REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 6 febbraio 2006, n. 8.
Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Variazioni di spesa per l'anno 2006

1.  Alla tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
-  UPB 2.2.1.3.2, capitolo 144111 + 1.000;
-  UPB 9.2.1.3.3, capitolo 373703 + 50 (da destinare all'Istituto Annibale di Francia di Palermo);
-  UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377316 + 400;
-  UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377729 + 200 (da destinare all'Associazione per l'Arte di Alcamo);
-  UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377720 + 200 (da destinare alla Società siciliana di Storia Patria, con sede in Palermo);
-  UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377722 +100 (da destinare all'Associazione filarmonica Coro Santa Cecilia di Agrigento);
-  UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377727 + 614 (da destinare: 90 al Museo delle Marionette di Palermo; 200 alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella; 49 alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù; 48 all'Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa);
-  UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413311 + 30 (da destinare all'Associazione famiglie persone Down di Palermo).
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 2.594 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art.  2.
Estensione benefici di cui alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

1.  Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è inserito il seguente articolo:
"Art. 5 bis - 1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli orfani di Sebastiano Conti e Daniela Maiorana, vittime del terrorismo internazionale nella strage di Sharm El Sheik del 23 luglio 2005, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle altre vittime della stessa strage, Giovanni Conti e Rita Privitera, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
2.  Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.".
Art.  3.
Contributo in favore dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad utilizzare, nell'esercizio finanziario 2006, una parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 137, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (UPB 2.2.2.6.1, capitolo 542912), pari a 1.000 migliaia di euro, in favore dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (A.I.R.C.), per la concorrenza, nell'azione di promozione dell'arancia rossa di Sicilia, sulle spese effettuate nell'ambito della manifestazione "L'arancia della salute", svoltasi nell'anno 2003.
Art.  4.
Interventi a favore di comuni in stato di dissesto finanziario

1.  Per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, a valere sulla riserva del 5 per cento di cui al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, una quota pari a 3.000 migliaia di euro annui è destinata all'erogazione di contributi straordinari per ogni comune capoluogo di provincia che abbia dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2005 nonché una ulteriore quota di 1.000 migliaia di euro annui da destinare complessivamente ai comuni non capoluogo per le medesime finalità.
Art.  5.
Centro internazionale di ricerca

1.  Dopo l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 155, è aggiunto il seguente:
"Art. 2 bis - 1. Nelle more dell'approvazione della riforma, per la promozione di iniziative sui sistemi di polizia locale, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali può avvalersi, sulle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303, della collaborazione del Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari di Siracusa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978.".
Art.  6.
Piani di gestione dei siti UNESCO

1.  Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, dopo le parole "16 novembre 1972" aggiungere le parole "nonché per la partecipazione al patrimonio della relativa fondazione".
Art.  7.
Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento Fornace-Penna di Scicli

1.  Per le finalità di cui all'articolo 120 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 250 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.99, capitolo 377753), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art.  8.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  9.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "B".

Art.  10.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 febbraio 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LEONTINI 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  PAGANO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CINTOLA 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  STANCANELLI 




Visto: CUFFARO


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La tabella H di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006" contiene la determinazione dei contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa.
Nota alla rubrica dell'art. 2:
La legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, reca "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 settembre 1999, n. 44.
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", così dispone:
"Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia. - 1.  Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
a)  contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b)  fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
c)  sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi;
c-bis)  realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali.".
Nota all'art. 4, comma 1:
Il comma 4 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"4.  Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonchè per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.".
Nota all'art. 6, comma 1:
L'art. 21 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Redazione dei piani di gestione dei siti UNESCO. - 1.  Per la redazione dei piani di gestione dei siti siciliani inseriti o da inserire nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, ai sensi della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale adottata il 16 novembre 1972 nonché per la partecipazione al patrimonio della relativa fondazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 la spesa di 72 migliaia di euro.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, mediante riduzione delle spese autorizzate dalla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128:
-  UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377702, per la parte assegnata al SIOI - 34 migliaia di euro;
-  UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377718 - 38 migliaia di euro.
Nota all'art. 7, comma 1:
L'art. 120 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento Fornace-Penna. - 1.  Al fine di contribuire alla messa in sicurezza ed al recupero strutturale e riuso dello stabilimento Fornace-Penna, in contrada Pisciotto del comune di Scicli, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 un contributo straordinario di 500 mila euro cui si provvede con parte delle disponibilità del fondo globale di parte corrente capitolo 215704.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1095
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula Stralcio II nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 346 del 10 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.263)
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017
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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