REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 MARZO 2006 - N. 11
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


   

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006, recante: "Riproposizione di norme nel settore sanitario e in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
(Ricorso n. 16 depositato il 6 febbraio 2006)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio IV, dal titolo "Riproposizione di norme nel settore sanitario e in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005, ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta Eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.
In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.
In particolare:
1)  il comma 1 dell'art. 1, relativo alla trasformazione del rapporto convenzionale dei medici della medicina dei servizi, riproduce con modifiche l'art. 6, comma 1 del disegno di legge n. 1084 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
L'attuale formulazione, anche alla luce di chiarimenti forniti dal competente Assessorato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, non consente di superare i motivi della precedente impugnativa, le cui argomentazioni si intendono integralmente richiamate.
I sanitari interessati dalla disposizione sono, come rappresentato dall'Assessorato della sanità con nota prot. n. 695 del 25 gennaio 2006, circa 600 a fronte di "circa 100" posti vacanti nelle piante organiche delle aziende sanitarie siciliane nelle corrispondenti discipline.
Pur se tale numero, sempre secondo le informazioni dell'Assessorato, è destinato ad aumentare a seguito della definizione delle procedure di approvazione della rideterminazione delle piante organiche delle aziende stesse non è dato conoscere né i tempi per siffatta definizione né tantomeno se alla fine ci sarà sufficiente disponibilità di posti per assorbire i medici destinatari della norma.
Il mantenimento in posizione soprannumeraria per un tempo indefinito di un altrettanto indefinito numero di soggetti con onere a carico del bilancio regionale non appare conforme al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;
2)  l'art. 4 riproduce con modifiche le norme di cui all'art. 19, commi 4, 5, 30 e 43, del disegno di legge n. 1084 impugnate per violazione degli artt. 3, 51, 81, 4° comma, 97 e 117, lett. o), della Costituzione.
Le modifiche apportate alle suddette disposizioni non sono tali da far superare le censure di costituzionalità proposte e quindi si richiamano integralmente le argomentazioni svolte nel precedente atto di gravame.
Unica novità rispetto al precedente testo è, infatti, l'indicazione e la copertura degli oneri finanziari necessari a sostenere la previsione di cui al 3° comma che consentirebbe l'accesso alla prima fascia dirigenziale dei soggetti che in atto ricoprono incarichi di livello dirigenziale generale;
3)  il comma 5 del medesimo art. 4, nel prorogare un termine già scaduto, appare viziato da irragionevolezza alla luce anche di quanto previsto dall'art. 10, comma 20, del disegno di legge n. 1095 - XIII stralcio, approvato nella medesima seduta, che più correttamente sotto il profilo della tecnica normativa interviene nella materia, e pertanto viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto, dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
Impugna

i sottoelencati articoli del d.d.l. n. 1095/stralcio IV, dal titolo "Riproposizione di norme nel settore sanitario e in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio", approvato dall'ARS il 20 gennaio 2006:
-  art. 1, comma 1, per violazione dell'art. 97 della Costituzione;
-  art. 4, comma 1, per violazione dell'art. 117, lett. o), della Costituzione;
-  art. 4, comma 2, per violazione dell'art. 97 della Costituzione;
-  art. 4, commi 3 e 4, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  art. 4, comma 5, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Palermo, 27 gennaio 2006.
  Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: DI PACE 

(2006.8.656)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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