REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 MARZO 2006 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


   

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006, recante: "Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
(Ricorso n. 15 depositato il 4 febbraio 2006)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio XI, dal titolo "Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta Eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.
In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.
Nello specifico provvedimento legislativo oggetto del presente atto:
1) l'art. 1 riproduce con modifiche le disposizioni contenute nell'art. 17 del disegno di legge n. 1084, impugnato per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto penale.
La nuova formulazione della disposizione tuttavia non supera le censure di costituzionalità per le motivazioni che di seguito si espongono.
I novellati quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1977 consentono alle ripartizioni faunistico-venatorie di attuare gli interventi di controllo della fauna selvatica compresi quelli di abbattimento, a mezzo anche delle guardie addette ai parchi o alle riserve o avvalendosi dei proprietari e dei conduttori dei fondi, omettendo di prescrivere che essi posseggano la licenza per l'esercizio venatorio, contrariamente a quanto disposto dallo stesso quinto comma per le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientalistiche. La norma costituisce pertanto un palese vulnus all'art. 97 della Costituzione, in quanto non tiene nel debito conto la tutela dell'incolumità pubblica laddove affida la realizzazione dei piani di abbattimento anche a soggetti di cui non sia stato verificato, con il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio, il possesso delle conoscenze e della capacità tecnica del maneggio delle armi;
2)  i commi 1 e 2 dell'art. 2 contengono disposizioni identiche a quelle dell'art. 19, commi 4 e 25, del disegno di legge n. 1084, impugnate entrambe per violazione dell'art. 117, lettera o), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza in materia di previdenza.
Dette norme, infatti, estendono il regime previgente a quello statale, disposto per la generalità dei dipendenti regionali a decorrere dalla legge regionale n. 21/1986, a nuove categorie di dipendenti comportando, altresì, un maggior nuovo onere, in atto non quantificabile, che maturerà al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del più favorevole trattamento pensionistico che grava interamente sul bilancio della Regione;
3)  il 3° comma dello stesso art. 2 ripropone la norma di cui all'art. 19, 26° comma, del richiamato d.d.l. n. 1084 impugnato per violazione degli artt. 3, 51, 81 - 4° comma e 97, della Costituzione e, pertanto, al riguardo si richiamano integralmente le argomentazioni a sostegno del predetto atto di gravame;
4)  l'art. 3 infine ne riproduce l'art. 21, 5° comma, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in cui è prevista l'eventuale prosecuzione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure, stabilite anche in ossequio alla normativa comunitaria, determinando così una lesione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto, dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
Impugna

i sottoelencati artt. del d.d.l. n. 1095/stralcio XI, dal titolo "Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi" approvato dall'ARS il 20 gennaio 2006:
-  l'art. 1, limitatamente agli incisi "delle guardie addette ai parchi o alle riserve" e "dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi" per violazione dell'art. 97 della Costituzione;
-  l'art. 2, 1° e 2° comma, per violazione dell'art. 117, lett. o), della Costituzione;
-  l'art. 2, 3° comma, per violazione degli artt. 3, 51, 81, 4° comma, e 97 della Costituzione;
-  l'art. 3 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Palermo, 27 gennaio 2006.
  Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: DI PACE 

(2006.8.655)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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