REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti




Statuto del Comune di Grotte - Rettifiche


Lo statuto del Comune di Grotte è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 22 agosto 2003. Con delibera consiliare n. 50 del 19 ottobre 2005 sono stati rettificati i seguenti articoli:
"Art. 44
Difensore civico

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico svolge ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
3.  Interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
6.  I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.
7.  Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria competente.
Art. 45
Requisiti

1.  Il difensore civico, dovendo offrire all'utenza delle comprovate competenze di tipo giuridico-amministrativo, deve necessariamente essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia.
2.  Il difensore civico deve offrire garanzie di competenza giuridico-amministrativa, probità, indipendenza e obiettività di giudizio.
Art. 46
Ineleggibilità e incompatibilità

1.  Al difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti leggi per la carica di consigliere comunale.
2.  Non è nominabile colui che è:
a)  membro del Parlamento regionale, nazionale ed europeo;
b)  difensore civico in altri comuni, province e regioni.
3.  Sono inoltre non nominabili alla carica:
a)  il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado degli amministratori, dei consiglieri comunali, del segretario generale e dei responsabili di posizione organizzativa;
b)  i rappresentanti del Comune presso altri enti.
4.  Le cause di non nominabilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione o dalla carica non oltre il giorno precedente a quello in cui il consiglio deve procedere alla nomina.
5.  Qualora, successivamente alla nomina, si verifica qualcuna delle condizioni previste dai commi precedenti, il consiglio la contesta al difensore civico a mezzo del sindaco.
6.  Il difensore civico ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di non nominabilità.
7.  Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio comunale delibera definitivamente tenendo conto delle osservazioni del difensore civico e, ove ritenga sussistente la causa, lo invita a rimuoverla.
8.  Qualora il difensore civico non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.
9.  L'incarico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro, commercio o professione che abbia rapporti continuativi con il Comune di Grotte.
La rieleggibilità è consentita in assoluto per una sola volta indipendentemente dall'essere il nuovo incarico continuativo o meno rispetto al precedente.
Art. 47
Elezione del difensore civico

1.  Il consiglio comunale neo eletto, entro 90 giorni dal suo insediamento, nomina il difensore civico a scrutinio segreto e con voto favorevole unanime dei consiglieri assegnati. Qualora non si dovesse raggiungere esito favorevole la votazione sarà ripetuta e sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In caso di esito infruttuoso è richiesto il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
2.  Il difensore civico dev'essere scelto preferibilmente tra i cittadini di Grotte con una residenza anagrafica di almeno 5 anni in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.
3.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 46.
4.  La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
Art. 48
Durata in carica, decadenza, revoca

1.  Il difensore civico ha la stessa durata del consiglio che lo ha eletto e cessa, comunque, il suo mandato con la cessazione del consiglio comunale.
2.  Il consiglio comunale può revocare l'incarico se il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso irregolarità e abusi, e ciò con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  In caso di dimissioni, il consiglio elegge il successore entro 60 giorni dall'acquisizione del documento. Nel caso di dimissioni i poteri del difensore civico sono prorogati fino alla nuova elezione.
Art. 49
Funzioni

1.  Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia. indipendenza e poteri d'iniziativa.
2.  Nell'esercizio delle proprie funzioni:
a)  risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
b)  ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio;
c)  può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
d) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dando comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
e)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze ed, in caso di ritardo, invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
f)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
g)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
3.  Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
Art. 50
Indennità di funzione

1.  Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti al proprio ufficio viene corrisposta un'indennità, che viene determinata dal consiglio all'atto dell'elezione in misura non superiore al 30% di quella spettante al presidente del collegio dei revisori dei conti.
Art. 51
Rapporti con il consiglio

1.  Annualmente il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile alla quale partecipa lo stesso difensore civico.
Il difensore civico deve ricevere l'utenza almeno un giorno la settimana.
2.  Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.".
(2006.4.323)
Torna al Sommariohome


014

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 1 -  43 -  26 -  56 -  87 -  80 -