REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2006 - N. 10
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 19 gennaio 2006, n. 1.
Articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 20 del 22 dicembre 2005 - Articolo 20, comma 20, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005.

AI SINDACI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
e p.c.  AI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI
Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 20 del 22 dicembre 2005 (Modifiche alla disciplina degli interventi per le imprese commerciali) impone una parziale revisione della circolare 21 settembre 2005, n. 10 (art. 22, comma 4, della legge regionale n. 28/99 "Riforma della disciplina del commercio" e artt. 11, 12 e 13 del decreto n. 176 del 26 luglio 2000. Disposizioni sulla verifica dei contingenti previsti per le grandi strutture di vendita) di questo Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Il comma 6 indicato, infatti, dispone:
All'art. 22, comma 4, lett. a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "entro 2 anni" sono aggiunte le seguenti: "decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga"; dopo le parole "imputabili all'impresa" sono aggiunte le seguenti: "che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi".
Dalla nuova normativa discende:
1)  che il termine dei 2 anni previsto dal comma 4, lett. a), dell'art. 22 della legge regionale n. 28/99, decorre "dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 9 cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga";
2)  "che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi" prevista dall'art. 9 della citata legge regionale n. 28/99.
Rimangono ovviamente valide le disposizioni dettate dal D.P.Reg. 26 luglio 2000 n. 176 ("Norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28").
2.  L'istanza di concessione della proroga dovrà essere inoltrata dalla ditta interessata alle 4 amministrazioni aventi diritto al voto nella conferenza di servizi (art. 9, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28). All'istanza dovrà essere allegata una documentata relazione che chiarisca i motivi della proroga richiesta, lo stato dei lavori, le cause degli eventuali ritardi avvenuti, i tempi richiesti per il completamento delle opere previste ed il nuovo crono-programma dei lavori.
Non sono giustificabili ritardi attinenti problematiche relative all'impresa richiedente, ma questi possono esclusivamente discendere da fattori imprevedibili, cause di forza maggiore o necessità impellenti della pubblica amministrazione.
Sono anche da escludere ritardi dovuti al rilascio di concessioni edilizie per varianti, modifiche, ampliamenti ecc., o ritardi dovuti al rilascio di pareri, nulla osta di altre amministrazioni pubbliche, in quanto le predette autorizzazioni, pareri, nulla osta devono essere acquisiti per legge (artt. 5 e 6 del D.P.Reg. 26 luglio 2000, n. 176) nella fase di prima approvazione del progetto e, comunque, in sede di conferenza dei servizi prima del rilascio della relativa autorizzazione.
3.  A decorrere dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (23 dicembre 2005) per tutte le autorizzazioni ancora non rilasciate, sebbene già deliberate favorevolmente, il termine dei 2 anni previsti dal comma 4, lett. a), dell'art. 22 della legge regionale n. 28/99, decorre dalla data di deliberazione della conferenza di servizi, cioè dalla data dell'ultima adunanza che ha deliberato favorevolmente la concessione dell'autorizzazione amministrativa.
4.  La conferenza di servizi, nell'esaminare le richieste di proroga, potrà concedere i tempi strettamente necessari per il completamento dei lavori e per l'inizio dell'attività.
5.  Sono naturalmente fatte salve le proroghe rilasciate anteriormente alla data di pubblicazione della legge regionale n. 20/2005 (23 dicembre 2005). Comunque il comune dovrà - tramite apposite ispezioni dirette - verificare come sia stato utilizzato il tempo di proroga già concesso alla ditta richiedente, se lo stato di avanzamento dei lavori, in mancanza di un crono-programma dei lavori depositato al momento della richiesta di proroga, possa considerarsi fisiologico, e se, in altri termini, la proroga richiesta non sia di fatto un espediente per congelare o limitare il contingente di insediamenti previsto nel comprensorio dalla programmazione commerciale (art. 5 della legge regionale n. 28/99), come, peraltro già segnalato nella circolare n. 10 del 21 settembre 2005 di questo Assessorato.
Anche in questi casi, gli eventuali ritardi riscontrati nell'avanzamento dei lavori non possono riguardare problematiche relative all'impresa proponente, ma fattori imprevedibili, cause di forza maggiore o necessità impellenti della pubblica amministrazione.
E sono comunque da escludere, anche in questo caso, ritardi dovuti al rilascio di concessioni edilizie per varianti, modifiche, ampliamenti ecc., ritardi dovuti al rilascio di pareri, nulla osta di altre amministrazioni pubbliche, che avrebbero dovuto essere acquisiti nella fase di prima approvazione del progetto e, comunque, in sede di conferenza dei servizi.
Nelle ipotesi indicate, nell'eventualità che la verifica dia esito negativo, l'amministrazione che ha concesso la proroga, motivatamente provvederà a revocarla.
Per quanto riguarda queste ultime fattispecie (proroghe concesse anteriormente alla data di pubblicazione della legge regionale n. 20/2005), sarà cura degli enti in indirizzo aggiornare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) l'Assessorato regionale scrivente.
6.  E' da chiarire ancora che "per inizio di attività" si intende il funzionamento di almeno l'80% dell'attività commerciale relativa all'autorizzazione rilasciata, rimanendo la restante parte da attivare in un lasso di tempo non superiore ai 90 giorni.
7.  Per le attività inerenti a medie strutture ed esercizi di vicinato all'interno di una grande struttura di vendita, centro commerciale, parco commerciale o parco integrato, così come previsto alla lett. b), comma 4, della legge regionale n. 28/99, la sospensione dell'attività per oltre 1 anno comporta la decadenza parziale della stessa ed il recupero del contingente concesso.
E' ovvio che, anche in questo caso, può richiedersi la proroga, con le medesime modalità indicate nel precedente punto 2.
8.  Qualora la decadenza automatica dell'autorizzazione parziale riguardi quanto previsto alla lett. d) del comma 5 dell'art. 4 del D.P.R.S. n. 165/2000, cioè qualora non venga più rispettato il rapporto non inferiore al 30% della superficie di vendita destinata agli esercizi di vicinato nei centri commerciali superiori ai 5.000 mq., l'intera autorizzazione si intende decaduta ed il contingente totalmente recuperato. Potrà in tal caso essere proposto progetto di modifica da approvare sempre secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 28/99.
9.  Si specifica, infine, che l'art. 8bis della legge regionale n. 28/99, inserito dall'art. 20, comma 20, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005, è applicabile solo e in quanto non in contrasto con la lett. f) dell'art. 2 della già citata legge regionale n. 28/99 e con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 del D.P.R.S. n. 165/2000 e pertanto sino quando la somma delle superfici di vendita non sia ascrivibile a quelle previste dalla lett. g) dell'art. 2 della legge regionale n. 28/99.
Questo Assessorato, attraverso i propri funzionari, forze di polizia, espleterà i necessari controlli al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in materia.
  L'Assessore: LO MONTE 

(2006.5.353)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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