REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 6 febbraio 2006, n. 13.
Riproposizione di norme in materia di turismo.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Disposizioni relative al turismo

1.  Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 è così sostituito:
"3.  Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole.".
2.  Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:
"4.  Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare.".
3.  Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:
"2.  Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).".
4.  Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:
"5.  E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).".
5.  Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 aggiungere il seguente comma 7 bis:
"7 bis.  I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive".
6.  L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato.
7.  La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è così modificata:
"a)  offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico.".
8.  Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, come modificato dal precedente comma 7, si applica anche alle domande presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
9.  Laddove per procedere all'acquisto di autobus di linea, con sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo, si debba procedere alla radiazione dei mezzi sostituiti, la cessione di questi per fini umanitari ad Enti o Associazioni no profit, sostituisce gli effetti della radiazione.

Art.  2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 febbraio 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  CASCIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  GRANATA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
L'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, recante "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Definizione. - Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonché ai relativi mezzi di trasporto.
I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.
3.  Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purchè conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole.
4.  Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare.
I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle.
Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.".
Nota all'art. 1, commi 3, 4 e 5:
L'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, recante "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Norme urbanistiche. - I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.
2.  Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge.
I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso colletttivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
5.  E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.
7-bis.  I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.".
Nota all'art. 1, commi 7 e 8:
L'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.", per effetto delle modifiche apportate dall'annotato comma 7, risulta il seguente:
"Turismo rurale. - 1.  L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2.  Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.
3.  Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.
4.  L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)  offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico;
b)  ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
c)  dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona.
5.  Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
6.  Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competente.
7.  E' abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1095
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula Stralcio VI nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 346 del 10 gennaio 2006; n. 347 dell'11 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.260)111


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 61 -  11 -  39 -  88 -  54 -  80 -