REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 6 febbraio 2006, n. 10.
Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Interventi nel settore sanitario

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio, l'Assessore regionale per la sanità, nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazioni organiche e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può autorizzare le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari a procedere alle assunzioni di unità di personale del servizio sanitario nazionale secondo criteri e priorità che sono preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda e dei concorsi espletati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 6.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2. capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
3.  Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, l'Assessore regionale per la sanità, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può altresì autorizzare l'attivazione di nuove unità operative complesse ad elevata assistenza ricomprese nell'Allegato A "Alta specialità" del decreto 27 maggio 2003 "Piano di rimodulazione della rete ospedaliera", oltreché nuove unità operative complesse in discipline oncologiche nei presidi ospedalieri e nelle aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 24.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nellfinanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art.  2.
Disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico

1.  All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis.  Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.
2 ter.  Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico già collocato a riposo.
2 quater.  Alla copertura dell'onere derivante dai commi 2 bis e 2 ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.".
Art.  3.
Istituto regionale dell'olivo e dell'olio

1.  E' istituito l'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.
2.  L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla tutela e vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
3.  L'Istituto ha i seguenti scopi:
a)  promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia con particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta;
b)  svolge attività di ricerca, formazione e innovazione nella filiera olivicolo-olearia;
c)  promuove la commercializzazione e l'internazionalizzazione dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia;
d)  realizza ogni altra iniziativa per la salvaguardia e la valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio olivicolo e oleario siciliano.
4.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il regolamento può prevedere l'utilizzazione in posizione di comando di personale dell'Amministrazione regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.
5.  A decorrere dall'anno 2006 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali, è autorizzato a concedere all'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio un contributo per il conseguimento dei relativi scopi istituzionali. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.2), la spesa di 1.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art.  4.
Disposizioni relative al personale

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  5.
Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1.  In considerazione dei compiti loro attribuiti, afferenti rispettivamente alla gestione complessiva delle risorse strumentali, al funzionamento dei numerosi uffici della Regione e alla presenza di quest'ultima nei processi partecipativi in ambito comunitario, nei quali è coinvolta a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e delle successive leggi attuative, l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo D'Orleans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles sono equiparati a dipartimento regionale.
2.  La Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è integrata per la Presidenza della Regione secondo quanto stabilito dal comma 1.
3.  In fase di prima applicazione, ai dirigenti titolari degli uffici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge.
4.  All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
5.  Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708) la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 gli oneri, valutati in 500 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art.  6.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art.  7.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 febbraio 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LEONTINI 
Assessore regionale per la sanità  PISTORIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  GRANATA 




Visto: CUFFARO


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, commi 2 e 3:
Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"5.  Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1, del comma 2 e del comma 4, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000 migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari successivi, all'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
Note all'art. 1, comma 3:
-  Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
"6.  E' fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.".
-  Il decreto 27 maggio 2003 dell'Assessore regionale per la sanità, recante "Piano di rimodulazione della rete ospedaliera.", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 4 luglio 2003, n. 30.
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Oneri finanziari. - 1.  Per le finalità degli articoli 2 e 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, così distinta:

Articolo      Esercizio finanziario 2006 Esercizio finanziario 2007 
     100 100 
3, lett. a)      1.000
3, lett. f)       200
  Totale 1.300 100 

2.  Gli oneri di cui al comma 1, pari a 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006 ed a 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.
2-bis.  Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, ed è assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.
2-ter.  Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico già collocato a riposo.
2-quater.  Alla copertura dell'onere derivante dai commi 2 bis e 2 ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.".
Nota all'art. 3, comma 5:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1.  Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota alla rubrica ed al comma 2 dell'art. 5:
La Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." contiene:
"DIPARTIMENTI REGIONALI UFFICI EQUIPARATI

Presidenza della Regione siciliana
-  Segreteria generale;
-  Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale;
-  Dipartimento regionale della programmazione;
-  Dipartimento regionale della protezione civile;
-  Ufficio legislativo e legale;
-  Ufficio della Segreteria di Giunta;
-  Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali;
-  Ufficio di Bruxelles;
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
-  Dipartimento regionale interventi strutturali;
-  Dipartimento regionale interventi infrastrutturali;
-  Dipartimento regionale foreste;
-  Azienda regionale foreste demaniali;
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
-  Dipartimento regionale pubblica istruzione;
-  Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente;
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
-  Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione;
-  Dipartimento regionale finanze e credito;
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
-  Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato;
-  Dipartimento regionale della pesca;
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
-  Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;
Assessorato regionale dell'industria
-  Dipartimento regionale industria;
-  Corpo regionale delle miniere;
Assessorato regionale del lavoro
-  Dipartimento regionale lavoro;
-  Dipartimento regionale formazione professionale;
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale;
Assessorato regionale dei lavori pubblici
-  Dipartimento regionale lavori pubblici;
-  Ispettorato tecnico;
-  Ispettorato tecnico regionale;
Assessorato regionale della sanità
-  Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario;
-  Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario;
-  Ispettorato veterinario;
-  Ispettorato sanitario;
-  Osservatorio epidemiologico;
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
-  Dipartimento regionale territorio e ambiente;
-  Dipartimento regionale urbanistica;
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
-  Dipartimento regionale turismo sport e spettacolo;
-  Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.".
Nota all'art. 5, comma 4:
Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", così dispone:
"2.  L'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1095
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula Stralcio IV nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 346 del 10 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.257)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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