REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2006 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE



Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006, recante: "Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
(Ricorso n. 12 depositato il 4 febbraio 2006)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio XIII dal titolo "Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti" pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta Eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.
In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.
La quasi totalità delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge ripropone le norme già oggetto di gravame con l'impugnativa del 14 dicembre 2005 avverso il D.D.L. n. 1084 secondo la corrispondenza che di seguito si riporta:
-  art. 2, ex art. 9, commi 3 e 6, impugnati per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81 - 4° comma, della Costituzione;
-  art. 4 ex art. 13, 2° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto civile;
-  art. 5, ex art. 15, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  art. 6, ex art. 17, impugnato per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione, dell'art. 19, legge n. 157/1992 e per interferenza in materia penale;
-  articoli 7 e 8 ex art. 18, commi 3 e 5, impugnati per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 1° comma, ex art. 19, comma 3, impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81 - 4° comma della Costituzione;
-  articolo 10, 3° comma, ex art. 19, 9° comma, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 4° e 5° comma, ex art. 19, 10° e 12° comma, impugnati per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, lettera o), della Costituzione;
-  articolo 10, 6° comma, ex art. 19, 19° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81 - 4° comma, della Costituzione;
-  articolo 10, 7° comma, ex art. 19, 21° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 8° e 10° comma, ex art. 19, 22° e 24° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81 - 4° comma, e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 12° comma, ex 19, 30° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 14° comma, ex art. 19, 33° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81 - 4° comma, e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 15° comma, ex art. 19, 35° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 16° comma, ex art. 19, 40° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 17° comma, ex art. 19, 41° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 18° comma, ex art. 19, 42° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 19° comma, ex art. 19, 44° comma, impugnato per violazione dell'articolo 81 - 4° comma, della Costituzione;
-  articolo 11, 1° comma, ex art. 20, 17° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 9, 97 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;
-  articolo 11, 2° comma, ex art. 20, 35° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  art. 11, 4° comma, ex art. 20, 43° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81 - 4° comma, e 97 della Costituzione;
-  art. 12, 1° comma, ex art. 21, 2° comma, impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
-  art.12, 2° comma, ex art. 21, 11° comma, impugnato per violazione dell'articolo 81 - 4° comma, della Costituzione;
-  art. 12, 3° comma, ex art. 21, 12° comma, impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
-  art. 12, 4° comma, ex art. 21, 13° comma, impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
-  art. 12, 5° comma, ex art. 21, 16° comma, impugnato per violazione dell'articolo 81 - 4° comma, della Costituzione;
-  art. 12, 6° comma, ex art. 21, 25° comma, impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
-  art. 13, ex art. 22, 2° comma, impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della  Costituzione;
-  art. 14, 1° comma, ex art. 23, 11° comma, impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
-  art. 14, 3° comma, ex art. 23, 17° comma, impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
-  art. 16, 1° comma, ex art. 25, 1° comma, impugnato per violazione dell'articolo 3 della Costituzione;
-  art. 16, 2° comma, ex art. 25, 14° comma, impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81 - 4° comma, e 97 della Costituzione;
-  art. 16, 3° comma, ex art. 15, comma impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81 - 4° comma, e 97 della Costituzione.
Riguardo alle sopraindicate disposizioni, non essendo emersi nell'iter parlamentare nuovi elementi che possano indurre a superare i motivi di censura addotti con il precedente atto di gravame, si ripropongono con il presente atto all'attenzione di codesta Corte le argomentazioni svolte nell'impugnativa proposta il 14 dicembre 2005, che qui integralmente si richiamano.
Le norme contenute nell'articolo 1, 10 - commi 2 e 11 - , nell'articolo 15, nell'articolo 17 e nell'articolo 19, in quanto riproducono con modifiche norme già contenute nel cennato D.D.L. n. 1084 o introdotte ex novo nell'attuale testo normativo, danno adito a rilievi di costituzionalità per le ragioni che di seguito si espongono.
L'articolo 1, che prevede particolari forme di assunzione nei ruoli del servizio sanitario regionale e che costituisce riproduzione di analoghe norme proposte in passato con diversi disegni di legge e da ultimo con l'articolo 6, comma 4, del D.D.L. n. 1084, oggetto del ricorso in data 14 dicembre 2005, sebbene adesso individui la copertura finanziaria della spesa ivi prevista, rimane tuttavia censurabile in quanto, nel consentire con procedure extra ordinem l'assunzione del personale già dipendente di case di cura private, si pone in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
L'articolo 10, comma 2, che sostituisce la previsione dell'articolo 19, comma 8, del disegno di legge n. 1084, tende a far conseguire la qualifica di dirigente di terza fascia a personale già assunto ed inquadrato, a far data dal marzo 2005, nella categoria D - Funzionario direttivo nell'amministrazione dei beni culturali in base ad un concorso per soli titoli. Tale beneficio non solo ingenera una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei vincitori di concorso della categoria D, che è già stato assunto nei ruoli dell'amministrazione regionale o è in attesa di assunzione e che è stato, o sarà, inquadrato regolarmente secondo le previsioni della legge regionale n. 10/2000, ma anche concede un privilegio, non sorretto da adeguate motivazioni né idonee procedure di selezione, compromettendo pertanto il buon andamento della P.A. tutelato dall'art. 97 della Costituzione.
Anche la disposizione dell'articolo 10, comma 11, si ritiene lesiva degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto consente la presenza di un pedagogista in alternativa allo psicologo nei reparti ospedalieri di pediatria.
La figura del pedagogista non è contemplata fra quelle dei ruoli del personale del servizio sanitario e pertanto, non essendone definite le funzioni, non è conseguentemente possibile stabilire una corrispondenza con quelle svolte dallo psicologo, da cui invece potrebbe desumersi che l'equivalenza dei ruoli non è sostenibile.
L'articolo 15 consente la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, in palese contrasto con quanto prescritto dal comma 595 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e, pertanto, costituisce violazione dell'art. 119 della Costituzione.
L'articolo 17 consente l'estensione delle previsioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 15/2005 alle "iniziative private", ovverosia autorizza ope legis l'edificazione di strutture edilizie in verde agricolo. E' palese, pertanto, la compromissione dell'autonomia dei competenti organi comunali nella gestione e programmazione del proprio territorio esercitata attraverso l'adozione degli ordinari strumenti urbanistici. La disposizione è altresì censurabile sotto il profilo della non idonea tutela dell'ambiente, prescritta dall'articolo 9 della Costituzione.
L'articolo 19, comma 1, riconosce l'anzianità di servizio, a far data dal primo inquadramento nel ruolo di provenienza, per i giornalisti inquadrati nella qualifica di redattore capo in attuazione dell'articolo 127, 2° comma, della legge regionale n. 2/2002.
Il servizio così riconosciuto, ricongiunto dall'amministrazione di appartenenza solo in base alla richiesta degli aventi diritto, costituisce un ingiustificato beneficio ai fini pensionistici per una determinata categoria professionale, non supportata da un corrispondente interesse pubblico a tale ricostruzione di carriera che ingenera, altresì, disparità di trattamento riguardo alla generalità dei dipendenti regionali, la cui anzianità di servizio viene valutata secondo gli ordinari criteri di legge.
Ad analoghe censure si presta il comma 2 dello stesso articolo che, subordinando il riconoscimento dell'anzianità di servizio nell'attuale qualifica, a far data dal primo inquadramento nel ruolo di provenienza, alla potestà dell'amministrazione presso la quale i beneficiari prestano servizio, crea disparità di trattamento anche all'interno della medesima categoria di giornalisti appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni.
Dalle sopra esposte argomentazioni la disposizione in questione appare censurabile per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Per questi motivi

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto, dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
IMPUGNA

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 1095/stralcio XIII, dal titolo: "Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti"; approvato dall'ARS il 20 gennaio 2006:
-  articoli 1, 5, 10 - commi 3, 7, 12, 16, 17, 18, 11 - comma 2 - per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;
-  articoli 2, 10 - commi 1, 6, 8, 10, 14 -, 11 - comma 4 -, 16 - comma 2, per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81- 4° comma, della Costituzione;
-  articolo 4 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto civile;
-  art. 6 per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione, dell'art. 19, legge n. 157/1992 e per interferenza in materia penale;
-  articoli 7, 8, 10 - commi 2 e 11 -, 12 - commi 1, 3, 4 e 6 -, 13, 14 - commi 1 e 3 - e 19 - commi 1 e 2 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
-  articolo 10, 4° e 5° comma, per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, lettera o), della Costituzione;
-  articolo 10, - comma 19 -, 12 - commi 2 e 5, per violazione dell'articolo 81 - 4° comma, della Costituzione;
-  articolo 11, comma 1, per violazione degli articoli 3, 9, 97 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;
-  articolo 15 per violazione dell'articolo 119 della Costituzione;
-  articolo 16, comma l, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione;
-  art. 17 per violazione degli articoli 9 e 114 della Costituzione.
Palermo, 27 gennaio 2006.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: DI PACE
(2006.7.554)
Torna al Sommariohome


046
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 52 -  50 -  4 -  24 -  67 -  27 -