso dal nastro);
-  il contenuto del campione risulti parzialmente o totalmente fuoriuscito dal contenitore;
-  sia possibile manomettere i contenitori interni, senza violare l'integrità del sigillo (es. flaconi con il tappo a pressione, inseriti in contenitori con pareti flessibili e trasparenti, che permettano di togliere il tappo, travasare eventuali contenuti da flacone a flacone e riapporre il tappo);
-  il cui contenitore risulti lacerato o perforato, nonostante l'integrità del sigillo.
Va evidenziato che i materiali per la sigillatura ed identificazione dei campioni fin qui descritti non assicurano l'identità e l'integrità dei campioni e possono essere causa di contenzioso.
Pertanto, si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione.
Conservazione dei campioni
I campioni non vanno capovolti.
Quando non diversamente specificato, i campioni devono essere congelati e consegnati al laboratorio d'analisi entro 48 ore dal prelievo; la refrigerazione del campione può essere sufficiente solo nel caso in cui esso pervenga al laboratorio entro 6 ore dal momento del prelievo.
Verbale di prelievo P.N.R.
Tutti i campioni prelevati in attuazione del P.N.R. (di tipo Piano, Extrapiano e Sospetto) devono essere accompagnati dal verbale di prelievo P.N.R.
Il verbale P.N.R. non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse dall'attuazione del P.N.R. Pertanto, esso non deve essere utilizzato per i controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti, nè per i controlli disposti dagli uffici periferici del Ministero della salute, ecc.
La compilazione del verbale deve essere eseguita nel modo più chiaro ed accurato possibile.
Oltre alle indicazioni inerenti la data, l'ora ed il luogo del prelievo, le ricerche da effettuarsi e le eventuali dichiarazioni del proprietario o del responsabile degli animali, devono essere annotati i seguenti dati:
1)  A.U.S.L.;
2)  tipo di Piano ("Piano", "Extrapiano", "Sospetto");
3)  tipologia di campionamento ("mirato", "clinico-anamnestico", "a seguito di positività");
4)  organo prelevatore (servizi veterinari delle A.U.S.L.);
5)  sede di prelievo (allevamento, macello, stabilimento - cioè centro di raccolta delle uova o stabilimento di lavorazione di ovoprodotti -, battute di caccia) - è obbligatorio riportare il numero di riconoscimento/codice aziendale;
6)  specie (es. bovino);
7)  categoria (es. vitellone);
8)  età (per i vitelli, inferiore a 6 mesi o tra 6 e 8 mesi; per gli equini, superiore o inferiore a 2 anni);
9)  razza;
10)  sesso;
11)  numero di animali campionati e loro identificazione;
12)  origine, appartenenza ed entità della partita;
13)  paese d'origine degli animali;
14)  nome allevamento;
15)  codice allevamento (obbligatorio per tutti i settori - in caso di prelievi al macello o in stabilimento, indicare anche il codice dell'allevamento di origine);
16)  indirizzo;
17)  medicinali veterinari con cui sono stati trattati gli animali nelle 4 settimane precedenti il campionamento;
18)  materiale prelevato;
19)  esami richiesti;
20)  modalità di prelievo e di conservazione.
Tutte le voci elencate devono essere obbligatoriamente indicate in modo chiaro ed inequivocabile.
Qualora non sussistano particolari esigenze che motivino la ricerca di una specifica molecola, è opportuno che la richiesta di analisi venga formulata ricorrendo alle denominazioni dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.
Di seguito è proposto un modello di verbale, con l'indicazione delle informazioni minime che esso deve riportare.
E' auspicabile che i verbali P.N.R. in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto zooprofilattico pervenga un unico tipo di verbale P.N.R. In tal modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nella banca dati P.N.R.






Verifiche procedurali operative
E' opportuno verificare che, all'atto del campionamento mirato, sia stata fatta attenzione al rispetto dei seguenti punti:
-  in allevamento:
-  scelta delle partite da campionare secondo i rischi e le tipologie di trattamento;
-  successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
-  identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso-età);
-  informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e modalità del prelievo;
-  esecuzione del prelievo con materiale idoneo e in presenza del proprietario;
-  prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal P.N.R. ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
-  messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a differenti animali;
-  corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
-  sigillatura del campione in presenza del proprietario o responsabile degli animali, facendo presente che egli ha facoltà di apporre un proprio sigillo in aggiunta a quello ufficiale;
-  richiesta di eventuali dichiarazioni da mettere a verbale da parte del proprietario/responsabile, in particolare riguardo a: provenienza degli animali (ai fini dell'evasione I.V.A.), trattamenti farmacologici pregressi o in atto, destinazione degli animali (intermediari, macelli);
-  al macello:
-  corretta scelta delle partite, nel corso della visita ante-mortem, secondo le tipologie più a rischio di trattamento;
-  successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
-  identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso vivo alla macellazione);
-  informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e le modalità del prelievo;
-  corretta identificazione, lungo la catena di macellazione, delle mezzene e dei visceri appartenenti agli animali prescelti;
-  esecuzione del prelievo con materiale idoneo e in presenza del proprietario;
-  prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal P.N.R. ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
-  messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a diversi animali;
-  corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
-  esame ispettivo per evidenziare modifiche anatomopatologiche dovute a trattamenti farmacologici, fra cui: atrofia del timo nei vitelli (cortisonici); esame della trachea (beta-agonisti) - si ricorda che l'esame della trachea deve essere effettuato quando la corata non è ancora appesa al gancio oppure solo se appesa con apposito cordino a livello della biforcazione tracheale -; fragilità/friabilità delle costole (cromo); misurazione del pH della carne a 45 minuti (beta-agonisti).
Metodi e tempi di analisi
Si invitano gli II.ZZ.SS. ad effettuare le analisi previste dal P.N.R. in via prioritaria.
I tempi di risposta dovranno essere i più brevi possibili ed orientativamente non dovranno superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria ed i cui tempi di massima devono essere comunicati all'organo prelevatore.
In caso di non conformità all'esame di screening per le sostanze vietate, gli II.ZZ.SS. dovranno comunque darne comunicazione, nelle more dell'esame di conferma, ai competenti uffici di coordinamento provinciale e regionale.
Tempi di risposta rapidi vanno garantiti, in particolare, per la ricerca di sostanze vietate, nelle situazioni di emergenza e nei casi in cui vi siano animali o prodotti sottoposti a sequestro in attesa dell'esito analitico.
Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale.
Qualora un laboratorio non sia in grado di effettuare l'analisi dei campioni conferiti, essa sarà eseguita presso un altro I.Z.S. o altro laboratorio individuato dal Ministero della salute.
In particolare, le analisi per la ricerca di sostanze della categoria A e del verde malachite potranno essere effettuate esclusivamente con metodi validati in conformità alla decisione n. 2002/657/CE.
Pertanto, un laboratorio che non disponga del metodo validato si farà carico di trasferire il campione al laboratorio in grado di effettuarne l'analisi.
Qualora un laboratorio disponesse del metodo validato per la sola analisi di screening, provvederà ad effettuare in sede tale analisi e, in caso di positività, disporrà il trasferimento del campione ad altro laboratorio per l'analisi di conferma.
Lo scambio di campioni tra Istituti e l'analisi per la ricerca di sostanze della categoria A e Verde di malachite, anche su campioni provenienti da altro Istituto, devono essere effettuati con la massima sollecitudine e devono garantire l'emissione del rapporto di prova nel minor tempo possibile.
Le tabelle di programmazione riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità ed il limite d'azione.
Il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità indicato nelle tabelle corrisponde ai valori proposti dai laboratori comunitari di riferimento o ai valori di cc-beta dei metodi di screening disponibili a livello nazionale.
Il limite d'azione è espresso come:
-  "L.M.R.R.", per le sostanze vietate per le quali specifiche norme europee hanno stabilito dei limiti (cloramfenicolo, verde malachite, metaboliti dei nitrofurani e M.P.A.);
-  "presenza", per le sostanze vietate per le quali non sono stati fissati L.M.R.R.;
-  "L.M.R.", per i medicinali veterinari autorizzati e per i contaminanti per i quali norme nazionali o comunitarie indichino limiti massimi accettabili;
-  il valore fissato a livello nazionale.
Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del P.N.R. a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.
In ogni caso, all'atto della registrazione in banca dati, gli I.Z.S. dovranno indicare i singoli valori riscontrati, anche quando inferiori ai limiti previsti, ed il giudizio di conformità/non conformità del campione.
Quando venga richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. cortisonici), gli I.Z.S. specificheranno la singola molecola riscontrata, indicandone la quantità rilevata.
In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità verrà indicata solo se relativa all'analisi di conferma.
I metodi di screening adottati per gli antibiotici devono comunque avere limiti di rivelazione compatibili con i limiti massimi di residuo consentiti per tali sostanze. Per gli antibiotici la non conformità non può essere segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening.
Nell'ambito del P.N.R. possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purchè i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal P.N.R. e comunque siano compatibili con i livelli minimi di prestazione indicati.
Per le sostanze della categoria A (all. 1 del decreto legislativo n. 336/1999), in attesa dell'approvazione dei metodi di riferimento da parte dei LCR, possono essere impiegati per l'analisi di conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es. GC-MS, HPLC-MS-MS), conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e determinazione dei residui previsti dalla decisione n. 2002/657/CE.
In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi, la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 336/1999 sarà effettuata presso il L.N.R. con metodi di riferimento basati su tecniche di spettrometria molecolari o, in assenza di tali metodi, comunque con tecniche di spettrometria molecolari conformi ai criteri dettati dalla decisione n. 2002/657/CE.
Analisi di revisione
Ai sensi del decreto del presidente dell'Istituto superiore di sanità del 30 aprile 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 2004, il servizio di analisi di revisione può essere reso dall'Istituto superiore di sanità solo dietro versamento dell'importo di E 900 per ogni singolo campione. Il versamento va effettuato dal richiedente mediante conto corrente o versamento sull'apposita contabilità speciale intestata all'Istituto superiore di sanità, indicando in causale gli estremi del prelevamento e la richiesta di revisione.
Si raccomanda all'ente prelevatore, in sede di ricevimento della domanda di revisione, di verificare la congruità del versamento e la corretta intestazione di contabilità con quanto stabilito dal sopracitato decreto e di subordinare l'accettazione dell'istanza di revisione all'eventuale integrazione/rettifica del versamento.
Il campione deve essere inviato all'Istituto superiore di sanità per l'espletamento della revisione d'analisi unitamente a tutta la documentazione completa di verbale di prelevamento, certificato d'analisi e ricevuta di versamento.
Tutte le comunicazioni e richieste di analisi aventi come oggetto il controllo dei residui di farmaci ed anabolizzanti negli alimenti di origine animale e dei farmaci e dei contaminanti negli alimenti zootecnici da inviare all'Istituto superiore di sanità, dovranno essere indirizzate a:
-  Responsabile del Laboratorio nazionale di riferimento per i residui
Dipartimento di sanità alimentare ed animale
Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, n. 299 - 00161 Roma.
GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITA' A SEGUITO DEI RISULTATI ANALITICI
Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame.
Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.
Il decreto legislativo n. 336/99 definisce il trattamento illecito come "l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti" e prevede l'obbligatorietà della registrazione dei trattamenti su appositi registri.
Pertanto, va posta particolare attenzione anche nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, ad esempio i cortisonici, si evidenzi un esito analitico non negativo, anche se a livelli inferiori al L.M.R., in assenza della dovuta registrazione del trattamento.
In caso di irregolarità si applicano le procedure descritte nel decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (di seguito sono richiamati gli articoli di riferimento) e le A.U.S.L. devono darne comunicazione immediata alla Regione/P.A., curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico.
Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.
Trattamenti illeciti
Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).
Qualora si constati un trattamento illecito (art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo, o ad altro gruppo nella fase produttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo, applicando la tabella "Numerosità campionaria" di seguito riportata.
Qualora a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'art. 22 sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente dispone l'immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti non conformi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del reg. n. 1774/02/CE.
Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (art. 25.3).
Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (art. 25.4).
Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di non conformità devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.
Superamento dei limiti massimi di residui
In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.
In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il servizio veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.
Tabella di numerosità campionaria
La tabella è ottenuta applicando la formula di Cannon & Roe sulla base dei seguenti parametri:
-  livello di Confidenza (LC) = 99%;
-  prevalenza attesa o limite di prevalenza rilevabile = 20%.




Flussi informativi
Gli I.Z.S. devono dare comunicazione immediata al Ministero e a questo Assessorato di ogni non conformità riscontrata, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.
Parimenti le A.U.S.L. devono dare comunicazione immediata a questo Assessorato di ogni non conformità, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico. Tale comunicazione deve essere corredata da un questionario sulle attività conseguenti al riscontro di non conformità, che comprenda almeno le informazioni presenti nel formato di seguito riportato, compilato per la parte di competenza. Tali comunicazioni saranno necessarie a questo Assessorato per il controllo dei dati inseriti nella banca dati residui.
Le A.U.S.L. trasmetteranno copia del verbale di prelevamento anche a questo Assessorato contestualmente all'invio dei campioni all'I.Z.S.
Gli esiti dei campionamenti contestualmente alla relazione sulla attività svolta, all'andamento del piano ed eventuali proposte per migliorare l'incisività del P.N.R., saranno trasmessi semestralmente, entro il 15 luglio 2006 ed entro il 15 gennaio 2007, a questo Assessorato, inoltre in accordo a quanto stabilito con l'I.Z.S., la relazione semestrale sull'andamento del piano, che dovrà essere inviata entro il 15 luglio p.v., dovrà fare riferimento al 50% delle attività assegnate, entro il 15 ottobre dovranno essere effettuati il 75% dei prelievi che saranno completati entro la fine dell'anno.
I dati nazionali relativi ai campioni analizzati in attuazione del P.N.R. - distinti nei tre gruppi denominati Piano, Extrapiano e Sospetto - vengono trasmessi dal Ministero della salute alla Commissione europea mediante una banca dati comunitaria.
Inoltre, devono essere trasmessi alla Commissione europea gli specifici questionari sulle attività conseguenti ai riscontri di non conformità.
Per adempiere a quanto dovuto, il Ministero della salute raccoglie ed elabora i dati e le informazioni che pervengono dal territorio, pertanto è essenziale che a tutti i livelli si presti particolare attenzione all'esattezza, alla completezza ed alla puntualità di trasmissione dei dati.
La trasmissione al Ministero della salute dei dati e delle informazioni relativi all'attuazione del P.N.R. avviene mediante la banca dati nazionale per i residui e i questionari sulle attività conseguenti a non conformità.
Gli I.Z.S. inseriscono nella banca dati nazionale tutti i dati relativi ai campioni P.N.R. di loro competenza territoriale, anche quando il campione venga trasmesso ad altro laboratorio per l'effettuazione delle relative analisi.
In quest'ultimo caso, nel campo note verrà indicato l'I.Z.S. che ha eseguito l'analisi e il campo data rapporto di prova corrisponderà alla data in cui l'I.Z.S. territorialmente competente emette la comunicazione dello stesso.
Nella banca dati nazionale vanno sempre indicati i valori analitici riscontrati, anche nel caso in cui essi siano inferiori ai limiti di legge e quindi non indicativi di non conformità.
Gli Assessorati controllano i dati inseriti in banca dati dagli I.Z.S. e procedono alla loro validazione.
La validazione delle non conformità presenti in banca dati deve essere effettuata tempestivamente, non appena l'Assessorato dispone dei necessari elementi di giudizio.
La validazione massiva dei dati deve essere effettuata:
-  entro il 31 luglio 2006 per il primo semestre 2006;
-  entro il 28 febbraio 2007 l'intero 2006.
La validazione dei dati relativi all'intero anno di applicazione del P.N.R. rende i dati definitivi ed immodificabili.
Solo i dati validati dagli Assessorati e completati dal questionario sulle azioni conseguenti al riscontro di non conformità, sono considerati ufficiali e quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione alla Commissione europea.
Questionario sulle attività conseguenti a non conformità
Per tutti i casi di non conformità validati, gli Assessorati devono compilare e trasmettere al Ministero un questionario con i dettagli delle conseguenti attività svolte.
Nel caso in cui la non conformità coinvolga diverse Regioni/P.A. (ad esempio, sia riscontrata al macello a carico di un animale proveniente da un allevamento di pertinenza di altra Regione/P.A.), il questionario, compilato dall'Assessorato competente per la parte relativa al riscontro della non conformità, viene trasmesso all'Assessorato competente per il seguito delle attività. Quest'ultimo provvede a completare il questionario per la parte di propria competenza e a trasmetterlo al Ministero.
In ogni caso, la trasmissione dei questionari al Ministero deve avvenire secondo le scadenze previste per la validazione dei dati.
Per le indagini che fossero ancora in corso, tale situazione va segnalata nel questionario.
Di seguito si riporta il questionario nel formato da utilizzare, corredato di note esplicative.


Cliccare qui per visualizzare i questionari allegati in formato PDF




QUESTIONARIO SULLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ
Note esplicative
Il questionario si compone di due parti.
Deve essere compilato per intero e trasmesso al Ministero della salute per ogni riscontro di non conformità registrato e convalidato in banca dati residui. Nel caso in cui il procedimento sia ancora in corso al momento della trasmissione del questionario, ciò deve essere segnalato.
Qualora il caso coinvolga due diversi Assessorati, quello competente per il campione non conforme compila la prima parte e trasmette il questionario all'Assessorato competente per le attività conseguenti alla non conformità. Quest'ultimo provvederà a compilarne la seconda parte e a trasmetterlo al Ministero.
Informazioni relative alla non conformità rilevata
1.  Inserire il numero del verbale di prelievo del campione risultato non conforme, il nome/sigla dell'I.Z.S. che ha effettuato l'analisi, il numero di registro generale assegnato dallo stesso I.Z.S.;
2.  indicare la data di prelievo del campione ed il nome della sostanza/molecola riscontrata;
3.  indicare la matrice analizzata. Utilizzare la casella altro (specificando il tipo di campione) nel caso in cui essa non sia presente nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta;
4.  indicare la specie animale o il prodotto campionato. E' possibile una sola scelta;
5.  indicare la categoria di appartenenza del campione. Utilizzare la casella altro (specificando il tipo di categoria) nel caso in cui non sia indicata nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta;
6.  indicare il luogo in cui è stato effettuato il prelievo ed il tempo di permanenza del capo campionato nell'allevamento di origine.
Informazioni sul macello/allevamento/stabilimento/luogo di caccia dove è stato effettuato il prelievo
7.  Indicare la denominazione della sede di prelievo ed il relativo numero di riconoscimento CE/capacità limitata/numero registrazione aziendale;
8.  indicare l'indirizzo, il comune e la sigla della provincia della sede di prelievo;
9.  per prelievi effettuati in allevamento. Indicare la/le specie allevata/e. Utilizzare la casella altro (specificando la specie) nel caso in cui siano allevate specie non indicate nelle altre caselle;
10.  per prelievi effettuati in allevamento. Indicare il tipo di allevamento; utilizzare la casella altro (specificando la tipologia) nel caso in cui la tipologia non sia indicata nelle altre caselle;
11.  indicare il numero di carcasse sequestrate al macello ed il numero di carcasse o la quantità di prodotto dichiarati inidonei al consumo umano.
Informazioni sull'allevamento di origine degli animali/prodotti non conformi
12.      Da compilare nel caso in cui l'allevamento di origine de- 
13.  }     gli animali/prodotti non corrisponda alla sede di prelievo 
14.  del campione; 
15.   indicare se: 

a)  è stata effettuata una verifica delle registrazioni in azienda;
b)  sono stati effettuati ulteriori campioni in azienda; in caso di risposta affermativa, indicarne il numero;
c)  sono stati intensificati i controlli in azienda;
d)  è stata accertata la causa della non conformità;
16.  sono stati applicati provvedimenti sanzionatori e di che tipo;
17.  numero di animali sequestrati in azienda e numero di animali abbattuti in caso di conferma di trattamento illegale;
18.  numero di carcasse sequestrate al macello e di carcasse/prodotti dichiarati inidonei per il consumo umano;
19.  numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli.
Ricerche particolari
Boldenone nei bovini
Alla luce delle conclusioni scientifiche del gruppo di lavoro comunitario (Brussels, 30 settembre 2003 - D (2003) SC), il trattamento con boldenone o suoi derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata.
Pertanto, si dispone che:
-  all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
-  il limite di rilevabilità che deve essere assicurato dai laboratori è di 1ppb sia per il 17 alfa- che per il 17 beta-boldenone;
-  i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni campione, espressi come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato;
-  le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.
Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldione), alfa- e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa- e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova.
I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la ricerca, devono essere trasmessi al Laboratorio nazionale di riferimento per i residui, unitamente ai verbali di prelievo.
19-Nortestosterone nei bovini
Sulla base del parere del L.N.R., non è possibile stabilire un limite di tempo dal parto e/o un livello di 17 alfa-19 nortestosterone che consenta di discriminare, con un livello di fiducia significativo, uno stato fisiologico da un trattamento illecito.
Pertanto, il campionamento nelle femmine va effettuato solo nei casi in cui:
-  è possibile escludere lo stato di gravidanza;
-  è terminato il periodo di produzione lattea.
L'assenza di gravidanza e di lattazione dovranno essere specificamente indicati sul verbale di prelievo.
Beta-agonisti
La ricerca di tali sostanze può essere effettuata su diverse matrici, tuttavia il pelo ed il bulbo oculare vanno considerate matrici preferenziali in caso di campionamento su sospetto o a seguito di positività.
Antibiotici
La dizione generica "antibiotici" raggruppa le seguenti classi di sostanze: penicilline, chinolonici e tetracicline.
PCB, PCDD, PCDF e PCB "diossina-simili"
Dal punto di vista normativo, si fa riferimento a:
-  reg. CE del 29 novembre 2001, n. 2375, che modifica il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
-  raccomandazione della Commissione del 4 marzo 2002, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB in mangimi e alimenti;
-  D.M. 23 luglio 2003, in attuazione della direttiva 2003/69/CE fissa i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili;
-  decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133, attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB nei mangimi;
-  decreto legislativo 10 maggio 2004, n.149, in attuazione di direttive comunitarie relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
1)  Il presente allegato contiene indicazioni inerenti l'accertamento dei livelli di PCB, PCDD, PCDF e PCB "diossina-simili" in varie tipologie d'alimenti. Il numero di analisi di cui trattasi è riportato nella tabella 1. La ricerca delle diossine (PCDD e PCDF) e dei PCB "diossina-simili" viene effettuata solo su alcuni campioni selezionati tra quelli sottoposti ad analisi per PCB.
2)  Per il rilevamento di PCDD e PCDF verranno determinati quantitativamente i 17 congeneri 2, 3, 7, 8 - clorosostituiti, chiaramente identificati nelle schede di refertazione (tabella 5). I limiti di legge per PCDD e PCDF sono fissati dal regolamento CE n. 2375/2001 per le derrate alimentari e dalla direttiva 2001/102/CE per i mangimi.
Per il rilevamento di PCB "diossina-simili" verranno determinati i congeneri non-orto 77, 81, 126, 169 e mono-orto 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167 e 189 (tabella 6). Il controllo di qualità è assicurato dalla partecipazione dei laboratori ad un apposito programma di collaborazione con l'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del L.N.R. presso l'I.S.S., dipartimento di sanità alimentare e animale.
3)  Per quanto riguarda i PCB, verranno determinati i 18 differenti congeneri sottoelencati: 28, 52, 95, 99, 101, 105, 110, 118, 138 (+163), 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187. La somma di tali congeneri definisce i PCB totali, il cui limite è fissato in 100 ng/g su base lipidica, per le varie tipologie di alimenti ad eccezione di quanto riportato al punto 11. Il controllo di qualità è assicurato, come negli anni passati, dalla partecipazione dei laboratori ai circuiti di intercalibrazione coordinati dall'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del L.N.R. presso il dipartimento di sanità alimentare e animale.
4)  Al macello, il campione elementare non deve essere prelevato da animali provenienti da centri di raccolta, ma esclusivamente da animali provenienti da allevamenti nazionali.
5)  In tutti i casi, da ogni lotto prescelto verrà prelevato un campione da suddividersi in due aliquote tra loro del tutto omogenee. Le matrici da prelevare sono state individuate come riportato nella tabella 1.
6)  Il campionamento, di tipo completamente casuale e senza blocco dei prodotti, dovrà essere imprevisto, inatteso, ed effettuato in momenti non fissi e in giorni non particolari della settimana. Il campionamento verrà effettuato presso:
-  gli stabilimenti di macellazione per le carni;
-  gli allevamenti per il latte, uova, e prodotti di acquacoltura;
-  gli allevamenti pertinenti per i mangimi (i campioni di mangime per l'acquacoltura andranno prelevati contestualmente agli animali cui viene somministrato).
Il prelievo del campione sarà eseguito solo se sono disponibili informazioni che ne garantiscano la completa tracciabilità, con le modalità indicate nella tabella 2. Nel caso che la singola unità campionaria (es., pollo leggero, trote, spigole) sia di dimensioni insufficienti per costituire il campione elementare, alla composizione di quest'ultimo concorreranno più esemplari che dovranno essere presenti in modo sostanzialmente uniforme nelle due aliquote finali.
7)  Le due aliquote campionate verranno inviate agli I.Z.S. competenti per territorio.
8)  Gli I.Z.S. svolgono le analisi per la ricerca dei PCB sulla prima aliquota di campione secondo i propri protocolli, la cui l'affidabilità è garantita dalla partecipazione ai circuiti di intercalibrazione condotti dall'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del L.N.R. presso il dipartimento di sanità alimentare e animale.
Essi provvedono a inviare la seconda aliquota all'I.Z.S. di Teramo o all'I.Z.S. di Roma per l'analisi, quando prevista, di PCDD, PCDF e PCB "diossina-simili".
Gli I.Z.S. conservano i campioni fino al momento della spedizione al laboratorio di analisi indicato.
9)  Il campione deve essere scortato dal verbale di prelevamento P.N.R. e, qualora prelevato in allevamento, dal cartellino del mangime lì utilizzato.
10)  Quanto espresso al punto 3, non si applica alle tipologie alimentari dell'acquacoltura e dei mangimi ad essa collegati, in attesa di valutare i livelli di fondo presenti in queste categorie.
11)  L'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF dell'Istituto superiore di sanità, laboratorio nazionale di riferimento per i residui, coordina i laboratori incaricati e definisce con i medesimi le procedure di controllo di qualità e intercalibrazione.
12)  Gli I.Z.S. trasmettono i referti relativi a PCB, PCDD/PCDF e PCB "diossina-simile", tramite la scheda Excel riprodotta nella tabella 3, all'unità operativa per l'analisi di PCB, PCDD e PCDF del L.N.R., dipartimento di sanità alimentare e animale, I.S.S. (e-mail lnr.pcb.pcdd@iss.it), che provvede a raccoglierli e ad elaborarli per compilare la schede informative CE. Successivamente i referti devono essere trasmessi dalle A.U.S.L. alle Regioni. Le Regioni trasmettono, comunque, tutti i referti inerenti i PCB al Ministero della salute, entro le scadenze previste. I laboratori devono dare comunicazione immediata di ogni positività al Ministero.
13)  La raccomandazione della Commissione del 4 marzo 2002 definisce i limiti d'azione per PCDD e PCDF. Questi sono più bassi dei limiti di legge e il loro superamento non implica il sequestro e la distruzione della merce.


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(2006.4.249)118*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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