REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti




Statuto del Comune di Santa Lucia del Mela


Lo statuto del Comune di Santa Lucia del Mela è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 63 del 31 dicembre 1993.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 45 del 28 settembre 2005.
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Capo I
La comunità, l'autogoverno, lo statuto
Art. 1
La comunità

Il Comune di S. Lucia del Mela è ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, dalle leggi della Regione siciliana e dallo statuto.
Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità la partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.
Art. 2
L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare secondo i principi della Costituzione, della legge dello Stato e della legge della Regione siciliana.
Art. 3
Lo statuto

Il presente statuto costituisce l'atto fondamentale con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sull'attività dell'ente.
In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta comunale.
Le proposte respinte dal consiglio con deliberazione motivata possono essere ripresentate dopo 1 anno dalla data di presentazione della precedente.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale, tendente ad eliminare alcune parti obbligatorie o vincolate per legge, non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto, obbligatorio o vincolato. Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate se, in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.
L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Le modifiche d'iniziativa consiliare devono essere proposte da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati.
Le modifiche dello statuto sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge, entro 45 giorni dalla proposta.
Capo II
Il ruolo e le finalità del Comune
Art. 4
Il ruolo del Comune

Il Comune persegue le finalità stabilite dallo statuto e i principi generali sanciti dall'ordinamento.
Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluri comunali, al fine di migliorare l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa dell'ente.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire il processo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o all'ambiente e si impegna a dare attuazione alla normativa regionale, nazionale ed europea in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.
Art. 5
Finalità del Comune

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1) Obiettivi politico-sociali.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.
Riconosce la funzione sociale educativa e formativa delle attività culturali e sportive, e sostiene l'associazionismo dilettantistico.
Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile e per il recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.
Riconosce il ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, e favorisce centri di aggregazione per persone anziane.
Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrate e promuove, inoltre, iniziative per l'inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei, a favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.
Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
Concorre, altresì, ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente ed ai luoghi di lavoro.
Apposito regolamento, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Lo stesso regolamento disciplina le modalità del coordinamento degli interventi, di cui al precedente comma, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.
2)  Obiettivi politico-territoriali ed economici.
Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela e la valorizzazione come obiettivo primario della propria azione amministrativa.
Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio. Attraverso propri piani di sviluppo, gli strumenti urbanistici e i regolamenti, programma e promuove gli insediamenti produttivi e le infrastrutture, finalizzandole allo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, coordinando l'integrazione fra tutti i settori economici.
3) Obiettivi politico-culturali ed educativi.
Predispone progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.
Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, archivistiche-bibliotecarie.
Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
Garantisce ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo. Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti.

Capo III
Gli elementi costitutivi
Art. 6
Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.
Art. 7
Territorio e sede

Il territorio del Comune si estende per Ha 8.200 e confina:
-  a nord: con i Comuni di San Filippo del Mela - Pace del Mela;
-  ad ovest: con i Comuni di Castroreale, Barcellona Pozzo di Gotto e Merì;
-  a est: con i Comuni di Gualtieri Sicaminò e San Pier Niceto;
-  a Sud: con i Comuni di Fiumedinisi, Mandanici, Pagliara, Furci Siculo e Casalvecchio Siculo.
La sede legale del Comune è in Santa Lucia del Mela presso il palazzo municipale.
Art. 8
Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio, ai sensi del succitato art. 7.
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.
Art. 9
Stemma e gonfalone

Lo stemma ed il gonfalone del Comune di Santa Lucia del Mela sono quelli storici, così descritti: fondo azzurro, col monte d'oro movente dall'angolo destro della punta, cimato da una torre del medesimo, e la S. Lucia al naturale movente delle nubi nel cantone sinistro del capo. Lo scudo accollato nell'aquila spiegata di nero, coronata d'oro.
L'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del sindaco.
La riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del consiglio comunale.
Art. 10
L'informazione

Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'infor-mazione e cura, a tale fine, l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni ed atti di particolare rilevanza comunale.
Il Comune attua forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
Art. 11
Il consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, sulle materie previste da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.
Art. 12
Biblioteca pubblica

1.  Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:
a) mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
b) conservare la memoria della propria comunità.
2.  Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria, la via attraverso la quale realizza l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
3.  Il Comune gestirà il servizio di biblioteca pubblica secondo i termini che saranno previsti dall'apposito regolamento.
Art. 13
Albo pretorio

Viene istituito nella sede municipale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione delle deliberazioni, concessioni, ordinanze, atti e manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Il messo comunale incaricato è responsabile delle affissioni.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente. Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamento, devono essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Definizione degli organi
Art. 14
Definizione degli organi

Sono organi di governo del Comune: il consiglio comunale, la giunta, il sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale è organo di indirizzo di programmazione e di controllo politico-amministrativo.
La giunta comunale è l'organo di amministrazione del Comune con competenze generali.
Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente ufficiale di governo per i servizi di competenza statale ed è responsabile dell'amministrazione.
Art. 15
Status degli amministratori

Lo status degli amministratori locali, l'obbligo di astensione dagli atti, i permessi, le aspettative, le indennità ed i gettoni sono regolati dalle leggi della Regione siciliana e sussidiariamente da quelle nazionali. L'applicazione di tale normativa consegue ope legis.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 16
Consiglio comunale-Elezione-Decadenza dei consiglieri

L'elezione del consiglio comunale, la sua convocazione, la presidenza, la vice presidenza, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, nonché il rispetto delle pari opportunità sono regolati dalle leggi.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
La decadenza dalla carica di consigliere, per mancata partecipazione ingiustificata alle sedute consiliari, è regolata dall'art. 173 dell'ordinamento regionale degli enti locali.
Il consigliere comunale assente da 3 riunioni consecutive del consiglio e che non abbia, prima dell'inizio della riunione, comunicato al segretario o al presidente del consiglio, per iscritto o attraverso le modalità equiparate dalla legge, la propria assenza e le ragioni giustificative, può essere dichiarato decaduto da parte del consiglio comunale.
A tale riguardo il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo.
Il consigliere ha la facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Scaduto questo ultimo termine il consiglio esamina i documenti prodotti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 17
Prerogative dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano il Comune sen-za vincolo di mandato. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del consiglio. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Le indennità, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi a detta carica.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite.
Art. 18
Competenze e funzioni del consiglio

Il consiglio comunale rappresenta la comunità luciese, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge, esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa della giunta.
Le funzioni e le competenze del consiglio comunale non sono delegabili né assumibili d'urgenza dalla giunta comunale.
Le competenze del consiglio sono quelle previste dalle leggi vigenti.
Art. 19
Commissioni consultive permanenti

Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo.
La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite mediante regolamento.
Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti.
Le commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, d'intesa con il sindaco, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori e dirigenti degli enti delle aziende dipendenti dal Comune. Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.
Art. 20
Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in maniera proporzionale in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al presidente ed al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.
I consiglieri che non possono costituire un gruppo o che abbiano dichiarato di non voler appartenere al gruppo di elezione o ad altro gruppo, formano il gruppo misto.
I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.
E' istituita, presso il Comune di Santa Lucia del Mela, la conferenza dei capigruppo, quest'ultima è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente e nelle adunanze consiliari.
Art. 21
Commissioni consiliari speciali

Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica. La proposta sarà posta all'ordine del giorno dal consiglio comunale e sarà accolta se riporta il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 22
Regolamento interno

Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco e della giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari.
Il regolamento interno, di cui al precedente comma 1, dovrà in ogni caso disciplinare:
a) le modalità di convocazione e la disciplina degli adempimenti della prima seduta dopo le elezioni;
b) la presidenza del consiglio con riguardo alla sua elezione, durata in carica ed attribuzioni;
c) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;
d) la convocazione del consiglio comunale;
e) la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
f) funzionamento;
g) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
h) l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.
Art. 23
Mozione di sfiducia per il presidente e per il vice presidente del consiglio comunale

1. La mozione di sfiducia al presidente del consiglio comunale va motivata e presentata da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati all'ente.
2. La seduta per la trattazione della mozione di sfiducia del presidente deve tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.
3. La mozione viene approvata se votata con una maggioranza di almeno 2/3 più uno dei consiglieri comunali assegnati.
4. La mozione, se votata favorevolmente, ha effetto immediato. La seduta decade e per l'elezione del nuovo presidente valgono le norme in vigore.
5.  Analogamente si procede per la mozione di sfiducia al vice presidente del consiglio comunale.
Capo III
Giunta comunale - Documento programmatico
Art. 24
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali, approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 25
Composizione

1.  La giunta è composta dal sindaco e da 5 assessori. Uno degli assessori è investito della carica di vicesindaco.
2.  Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
3.  Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta.
4.  Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio.
5.  L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione amministrativa, avente come referente il funzionario responsabile del settore.
Art. 26
Nomina

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano con il sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il secondo grado, di affiliazione, il coniuge e gli ascendenti ed i discendenti in linea retta.
Art. 27
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compresi il sindaco o il vice sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 28
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) approva atti d'indirizzo e di orientamento sull'attuazione degli obiettivi nei confronti degli organi burocratici dell'ente;
b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
c) approva i progetti di lavori pubblici e gli atti di programmazione e pianificazione esecutiva nei limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo di propria competenza;
d) fissa le aliquote, le tariffe e relative variazioni e dispone la misura di copertura del costo dei servizi a domanda individuale;
e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e le sue modifiche;
f) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari ed autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, provvedendo nel contempo alla nomina del legale dell'ente;
g) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel Peg o in atti di programmazione generali;
h) approva il Peg su proposta del direttore generale;
i) approva il programma triennale delle assunzioni;
j) adotta atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni, locazioni, permute immobiliari, accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali;
k) fissa l'indennità di funzione per il sindaco, il vice sindaco e gli assessori;
l) esercita ogni altra competenza attribuita dalla legge e dallo statuto, nei limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo ad essa ricondotta.
Art. 29
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.
Capo IV
Il sindaco
Art. 30
Funzioni e competenze

Il sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente.
Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento innanzi al consiglio comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, della Regione Sicilia e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
Spetta al sindaco mantenere l'unità di indirizzo politico finalizzata alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'ente.
Il sindaco esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Spetta al sindaco svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio e della giunta.
Avverso il sindaco può essere presentata mozione di sfiducia nei termini e modi previsti dalla legge regionale a cui si rinvia per la relativa disciplina.
Il sindaco:
a) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del segretario generale di natura di indirizzo politico-amministrativo;
b) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, al tal fine, direttive al segretario-direttore generale;
c) promuove gli accordi di programma sulla base delle proposte del responsabile del procedimento;
d) cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;
e) favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantisca la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni, le Province, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione;
f) dispone verifiche di indagini amministrative sull'attività del Comune;
g) indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dallo statuto o dalla legge dopo gli atti di competenza del consiglio;
h) esercita le funzioni a lui attribuite quale ufficiale di Governo; la rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al sindaco. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il responsabile di settore, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. La nomina del difensore di fiducia compete alla giunta;
i) emette le ordinanze d'urgenza in materie di igiene, sanità e ordine pubblico riservate dalla legge alla sua competenza, emette altresì qualsiasi ordinanza a difesa dell'incolumità dei cittadini;
l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Il sindaco sceglie tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco che fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età, senza riferimento alla contemporaneità delle nomine.
Il sindaco può delegare ai singoli assessori ed ai responsabili di settore l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto.
Il sindaco può, altresì, delegare agli assessori, ai delegati amministrativi delle frazioni e ai dipendenti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.
Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie le quali decadano alla cessazione del mandato, tranne la revoca anticipata;
m) il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
n) egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
o) il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività, secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
p) nomina il segretario generale scegliendolo nel l'apposito albo;
q) conferisce e revoca al segretario generale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina di direttore;
r) nomina i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.
Il sindaco è organo a competenza residuale generale.
Art. 31
Attribuzioni di organizzazione

Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno nelle sedute della giunta municipale, ne dispone la convocazione e la presiede;
b) riceve le interrogazioni e mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 32
Vice sindaco

Il vice sindaco, nominato tale dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Art. 33
Mozioni di sfiducia

Il voto del consiglio comunale, contrario a una proposta del sindaco o della giunta, non ne comporta le dimissioni.
Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta, motivata e votata nei modi così come previsti all'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della partecipazione, iniziativa popolare, organismi della partecipazione e della consultazione
Art. 34
Istituti della partecipazione

Sono istituti della partecipazione:
a) l'iniziativa popolare;
b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
c) il referendum consultivo;
d) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
e) il difensore civico.
Art. 35
L'iniziativa popolare

Tutti i cittadini, le organizzazioni e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte.
Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate.
Le istanze, le petizioni e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari di cui al precedente art. 20, sono esitate dalla giunta municipale entro 30 giorni dalla loro presentazione nella segreteria generale.
Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro 5 giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informandone il consiglio comunale nella prima seduta. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione il sindaco è tenuto a chiedere di iscrivere l'argomento al primo punto nell'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i 30 giorni successivi.
Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte.
Art. 36
Organismi di partecipazione

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati, garantendone, con modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità del l'azione amministrativa.
Il Comune, a tale scopo:
a) promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;
b) valorizza le organizzazioni del volontariato, ogni forma di associazione che persegue scopi senza fini di lucro con finalità umanitarie, scientifiche, sportive, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale, del patrimonio culturale ed artistico, nonché quelle formate da immigrati, anziani e disabili.
Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali, organizzazioni o associazioni di cui alla lettera b) del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi propri settori di interesse.
L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali, nonché il rispetto delle pari opportunità in ogni settore della vita civile.
Art. 37
Pratica sportiva

Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela l'attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente.
Capo II
Referendum consultivo
Art. 38
Indizione del referendum consultivo

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi e le tariffe o materie sottoposte a previa regolamentazione regionale o statale.
Il referendum consultivo, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, può essere richiesto da almeno 1/10 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 39
Disciplina dei referendum consultivi

La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma 2 del precedente art. 38 deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. L'ammissibilità dei referendum, sia riguardo alla materia che alle formulazioni dei quesiti, nonché la loro indizione, sono deliberate dal consiglio comunale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della presentazione delle firme.
Per i referendum consultivi comunali trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di indizione dei referendum di cui al precedente art. 38, il consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme regionali per assicurare il loro corretto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della legislatura, una sola tornata referendaria.
Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di accesso e di informazione
Art. 40
Diritto di accesso ai provvedimenti ed informazioni ai cittadini

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti ed associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
Art. 41
Diritto di udienza

Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici ed ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative disposizioni di carattere organizzativo.
Capo IV
Difensore civico
Art. 42
Istituzione e finalità

E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
Il difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dallo statuto del Comune di Santa Lucia del Mela, provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi. E' garante e promotore di equità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
L'attività del difensore civico viene svolta a titolo gratuito.
Art. 43
Nomine e durata in carica

Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
Le proposte di candidatura sono avanzate dai consiglieri comunali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione e sono rese pubbliche mediante deposito della proposta presso la segreteria comunale e con altre idonee forme di pubblicità.
Nei modi e nei termini fissati dal regolamento, cittadini, enti, associazioni sindacali e di categoria possono formulare eventuali rilievi e proposte e proporre altre candidature.
Il difensore civico rimane in carica 4 anni e non è immediatamente rieleggibile, salvo i casi di decadenza, revoca, dimissioni, morte od impedimento permanente nell'esecuzione delle funzioni, il consiglio comunale, entro un mese dalla scadenza del mandato, provvede alla nomina del successore.
Il difensore civico nella competizione elettorale successiva alla fine del suo incarico non è candidabile a sindaco, assessore o consigliere comunale.
Art. 44
Poteri e attribuzione del difensore civico

Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale. Egli ha il compito di segnalare al sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.
Il difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto d'accesso in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, allo statuto ed ai regolamenti. In particolare al difensore civico, senza il limite del segreto d'ufficio e senza spese, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da esse ricavabili. La richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamate o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
A richiesta dei singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione dei singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un termine per la risposta comunque non inferiore a 20 giorni e non superiori a 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Le risposte, le notizie, le informazioni scritte, la consultazione ed il rilascio di copie e di atti e di documenti richiesti dal difensore civico sono forniti e consentiti dal responsabile del procedimento competente con la massima completezza, esattezza, celerità entro un congruo termine comunque non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Trova per il resto applicazione quanto stabilito dallo statuto comunale.
Art. 45
Revoca, decadenza e dispensa dall'ufficio

Il difensore civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia.
Il relativo provvedimento è disposto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati.
Può essere dispensato dall'ufficio per dimissioni volontarie.
Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per trasferimento in altra provincia o per una delle cause di incompatibilità di cui al successivo art. 6.
Il consiglio comunale dovrà essere riunito entro 30 giorni per la nomina del successore.
Art. 46
Incadidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:
a)  coloro per i quali sussiste una delle cause di incandidabilità o incompatibilità previste per i consiglieri comunali dalle vigenti disposizioni di legge;
b)  i membri del Parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)  coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;
d)  coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso;
e) coloro che siano stati candidati nella precedente elezione alla carica di consigliere comunale o provinciale, deputato regionale, deputato o senatore della Repubblica;
f) chi abbia ricoperto nei precedenti 5 anni la carica di consigliere, assessore o sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela.
L'ufficio di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di:
g) qualsiasi attività professionale o di lavoro dipendente presso privati, società ed enti costituenti rapporti giuridici con il Comune;
h) lo status di membro del Parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale;
i) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllata dallo Stato o altro ente pubblico, o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale e nella gestione;
j) la qualità di componente del Comitato regionale di controllo;
k) i dipendenti del Comune e di istituzioni o uffici pubblici locali, regionali o nazionali che abbiano rapporti con il Comune.
Art. 47
Modalità di intervento rapporti con il consiglio comunale

Il difensore civico istruisce in forma scritta l'istanza a lui presentata. L'istruttoria preliminare sull'istanza deve concludersi con una risposta scritta di cui è data comunicazione all'interessato con motivazione dell'eventuale rigetto. Il difensore civico informa il responsabile del procedimento che procederà ad un esame istruttorio della pratica oggetto del suo intervento. Il responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta secondo le modalità e nei tempi concordati col difensore civico.
L'esame congiunto della pratica ha il fine di accertare lo stato dei fatti qualunque esso sia e di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi, compiere osservazioni anche scritte. Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell'intervento si deve dar conto delle osservazioni del difensore civico.
Il difensore civico, nelle materie sulle quali ricade il suo potere di intervento, può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante, anche promovendo incontri fra l'interessato e l'amministrazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il difensore civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.
Il difensore civico trasmette al presidente del consiglio comunale la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.
Il difensore civico può inviare note e richiedere audizioni agli organi del Comune individuati dallo statuto.
Art. 48
Ufficio del difensore civico

Per l'esercizio della sua attività il difensore civico dispone di appositi ed adeguati uffici, con struttura e personale proveniente dai ruoli comunali e dagli enti dipendenti.
All'assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la giunta comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
La funzione di difensore civico verrà disciplinata da apposito regolamento.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - SERVIZI PUBBLICI
Art. 49
Forme associative e di cooperazione

Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, (artt. da 24 a 27), come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché della successiva legislazione vigente nel tempo, i seguenti strumenti:
a) la convenzione tra comuni e provincia;
b) il consorzio tra i comuni e la provincia e/o tra enti locali diversi;
c) l'accordo di programma.
Art. 50
Forme di gestione

Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Art. 51
Aziende speciali e/o società miste

Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamento approvati dal consiglio comunale.
Sono organi dell'azienda speciale:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal consiglio comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti.
I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del- l'azienda.
I componenti del consiglio di amministrazione del- l'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, che deve avere luogo non oltre 10 giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi di spesa previsti dalla legge e dallo statuto dell'azienda stessa.
La revoca e la sfiducia costruttiva del consiglio di amministrazione e dei singoli componenti è deliberata dal consiglio comunale con le procedure di cui all'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza del- l'azienda e cura i rapporti con gli organi comunali.
Il direttore viene nominato dalla giunta comunale secondo le modalità fissate dal regolamento. Alla giunta comunale spetta:
a) esercitare, con l'assistenza del funzionario comunale preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al consiglio comunale con apposita relazione sui risultati della gestione.
Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda ed esercita la vigilanza.
Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell'azienda stessa.
La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto dell'azienda stessa.
Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 52
Istituzioni

Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
Sono organi dell'istituzione:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 50 e con i medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del consiglio comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori.
Il presidente rappresenta l'istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.
Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, nonché l'entità dei trasferimenti, ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento.
Alla giunta municipale spetta:
a) esercitare, con l'assistenza del funzionario preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b) riferire annualmente al consiglio comunale, con apposita relazione, sui risultati della gestione.
Titolo V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 53
Principi generali

L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto, privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica.
Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.
Art. 54
Organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi fissa anche la dotazione organica complessiva.
I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano anche l'attribuzione, ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario generale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio, per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi deve, in ogni caso, disciplinare:
a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) la struttura e la dotazione organica del personale;
c) il sistema di direzione organizzativa;
d) gli atti di competenza dei responsabili di settore;
e) le modalità di coordinamento tra segretario generale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio;
f) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, gli indirizzi di gestione, i criteri e le modalità di revoca degli incarichi;
g) esercizio del controllo interno di gestione.
Art. 55
Il segretario comunale

Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in particolare in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.
Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi preposti:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;
b) coordina l'attività dei funzionari direttivi;
c) cura l'attuazione dei provvedimenti;
d) è responsabile dell'istruttoria delle delibere;
e) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curando la redazione dei relativi verbali che sottoscrive insieme al presidente del consiglio o insieme al sindaco;
f) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
La funzione di direttore generale, ove nominato, è disciplinata da regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 56
Vice-segretario

Figura abolita con delibera di consiglio comunale n. 45 del 28 settembre 2005.
Art. 57
Gruppo di coordinamento

E' istituito il "gruppo di coordinamento" composto:
a) dal segretario comunale che lo presiede;
b) dai responsabili degli uffici e dei servizi.
Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a) l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;
b) nei casi dubbi, definisce le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.
Art. 58
I responsabili dei servizi con posizione organizzativa

I responsabili dei servizi incaricati dal sindaco di posizione organizzativa sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine, ai responsabili dei servizi, sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo e nel regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 59
Collaborazioni esterne

Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari devono stabilire:
a) la durata del rapporto che non potrà superare la durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del compenso;
c) la natura privatistica del rapporto.
I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.
Vanno comunque osservati i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Demanio - Patrimonio Finanza locale attività contrattuale
Art. 60
Finanza locale

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 61
Bilancio e conto consuntivo

Il Comune delibera, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio devono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio e i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la giunta può deliberare il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza, ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale, necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 62
Inventari - Servizio di economato

Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.
Art. 63
Attività contrattuale

Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrattare del funzionario direttivo, secondo la rispettiva competenza.
La determinazione deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente.
Capo II
Revisori dei conti - Controllo della gestione
Art. 64
Revisione economico-finanziaria

Il consiglio comunale elegge i revisori del conto in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. Il revisore così nominato assume le funzioni assegnategli dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Le proposte di nomina, corredate dei relativi curriculum vitae e della dichiarazione di accettazione, devono essere depositate presso la segreteria generale almeno 5 giorni prima della riunione del consiglio comunale.
Non possono essere nominati revisori dei conti:
a) i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei componenti della giunta comunale, del segretario comunale, del vice segretario comunale e del responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune;
b) i consiglieri provinciali e regionali;
c) gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
d) i candidati che nelle ultime elezioni amministrative comunali non hanno conseguito la elezione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del revisore e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, le modalità di presentazione al consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del collegio con gli organi elettivi e burocratici.
Art. 65
Controllo della gestione

1.  Il controllo di gestione, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
2.  Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica. E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
3.  Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66
Adeguamento dei regolamenti

Il regolamento interno del consiglio comunale, così come gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, sono adeguati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al presente statuto.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, come recepite dalle leggi regionali n. 10 e n. 48/91, nonché con il presente statuto, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
Art. 67
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie. L'entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.
Dopo l'entrata in vigore, il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inviato al Ministero dell'Interno ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
(2005.51.3240)
Torna al Sommariohome


014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 1 -  43 -  26 -  56 -  87 -  80 -