REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


Invito a manifestare interesse alla partecipazione, nella qualità di soci, ad una società di gestione del risparmio per la costituzione di un fondo chiuso riservato ad investitori istituzionali.

Visto l'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, che autorizza la Regione siciliana a promuovere direttamente, o per il tramite di struttura a tal fine istituita, la costituzione e la sottoscrizione di quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso per l'investimento nel capitale di imprese siciliane che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 140 del 18 maggio 2004, di attuazione del citato art. 13;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 55 del 15 marzo 2005, di modifica del citato decreto n. 140 del 18 maggio 2004;
Considerato che ai sensi delle disposizioni di citati decreti nn. 140/2004 e 55/2005:
-  la Regione siciliana parteciperà con una quota non superiore al 49% alla costituzione di una società di gestione del risparmio (SGR) che avrà l'obiettivo di promuovere la costituzione di un fondo chiuso riservato ad investitori istituzionali;
-  la Regione siciliana parteciperà al predetto fondo sottoscrivendo direttamente quote non superiori complessivamente al 48% del patrimonio;
-  il fondo investirà nel capitale di rischio di imprese siciliane che presenteranno, ai fini dell'esame di merito, un valido progetto di sviluppo;
-  la partecipazione alla SGR e la sottoscrizione del fondo da parte della Regione siciliana avverrà alle stesse condizioni presenti per un normale operatore economico in una economia di mercato. Tale partecipazione regionale non comporterà, pertanto, alcun vantaggio per il fondo, la SGR e per gli altri partecipanti al capitale di tali due strumenti;
-  la SGR, che istituisce il fondo e lo gestisce, avrà un capitale non inferiore a un milione di euro;
-  con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 29 aprile 2005, si è proceduto ad invitare gli interessati a partecipare alla selezione dell'operatore di private equity;
-  il soggetto di private equity individuato è la S.p.A. CAPE - Cimino & Associati Private Equity.
Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto di attuazione:
-  il fondo parteciperà al capitale delle imprese sopra specificate secondo gli obiettivi e le prassi degli investitori del capitale di rischio;
-  gli investimenti verranno deliberati dal consiglio di amministrazione della SGR previa istruzione degli stessi effettuata dall'operatore di private equity secondo le normali prassi di mercato;
-  la durata del fondo sarà stabilita in 10 anni dalla chiusura delle sottoscrizioni, salva l'eventuale proroga di 3 anni della stessa finalizzata al completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti ai sensi della vigente normativa;
-  la dotazione di capitale del fondo non sarà inferiore a 30 milioni di euro;
-  i soggetti partecipanti al fondo si impegnano a versare gli importi di volta in volta richiamati ai fini dell'effettuazione degli investimenti previsti dal regolamento del fondo, fermo restando il limite annuale dello stanziamento regionale;
-  alla Regione siciliana spetterà lo stesso tipo di remunerazione sui capitali investiti spettante agli altri partecipanti alla SGR ed al fondo.
Si invitano gli interessati a partecipare alla costituzione della SGR.
A)  Soggetti ammessi a partecipare
Potranno presentare domanda di partecipazione gli investitori qualificati di cui all'art. 2 del citato decreto presidenziale n. 140 del 18 maggio 2005 e precisamente:
-  banche locali o con specifico interesse a sviluppare iniziative nel territorio regionale, che si impegnano a sottoscrivere una quota nel fondo non inferiore al 10% dell'ammontare minimo di capitale sociale pari a 30 milioni di euro;
-  soggetti istituzionali imprenditoriali;
-  università del territorio regionale.
Nella domanda dovrà essere indicato l'importo complessivo di partecipazione al capitale della SGR che il richiedente è disposto a sottoscrivere formulando nel contempo apposito e specifico impegno di sottoscrizione per la quota indicata.
Le banche dovranno, altresì, formulare l'impegno alla sottoscrizione di una quota del fondo.
I soci saranno scelti secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del decreto di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, che prevede la loro individuazione da parte del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
L'operatore di private equity selezionato ai fini della costituenda SGR, per il miglior andamento della stessa, sarà coinvolto, pur senza alcun potere di veto, nella proposta di individuazione degli altri partecipanti.
B)  Rapporti tra il soggetto di private equity e gli altri soci della SGR
Gli investimenti verranno deliberati dal consiglio di amministrazione della SGR previa istruzione degli stessi effettuata dall'operatore di private equity secondo le normali prassi di mercato.
Tutti i rapporti tra l'operatore di private equity e i soci della SGR saranno disciplinati dalle leggi vigenti e dal regolamento del fondo di cui all'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
Nel predetto regolamento, a garanzia e tutela dei sottoscrittori del fondo, potranno essere previsti organi consultivi e di controllo.
C)  Requisiti
Sono ammessi a partecipare i soggetti che non si trovino in condizione di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, commissariamento, ovvero siano oggetto di procedimenti di dichiarazione di tali situazioni.
Non sono ammesse le imprese i cui esponenti aziendali non soddisfino i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Si richiede, inoltre, che gli organi deliberativi interni dei soggetti partecipanti alla selezione abbiano già deliberato, autorizzando, la partecipazione nella società di gestione del risparmio.
Alla domanda dovrà essere allegata:
-  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante condizioni e requisiti dei soggetti ammessi a partecipare, resa ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Copia della delibera di autorizzazione alla partecipazione alla SGR.
Ai soggetti che avranno manifestato il proprio interesse potrà essere richiesta ogni informazione ritenuta utile o necessaria al fine di valutare la rispondenza della documentazione prodotta ai requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, pena inammissibilità della stessa, entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo: Regione siciliana - Assessorato del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito - servizio credito e risparmio, via Notarbartolo n. 17 - Palermo. La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e chiusa in apposito plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere specificato l'oggetto della domanda.
Copia integrale del presente avviso è disponibile all'indirizzo www.regione.sicilia.it/bilancio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento avv. Vittorio Marino, al seguente recapito telefonico 091/ 7076634, e-mail vmarino@regione.sicilia.it.
(2006.5.346)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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