REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2006 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE



Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006, recante: "Riproposizione di norme in materia di uffici stampa".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
(Ricorso n. 9 depositato il 3 febbraio 2006)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio X, dal titolo "Riproposizione di norme in materia di uffici stampa", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", per consentire l'immediata operatività delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta Eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimità.
In sede di commissione bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.
In particolare, il disegno di legge ripropone con modifiche ed integrazioni quanto contenuto nell'art. 19, commi 1 e 2 del D.D.L. n. 1084, impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Il provvedimento legislativo sostanzialmente introduce forme di stabilizzazione del personale che in atto svolge e/o che abbia, per un limitato periodo di tempo, svolto le funzioni di addetto stampa e/o portavoce o, ancora, attività giornalistica o editoriale comunque contrattualizzata, presso testate editate dagli enti pubblici destinatari delle norme.
Nello specifico, infatti, i commi 1 e 4 dell'art. 1 prevedono che le istituzioni locali, gli enti strumentali della Regione, le Aziende del servizio sanitario regionale e il Presidente della Regione, nel nominare i componenti dei propri uffici stampa, debbono "con priorità" avvalersi del personale prima indicato.
Orbene, dal combinato disposto delle norme richiamate anche indirettamente dal provvedimento in esame, ovverossia l'art. 127 della legge regionale n. 17/2004, l'art. 9 della legge n. 150/2000 e l'art. 72 della legge regionale n. 41/85, si evince, così come peraltro evidenziato anche in un parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, che la nomina dei componenti degli uffici stampa avviene in via fiduciaria tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o tra il personale esterno secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 29/93, che appunto disciplina il conferimento di incarichi fiduciari ad esperti di provata competenza. Proprio perché si tratta di nomina fiduciaria, che per costante giurisprudenza è sorretta da amplissima discrezionalità e non richiede alcuna valutazione comparativa o motivazione nella scelta, l'attuale previsione di un criterio di priorità appare confliggente con i principi posti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del particolare carattere dell'incarico.
La disposizione sembra invero costituire una forma di jus specialis, volta a tutelare le aspettative delle unità che hanno o che abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, compromette per la generalità dei soggetti titolati la possibilità di ricoprire gli incarichi in questione e menoma la potestà dell'ente pubblico di avvalersi di quelle professionalità, a suo giudizio, ritenute migliori.
Inoltre, la previsione contenuta nel comma 1 dispone l'applicazione "tout court" della qualifica di redattore capo e del relativo trattamento economico, previsto per il personale dell'ufficio stampa della Presidenza della Regione, agli addetti degli uffici corrispondenti presso i comuni, gli enti strumentali della Regione, le istituzioni locali e le Aziende del servizio sanitario regionale.
Detta previsione viola palesemente gli artt. 3, 97 e 81 - 4° comma della Costituzione, giacché da un canto comprime l'autonomia organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori oneri senza indicare e/o assegnare le risorse con cui farvi fronte e dall'altro attribuisce il trattamento di una qualifica superiore, non solo senza subordinarla alla verifica del possesso dei requisiti e della capacità dei destinatari, ma anche in assenza del puntuale riscontro della necessità della stessa qualifica, in relazione all'attività svolta che va correlata indubbiamente alla dimensione dell'ente.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto, dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
IMPUGNA

le sottoelencate disposizioni del D.D.L. n. 1095/stralcio X, dal titolo "Riproposizione di norme in materia di uffici stampa", approvato dall'ARS il 20 gennaio 2006:
-  art. 1, comma 1, per violazione degli artt. 3, 51, 97, 81 - 4° comma, e 114 della Costituzione;
-  art. 1, commi 2, 3 e 4 limitatamente agli ultimi due periodi, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Palermo, 27 gennaio 2006.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: DI PACE
(2006.7.551)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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