REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2006 - N. 9
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DECRETO 27 dicembre 2005.
Accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte corrente accreditate nell'anno 1997 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 22, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2004;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni del dirigente generale;
Visto il D.P. n. 1555 del 13 febbraio 2004, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro;
Visto l'art. 21 della legge regionale 7marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce "il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale";
Visto il comma 1-ter dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'accredito o dall'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la quale sono state impartite le opportune istruzioni per la concreta attuazione dell'art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Visto l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti nell'esercizio finanziario 1997, relativi a finanziamenti regionali concessi a valere su capitoli di spese di parte corrente, non movimentati dal 15 dicembre 2002;
Considerato che, per i sottoconti inclusi nel predetto elenco, sussistono le condizioni previste dall'art. 93, comma 1-ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per l'incameramento in favore dell'erario regionale;
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'incameramento delle disponibilità risultanti, alla data del 15 dicembre 2005, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 1997, corrispondenti ad E 47.750,42;
Decreta:


Art. 1

Sono incamerate all'erario regionale, ai sensi dell'art. 93, comma 1-ter, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le somme inserite nell'elenco, allegato al presente decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese correnti nell'anno 1997 e non utilizzate, alla data del 15 dicembre 2005, per un periodo di tre anni.

Art. 2

L'Istituto cassiere della Regione provvederà all'estinzione dei sottoconti inclusi nell'allegato elenco e provvederà contestualmente al riversamento delle somme in entrata del bilancio regionale per l'esercizio 2005 con imputazione, per provincia, al capitolo di entrata 4195 - capo 10°.

Art. 3

Gli enti titolari delle somme eliminate, non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del presente decreto, possono presentare alle competenti Amministrazioni regionali, che hanno dato luogo ai finanziamenti di spese correnti incamerati all'erario regionale ai sensi del precedente art. 1, istanza documentata per far fronte ad eventuali spese relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate prima della comunicazione dell'avvenuta eliminazione delle somme in questione.

Art. 4

All'eventuale pagamento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui all'articolo precedente provvederanno le competenti Amministrazioni, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi analoghe finalità a quelle su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità mediante prelevamento dall'apposito fondo (capitolo 215205), in base alle istruzioni diramate da questo dipartimento con le circolari n.5 del 22 marzo 2004 e n. 10 del 29 ottobre 2004.

Art. 5

Trascorso il suddetto termine di 12 mesi, nessuna somma potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale.

Art. 6

I termini indicati all'art. 3 del presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana che ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i destinatari.
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale per la registrazione.
Palermo, 27 dicembre 2005.
  EMANUELE 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del bilancio e delle finanze in data 27 dicembre 2005 al n. 276.


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(2006.4.304)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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