REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2006 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 19 gennaio 2006, n. 1.
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: Nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità. Capo II - Interventi compensativi di cui agli artt. da 5 a 10. Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative.

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
ALLE CONDOTTE AGRARIE
AL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
AL DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
AL DIPARTIMENTO FORESTE
ALLA RAGIONERIA CENTRALE
A TUTTE LE AREE E SERVIZI
AL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEOROLOGICO SICILIANO U.O.B. 50
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DI CATEGORIA
AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
1. PREMESSA
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2004, n. 95, è stato pubblicato il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che reca interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole.
Il suddetto decreto legislativo n. 102/2004, nell'abrogare tutte le norme precedenti in materia di interventi assicurativi e di soccorso - ad eccezione di alcune specifiche disposizioni riportate più avanti (vedi § 1.3) - ha ampiamente riformato il Fondo di solidarietà nazionale (di qui in avanti: F.S.N.) e per taluni aspetti anche sostanzialmente modificato le precedenti procedure di attivazione delle provvidenze previste e di successiva erogazione dei benefici.
Va evidenziato che il testo del disposto normativo del nuovo F.S.N., allinea ulteriormente la legislazione italiana degli aiuti nel settore agricolo a titolo di compenso dei danni subiti a causa di calamità naturali o eventi eccezionali, nonché da avverse condizioni atmosferiche, a quanto previsto negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02). Nel rispetto, peraltro, di impegni già da tempo assunti a livello nazionale, nel contesto delle complesse procedure di valutazione della precedente normativa da parte dell'Unione europea (legge n. 185/92 e successive modifiche e integrazioni), concluse con le note decisioni della Commissione dell'Unione europea del 9 luglio 2003 e del 16 dicembre 2003. Lo stesso decreto legislativo n. 102/2004 è stato peraltro oggetto di esame e relativa decisione della Commissione dell'Unione europea C(2005) 1622 fin del 7 giugno 2005 relativa all'aiuto di Stato n. 54/A/2004, trasmessa a tutti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura con nota prot. n. 75969 del 3 agosto 2005.
Gli elementi di novità consistono, quindi, in una complessiva riformulazione della norma che, appunto, viene di fatto adeguata agli indirizzi suggeriti dalla Commissione europea, laddove lo Stato italiano avrebbe dovuto infatti modificare le proprie precedenti disposizioni normative conformemente a quanto stabilito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Le precedenti disposizioni, ora abrogate, rimangono applicabili per la definizione di tutte le obbligazioni sorte prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 102/2004, avvenuta in data 8 maggio 2004 (vedi richiamato § 1.3).
La presente circolare, con riferimento alle competenze attribuite al servizio VII - U.O. n. 39, verterà specificatamente su quanto attiene agli Interventi compensativi di cui al capo II del decreto legislativo n. 102/2004, artt. 5-10, analogamente a quanto già avvenuto in passato con l'emanazione della precedente circolare assessoriale n. 249/98 relativa alla legge n. 185/92.
Per quanto concerne aspetti di carattere interpretativo o procedure riferibili a principi applicativi non esplicitamente modificati dalla nuova normativa, restano salvi gli indirizzi già forniti con la menzionata precedente circolare assessoriale n. 249/98, nonché con le successive eventuali ulteriori note di approfondimento e chiarimento di specifiche problematiche emerse nel tempo, tenendo ovviamente conto, preliminarmente e prioritariamente, di quanto chiarito dal Ministero delle politiche agricole e forestali nella citata nota ministeriale esplicativa del decreto legislativo n. 102/2004, prot. n. 102.204 del 15 luglio 2004 e di quanto risulti pertinente in relazione alle richiamate decisioni della Commissione dell'Unione europea in materia.
La presente circolare, pertanto, nell'aggiornare il contenuto delle disposizioni a diverso livello stratificatesi e modificatesi nel tempo sul piano normativo e interpretativo, intende specificamente intervenire in relazione a tutti gli aspetti di carattere sostanzialmente innovativo rispetto al passato, affrontando prioritariamente le questioni ritenute di pregnante significato strategico, al fine di ispirare e quindi tangibilmente determinare una sempre più efficiente ed efficace gestione di tutto quanto attiene la complessa materia concernente i danni in agricoltura. Ciò anche attraverso l'individuazione di nuovi percorsi capaci - nel concreto - di ridare maggiore efficacia agli interventi medesimi (per esempio sul piano della più volte auspicata informatizzazione dell'intero settore: esigenza ripetutamente espressa ed in diverse sedi rappresentata dallo scrivente ufficio quale irrimandabile itinerario di serio sviluppo del settore).
1.1 Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004.
Legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157.
Articolo 2135 del codice civile.
Articolo 2612 del codice civile (legge n. 580/83 iscrizione al registro delle imprese).
Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999.
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02).
Decisione della Commissione europea del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato attuazione per calamità naturali.
Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003.
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985.
Legge 25 maggio 1970, n. 364, art. 21, comma 6.
Nota circolare n. 102.204 del 15 luglio 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Decisione della Commissione dell'Unione europea C(2005) 1622 fin del 7 giugno 2005, relativa all'aiuto di Stato n. 54/A/2004.
1.2 Finalità
La normativa del nuovo F.S.N. che - come evidenziato - subentra alla legislazione precedente, "ha l'obiettivo di garantire le produzioni agricole e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture dalle calamità naturali e dagli eventi eccezionali, soprattutto attraverso azioni di prevenzione, volte alla stabilizzazione dei redditi delle imprese" (nota ministeriale prot. n. 102.204/2004).
Tale normativa prevede quindi, in via prioritaria, incentivi per favorire la stipula dei contratti assicurativi, limitando gli interventi compensativi ai rischi non assicurabili al mercato agevolato. Questi sono volti a "favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità o avversità eccezionali" ed "il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola (strade interpoderali, acquedotti, fossi di scolo e valloni interaziendali) compatibilmente con le disponibilità di bilancio destinate a coprire le esigenze primarie delle imprese nei termini predetti" (c.s.).
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 102/2004, il F.S.N. prevede, in particolare, le seguenti tipologie di intervento:
1)  interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali previsti al punto 11.2 degli Orientamenti comunitari (2000 C28/02), nonché da avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei medesimi Orientamenti;
2)  misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
3)  interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Sono, altresì, previste due distinte procedure per la copertura annuale della spesa attraverso la legge finanziaria (nazionale) per ciascuno degli interventi assicurativi e compensativi dei danni (vedi pag. 2 nota ministeriale prot. n. 102.204/2004).
1.3 Abrogazione di norme e conclusione delle procedure in corso
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 102/2004, a partire dall'8 maggio 2004, sono state abrogate tutte le norme precedenti in materia di interventi assicurativi e di soccorso, ad eccezione di specifiche disposizioni quali (nota ministeriale prot. n. 102.204/2004, pagg. 10-11):
-  comma 6, art 21, della legge n. 364/70, concernente la detassazione delle polizze agevolate;
-  commi 2, 3 e 9, art. 127, della legge n. 388/2000, concernenti l'istituzione dei fondi di mutualità, le modalità di determinazione dei prezzi di mercato per la quantificazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e l'istituzione del Fondo riassicurativo presso l'ISMEA.
-  comma 2, art. 2, del D.L. n. 200/02, convertito dalla legge n. 256/2002, concernente alcune modalità operative del Fondo riassicurativo.
In merito alla conclusione delle procedure avviate ai sensi della normativa abrogata, non essendo state previste nel decreto legislativo n. 102/2004 specifiche norme transitorie, l'Ufficio legislativo del Ministero (c.s.) ha fatto presente che:
"1)  relativamente alla questione contabile relativa agli stanziamenti di bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, ferme restando le successive valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle modalità contabili di funzionamento del Fondo, si ritiene in via generale che i procedimenti amministrativi che hanno avuto avvio con la precedente normativa possano essere conclusi con la medesima normativa. Pertanto può essere consigliata una procedura contabile che preveda il mantenimento del capitolo di bilancio relativo al Fondo di cui alla legge n. 185/92 per la liquidazione delle pratiche avviate con la procedura della legge medesima.
2)  Analogamente al punto 1) si pone la questione del finanziamento dei consorzi di difesa, per le pratiche già istruite ai sensi della precedente normativa.
3)  Relativamente alle deliberazioni regionali già adottate, ancorché non sia intervenuta ancora la declaratoria da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, è sostenibile la tesi che il procedimento si sia avviato ai sensi della legge n. 185/92 e che quindi possa essere concluso con le procedure della legge medesime.
4)  Il principio esposto al punto 3 vale, a maggior ragione, anche per le procedure regionali indicate al quesito n. 4);
5)  Relativamente alla copertura assicurativa agevolata del 2003, si ritiene che i procedimenti amministrativi avviati ai sensi delle precedente legge n. 185/92 debbano essere conclusi con la procedura prevista dalla citata legge n. 185/92. Andranno quindi assunti i conseguenti adempimenti contabili volti a mantenere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali i capitoli di bilancio connessi con la legge n. 185/92. Per quanto concerne l'anticipazione in conto 2004, invece, si ritiene possa essere già adottata la procedura di cui al decreto legislativo n. 102/2004".
2. PROPOSTE ISPETTORIALI DI DELIMITAZIONE
2.1 Aspetti generali
Alla luce delle richiamate decisioni della Commissione dell'Unione europea codesti ispettorati vorranno pertanto garantire, attraverso un ulteriore sforzo operativo, un'attenta rigorosa verifica in ordine alle procedure attinenti l'applicazione della norma in argomento, fornendo un rinnovato costante impegno, sul piano tecnico ed amministrativo, volto a supportare adeguatamente le diverse proposte via via formulate, eventualmente anche attraverso verifica che tenga conto di dati produttivi più o meno definitivi, conferimenti e quant'altro occorra ad una più precisa e reale valutazione dei fenomeni in atto e dell'effettiva entità dei danni verificatisi.
Si provvederà pertanto - proseguendo senza soluzione di continuità nell'azione di incessante monitoraggio (anche a proposta già avanzata) in relazione ai territori inclusi ed alle colture il cui ciclo produttivo sia andato o stia andando nel frattempo a conclusione - ad assumere progressivamente i dati definitivi delle produzioni ottenute. Ciò al fine di verificare l'effettiva e definitiva consistenza del danno verificatosi in rapporto a quanto già proposto in sede di stima.
Eventuali dati che si discostino sensibilmente da quelli già rilevati e inseriti nel contesto dell'originaria proposta verranno tempestivamente trasmessi a questo ufficio, che provvederà ad inoltrarli al competente Ministero al fine di fornire ogni eventuale nuovo utile elemento emerso, consentendo, da una parte, di supportare e ulteriormente sostanziare la proposta di che trattasi nonché, contestualmente, di attivare per tempo eventuali correttivi che dovessero palesarsi necessari.
Al fine di attivare gli interventi di cui all'art. 5, il già citato art. 6 del decreto legislativo n. 102/2004, prevede che "le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberino, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 5 e la relativa richiesta di spesa".
Il suddetto termine di 60 giorni "è prorogato di ulteriori 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale".
La procedura di delimitazione del territorio ha inizio, pertanto, con gli accertamenti degli effetti dannosi provocati dall'evento avverso da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Tali accertamenti dovranno essere tempestivamente ultimati, in modo da procedere alla materiale formulazione e immediata trasmissione allo scrivente Assessorato di specifica proposta di delimitazione entro i successivi 30 giorni dalla cessazione degli eventi e comunque in tempo utile affinché la prescritta deliberazione della Giunta regionale della proposta ispettoriale di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi atmosferici possa essere assunta entro i limiti temporali perentori fissati dall'art. 6, comma 1. In ogni caso non andrà pregiudicato il rispetto dei termini fissati per l'iter successivo.
Oltre tali termini - come è noto - il Ministero non accoglie eventuali proposte regionali, con gravi responsabilità relativamente a procedimenti che, per tali motivi, non dovessero giungere a buon fine.
Tali eventuali ritardi o negative inadempienze oltre a rendere ridottissimi, se non addirittura nulli, i margini di tempo utili per sottoporre le singole proposte a preventiva delibera da parte della Giunta di Governo entro i termini perentori dinanzi richiamati, di fatto non consentirebbero, peraltro, allo scrivente ufficio di effettuare convenientemente le dovute verifiche di pertinenza circa i necessari presupposti formali e sostanziali di tali proposte, previsti dalla normativa di riferimento del F.S.N., con tutti i prevedibili negativi effetti in sede di istruttoria ministeriale.
Si invitano, pertanto, codesti ispettorati provinciali a volere sempre scrupolosamente rispettare i termini assegnati per la definizione delle proposte da trasmettere allo scrivente Ufficio, al fine di non incorrere negli inconvenienti dinanzi paventati, nell'interesse dell'utenza di volta in volta interessata.
Nel caso in cui dovessero pervenire proposte ispettoriali trasmesse con ritardo tale da non consentirne il pertinente adeguato esame formale e sostanziale, nonché il relativo tempestivo invio alla Giunta regionale per la prevista deliberazione, esse verranno restituite all'ispettorato provinciale che tardivamente ne ha effettuato la trasmissione con conseguente assunzione di precisa diretta responsabilità da parte dell'ufficio che abbia, di fatto, determinato l'interruzione del previsto naturale successivo iter procedurale di competenza assessoriale e ministeriale.
Si fa presente, a riguardo, come in diverse occasioni la segreteria della Giunta regionale abbia già formalmente richiamato lo scrivente Assessorato ad una più attenta vigilanza presso gli uffici periferici competenti, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei necessari congrui margini di tempo indispensabili per la materiale attivazione delle procedure previste.
2.2 Schede notifica Unione europea e dati meteo
A seguito delle richiamate decisioni della Commissione dell'Unione europea del 9 luglio 2003 e del 16 dicembre 2003, ambedue concernenti la legge n. 185/92, è scaturito l'obbligo di notificare ogni singola proposta di declaratoria alla Commissione stessa, con adeguate pertinenti informazioni. Tale obbligo risulta confermato dalla successiva decisione della Commissione dell'Unione europea C(2005)1622 fin del 7 giugno 2005, relativa all'aiuto di Stato n. 54/A/2004, concernente il decreto legislativo n. 102/2004.
A tal fine sono state trasmesse dal Ministero - e già fornite a codesti ispettorati - specifiche schede tecniche da compilare a preliminare supporto di ogni proposta ispettoriale di delimitazione. Tali schede, come è noto, vanno accompagnate dalle necessarie pertinenti informazioni meteorologiche a sostegno delle proposte da avanzare successivamente ai fini dell'attivazione del F.S.N.
A riguardo si richiama il contenuto della nota assessoriale prot. n. 5786 del 14 luglio 2004, indirizzata agli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed al servizio IX - unità operativa n. 50 - Servizio informativo agrometeorologico siciliano, avente per oggetto: "Fondo di solidarietà nazionale. Modelli informatici di rilevamento di adeguati elementi conoscitivi sugli eventi calamitosi eccezionali ai fini della notifica alla Commissione europea. Informazioni meteorologiche a preliminare supporto di proposte ispettoriali".
In considerazione delle modifiche sopravvenute in ordine alla normativa sul F.S.N. e con riferimento, in particolare, al contenuto della decisione della Commissione europea del 16 dicembre 2003 (già trasmessa a codesti ispettorati con nota prot. n. 570 del 28 gennaio 2004), la suddetta nota circolare chiariva le pertinenti metodologie di acquisizione delle necessarie informazioni meteorologiche di supporto ad eventuali proposte finalizzate all'attivazione dei benefici recati dal F.S.N.
A parziale modifica delle metodologie operative di cui alla citata nota assessoriale prot. n. 5786/2004 sarà preliminarmente il servizio informativo agrometeorologico siciliano - in relazione ad eventi per i quali lo stesso sia in possesso di pertinente strumentazione tecnica dislocata nel territorio, idonea a misurare ed oggettivare i diversi fenomeni (per es. siccità, piogge, venti, temperature, ecc.) - ad informare gli ispettorati provinciali - e per conoscenza il servizio VII di questo Assessorato - circa eventuali anomalie meteorologiche ritenute particolarmente significative.
I dati forniti dal predetto servizio informativo dovranno sempre essere accompagnati da una breve relazione che dia conto degli aspetti salienti del fenomeno e fornisca adeguata chiave di lettura dei dati stessi. Questi, inoltre, dovranno sempre riportare l'intestazione dell'ufficio che li ha forniti ed essere timbrati e firmati dal dirigente responsabile.
Sarà cura dell'ispettorato provinciale interessato verificare se i fenomeni segnalati abbiano assunto o meno le caratteristiche di eccezionalità, valutando gli stessi, cioè, in relazione ai presupposti normativi di cui al decreto legislativo n. 102/2004. Ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura, come di consueto, manterrà in ogni caso sotto costante monitoraggio il proprio territorio di competenza.
In relazione ad eventi per i quali il servizio agrometeorologico non sia invece in possesso di strumentazione tecnica idonea al rilevamento immediato e diretto del fenomeno - quali ad es. grandinate, trombe d'aria, ecc. - gli ispettorati provinciali interessati, nel caso in cui tali fenomeni assumano caratteristiche di eccezionalità (sempre individuate in riferimento alla normativa vigente), avranno cura di segnalare al S.I.A.S. l'evento verificatosi. Questo effettuerà le opportune verifiche provvedendo quindi al reperimento degli ulteriori dati anche attraverso altri organi competenti. Ciò al fine di supportare eventuali successive richieste di attivazione del F.S.N. da parte del competente ispettorato interessato, fornendo allo stesso - secondo le modalità già descritte - tutti gli elementi necessari ad oggettivare il fenomeno e sostenere adeguatamente la successiva richiesta di attivazione del F.S.N.
La scheda tecnica di notifica dell'evento all'Unione europea, accompagnata dalla citata relazione fornita dal S.I.A.S. e dai relativi dati di supporto (in originale e debitamente firmata dal dirigente responsabile del servizio informativo), dovrà essere tempestivamente trasmessa dal competente ispettorato allo scrivente Assessorato, che provvederà ad inviarla al Ministero delle politiche agricole e forestali, che a sua volta curerà la fase di inoltro della stessa alla Commissione dell'Unione europea.
L'ispettorato interessato, contestualmente all'acquisizione e tempestiva trasmissione di tali dati preliminari, verificherà quindi la sussistenza dei requisiti necessari per l'attivazione dei benefici recati dal Fondo di solidarietà nazionale e la successiva definizione e formale trasmissione di specifica proposta redatta ai sensi della normativa vigente.
A riguardo si richiama, ancora, il contenuto della menzionata nota ministeriale prot. n. 102.204/2004 pagg. 7-8: procedure di notifica.
Una volta avviate le procedure di notifica dell'evento alla Commissione dell'Unione europea e di formale definizione e trasmissione di specifica proposta di declaratoria dell'evento al competente Ministero, l'efficacia degli atti resta subordinata alla conclusione positiva delle due predette procedure (parere della Commissione dell'Unione europea e decreto ministeriale di declaratoria), prima della materiale erogazione degli aiuti. In presenza dell'eventuale decretazione ministeriale l'erogazione degli aiuti resta infatti comunque condizionata alla decisione comunitaria (nota ministeriale prot. n. 102.204/2004, pag. 10).
2.3 Delimitazione dei territori danneggiati
Ogni proposta ispettoriale di delimitazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione tecnica:
-  pertinenti modelli di rilevamento danni come approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali (modelli A, B, C, D, E, F, G);
-  relazione tecnica con analitica esposizione degli effetti prodotti dall'evento calamitoso, comprensiva di adeguati elementi di valutazione del fenomeno descritto mediante acquisizione e commento di pertinenti dati meteorologici assunti attraverso il servizio informativo agrometeorologico siciliano (vedi § 2.3 Schede notifica Unione europea e dati meteo). Ogni evento dovrà fare riferimento ad una distinta relazione tecnica;
-  cartografia dove risultino evidenziate le zone territoriali interessate dall'evento.
La predetta proposta conterrà anche la contestuale formale richiesta di declaratoria di eccezionalità dell'evento con l'individuazione delle provvidenze che possono essere applicate tra quelle previste dal decreto legislativo n. 102/2004.
In calce alla relazione ispettoriale verrà quindi redatta apposita dichiarazione dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, nella qualità, così formulata:
Il sottoscritto, nella qualità di Ispettore provinciale dell'agricoltura di ................................................. dichiara che gli accertamenti eseguiti dal personale di questo Ispettorato hanno posto in evidenza che per il territorio individuato ricorrono le condizioni tecniche obiettive di danno che giustificano - in conformità a quanto previsto al punto 11 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) e tenute presenti le direttive ministeriali per il riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento - la presente delimitazione finalizzata all'attivazione degli interventi di cui al decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 artt. .................. per il seguente fabbisogno finanziario:
lett. a)  ........................................ E ........................................
lett. b) ........................................ E ........................................ ..... (ecc.)
Data
  Firma 

In adempimento a quanto stabilito dalla Commissione, tutte le avversità di cui si chiede l'attivazione degli interventi compensativi del F.S.N. verranno notificate alla Commissione dell'Unione europea (nota ministeriale prot. n. 102.204/2004 pag. 7 e ss).
La conseguenza di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004, che esclude dalle agevolazioni previste dal medesimo articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili ad assicurazione agevolata, comporta la necessità di considerare tali produzioni e strutture come non danneggiate fin dal momento della fase di accertamento dei danni per la delimitazione dei territori.
In via transitoria, per l'anno 2004, a seguito di una modifica apportata al decreto legislativo n. 102/2004 dall'art. 2, comma 1-quater del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con legge 3 agosto 2004, n. 204, risultava possibile accedere agli indennizzi compensativi (ex post), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 anche in caso di danni alle produzioni e strutture determinati da eventi ammissibili ad assicurazione agevolata limitatamente alle produzioni o quote di produzione per le quali non risultavano essere stati sottoscritti certificati di assicurazione (forme di garanzia).
La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza del danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.
Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. Nel caso, invece, di danno che interessi le produzioni zootecniche (sia in associazione al danno alle produzioni vegetali, che a prescindere dalla sussistenza di tali danni) queste entreranno a far parte del complessivo calcolo dell'incidenza del danno sulla plv, finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso ai benefici previsti.
Per determinare l'incidenza del danno si dovrà fare riferimento alla procedura indicata al punto 11.3.2 (*) degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.


(*) "Qualora siano state danneggiate le colture annuali la soglia del 20% o del 30% va determinata sulla base del confronto tra produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione lorda in un anno normale. Quest'ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione media delle tre campagne precedenti escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso a seguito di avverse condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. L'importo dell'aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione. Per evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti".
Si precisa, ancora, che nella predisposizione dei modelli informatici di accertamento dei danni, da allegare alla proposta ispettoriale di delimitazione da trasmettere alla Giunta regionale per la prescritta deliberazione, "devono essere indicati soltanto i danni a carico delle singole colture che incidono sulla produzione media ordinaria in misura superiore al 20% nelle aree svantaggiate ed al 30% nella altre aree. I danni con un'incidenza inferiore non vanno rilevati e nei modelli, in corrispondenza delle singole colture, deve essere riportata la produzione media ordinaria" (vedi quanto specificato a pag. 9 della richiamata nota circolare del MIPAF prot. n. 102.204/2004, al § valutazione dei danni).
2.4 Richieste di integrazione e/o rettifica di proposte di delimitazione
La circolare assessoriale prot. n. 9567 dell'11 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 15 novembre 2002 e trasmessa agli ispettorati provinciali con nota prot. n. 9729 del 15 ottobre 2002, ha ampiamente chiarito - e quindi fornito le relative disposizioni applicative - in relazione alla tematica concernente "Reiterate richieste di integrazione e/o rettifica di proposte di delimitazione già avanzate ed accolte dal competente Ministero, concernenti territori danneggiati da avversità atmosferiche in agricoltura".
Le disposizioni a suo tempo fornite in riferimento alla precedente normativa sul F.S.N. (legge n. 185/92) restano sostanzialmente inalterate anche in relazione al vigente decreto legislativo n. 102/2004.
Resta pertanto fermo il criterio che "eventuali errori ed omissioni nella formulazione delle proposte devono essere segnalati immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale, per il conseguente provvedimento di rettifica. Non sono giustificabili proposte integrative oltre detti termini" (vedi a riguardo la circolare assessoriale n. 249/98 § 7.1 nonché la nota ministeriale prot. n. 101.178 del 30 maggio 1996 trasmessa agli ispettorati e condotte agrarie con nota assessoriale prot. n. 3833 del 24 giugno 1996).
Pertanto, al fine di evitare confusioni interpretative ed allo scopo di chiarire ulteriormente quanto attiene la delicata problematica in oggetto, si ribadisce quanto segue:
-  l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, prevede (come peraltro già avveniva in passato, con riferimento alla precedente normativa) che "Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate";
-  la medesima norma prevede all'art. 10 (Pubblicità degli interventi) che "Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli artt. 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per 15 giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.";
-  la circolare assessoriale n. 249 del 9 febbraio 1998, al cap. 6 (Pubblicità degli interventi di delimitazione), § 6.1, già specificava che: "Allo scopo di dare riscontro alla necessità di una adeguata diffusione dei dati relativi ai territori delimitati, onde garantire una corretta informazione dei cittadini, agevolando la corretta compilazione delle istanze di ammissibilità ai benefici di legge ed evitando in tal modo la genericità delle stesse in riferimento alle produzioni danneggiate, dovrà scrupolosamente attuarsi quanto già specificato all'art. 7 della legge n. 185/92 (oggi art. 10 del decreto legislativo n. 102/2004 n.d.r.), laddove viene disposto l'obbligo di rendere pubblici "gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 (oggi artt. 5, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 102/2004 n.d.r.)". Tali atti saranno pertanto resi accessibili ai cittadini attraverso pubblicazione, per 15 giorni, nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142." e, più avanti: "Si avrà cura, tra l'altro, di verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto declarato dal Ministero e la relativa originaria proposta ispettoriale, al fine di non indurre l'utenza in possibili errori che ne aggraverebbero i già profondi disagi (Cfr. nota assessoriale prot. n. 361/V del 3 febbraio 1997)".
Alla luce di quanto dinanzi esposto e nella considerazione che le ditte sono poste in condizione di visionare gli atti di proprio interesse presso l'albo pretorio del relativo comune secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 102/2004, relativo alla pubblicità degli interventi, analogamente a quanto già avveniva in applicazione alla precedente normativa: qualsiasi eventuale opposizione da parte di ditte eventualmente escluse, relativa al mancato inserimento di territori danneggiati nel contesto di proposte di delimitazione avanzate e declarate dal competente Ministero ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 andrà pertanto inoltrata nelle forme e nei diversi termini previsti dalla normativa vigente in materia di ricorsi. Tali termini saranno computati a partire dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
Non saranno ritenute ammissibili richieste di integrazioni e/o rettifiche relative a territori esclusi dalla delimitazione proposta, che vengano avanzate successivamente a tali termini.
Per maggiore ulteriore garanzia di capillare informazione, i competenti ispettorati provvederanno altresì a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei suddetti atti, per 15 giorni, nell'albo pretorio dei comuni interessati, anche attraverso annunci su quotidiani.
Estrema attenzione e cautela andrà posta, pertanto, nel dare corso a richieste di integrazione e/o rettifica relative a proposte già inoltrate o accolte, circostanziandole dettagliatamente e sempre che queste pervengano agli uffici competenti entro i predetti termini. Ciò allo scopo di limitare ogni possibile eventuale errore di valutazione, con conseguenti ripercussioni negative per l'utenza interessata.
A riguardo si raccomanda, ancora, di porre sempre estrema attenzione nella definizione e formulazione delle relazioni tecniche relative a proposte di delimitazione, in considerazione del fatto che tali errori - pur sempre possibili data la complessità del lavoro svolto - inducono comunque confusione e disagio presso l'utenza, determinando peraltro un aggravio in sede operativa ed un costo per la stessa Amministrazione.
2.5 Pubblicità degli interventi
Come avanti accennato, nel contesto della circolare n. 249/98, lo scrivente Assessorato aveva posto l'attenzione sulla "necessità di una adeguata diffusione dei dati relativi ai territori delimitati, onde garantire una corretta informazione dei cittadini, agevolando la corretta compilazione delle istanze di ammissibilità ai benefici di legge". La necessità di tale "adeguata diffusione" si connette, altresì, con quanto concerne le delicate problematiche descritte al precedente § 2.4 cui si rimanda.
In particolare il decreto legislativo n. 102/2004, art. 10 recita testualmente: "Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli artt. 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per 15 giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati".
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura disporranno pertanto tempestivamente quanto di volta in volta occorra per l'attuazione dei suddetti adempimenti di legge finalizzati, altresì, allo snellimento delle procedure nonché al perseguimento di un rapporto tra cittadini e P.A. improntato su criteri di massima efficienza ed oggettiva trasparenza.
2.6 Protezione civile
Si richiama preliminarmente, laddove ancora attualmente pertinente, quanto già specificato al § 5.6 della circolare assessoriale n. 249/98 relativa alla precedente legge n. 185/92.
Si richiama, inoltre, la nota prot. n. 8708 dell'8 ottobre 2003, a firma dirigente generale, indirizzata a tutti gli ispettorati provinciali, concernente la tematica relativa a danni che possano eventualmente afferire alle competenze della protezione civile.
Nel raccomandare tutte le doverose verifiche di competenza in ordine al possibile sovrapporsi di interventi diversi e conseguente paventato rischio di sovracompensazione dell'effettivo danno subito (vedi § 3.2), quale ulteriore valutazione di interesse generale finalizzata ad una reale razionalizzazione delle iniziative da intraprendere in analoghe eventuali circostanze future, si ribadisce che al verificarsi di evento avverso avente carattere eccezionale, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ognuno per il territorio di propria competenza, dovranno attivarsi, come di consueto, per monitorare il fenomeno fornendo - non appena lo stesso sarà da considerarsi cessato o riconducibile alle tipiche condizioni della stagione - un primo rapporto informativo sulle caratteristiche dell'evento stesso e sulle sue dirette conseguenze sul comparto agricolo; il tutto diretto alla verifica di quanto previsto per l'attivazione degli interventi del F.S.N., valutando, eventualmente, anche quanto possa invece afferire alle competenze della protezione civile o di altro ente.
Pertanto, in linea con quanto ampiamente chiarito nel successivo § 3.2 circa l'individuazione dei necessari presupposti per l'attivazione dei benefici recati dal F.S.N. e tenuto conto, altresì, della richiamata nota assessoriale prot. n. 8708/2003, specificatamente riferita alla problematica in argomento, gli ispettorati provinciali, in base a quanto accertato, provvederanno a trasmettere circostanziate relazioni tecniche finalizzate all'attivazione del F.S.N. qualora risulti verificata la sussistenza certa dei necessari presupposti di legge; laddove non sussistano, invece, i predetti presupposti di attivazione del F.S.N. ma risultino comunque accertati danni riferibili alle competenze della protezione civile, gli stessi ispettorati trasmetteranno allo scrivente Assessorato specifiche relazioni tecniche che verranno quindi inoltrate ai competenti uffici della protezione civile per il tramite dell'ufficio di Gabinetto di questo Assessorato. Tali relazioni, in entrambi i casi, dovranno comunque essere corredate di tutta la necessaria attinente documentazione, avendo cura di garantire il rispetto di termini perentori eventualmente previsti nelle norme di riferimento, garantendo pertanto la dovuta necessaria tempestività nel segnalare e relazionare anche relativamente ad interventi eventualmente afferenti alle competenze di altri uffici.
Resta inteso che non potranno essere ammesse eventuali sovrapposizioni di interventi diversi laddove questi possano indurre fenomeni di sovracompensazione dell'effettivo danno subito dalle aziende interessate (a riguardo si veda quanto già ampiamente chiarito nella richiamata circolare assessoriale n. 249/98, al cap. 10 - Orientamento dell'Unione europea nonché al successivo già citato § 3.2 della presente circolare).
A tal fine i competenti ispettorati dovranno costantemente vigilare, informando ed aggiornando puntualmente lo scrivente Assessorato in ordine a qualsiasi azione di intervento intrapresa in relazione a danni conseguenti a fenomeni avversi anche per quanto attiene competenze che esulino dagli interventi di cui al decreto legislativo n. 102/2004 - F.S.N.
Sulla scorta di numerose segnalazioni pervenute in relazione a danni verificatisi come conseguenza diretta o indiretta della scarsa o nulla manutenzione e pulizia di canali, corsi d'acqua, alvei di torrenti, ruscelli, fiumi e quant'altro, nonché in relazione a movimenti franosi diffusi conseguenti a mancati interventi preventivi di difesa del suolo, al fine di evitare ulteriori danni con conseguente aggravio dei già consistenti disagi sofferti dalle aziende agricole in occasioni di piogge alluvionali, lo scrivente Assessorato - nel contesto della nota prot. n. 12079 del 19 dicembre 2003, a firma del dirigente generale, indirizzata all'ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione - nel ribadire che la normativa sul F.S.N. non consente l'attivazione dei relativi benefici previsti in relazione a tali tipologie di situazioni, ha formalmente posto in evidenza l'urgente necessità di sollecitare, al riguardo, tutti gli enti preposti alla tutela e vigilanza sul territorio. Enti competenti sia in ordine ai necessari interventi di carattere preventivo che a quelli attinenti l'ordinaria e straordinaria manutenzione, finalizzati entrambi all'attenta e responsabile gestione dei beni ambientali: a tutela della collettività sotto il profilo della sicurezza, da una parte, nonché a specifica garanzia delle attività economiche fondate sul diretto rapporto col territorio quale in particolare l'agricoltura.
Lo scrivente Assessorato, nei limiti delle proprie competenze d'istituto ed attraverso l'indispensabile fattiva collaborazione di tutti gli uffici dislocati nel territorio, si fa peraltro costantemente parte attiva nel tentare di dare immediato ed adeguato riscontro alle pressanti istanze di intervento sollecitate dal mondo agricolo, evidenziando contestualmente ogni possibile aspetto non di propria diretta competenza nelle opportune sedi. Ciò al fine di accelerare qualsiasi processo informativo utile ai fini di una tempestiva positiva risoluzione di problematiche di volta in volta, sovente drammaticamente, emergenti.
3. INTERVENTI COMPENSATIVI
Nel presente capitolo vengono considerate le disposizioni applicative concernenti gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lett. a), b), c) e art. 7, nonché art. 5, commi 3 e 6, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, alle procedure e modalità per la presentazione delle domande ed alla loro istruttoria, ecc.
3.1 Soggetti beneficiari
In analogia a quanto previsto per la copertura assicurativa, possono beneficiare degli interventi compensativi previsti dal predetto art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004 le imprese agricole singole e associate che hanno i requisiti previsti dall'art. 2135 del codice civile (*), che risultino iscritte ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione, prima del verificarsi dell'evento, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al registro delle imprese agricole, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute nelle limitazioni di cui alla decisione della CE del 16 dicembre 2003 (ratificate, altresì, dalla decisione della Commissione dell'Unione europea C(2005) 1622 fin del 7 giugno 2005 relativa all'aiuto di Stato n. 54/A/2004, concernente il decreto legislativo n. 102/2004), secondo le quali gli aiuti possono essere previsti in sostituzione di quelli concedibili agli associati e non devono superare in nessun caso le effettive perdite subite dalle aziende agricole socie. In questa fattispecie ogni domanda di aiuto dovrà essere notificata alla Commissione europea e l'eventuale concessione del beneficio resterà subordinata al parere della Commissione stessa.


(*)  L'art. 2135 del codice civile, così recita:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.".
Le tipologie di aiuto per le quali può essere richiesto l'intervento pubblico devono rientrare tra quelle espressamente indicate nelle proposte di declaratoria dei territori danneggiati deliberate dalla Giunta regionale, per le quali il Ministero delle politiche agricole e forestali abbia altresì provveduto a dichiarare l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le relative provvidenze, attraverso emanazione di specifico decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana discendono i termini per la presentazione delle istanze da parte delle aziende riconosciute danneggiate (termine perentorio di 45 giorni). Le aziende che ne fanno richiesta devono pertanto ricadere all'interno dei territori delimitati ed avere subito un danno sulla produzione lorda vendibile non inferiore al 20%, se ubicate in zone svantaggiate (ai sensi dell'art. 17 del regolamento CE n. 1257/99) e non inferiore al 30%, se ubicate nelle altre zone. Resta inteso (vedi § 2.2) che la materiale erogazione degli aiuti, anche se già in presenza di specifico decreto ministeriale di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento proposto, resta subordinata alla positiva conclusione della procedura di notifica dell'evento stesso presso la Commissione dell'Unione europea, attraverso decisione espressa della medesima.
3.2  Sovracompensazione
La richiamata circolare assessoriale n. 249/98, al citato cap. 10 - Orientamento dell'Unione europea, sulla scorta peraltro di indicazioni ministeriali precedentemente già fornite a codesti Uffici (nota ministeriale prot. n. A/1659 del 2 luglio 1996, trasmessa a tutti gli ispettorati provinciali con fax assessoriale prot. n. 4756/96) poneva esplicitamente l'attenzione sulla problematica concernente il divieto di sovracompensazione del danno subito dalle aziende.
Diverse volte sono pervenute allo scrivente Ufficio, da parte degli ispettorati provinciali, richieste - informali e non - con le quali venivano chieste indicazioni sul comportamento da seguire nel caso in cui i potenziali beneficiari delle provvidenze recate dalla norma in argomento, siano intestatari di altri aiuti economici erogati da enti diversi (provincia, comune, ecc.) in relazione al medesimo danno.
Nel merito, si richiama preliminarmente l'attenzione sulla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02) e specificamente al punto 11.2 e 11.3 dove viene tra le altre cose affrontato il problema relativo alla paventata eventualità di sovracompensazione, rispetto al danno accertato.
E' da tenere presente, quindi, che l'aiuto complessivo non deve, in nessun caso, superare le effettive perdite subite. Tale inderogabile principio di carattere generale è stato peraltro in passato più volte richiamato dallo scrivente, attraverso proprie circolari, note di chiarimento concernenti diversificate situazioni specifiche, trasmissione di note ministeriali e via dicendo.
Pertanto, tenuto conto di quanto appena evidenziato quale premessa e volendo, quindi, entrare più nello specifico delle problematiche accennate, si ritiene utile rappresentare quanto segue.
Nel caso in cui la ditta dichiari o l'ufficio sia in grado di accertare che la ditta ha percepito somme attraverso intervento di altri enti territoriali, fatte salve tutte le necessarie verifiche effettuate alla luce degli specifici adempimenti previsti, si ritiene che possa essere concesso il beneficio fino alla concorrenza del livello di danno verificato e quindi attestato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Gli aiuti complessivamente concedibili devono essere pertanto contenuti nel limite del danno accertato. Ciò nel rispetto del principio fondamentale secondo cui da un danno non può essere in alcun modo possibile trarre un utile che finirebbe col configurarsi quale illecito arricchimento.
Nel calcolo relativo alla sommatoria dei benefici concessi e/o da concedere in rapporto al danno effettivamente riconosciuto, andrà quindi prioritariamente tenuto conto di quanto specificato nei citati Orientamenti comunitari, nonché delle diverse note e circolari ministeriali e assessoriali via via prodotte nel tempo, che abbiano attinenza con l'argomento in questione.
In particolare si richiama, a riguardo, la citata nota ministeriale prot. n. A/1659 del 2 luglio 1996 (trasmessa agli ispettorati provinciali dell'agricoltura con fax assessoriale prot. n. 4756/96) avente per oggetto: "Aiuti nazionali in materia di danni provocati da avversità atmosferiche". Nel contesto di tale nota il Ministero, nel richiamare l'orientamento della Commissione UE in materia di danni e specificatamente in relazione al "divieto di sovracompensazione dei danni subiti in caso di avversità atmosferiche dagli operatori agricoli" poneva in evidenza la raccomandazione - da parte della Commissione - che "l'applicazione delle diverse tipologie di interventi esistenti in materia - che prevedono provvidenze contributive e/o creditizie - avvenga in modo che in nessun caso le provvidenze percepite dagli agricoltori superino l'entità del danno subito". Il Ministero sottolineava, ancora, che "la entità delle provvidenze va calcolata tenendo conto, oltre che dei contributi in c/capitale, della capitalizzazione dei benefici creditizi concessi".
Gli ispettorati provinciali sono pertanto contestualmente invitati a prendere atto e ulteriormente adeguarsi operativamente a quanto dinanzi specificato. A riguardo si ribadisce la necessità, pur nel complesso e difficile contesto operativo nel quale gli stessi vengono sovente a trovarsi, di attenersi scrupolosamente ai principi su esposti, provvedendo a vigilare accuratamente in tal senso.
3.3  Interventi per danni sulle produzioni agricole
Gli aiuti concedibili alle imprese agricole che hanno subito danni nella misura prevista, possono essere così riassunti:
-  art. 5, comma 2, lett. a)
Contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato, in conformità a quanto previsto dal punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente.
-  art. 5, comma 2, lettera b)
Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
a)  20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
b)  35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone.
L'importo dei prestiti quinquennali per le esigenze di esercizio di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), risulta attualmente determinabile applicando i parametri già approvati per gli analoghi prestiti ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 art. 3, comma 2, lett. d), di cui al decreto 19 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 12 giugno 1993. Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario (c. di esercizio, di miglioramento e ordinario) poste in essere prima dell'evento e in scadenza nei dodici mesi successivi all'inizio dell'evento stesso, inerenti l'impresa agricola.
-  art. 5, comma 2, lett. c)
Proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'art. 7 (c. di esercizio, di miglioramento e ordinario), per una sola volta e per non più di 24 mesi, in attesa dell'erogazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2 lett. b). Le rate ammissibili a proroga sono quelle poste in essere prima dell'evento e in scadenza nei dodici mesi successivi all'inizio dell'evento stesso, inerenti l'impresa agricola (vedi successivo trattino relativo all'art.7, comma 1). Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare le provvidenze su richiesta degli interessati (vedi successivo trattino relativo all'art. 7, comma 2), anche in assenza di preventivo nulla-osta, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.
Per aiuto si intende la quota di concorso pubblico negli interessi che risulta determinabile in via preventiva sulla base del tasso di riferimento per operazioni di credito agrario di soccorso in vigore al momento dell'emissione del nulla-osta applicato all'importo del prestito quinquennale ammissibile.
In caso di risorse finanziarie insufficienti l'intervento pubblico sarà proporzionalmente ridotto sulla base degli importi ammissibili che si verranno a determinare a seguito della definizione delle istruttorie.
Il decreto legislativo n. 102/2004 prevede anche le seguenti ulteriori agevolazioni:
-  art. 5, comma 2, lett. d)
Agevolazioni previdenziali di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 102/2004.
-  art. 7 - Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario, connesse ai benefici di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) e c) per i danni alle produzioni:
Comma 1 - Proroga delle rate
Dispone la proroga, fino all'erogazione degli interventi di cui all'art. 5 comma 2, lett. b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario, effettuate da parte delle aziende agricole di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004.
Possono beneficiare quindi della proroga solamente le imprese agricole che abbiano i requisiti di legittimazione relativi al richiamato prestito quinquennale di esercizio. La stessa è concessa in attesa dell'erogazione del prestito e non può superare la durata di 24 mesi. Le rate ammissibili a proroga - come già chiarito - sono quelle poste in essere prima dell'evento e in scadenza nei dodici mesi successivi all'inizio dell'evento stesso, inerenti l'impresa agricola.
Il periodo di proroga per un massimo di 24 mesi previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 102/2004, verrà invece concesso per un periodo proporzionalmente inferiore ai fini della copertura finanziaria di tutte le istanze, in considerazione dell'esiguità delle somme via via stanziate dal competente Ministero a fronte di richieste originariamente sensibilmente più elevate.
Comma 2 - Anticipazione dei benefici
Autorizza gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'art. 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge.
La dichiarazione deve riportare tutti gli elementi identificativi dell'azienda, indicando l'ordinamento colturale e produttivo, l'entità dei danni subiti a carico delle singole colture, nonché l'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004.
Per accedere al beneficio l'impresa richiedente che ritiene di possedere i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004, deve inoltrare domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva all'istituto di credito che, valutati gli aspetti creditizi, concede il beneficio in conformità ai parametri regionali.
La quantificazione degli aiuti sarà determinata secondo le procedure indicate in relazione all'art. 5, comma 2, lett. b).
Gli istituti di credito, riscontrati i requisiti di legittimazione delle provvidenze, erogano il prestito a tasso di riferimento per il credito agrario di soccorso vigente al momento del perfezionamento del prestito, con l'onere a carico del beneficiario per l'intera durata del prestito.
La concessione o meno, da parte dell'istituto finanziatore, del prestito agevolato non comporta nessun impegno da parte della Regione alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 102/2004.
La concessione dei benefici resta inoltre subordinata al parere favorevole della Commissione europea sulla compatibilità degli interventi con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti nel settore agricolo.
In caso di mancato riconoscimento delle agevolazioni creditizie per mancanza dei requisiti di legge o per mancanza di disponibilità finanziarie, alle operazioni di credito anticipate si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario che rimane a totale carico dell'impresa beneficiaria del prestito.
3.4  Interventi per danni a carico di strutture aziendali e scorte
Per quanto concerne i danni a carico di strutture aziendali e scorte la normativa in argomento prevede:
-  art. 5, comma 3:
Contributi in conto capitale, fino al 100% dei costi effettivi.
Secondo quanto già chiarito per le vie brevi dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attivazione dei suddetti benefici concernenti danni a strutture aziendali ed alle scorte, in linea con quanto già avveniva in passato, occorrerà accertare che all'interno delle aree delimitate a causa di avversità che abbiano assunto carattere eccezionale, il costo per i ripristini o la ricostruzione incida sulla produzione lorda vendibile (produzione media ordinaria del triennio precedente) in misura non inferiore al 20% se ubicate in zone svantaggiate e non inferiore al 30% se ubicate nelle altre zone.
Resta inteso che i fabbricati devono risultare conformi alla normativa in materia urbanistica e le pertinenze devono risultare funzionali e commisurate alle esigenze aziendali.
Deve, inoltre, sempre risultare dimostrato il nesso di causalità tra evento avverso e danno prodotto.
Relativamente ai danni a strutture aziendali danneggiate da eventi avversi a carattere eccezionale, si richiama pertanto, preliminarmente, quanto già chiarito nella richiamata precedente circolare assessoriale n. 249/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 24 ottobre 1998, tenendo ovviamente conto del necessario pertinente aggiornamento dei relativi riferimenti normativi. In particolare si richiama il contenuto dei §§ 3.4, 3.5, 3.6, 3.8.
In tale contesto veniva posta l'attenzione, fra le altre cose, sulla necessità di "predisporre prioritariamente" gli accertamenti relativi a segnalazioni concernenti danni a strutture, "allo scopo di consentire il celere ripristino della ordinaria conduzione aziendale", definendo le pertinenti modalità operative.
Pare inoltre opportuno di seguito evidenziare, per quanto concerne danni a strutture, quegli aspetti applicativi che rappresentano, oggi come nel passato, paletti di riferimento inalienabili in relazione alla corretta applicazione della normativa di che trattasi, nonché al pieno raggiungimento delle finalità che la legge sul F.S.N. si prefigge.
Si evidenziano, pertanto, i seguenti inderogabili aspetti di carattere generale, cui i diversi uffici periferici di questo Assessorato sono per compiti d'istituto costantemente chiamati a dare adeguata applicazione, pur nell'ambito delle diversificate realtà provinciali o locali e della conseguente multiforme varietà di situazioni concrete cui sono chiamati professionalmente a rispondere.
Si evidenziano, in particolare, i seguenti punti:
1)  Requisito essenziale, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge sul F.S.N., è rappresentato dal fatto che qualsiasi intervento deve essere comunque volto alla ripresa dell'attività produttiva dell'azienda agricola. Dovrà quindi sussistere un chiaro nesso tra l'opera danneggiata che si va a ripristinare o ricostruire e l'attività produttiva dell'azienda, verificando altresì - per il medesimo fine della ripresa dell'attività produttiva - che l'intervento risulti valido sul piano dell'opportunità tecnica e dell'economicità. Saranno pertanto escluse opere che non abbiano diretto nesso con tale attività produttiva o che addirittura risulti antieconomico ripristinare o ricostruire ai fini della stessa attività.
2) Le opere danneggiate, sulla base degli accertamenti effettuati, dovranno comunque risultare efficienti e funzionali al momento del verificarsi dell'evento, laddove lo stesso Ministero ha più volte ribadito che deve essere posta particolare cura nell'escludere eventuali danni verificatisi "a carico di strutture vetuste, disabitate o comunque non utilizzate per l'attività agricola, per le quali non sono attivabili gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale" (nota ministeriale prot. n. 101.760 dell'11 ottobre 1994).
3)  Le opere danneggiate oggetto di eventuale ripristino o ricostruzione dovranno risultare comunque in regola in relazione a tutte le autorizzazioni e concessioni prescritte.
4)  Lo stesso Ministero ha precisato altresì che "l'intervento pubblico è finalizzato alla realizzazione dei ripristini per ridare efficienza e funzionalità alle strutture danneggiate" ritenendo "che i miglioramenti strutturali debbano essere limitati a quelle opere indispensabili per la realizzazione dei ripristini con esclusione di lavori di consolidamento e di sistemazione dell'area circostante, che se ritenuti necessari non possono che restare a totale carico del beneficiario" (nota ministeriale prot. n. 101.178 del 30 maggio 1996, trasmessa agli I.P.A. e C.A. con assessoriale n. 3833 del 24 giugno 1996).
5)  Sulla base di tali considerazioni andrà quindi preliminarmente accertato se trattasi del caso di ripristino o di vera e propria ricostruzione, restando fermo il criterio dell'economicità dell'intervento. Ogni ulteriore onere concernente aspetti migliorativi dell'opera oggetto di ripristino o l'uso di materiali più onerosi sarà a totale carico del beneficiario.
6)  Nell'ipotesi di interventi a carico del beneficiario, la cui realizzazione sia ritenuta indispensabile al fine di dare complessiva validità economica all'intera operazione di ripristino o di ricostruzione, l'eventuale finanziamento di parte pubblica sarà subordinato alla realizzazione degli stessi da parte del beneficiario.
7)  Possono essere posti a carico del Fondo soltanto gli interventi particolarmente gravi, per l'entità e vastità del danno a carico di singole opere, in conseguenza di eventi eccezionali, con l'esclusione di tutti i danni diffusi nel territorio che, ancorché gravi, rientrino nella ordinarietà stagionale, o che non hanno un diretto nesso di causalità con l'attività delle aziende agricole, e rientrano propriamente negli interventi preventivi di difesa del suolo (problematica già chiarita a suo tempo nel contesto della circolare ministeriale n. 7/92, § 9.6).
Lo scrivente ufficio, già nel contesto della richiamata circolare assessoriale n. 249/98 § 4.8, evidenziava la non ammissibilità di proposte di intervento del F.S.N. relativamente a situazioni di per sé già intrinsecamente "a rischio" per particolari realtà geo-pedologiche o ambientali, laddove cioè l'attività agricola venga praticata in situazioni limite e pertanto l'evento avverso sia da considerare non più eccezionale bensì prevedibile o addirittura probabile. In tali casi - particolarmente in riferimento a strutture e infrastrutture - eventuali interventi di sostegno saranno attribuibili ad altri settori di competenza (protezione civile, territorio e ambiente, ecc.), tanto più qualora dovessero sussistere particolari vincoli relativamente al territorio interessato (vedi a riguardo il § 2.5).
Va da sé, pertanto, come già avvenuto in passato, che potranno quindi essere inseriti nel contesto di specifica proposta ispettoriale di delimitazione solo eventuali danni sull'azienda agricola concernenti, ad esempio, fenomeni di franosità che, in un contesto di ordinarietà e normalità produttiva, avendo dunque carattere di assoluta occasionalità e ragionevole imprevedibilità - per i quali sia quindi chiaramente dimostrato il nesso di causalità diretta con l'evento eccezionale (eccesso di piogge, alluvioni, ecc.) - abbiano interessato l'efficiente realtà produttiva dell'azienda agricola stessa.
8)  Nel caso di danni conseguenti a esondazione di corsi d'acqua, canali, torrenti, fiumi o quant'altro, verificatisi come effetto diretto o indiretto della scarsa o nulla manutenzione e pulizia degli stessi, non potranno essere attivati i benefici recati dalla normativa sul F.S.N. (vedi a riguardo il § 2.6 Protezione civile).
9)  Per quanto concerne, ancora, danni relativi a strutture arboree a causa, ad esempio, di diffusi, pesanti fenomeni di disseccamenti di branche e rami principali conseguenti a gelate, con derivante necessità di operazioni di potatura straordinaria (tali cioè da non poter rientrare in alcun modo nelle normali pratiche agronomiche) si ribadisce che non si potrà comunque tenere conto, ai sensi del decreto legislativo in argomento - come peraltro già avveniva in passato - di eventuali danni futuri. In tal caso potrà esser fatto esclusivo riferimento a eventuali danni diretti su produzione all'albero (frutto pendente) o eventualmente ai soli danni che hanno coinvolto la fioritura in atto con pregiudizio, quindi, della produzione in corso di formazione.
10)  Nell'ipotesi di richieste di ricostruzione di strutture fondiarie danneggiate, in altri terreni rispetto al sito originario, nel ritenere ammissibili, in linea di principio, tali richieste - comunque nell'ambito di altri appezzamenti facenti parte dell'azienda interessata - si terrà conto anche dei seguenti inderogabili criteri:
-  che l'opera danneggiata, per la quale viene chiesto il ripristino, si trovava in regola in relazione e tutte le autorizzazioni e concessioni prescritte; che le necessarie autorizzazioni e concessioni siano presenti in relazione alla eventuale ricostruzione in altro sito;
-  nei casi in cui i terreni non siano condotti in proprietà: autorizzazione del proprietario del fondo sul quale insisteva la struttura danneggiata e che si intende ripristinare in altro sito; effettiva sussistenza di contratto di affitto registrato, stipulato ai sensi della normativa vigente, o altro titolo equipollente, comunque di durata non inferiore a 10 anni;
-  verifica delle effettive esigenze tecniche che giustifichino la ricostruzione in altro sito;
-  che la struttura che si va a realizzare abbia comunque le medesime caratteristiche di quella originaria. Eventuali maggiori costi saranno in ogni caso a carico del beneficiario.
Anche relativamente alla tipologia di beneficio in argomento, nel caso di risorse finanziarie insufficienti l'intervento pubblico sarà proporzionalmente ridotto sulla base degli importi ammissibili che si verranno a determinare a seguito della definizione delle istruttorie.
3.5  Interventi per il ripristino di danni a carico di infrastrutture connesse all'attività agricola
Per quanto concerne i danni a carico di infrastrutture, tra cui quelle irrigue e di bonifica, la normativa in argomento prevede:
-  art. 5, comma 6
Compatibilmente con le finalità del decreto legislativo n. 102/2004 e con le esigenze primarie delle imprese agricole di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo, possono essere adottate misure a carico del F.S.N. volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, quali strade interpoderali, acquedotti rurali, opere irrigue e di bonifica, canali di scolo, valloni ecc.
A riguardo pare opportuno richiamare in questa sede, per tutti i pertinenti aspetti, quanto già chiarito dal Ministero delle politiche agricole e forestali nella precedente circolare n. 7 del 28 maggio 1992 in relazione a quanto allora previsto dall'art 3, comma 3, lett. a) e b), della legge n. 185/92 sul F.S.N.
Preliminarmente, con riferimento ai "danni a carico delle infrastrutture e delle opere di bonifica", il Ministero al § 3.7 precisava che "l'indagine tiene conto della natura e dell'evento che li ha prodotti e riferisce sull'accertamento compiuto per stabilire se l'evento in questione rientra nell'ordinarietà stagionale, oppure se trattasi di evento eccezionale che abbia prodotto danni particolarmente gravi che influiscono negativamente sull'attività produttiva delle aziende agricole. I danni rientranti nell'ordinarietà stagionale, o ascrivibili a incuria, ad imperizia, a mancata manutenzione o al degrado naturale delle opere, vanno assolutamente esclusi dai finanziamenti del Fondo. L'eccezionalità dell'evento va avvalorata da elementi tecnici inconfutabili, derivanti da rilevazioni come le stazioni pluviometriche (vedi, a riguardo, il precedente § 2.2) o altri rilevatori ufficiali, e confrontati con quelli rilevati negli anni precedenti". Prosegue, quindi il Ministero: "Resta fermo il concetto fondamentale che i ripristini ammissibili a finanziamento sono quelli di particolare gravità e/o vastità territoriale che agiscono direttamente sulla operatività e sicurezza delle aziende agricole, e sempre che i danni si siano verificati nonostante l'efficienza e funzionalità delle opere stesse. Sono esclusi dall'ammissione a finanziamento tutti gli interventi annuali di ordinaria o straordinaria manutenzione".
Al § 9.4 veniva chiarito che tale tipologia di intervento "pone a totale carico del Fondo le spese occorrenti per il ripristino, anche in condizione di migliore efficienza, delle seguenti opere di carattere collettivo:
a)  strade interpoderali, opere di approvvigionamento idrico, reti idrauliche e impianti irrigui;
b)  opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana.".
Tali interventi prescindono, come nel passato, dalla individuazione di soglia minima di danno per l'attivazione dei benefici.
Il successivo § 9.5 chiariva, ancora, che per tali opere "il finanziamento del Fondo ha carattere suppletivo, trattandosi di materia trasferita alle Regioni con il D.P.R. n. 11 del 1972. Occorre, perciò, porre in essere tutti gli accorgimenti e le limitazioni esposte nella prima parte della presente circolare (n. 7/92) per evitare la sottrazione di risorse finanziarie destinate prioritariamente a interventi nell'ambito delle aziende agricole. Allo scopo è indispensabile che le regioni prestino particolare attenzione nell'esaminare le richieste da parte di consorzi, enti e cooperative, proponendo per la declaratoria soltanto le avversità eccezionali per le quali, da riscontri obiettivi e documentati, risulti un diretto nesso di causalità tra l'evento calamitoso (eccesso di pioggia, alluvioni, ecc.), e i danni alle infrastrutture, nonostante la regolarità e sistematicità delle manutenzioni eseguite, sia a carattere ordinario che straordinario".
Il successivo § 9.6 precisa (come già accennato in riferimento a danni a strutture) che "possono essere posti a carico del Fondo soltanto gli interventi particolarmente gravi, per l'entità e vastità del danno a carico di singole opere, in conseguenza di eventi eccezionali, con l'esclusione di tutti i danni diffusi nel territorio che, ancorché gravi, rientrino nella ordinarietà stagionale, o che non hanno un diretto nesso di causalità con l'attività delle aziende agricole, e rientrano propriamente negli interventi preventivi di difesa del suolo".
Si richiama, ancora, a riguardo, il § 4.10 della citata circolare assessoriale n. 249/98.
4.  PROCEDURE E MODALITÀ ISTRUTTORIE GENERALI
4.1  Presentazione delle domande
Le domande di richiesta dei benefici recati dal F.S.N. (art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2004) devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria della eccezionalità dell'evento e di individuazione delle zone interessate (di cui al successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le predette domande devono essere redatte su apposita modulistica allegata alla presente circolare; tale modulistica - a breve termine - sarà peraltro resa disponibile all'utenza anche su supporto elettronico. A riguardo verranno in seguito tempestivamente fornite dallo scrivente le necessarie pertinenti istruzioni ed informazioni.
La domanda, redatta in conformità al citato modello disponibile presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e le condotte agrarie (a breve, come già anticipato, accessibile anche su "internet"), dovrà essere interamente compilata, completa della documentazione prevista, e dovrà risultare sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nelle more della prossima attivazione delle richiamate procedure informatizzate, le istanze - come peraltro già avveniva in passato - andranno presentate presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura (o condotte agrarie) competenti territorialmente: a mezzo posta, a mano o tramite corriere. In questo caso si considera quale data di presentazione quella del timbro di arrivo con il relativo numero di protocollo apposto dall'ufficio ricevente. Nel caso di domande inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di presentazione è quella dell'ufficio postale accettante.
Pare utile ribadire in questa sede che non può in alcun modo essere ritenuta ammissibile - in coerenza, peraltro, con i dettati normativi di cui alla richiamata legge regionale n. 10/91 - la presentazione di più istanze in allegato ad elenco o lettera di trasmissione riportante unico numero di protocollo di medesima data. Ogni singola istanza dovrà infatti essere associata a specifico progressivo numero di protocollo e contestuale data di arrivo da cui scaturiranno, per diretta conseguenza, tutti i termini di tempo connessi ai diversi adempimenti previsti dalla vigente normativa: preliminare istruttoria e successiva definizione dei relativi provvedimenti, sia nel caso di esito positivo (materiale liquidazione dei benefici) che in caso di diniego (notifica di avvio del procedimento di archiviazione e della successiva avvenuta archiviazione - ai sensi della normativa vigente - avendo cura di riportare la motivazione del provvedimento di archiviazione medesimo).
Dopo la scadenza del predetto termine per la presentazione delle domande non sono ammesse integrazioni, fatta eccezione per quelle richieste dagli uffici istruttori, ivi compresa la documentazione contabile, fiscale e dichiarativa, atta a dimostrare la produzione ottenuta indicata in domanda. In tal caso le integrazioni devono pervenire agli uffici entro e non oltre i 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta stessa.
I dati concernenti le superfici totali aziendali e relative colture dichiarate in domanda devono corrispondere a quelli risultanti nell'anagrafe del settore primario e ai dati rilevabili da altre banche dati quale in particolare AGEA.
Qualora, al momento della presentazione della domanda, la situazione anagrafica non fosse aggiornata, la ditta richiedente dovrà procedere comunque, prima della liquidazione degli indennizzi, ai necessari aggiornamenti.
Per l'indicazione del valore della produzione ottenibile (media triennio) e di quella ottenuta (anno dell'evento) dovranno essere utilizzati i parametri previsti nei provvedimenti di cui al successivo § 5.1, definiti annualmente dagli ispettori provinciali per il territorio di propria competenza e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Nel caso di richiesta del contributo in termini di concorso negli interessi per prestiti quinquennali agevolati di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), nella domanda deve essere correttamente indicato l'istituto di credito od ente con il quale si intende effettuare l'operazione.
Le passività ammissibili dovranno essere pertanto chiaramente specificate dall'istituto di credito interessato (certificazione bancaria: secondo l'allegato modello), inviando lo stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza. Passività non inserite in sede di compilazione dell'istanza non potranno essere successivamente prese in considerazione ai fini dell'ottenimento dei benefici in argomento.
Le domande presentate in difformità a quanto dinanzi descritto, saranno quindi immediatamente archiviate. Dell'avvio del procedimento di archiviazione e della successiva avvenuta archiviazione - ai sensi della normativa vigente - verrà data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, avendo cura di riportare la motivazione del provvedimento di archiviazione medesimo.
4.2  Documentazione a corredo dell'istanza
Con riferimento alle diverse tipologie di intervento, la documentazione da allegare alla domanda, in considerazione del fatto che la stessa è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è la seguente:
-  Art. 5, comma 2, lett. a) e lett b): Interventi compensativi per i danni a carico delle produzioni:
-  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale siano indicati tutti i terreni condotti in proprietà e/o in affitto e/o in comodato al momento dell'evento calamitoso, le partite catastali, i fogli di mappa, le particelle, la qualificazione catastale e la superficie totale (in caso di affitto o comodato indicare le generalità dei concedenti, la durata dello stesso e gli estremi della registrazione del contratto); nella stessa (se trattasi di soggetto coniugato) verrà attestato l'eventuale regime di comunione dei beni con il coniuge;
-  nel caso di comproprietà: autorizzazione dei comproprietari ad avanzare la domanda per accedere ai benefici sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità;
-  estratti di mappa;
-  certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole rilasciato dalla Camera di commercio, ove occorrente; per le società la suddetta documentazione andrà presentata in originale e dovrà essere riportata la dicitura di cui all'art. 9 (dicitura antimafia) del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (*);
-  certificati degli istituti di credito per le rate dei prestiti in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso qualora nell'importo del prestito di cui alla lettera b) figurino rate di prestiti o mutui in scadenza.


(*)  "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma".
-  Art. 5, comma 3: Interventi per i danni alle strutture aziendali e scorte:
-  i documenti di cui sopra, ove pertinenti;
-  computo metrico estimativo analitico sulla base del "Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole" in vigore;
-  concessioni od autorizzazione relative ai lavori da effettuare, secondo la vigente normativa in materia urbanistica e ambientale ovvero, in attesa delle stesse, copia della richiesta inoltrata alle competenti amministrazioni entro i termini previsti per la presentazione della domanda stessa;
-  eventuale assenso della proprietà delle strutture e/o terreni danneggiati, ad eseguire gli interventi necessari e funzionali alle azioni di ripristino.
Per quanto attiene i ripristini aventi carattere di urgenza si richiama (vedi anche il precedente § 3.4) quanto già chiarito nella circolare assessoriale n. 249/98, tenendo conto anche in questo caso del necessario pertinente aggiornamento dei relativi riferimenti normativi. In particolare, si richiama il contenuto del § 3.6 della circolare medesima.
Nel caso, pertanto, di lavori od acquisti già effettuati, la documentazione da allegare è la seguente:
-  i documenti di cui sopra;
-  consuntivi di spesa e fatture quietanzate.
4.3  Ricevibilità delle domande presentate
4.3.1  Verifica di ammissibilità
Gli ispettorati provinciali competenti per territorio, dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria ed effettuati i successivi adempimenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 102/2004 (Pubblicità degli interventi), una volta protocollate e posizionate tempestivamente, provvederanno ad effettuare una prima verifica di ammissibilità di tutte le istanze presentate, al fine di accertare quanto segue:
-  che l'evento atmosferico riportato sia stato dichiarato eccezionale;
-  che la domanda - completa di tutta la documentazione prevista - sia stata presentata entro i perentori termini previsti;
-  che l'azienda interessata ricada nelle aree delimitate.
Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, l'ufficio competente considera la domanda irricevibile e provvede a darne comunicazione all'interessato ai sensi della normativa vigente.
Quando i predetti elementi risultano rispettati e presenti, il dirigente della struttura competente dell'ispettorato provvede:
-  all'assegnazione dell'istruttoria all'ufficio competente (ispettorato o condotte agrarie);
-  all'individuazione, quindi, del responsabile del procedimento ai sensi della legge regionale n. 10/91;
-  all'invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. In relazione al numero delle domande, per eventi atmosferici di particolare intensità e ampiamente diffusi nel territorio, le strutture competenti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della citata legge regionale n. 10/91, possono sostituire la comunicazione personale dall'avvio di procedimento con affissione di un avviso, contenente tutte le indicazioni previste, presso l'albo della struttura.
La predetta fase di ricevibilità andrà conclusa entro 60 giorni successivi alla prevista data di scadenza per la presentazione delle domande.
4.3.2  Individuazione e comunicazione fabbisogni
Tale rinnovata procedura consentirà, rispetto al passato, di individuare con adeguata necessaria tempestività e maggior precisione il dato relativo al fabbisogno finanziario (ricavato, appunto, dal diretto esame preliminare delle istanze) ottenendo quindi una quantificazione economica significativamente attendibile e comunque il più possibile coerente con il dato relativo alla successiva effettiva entità della spesa.
Tale dato di fabbisogno verrà immediatamente comunicato al competente ufficio dell'Assessorato per il relativo seguito di competenza.
L'importo del fabbisogno relativo ai prestiti di soccorso di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), dovrà essere comunicato in forma attualizzata (vedi, a riguardo, anche il successivo § 4.4.2); le relative modalità di calcolo verranno specificate con successiva nota esplicativa.
Tutte le pratiche che abbiano superato positivamente la verifica di ammissibilità dinanzi descritta verranno anche immediatamente istruite ai fini della successiva effettiva eventuale liquidazione.
Resta inteso, come ovvio, che solamente dopo l'avvenuta materiale assegnazione dei fondi ai competenti ispettorati - effettuata sempre sulla base delle tempestive complessive comunicazioni di fabbisogno pervenute da parte degli stessi - potranno essere emessi i provvedimenti di concessione.
4.4  Metodologie operative e aspetti innovativi
In linea con le rinnovate esigenze scaturite nel contesto di un solidale, costante e proficuo rapporto di confronto e verifica con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura dislocati nel territorio, nonché, doverosamente, con le organizzazioni professionali e sindacali e con la stessa utenza di volta in volta interessata, emerge pressante la necessità di un ineludibile ulteriore impegno volto a fornire sempre maggiore efficienza e trasparenza alla materiale gestione di tutto quanto attiene la complessa materia concernente i danni in agricoltura, attraverso l'individuazione tangibile di percorsi innovativi capaci di ridare maggior pregnanza ed efficacia agli interventi medesimi.
Si ritiene pertanto indifferibile, come peraltro ripetutamente ed in diverse sedi già rappresentato, un complessivo aggiornamento delle concrete metodologie operative fin qui utilizzate in applicazione alla norma di soccorso concernente i danni in agricoltura (metodo ed ordine di assunzione istanze, ordine di istruttoria e liquidazione delle stesse, ecc.): tanto più in relazione alle recenti sostanziali modifiche che hanno interessato l'intero impianto normativo concernente il F.S.N. e tenuto conto, altresì, delle richiamate recenti decisioni della Commissione europea in materia (emanate sia in relazione alla precedente normativa, che in riferimento all'attuale).
Tali mutamenti normativi hanno comportato - ed al tempo stesso hanno anche permesso sul piano pratico - una reale verifica, revisione e conseguente ragionata modifica delle suddette metodologie operative in applicazione alla norma in argomento anche nelle sue fasi conclusive e, particolarmente, in quelle di materiale istruttoria e successiva liquidazione delle istanze presentate; ciò ha consentito, altresì, di aggiornare la relativa modulistica, riconducendo la stessa ad una maggiore uniformità formale e sostanziale presso i diversi uffici provinciali dislocati nel territorio; il tutto sostenuto, inoltre, dalla accresciuta esigenza, come è noto, di un più puntuale monitoraggio della spesa in considerazione del progressivo ridursi delle risorse finanziarie ormai ordinariamente disponibili.
4.4.1  Gestione delle risorse finanziarie
Tenuto conto delle premesse avanti esposte ed alla luce, pertanto:
-  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
-  della circolare ministeriale prot. n. 102.204 del 15 luglio 2004;
-  delle decisioni della Commissione europea del 9 luglio 2003 e del 16 dicembre 2003, concernenti gli aiuti per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, autorizzati rispettivamente fino al 31 dicembre 1999 ed a partire dal 1° gennaio 2000, di cui alla legge n. 185/92;
-  della decisione della Commissione dell'Unione europea C(2005)1622 fin del 7 giugno 2005, relativa all'aiuto di Stato n. 54/A/2004 (decreto legislativo n. 102/4);
-  degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);
-  della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed in ottemperanza, in particolare, a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, nonché dall'art. 13, comma 1, della medesima.
Alla luce, inoltre:
-  delle complessive disponibilità finanziarie per il settore agricolo, divenute progressivamente sempre più esigue;
-  dell'ampia esperienza maturata nell'ambito della complessa concreta applicazione della norma in argomento, in rapporto anche alle connesse istruttorie ispettoriali finalizzate alla materiale erogazione dei benefici previsti;
-  di ripetuti approfonditi colloqui e delle dovute necessarie verifiche effettuate presso il competente Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché presso le altre Regioni;
-  del contesto in tal senso favorevole, progressivamente precisatosi nell'ambito di impegnativi ma sempre costruttivi e leali confronti o veri e propri approfondimenti e studi, condotti insieme a tutti i soggetti interessati istituzionalmente o per ambito di attività, comprese le organizzazioni di categoria, gli operatori di settore, nonché i singoli utenti (attraverso attento esame, ad esempio, delle diverse problematiche via via sollevate ed ove possibile positivamente risolte, ecc.).
Con la presente circolare si dispone quanto segue:
-  L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'indicare le diverse tipologie di benefici previsti dalla medesima norma sul F.S.N., precisa che "nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" i benefici stessi possono essere concessi "in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili".
Pertanto, a parziale motivata deroga di quanto disposto al citato art. 4, comma 3, della legge regionale n. 10/91, si dispone che:
-  i benefici recati dagli artt. 5 e 7 del decreto legislativo n. 102/2004, dovranno essere concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie e fatte salve le previste valutazioni di parte regionale di cui al predetto comma 2 del medesimo art. 5, a tutti gli aventi diritto, secondo le modalità appresso indicate.
Tenuto conto, d'altro canto, del costante progressivo calo delle risorse finanziarie ormai ordinariamente disponibili, qualora queste risultino insufficienti si procederà alla proporzionale riduzione dell'aiuto calcolato sulla base degli importi ammissibili determinati a seguito della definizione delle istruttorie. Ciò al fine di consentire la materiale liquidazione di tutte le istanze positivamente istruite.
Al fine di perseguire le medesime finalità (liquidazione delle pratiche a tutti gli aventi diritto), nel caso di risorse insufficienti il periodo di proroga per un massimo di 24 mesi previsto dall'art.7 del decreto legislativo n. 102/2004, verrà invece concesso per un periodo proporzionalmente inferiore (vedi a riguardo anche il precedente § 3.3 - art. 7, comma 1).
Tenuto conto inoltre del fatto:
-  che le istruttorie saranno comunque tutte tempestivamente avviate e che per tale ragione le istanze - pena la irricevibilità delle stesse - dovranno essere corredate di tutta la documentazione dinanzi specificata per le diverse tipologie di benefici recati dal F.S.N.;
-  che per quanto concerne la documentazione relativa ai benefici recati dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 (strutture aziendali e scorte) la stessa risulta essere maggiormente onerosa per le ditte interessate;
-  che questa Amministrazione ritiene comunque di interesse prioritario gli interventi di ripristino di danni a strutture aziendali (sia in termini di evidente maggiore rispondenza alle finalità specifiche del dettato normativo in argomento, che per quanto attiene la effettiva maggiore efficacia, anche in termini di concrete prospettive future);
si dispone quanto segue:
fatte salve future eventuali situazioni o emergenze allo stato delle cose del tutto imprevedibili, nel caso di risorse finanziarie insufficienti, al fine di provvedere alla liquidazione di tutte le istanze positivamente istruite in relazione ad un determinato beneficio, nella individuazione dei benefici verso i quali orientare le risorse disponibili verrà dato il seguente ordine di priorità agli interventi:
1)  art. 5, comma 3: contributi in conto capitale per il ripristino dei danni a strutture aziendali e scorte. Al fine di liquidare tutte le pratiche degli aventi diritto, nel caso di risorse finanziarie insufficienti, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto in base alla entità delle risorse disponibili;
2)  art. 5, comma 2, lett. c): proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'art. 7. Al fine di liquidare tutte le pratiche degli aventi diritto il periodo di proroga per un massimo di 24 mesi, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 102/2004, verrà invece concesso per un periodo proporzionalmente inferiore;
3)  art. 5, comma 2, lett. a): contributi in conto capitale per danni alle produzioni. Anche in questo caso, al fine di liquidare tutte le pratiche degli aventi diritto, nel caso di risorse finanziarie insufficienti, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto in base alla entità delle risorse disponibili.
4.4.2  Attualizzazione prestiti di soccorso: art. 5, comma 2, lett. b)
A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge n. 122/2001 ed in attesa della successiva riforma del F.S.N., i contributi per il credito di soccorso sulle assegnazioni, a valere sul Fondo medesimo di cui alla ex legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni, sono stati concessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali - salvo taluni particolari casi - in forma attualizzata.
Pertanto, a partire dalle avversità atmosferiche per le quali non è stata ancora disposta alcuna assegnazione, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale sarà liquidato in forma attualizzata, quindi in unica soluzione, al momento in cui si sarebbe erogata la prima rata posticipata di ammortamento.
Per le ditte interessate l'ammortamento dei finanziamenti quinquennali rimane fissato in cinque annualità costanti posticipate.
L'entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della loro erogazione. Pertanto, la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il primo giorno dell'anno successivo all'entrata in ammortamento.
Il contributo a favore della ditta prestataria sarà erogato alla Banca alla scadenza della prima annualità mediante attualizzazione delle successive quattro annualità.
In coerenza con quanto avanti esposto, l'importo del fabbisogno relativo ai prestiti di soccorso, come già specificato al § 4.3.2, dovrà essere quindi comunicato in forma attualizzata.
4.5  Istruttoria
Preliminarmente si ribadisce quanto già chiarito con nota ass. prot. n. 99037 del 26 novembre 2005, laddove veniva specificato che "tutte le pratiche di danni da calamità naturali e avversità atmosferiche relative ad eventi calamitosi declarati ai sensi delle normative di cui all'oggetto (legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo 23 settembre 2004, n. 102 n.d.r.) e per le quali non è stata ancora disposta un'assegnazione, sono di competenza ispettoriale, ivi compresi gli eventi pregressi quali ad esempio alcune siccità relative all'anno 2002".
L'istruttoria verrà effettuata dagli uffici regionali preposti entro 150 giorni dalla data di materiale assegnazione.
Successivamente, gli uffici competenti comunicano al servizio VII di questo Assessorato gli importi complessivi dei fabbisogni finanziari, suddivisi per provvidenza.
Il servizio VII dello scrivente Assessorato ha facoltà di effettuare verifiche amministrative e/o tecniche presso le aziende agricole ammesse a finanziamento, scelte fra quelle maggiormente rappresentative sul piano territoriale ed economico, nonché in relazione alla tipologia di evento verificatosi, acquisendo cognizione diretta dell'utilizzo dei fondi pubblici per i danni nel settore agricolo e valutando, nel contempo, l'efficacia degli interventi effettuati. Ciò al fine precipuo di potere proporre tempestivamente eventuali nuovi indirizzi circa l'orientamento e la gestione delle risorse disponibili di cui al citato art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Qualora in fase di assegnazione delle somme si verifichi il caso che, per un dato evento, talune provvidenze risultino, di fatto, prive di risorse finanziarie disponibili, a seguito di pertinenti motivate scelte dell'Amministrazione regionale nella ripartizione dei fondi assegnati fra le diverse tipologie di intervento previste, ai sensi della legge regionale n. 10/91, dovrà esser comunque data comunicazione all'utenza interessata della chiusura dei relativi procedimenti istruttori per carenza di fondi.
Onde evitare l'eccessivo onere economico ed organizzativo dell'invio di singole comunicazioni per ciascuna ditta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in relazione al numero delle domande, per eventi atmosferici di particolare intensità e ampiamente diffusi nel territorio, le strutture competenti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della medesima legge regionale n. 10/91, possono sostituire la richiamata comunicazione personale di chiusura del procedimento con affissione di un avviso contenente tutte le indicazioni previste presso l'albo della struttura.
Resta inteso, infatti, che per qualsiasi procedimento istruttorio - sia positivamente che negativamente esitato - dovrà esser fatto rigoroso riferimento ai pertinenti dettati normativi di cui alla richiamata legge regionale n. 10/91.
5.  QUANTIFICAZIONE DEGLI AIUTI
Per la quantificazione degli aiuti si richiama ancora una volta l'attenzione sulla osservanza delle disposizioni contenute al punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02), nonché su quanto attiene al paventato rischio di sovracompensazione dell'effettivo danno subito (vedi a riguardo il precedente § 3.2).
Nella fase di accertamento aziendale dei danni, qualora un'azienda insista in parte in area svantaggiata ed in parte in area non svantaggiata e la coltura sia presente in entrambe, ai fini dell'attivazione dell'intervento si considera l'aliquota (20 o 30%) con riferimento alla SAU prevalente - tra area svantaggiata e non svantaggiata - per quella coltura.
Non saranno, altresì, ammesse ai benefici domande di aiuto che comportino, nel caso di indennizzi in conto capitale, importi ammissibili determinati in misura inferiore a _ 500,00 per danni alle produzioni e a _ 1.000,00 per quanto concerne danni a strutture e scorte; nel caso di prestiti quinquennali agevolati, tale soglia viene individuata per importi ammissibili determinati in misura inferiore a _ 2.000,00 euro.
5.1  Interventi per danni sulla produzione agricola di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) e b)
Per la quantificazione degli aiuti concedibili si fa riferimento alle indicazioni di cui al punto 11.3.2 degli Orientamenti comunitari e a tal fine gli ispettorati provinciali dell'agricoltura determinano entro il 20 marzo di ogni anno i quantitativi ed i prezzi di riferimento medi nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui si sono verificate avversità dichiarate eccezionali (produzione media ordinaria), nonché i prezzi medi dell'anno di riferimento (valore medio produzione ottenuta) con riguardo alle produzioni vegetali maggiormente rappresentative nel territorio provinciale (vedi a riguardo la richiamata circolare ministeriale n. 102.204 del 15 luglio 2004 - valutazione dei danni, pag. 9). Tali valori vengono definiti con provvedimento dellprovinciale dell'agricoltura, ciascuno per il proprio territorio di competenza.
I suddetti provvedimenti saranno notificati entro il termine perentorio del successivo 31 marzo all'ufficio competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che provvederà ad inviarli alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione. Nelle more della predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i suddetti pertinenti provvedimenti saranno affissi nell'albo della struttura interessata.
5.1.1  Controlli amministrativi nella fase istruttoria
Il controllo amministrativo sul 100% delle domande di finanziamento consiste preliminarmente nella verifica dell'iscrizione al registro delle imprese agricole presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che deve risultare avvenuta, fatte salve alcune situazioni particolari quali subentri e successioni, prima della presentazione della domanda ed essere tale al momento della liquidazione degli indennizzi. Andrà anche verificata l'iscrizione della ditta nell'anagrafe del settore primario e l'eventuale aggiornamento prima della liquidazione degli aiuti.
Per quanto riguarda le superfici, qualità di colture e produzione, i dati dichiarati nella domanda vanno considerati tenendo presente che la stessa è una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si tenga presente, in ogni caso, che per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'eccesso ai benefici di legge e la relativa quantificazione degli stessi, verranno presi a esclusivo riferimento i dati riportati nei rispettivi provvedimenti ispettoriali annualmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (come già chiarito al precedente §).
Pertanto il rapporto percentuale derivante dal dato relativo alla produzione ottenibile e quella ottenuta deve risultare comunque compatibile con le stime di danno derivanti dai rilievi degli uffici istruttori nella fase di delimitazione del territorio ed a queste ragguagliate nel caso risultino superiori. In questo caso, qualora il danno venga a determinarsi sotto la soglia del 30% o 20% in zona svantaggiata, e pertanto la domanda non sia finanziabile, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di archiviazione secondo le procedure previste dalla richiamata legge regionale n. 10/91.
Per quanto concerne le istruttorie restano comunque salve tutte le necessarie verifiche ritenute pertinenti da parte dell'ufficio che ne cura la definizione.
5.1.2  Controlli a campione
Sulle domande istruite positivamente e comunque prima della liquidazione degli indennizzi vengono effettuati controlli a campione in misura non inferiore al 10% delle stesse ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità con quanto precisato nel contesto la nota prot. n. 4207 del 18 gennaio 2005 del dipartimento interventi strutturali in materia di verifica ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, in relazione al P.O.R. 2000-2006, tenendo conto, altresì, dell'analisi del rischio maggiormente presente nelle diverse situazioni provinciali.
I controlli saranno effettuati al fine di verificare:
-  la corrispondenza delle produzioni dichiarate attraverso l'acquisizione di documentazione idonea;
-  la corrispondenza della superficie totale ed i titoli di conduzione con quanto dichiarato nella scheda anagrafica della ditta;
-  la congruità della ripartizione colturale dichiarata nella domanda con le banche dati A.G.E.A.. Saranno effettuati eventuali sopralluoghi in loco nel caso di colture per le quali non risultino disponibili banche dati, fermo restando l'obbligo per la ditta interessata (§ 4.1) di procedere al relativo aggiornamento;
-  eventuali altri elementi ritenuti pertinenti da parte dell'ufficio istruttore.
Qualora si accertino percentuali di scostamento tra superficie dichiarata nella domanda e quella determinata mediante verifiche delle banche dati o verifiche in campo, in analogia con quanto già adottato dalla A.G.E.A. in applicazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria (art. 32, par. § 1, regolamento CE n. 2419/2001) si utilizzeranno i seguenti criteri:

Esito del controllo  % di scostamento Superficie ammissibile 
Assoluta concordanza  0 Quella dichiarata 
In tolleranza  0 - 3 e al massimo 2ha Quella determinata 
In tolleranza  3-20 Quella determinata meno due volte la differenza riscontrata 
Fuori tolleranza  Oltre 20 Nessuna 

Quando la superficie dichiarata eccede rispetto a quella determinata, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata. Se l'eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto.
Conclusa la fase istruttoria, gli uffici provvederanno a comunicare gli esiti alle ditte interessate, preavvisando nel contempo che gli importi di indennizzo risultanti dall'istruttoria potranno essere ulteriormente ridotti per carenza di fondi e che l'elenco definitivo delle ditte beneficiarie con l'importo finanziabile sarà affisso presso l'albo dell'ispettorato provinciale territorialmente competente.
5.2  Contributi in conto capitale - art. 3, comma 2, lett. c), danni alle strutture aziendali e scorte
Gli ispettorati provinciali competenti, terminata positivamente la fase istruttoria inviano al beneficiario la comunicazione della concessione del contributo in conto capitale, dando indicazione rispetto ai termini di esecuzione dei lavori, che devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della citata comunicazione, salvo proroga che può essere concessa per una sola volta e per un massimo di 6 mesi.
Per i lavori aziendali urgenti, indifferibili (necessità improcrastinabile di ricostruzione e ripristino) occorre preventivo sopralluogo da parte degli uffici periferici istruttori (vedi a riguardo i precedenti §§ 3.4 e 4.2, laddove viene anche fatto riferimento alla circolare assessoriale n. 249/98, con particolare riferimento al § 3.6 della medesima per quanto attiene i ripristini aventi carattere di urgenza).
Nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere previste, deve essere data preventiva comunicazione all'ufficio preposto ai fini di ottenerne l'autorizzazione. Può essere concessa una sola variante, fermo restando l'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento e il termine per l'esecuzione dei lavori.
Eventuali cambi di beneficiario, varianti delle opere e/o dotazioni aziendali previste e proroghe dei tempi di effettuazione degli interventi di ripristino, dovranno pertanto essere preventivamente richiesti e motivati presso gli uffici provinciali competenti. Tali variazioni potranno essere autorizzate confermando l'importo massimo del contributo concesso o, eventualmente, riducendo lo stesso in considerazione delle modifiche apportate.
L'inizio dei lavori potrà materialmente avvenire anche prima che la ditta interessata riceva la comunicazione di finanziamento. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora il progetto non venga finanziato.
Analogamente, in caso di danneggiamento a dotazioni agricole (macchine, attrezzature, ecc.), l'impresa agricola beneficiaria può procedere all'acquisto, anche prima di ricevere la comunicazione di finanziamento. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora l'acquisto non venga finanziato.
A opere ultimate e/o nel caso di acquisto di attrezzature e scorte, i beneficiari devono presentare la richiesta di accertamento finale unitamente alla seguente documentazione:
-  consuntivo analitico delle opere eseguite (con sviluppo delle misure);
-  elaborati grafici esecutivi (pianta, sezioni, prospetti);
-  fatture in originale con relative dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici;
-  documentazione inerente il rispetto di eventuali prescrizioni indicate nei provvedimenti di concessione;
-  certificato di agibilità/abitabilità per le opere, ove necessario, acquisito anche con la procedura di silenzio assenso.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale, verifica l'avvenuta esecuzione delle opere, predisponendo gli atti necessari per la liquidazione dei contributi ai beneficiari.
5.2.1  Lavori in economia
Eventuali lavori in economia dovranno essere preventivamente autorizzati. Gli stessi saranno valutati dall'ufficio istruttore, caso per caso, tenendo conto della natura del fenomeno verificatosi e delle pertinenti opere da realizzare. Nella valutazione si terrà conto, inoltre, delle adeguate professionalità necessarie per effettuare convenientemente gli interventi, nonché dei mezzi tecnici presenti in azienda e della relativa idonea funzionalità degli stessi in relazione alle operazioni da effettuare.
Per la verifica di congruità degli importi dei lavori in economia si fa riferimento al "Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole" in vigore.
Per le opere effettuate e non previste nel prezzario la liquidazione del contributo è autorizzata in base alla spesa risultante dalle fatture inerenti le forniture o gli acquisti di materiale e dalla verifica della corrispondenza tra progetto approvato (computo metrico estimativo) e stato finale dell'intervento effettivamente realizzato (consuntivo analitico).
I prezzi unitari, compreso il lavoro prestato dal richiedente, non possono essere superiori a quelli determinati nel computo metrico preventivamente autorizzato.
5.2.2  Controlli amministrativi nella fase istruttoria
Il controllo amministrativo sul 100% delle domande di finanziamento, analogamente a quanto già chiarito nel precedente § 5.1.1, relativo ai controlli amministrativi per quanto concerne i benefici relativi ai danni alle produzioni, consiste preliminarmente nella verifica dell'iscrizione al registro delle imprese agricole presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che deve risultare avvenuta, fatte salve alcune situazioni particolari quali subentri e successioni, prima della presentazione della domanda ed essere tale al momento della liquidazione degli indennizzi. Andrà anche verificata l'iscrizione della ditta nell'anagrafe del settore primario e l'eventuale relativo aggiornamento prima della liquidazione degli aiuti.
5.2.3  Controlli
I controlli riguarderanno tutti gli interventi eseguiti per il ripristino delle strutture e delle scorte, con accertamento amministrativo e sopralluogo tecnico (istruttoria preventiva, accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, accertamento di avvenuto acquisto e/o riparazione per macchine ed attrezzature, ecc.).
Si richiama, a riguardo, quanto già chiarito di pertinente nella precedente circolare assessoriale n. 249/98.
5.3  Ricorsi
Avverso le determinazioni istruttorie dei competenti ispettorati provinciali per l'agricoltura è ammissibile alternativamente:
-  il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
-  il ricorso straordinario al Presidente della Regione, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
6.  DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2004
L'art. 8 del decreto legislativo n. 102/2004, comma 1, prevede in favore delle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, "l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento" dannoso.
La misura della riduzione, fino ad un massimo del 50%, è determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto.
La misura dell'esonero (comma 2) "è aumentato del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi".
Tale beneficio è concesso dall'ente impositore (INPS) su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione in materia.
7. ESENZIONE DELL'IMPOSTA SUI REDDITI DOMINICALI E AGRARIO D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N. 917
Gli artt. 28 e 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" prevedono che in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico i redditi dominicali ed agrari dell'anno in cui si è verificato l'evento siano considerati inesistenti.
I titolari di aziende aventi causa potranno pertanto provvedere ad inoltrare specifica segnalazione finalizzata ad ottenere i benefici fiscali riconosciuti per perdita di prodotto presso il competente ufficio tecnico erariale.
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura - su espressa richiesta degli stessi uffici tecnici erariali - sono tenuti ad esprimere il proprio parere di competenza previ accertamenti effettuati nelle località dove si sono verificati gli eventi calamitosi.
A riguardo si richiama il § 9.1 della circolare assessoriale n. 249/98, che in proposito, fra le altre cose, recitava testualmente: "Sarà opportuno che gli ispettorati, in ordine alle dichiarazioni di danno richieste da altre amministrazioni per gli scopi di cui al presente paragrafo, effettuino i relativi accertamenti contestualmente a quelli finalizzati alla formulazione della proposta di declaratoria".
Gli aspetti relativi ai benefici fiscali connessi alla delimitazione delle zone danneggiate, come ripetutamente evidenziato in passato dallo scrivente Ufficio, impongono un ulteriore sforzo di attenzione e cura nell'evitare, in sede di definizione delle proposte e di individuazione dei territori interessati, qualsiasi tendenza alla generalizzazione delle stesse. Ciò potrebbe comportare, infatti, l'estensione dei benefici connessi alla delimitazione e declaratoria ministeriale anche ad aziende che, in successiva sede di verifica istruttoria, risultino escluse dall'accesso ai benefici recati dal F.S.N. e, pertanto, non aventi diritto a tali benefici connessi. Ciò potrebbe configurare il rischio di un danno all'erario.
Si richiama, in proposito, quanto di pertinente già evidenziato nella citata precedente circolare assessoriale n. 249/98, con particolare riferimento ai §§ 5.1, 5.2 e 5.3, nonché in tutte le precedenti note e circolari riportanti specifiche raccomandazioni a riguardo.
8. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Sarà compito e responsabilità degli ispettorati provinciali dell'agricoltura dare puntuale e adeguata attuazione ai criteri operativi richiamati nella presente circolare, salvaguardandone rigorosamente l'integrità, pur nella concreta varietà delle diverse e spesso disagiate realtà locali.
Sarà anche compito degli ispettorati provinciali e delle condotte agrarie informare attivamente ed istruire l'utenza interessata al riguardo.
Si invitano, ancora, le organizzazioni di categoria, nonché tutti gli operatori che direttamente o indirettamente svolgono attività connessa con la realtà agricola, a voler collaborare con questa Amministrazione nella diffusione di tutte le informazioni relative al concreto e corretto utilizzo degli strumenti operativi dinanzi descritti, sollecitando, altresì, la stessa utenza di volta in volta interessata a farsi parte attiva nel contribuire a fornire il necessario utile supporto di collaborazione nell'acquisizione e nel trasferimento di tutte le informazioni ritenute utili per la concreta definizione - da parte degli uffici competenti - delle pur complesse procedure di cui si è argomentato.
Si raccomanda, inoltre, il pertinente utilizzo dello strumento della segnalazione (vedi, a riguardo, la richiamata precedente circolare assessoriale n. 249/98) quale preliminare indispensabile contributo conoscitivo, finalizzato ad un migliore andamento dell'azione tecnica e amministrativa degli uffici regionali periferici.
Quale sostegno propulsivo, in un contesto agricolo siciliano e nazionale attualmente fortemente disagiato, a ciascuno si raccomanda - per la parte di propria responsabilità e competenza - la corretta utilizzazione delle informazioni, degli strumenti operativi e di tutti i mezzi disponibili per un più efficace perseguimento delle finalità di legge, che sia quindi rigorosamente improntato a criteri di massima efficienza e trasparenza.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La stessa sarà resa scaricabile nel sito internet di questo Assessorato.
  L'Assessore: LEONTINI 



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(2006.3.187)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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