REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 6 febbraio 2006, n. 7.
Riproposizione di norme in materia di uffici stampa.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Uffici stampa

1.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4.  Al primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificato dal comma 14 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il numero "8" è sostituito con il numero "24" e dopo la parola "Ordine" sono inserite le parole "che sono utilizzabili anche presso ciascun assessorato regionale". (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 2.030 migliaia di euro (UPB 1.4.1.1.1, capitolo 108001), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 2.030 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art.  2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art.  3.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 febbraio 2006.
  CUFFARO 




Visto: CUFFARO


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 4:
L'art. 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Trattamento economico del personale dell'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione. - L'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione è composto di 24 giornalisti iscritti all'ordine che sono utilizzabili anche presso ciascun assessorato regionale cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Il Presidente della Regione attribuisce di volta in volta la funzione di coordinarne l'attività ad uno dei giornalisti.
Ove, per improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio, i componenti dell'ufficio siano chiamati a prestare la propria opera nei giorni festivi - comprese le domeniche - agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dal contratto suindicato, nonché ove ne ricorrano i presupposti, i compensi retributivi per festività soppresse.
I componenti dell'ufficio stampa e documentazione sono tenuti a prestare lavoro straordinario - ove lo richiedano esigenze di servizio - fino alla misura prevista per i dirigenti superiori preposti a settori o uffici equiparati.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1095
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula Stralcio X nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 347 dell'11 gennaio 2006; n. 348 del 17 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.269)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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