REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 3 MARZO 2006 - N. 11
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006, recante: "Riproposizione di norme in materia di turismo".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
(Ricorso n. 13 depositato il 4 febbraio 2006)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio VI, dal titolo "Riproposizione di norme in materia di turismo", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", per consentire l'immediata operativitā delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005, ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta Eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimitā.
In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.
L'iniziativa legislativa, pur riproponendo con modifiche sostanziali l'analoga disposizione dell'art. 27, 5° comma, del disegno di legge n. 1084 impugnato per violazione degli articoli 3, 9, 97 e 114 della Costituzione, non č esente da censura in relazione ai parametri costituzionali indicati secondo le argomentazioni svolte nel precedente atto di gravame che si intendono qui integralmente richiamate.
Il provvedimento legislativo prevede infatti, all'art. 1, 3° comma, che nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati tutte le strutture previste dalla legge regionale n. 14/1982 possano essere insediate anche in deroga allo strumento urbanistico e che il comune provvede anche successivamente a recepire in apposita variante allo strumento urbanistico stesso.
Inoltre il 4° comma del medesimo articolo consente, per i campeggi esistenti e regolarmente autorizzati, l'esecuzione delle opere previste dalla cennata legge regionale n. 14/1982 anche nelle fasce di rispetto del demanio marittimo e dei boschi e dei parchi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 788/1976.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto, dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
Impugna

L'art. 1, 3° comma, limitatamente alle parole "anche in deroga allo strumento urbanistico; il comune provvede anche successivamente a recepire in apposita variante allo strumento urbanistico", e 4° comma, limitatamente alle parole "i campeggi regolarmente autorizzati, possono eseguire, in deroga, le opere previste", del d.d.l. n. 1095/stralcio VI, dal titolo "Riproposizione di norme in materia di turismo", approvato dall'ARS il 20 gennaio 2006, per violazione degli articoli 3, 9, 97 e 114 della Costituzione.
Palermo, 27 gennaio 2006.
  Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: DI PACE 

(2006.8.653)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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