REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 6 febbraio 2006, n. 9.
Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  2.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  3.
Controlli interni all'Amministrazione regionale

1.  A decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana sono abrogati il comma 2 bis dell'articolo 4 e l'articolo 4 ter della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, come introdotti dall'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
2.  A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, modificato dall'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è sostituito dai seguenti:
"3.  L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, assume nell'ambito della Regione siciliana la denominazione di "Servizio di pianificazione e controllo strategico".
3 bis.  I servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali sono diretti da un dirigente, anche esterno all'Amministrazione regionale, si avvalgono della collaborazione di un consulente e sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione è diretto da un collegio formato da due componenti e un presidente, anche esterni all'Amministrazione regionale. Il collegio può avvalersi di non più di due consulenti esterni ed è composto da otto dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali due dirigenti. I membri del Governo regionale adottano ogni misura consentita in materia di assegnazione e utilizzazione del personale al fine di garantire ragionevole continuità all'operato delle predette strutture di supporto, che, con esclusione dei vertici, proseguono la loro attività nella attuale composizione, fino alla costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che precedono.
3 ter.  I soggetti esterni eventualmente chiamati a dirigere i servizi di pianificazione e controllo strategico devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o valutazione di personale e/o scienza della organizzazione e/o della programmazione. I consulenti di cui al comma 3 bis devono essere in possesso di documentata esperienza nelle discipline giuridiche, economiche, statistiche, nella metodologia della valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella strategia della programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.
3 quater.  Oltre ad espletare le attività previste dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i servizi di pianificazione e controllo strategico concorrono alla definizione di documenti di programmazione, di piani di sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali di programmazione economico-finanziari. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione formula anche proposte sulla sistematica generale dei controlli interni all'Amministrazione ed effettua il coordinamento delle analoghe strutture degli Assessori regionali; può avvalersi della collaborazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, del sistema statistico-informativo unitario e dell'Ufficio statistica della Regione.
3 quinquies.  La direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è emanata dal Presidente della Regione.
3 sexies.  Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative.
3 septies.  Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sulla base degli indirizzi del coordinamento dei sistemi informatici regionali, presso la Ragioneria generale della Regione, Assessorato del bilancio e delle finanze, è organizzato in modo tale da costituire una struttura di servizio per tutte le articolazioni amministrative della Regione e contiene una banca dei dati di sintesi provenienti da tutti i dipartimenti regionali.".
Art.  4.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  5.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  6.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  7.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  8.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  9.
Ufficio speciale per i controlli di secondo livello

1.  In considerazione della specifica attività istituzionale, le strutture organizzative dell'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia sono equiparate, senza ulteriori oneri finanziari aggiuntivi, alle aree e servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Art.  10.
Disposizioni relative a personale

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9.  Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, il dipartimento regionale foreste è autorizzato ad inquadrare nei posti vacanti del ruolo del Corpo forestale della Regione, nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi del predetto articolo 4, comma 7; lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale così inquadrato sono disciplinati dalle norme relative al personale del Corpo forestale della Regione; è fatto salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, quanto agli oneri derivanti dal trattamento economico corrispondente a quello percepito nello Stato, con le risorse dallo stesso trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 108 migliaia di euro, UPB 2.4.1.1.1, capitolo 150001, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 108 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
10.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13.  Al Comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, trova applicazione la disposizione di cui alla classe A del decreto del Presidente della Regione siciliana 24 marzo 1995, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 30 del 3 giugno 1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a carico delle disponibilità dell'UPB 7.2.1.3.1, capitolo 312525, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
14.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
18.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
19.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
20.  Al comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "31 dicembre 1998" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2005".
Art.  11.
Disposizioni relative alle attività produttive

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Per le finalità istituzionali dei dipartimenti bilancio e tesoro, finanze e credito e corpo regionale delle miniere si applicano le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 200 migliaia di euro, di cui 100 migliaia di euro per il dipartimento corpo regionale delle miniere e 50 migliaia di euro per ciascuno dei dipartimenti bilancio e tesoro e finanze e credito. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  12.
Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  13.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  14.
Disposizioni relative al lavoro

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  L'articolo 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, va inteso nel senso che al presidente ed ai consiglieri compete rispettivamente il 75 per cento dell'indennità del presidente e degli assessori della provincia regionale in cui ha sede l'Ente. Il compenso spettante ai collegi dei revisori è equiparato a quello del collegio dei revisori della provincia regionale in cui ha sede l'Ente.
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  15.
(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) ed Ente Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania

1.  Entro i limiti della dotazione organica esistente alla data dell'1 maggio 2005, la (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e l'Ente Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania sono autorizzati a trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per i lavoratori appartenenti all'area artistica, purché gli stessi siano stati assunti con apposite selezioni ed abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi dalla stessa data.
Art. 16.
Disposizioni relative alla sanità

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  17.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  18.
Autorizzazioni in sanatoria

1.  I consorzi di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, concedono autorizzazioni in sanatoria ai soggetti che non abbiano ottemperato alla data del 30 giugno 2005 agli obblighi di cui al comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, ad eccezione dell'obbligo di realizzare entro i termini previsti lo stabilimento. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata anche in presenza di provvedimenti di revoca tranne il caso in cui il lotto sia stato riassegnato ad altri operatori economici.
2.  Ai fini del comma 1, gli interessati presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda e versano una penale pari al prezzo attuale di cessione del lotto determinata ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.
Art. 19.
Riconoscimento di servizi

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art.  20.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 febbraio 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LEONTINI 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  PAGANO 
Assessore regionale per l'industria  D'AQUINO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 3, comma 1:
-  Il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", così dispone:
"2-bis. Il servizio di valutazione e controllo strategico operante nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione è diretto da un unico soggetto o da un collegio di tre esperti, anche estranei all'Amministrazione regionale, ed è composto da sei soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.".
-  L'art. 4-ter della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", così dispone:
"Osservatorio delle politiche pubbliche. - Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni della Regione, la Presidenza della Regione si avvale dell'Osservatorio delle politiche pubbliche. L'Osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza della Regione ed è organizzato con decreto del Presidente della Regione. L'Osservatorio opera in posizione di assoluta autonomia ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. L'Osservatorio fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno. L'Osservatorio può avvalersi di non più di 2 esperti esterni di comprovata esperienza in materia di metodologia della ricerca valutativa, in materia di ingegneria gestionale, nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche, anche appartenenti ad amministrazioni dello Stato operanti nel settore dei controlli. L'Osservatorio formula, anche a richiesta del Presidente della Regione, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.".
Nota all'art. 3, comma 2:
Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", così dispone:
"3.  I servizi di valutazione e controllo strategico operanti nell'àmbito degli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali sono diretti da un unico soggetto o da collegi di tre esperti anche estranei all'Amministrazione regionale e sono composti da quattro soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.".
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Tipologia delle strutture operative. - 1.  L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2.  Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.
3.  In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai princìpi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
4.  [...].
5.  E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.
6.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.
7.  La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.".
Note all'art. 10, comma 9:
-  L'art. 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.", così dispone:
"Attribuzioni del Corpo forestale della Regione. - 1.  Il Corpo forestale della Regione, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie statali e regionali, al fine di perseguire l'obiettivo primario d'interesse generale della conoscenza, della sorveglianza, del controllo, della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette.
2.  Il Corpo forestale provvede altresì agli adempimenti inerenti alle attività di competenza della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
3.  Il Corpo forestale della Regione svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, e partecipa anche all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile.".
-  L'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.", così dispone:
"4.  Rapporti con le regioni e con gli enti locali. - 1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.  E' istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
3.  Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.
4.  Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.
5.  Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.
6.  Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.
7.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.  Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9.  La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.
10.  Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.".
Note all'art. 10, comma 13:
-  L'art. 4-ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante "Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.", così dispone:
"Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è costituito, per il quadriennio di durata in carica della Consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale dell'emigrazione.
Con lo stesso decreto di cui al primo comma è nominato fra i componenti il comitato il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed il presidente del comitato.
I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione da diffondere in rete curando la massima diffusione dello stesso anche mediante contatti con i quotidiani e periodici in lingua italiana che si pubblicano all'estero.
Le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Consulta.
Al direttore responsabile è corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non più di quattro all'anno, un compenso forfettario per l'attività svolta, in conformità ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai periodici che non prestano opera giornalistica quotidiana.
Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato, che non siano consultori, partecipano alle sedute della Consulta, senza diritto al voto. Ad essi è esteso il trattamento previsto per i consultori dallo art. 3.".
-  Il decreto del Presidente della Regione 24 marzo 1995, n. 82, reca "Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge regionale 30 aprile 1993, n. 10, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente."ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 novembre 1995, n. 59.
Nota all'art. 10, comma 20:
L'art. 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni per l'IRCAC e la CRIAS. - 1.  Le disposizioni normative regolamentanti l'Istituto regionale per il credito alle cooperative e la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane sono modificate ed integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2.  All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "pari all'1,75 per cento" sono sostituite con le parole "pari all'1,50 per cento" e dopo lo stesso comma è aggiunto il seguente:
"2-bis.  Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio con esclusione dei recuperi ottenuti nei confronti della Regione a fronte di fideiussioni dalla stessa prestate.".
3.  All'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
"3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.".
4.  All'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
"2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.".
5.  Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e dell'articolo 12 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 sono abrogati.
6.  L'approvazione delle delibere dei bilanci dell'I.R.C.A.C. e della C.R.I.A.S. da parte della Giunta regionale di Governo avviene secondo le seguenti modalità:
a)  la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta da parte del competente assessorato. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate;
b)  per le finalità di cui alla lettera precedente l'I.R.C.A.C. e la C.R.I.A.S., entro quindici giorni dall'adozione, provvedono a trasmettere le delibere di approvazione dei bilanci, unitamente ai relativi documenti contabili, agli assessorati regionali competenti all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza. Detti assessorati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale la proposta ed il parere di rispettiva competenza entro novanta giorni dalla ricezione delle delibere stesse e dei relativi documenti. Tale termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
7.  Le disposizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 si applicano anche al personale degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti "di terzi in amministrazione". Per gli enti previsti dal presente articolo il termine previsto dal secondo comma del predetto articolo 31 è spostato al 31 dicembre 2005.
8.  Al fine del risanamento dell'I.R.C.A.C., lo stesso è autorizzato, previa approvazione del piano industriale da parte della Giunta di governo e non oltre diciotto mesi dalla stessa approvazione, ad applicare a proprio carico al personale dipendente, in possesso dei requisiti di anzianità, nei modi previsti al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, le procedure per l'esodo in conformità alle modalità ed alle condizioni disciplinate dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 sino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di anzianità o di vecchiaia. I posti resisi vacanti a seguito della ristrutturazione, nel grado e nella qualifica, vengono eliminati dalla pianta organica.".
Nota all'art. 11, comma 3:
L'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.", così dispone:
"Gestione delle risorse umane. - 1.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3.  Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4.  Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5.  Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6.  Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:
a)  l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b)  l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c)  l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d)  devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis.  Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter.  Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".
Nota all'art. 14, comma 2:
L'art. 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. ", così dispone:
"Organi collegiali CIAPI. - 1.  Per i centri internazionali di addestramento professionale integrato della Sicilia, enti rientranti tra quelli i quali si applica il dettato dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la stessa norma trova applicazione anche per i componenti degli organi collegiali.
2.  L'onere conseguente all'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.".
Nota all'art. 18, comma 1:
L'art. 23 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.", così dispone:
"Assegnazione e vendita dei terreni. - Le istanze per l'assegnazione ed il susseguente acquisto dei terreni sono presentate al consorzio il quale provvede ogni due mesi agli adempimenti di cui ai successivi commi.
Il consorzio provvede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni bimestre, a formare apposita graduatoria approvata con delibera del comitato direttivo di cui sarà data comunicazione agli interessati.
Nello stesso termine e con le stesse modalità sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.
Entro i 30 giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al secondo comma all'Assessore regionale per l'industria.
Nella formazione della graduatoria dovrà tenersi conto, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalla programmazione regionale, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti ed infine dei finanziamenti già ottenuti.
Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che presentano più elevati indici di occupazione.
Gli atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività di produzione industriale, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini potranno essere prorogati, una sola volta e per non più di 18 mesi, con delibera motivata del comitato direttivo, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati.
Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresì, prevedere espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto dell'impegno e dei termini di cui al comma precedente.
Al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del comitato direttivo del consorzio, dovrà essere disposta la revoca della vendita e la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 per cento del prezzo pagato. La delibera di revoca esplica tutti gli effetti e assume la medesima efficacia del provvedimento con il quale veniva dichiarata la vendita come non avvenuta ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30. Essa sarà pubblicata, a cura del consorzio, presso la conservatoria dei registri immobiliari con annotazione a margine dello atto di vendita revocato.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle vendite di terreno nelle zone industriali regionali intervenute anteriormente al trasferimento della gestione delle zone stesse ai consorzi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, ferma restando la misura percentuale del prezzo pagato, da restituire in caso di risoluzione, prevista nei relativi contratti.".
Nota all'art. 18, comma 2:
L'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, recante "Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.", così dispone:
"Prezzo dei terreni. - Il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione della indennità di espropriazione.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1095
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula Stralcio XIII nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 348 del 17 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dallAssemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.266)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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