REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2006 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DISPOSIZIONE PRESIDENZIALE 30 dicembre 2005.
Direttiva per la concessione dei contributi per la riparazione dei danni al patrimonio pubblico e privato causati dai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi nei territori dei comuni di Naro ed Agrigento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Commissario delegato ex art. 1, comma 1, dell'ordinanza P.C.M. 16 luglio 2005, n. 3450/2005)

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Naro interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2005, concernente l'estensione dello stato di emergenza di cui al D.P.C.M. 18 marzo 2005 al territorio del comune di Agrigento interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente i gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro ed Agrigento";
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata ordinanza n. 3450/2005, che nomina quale Commissario delegato il Presidente della Regione siciliana con incarico di fronteggiare lo stato di emergenza in oggetto, con esclusione delle competenze di cui all'art. 2 dell'ordinanza, avvalendosi del dipartimento regionale della protezione civile nonché della collaborazione di altri uffici;
Visto il decreto commissariale 29 dicembre 2005, n. 1401, che individua nel dipartimento regionale della protezione civile l'ufficio di cui il Commissario delegato intende avvalersi per l'attività tecnica, amministrativo-contabile e per la gestione attuativa degli interventi afferenti l'ordinanza P.C.M. n. 3450/2005;
Visto, inoltre, il comma 3c) dell'art. 1 della citata ordinanza n. 3450/2005, che prevede l'emanazione di una apposita direttiva per la concessione dei contributi per la riparazione o delocalizzazione degli edifici interessati dal dissesto;
Considerato che, a seguito dei predetti gravi dissesti idrogeologici e connessi movimenti franosi, si sono determinate situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, numerosi edifici sono stati danneggiati e resi inagibili e conseguentemente molti nuclei familiari sono stati evacuati e diverse attività lavorative interrotte;
Considerato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, occorre assumere ogni urgente iniziativa per l'eliminazione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite procedendo alle attività di riparazione, ripristino, messa in sicurezza e ricostruzione delle strutture ed alla emanazione di criteri e modalità per la concessione di contributi per la riparazione degli edifici danneggiati;
Su proposta del dipartimento regionale della protezione civile;

Dispone:
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione

1.  Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450/2005, sugli immobili ed infrastrutture che hanno subito gravi danni a causa dei dissesti idrogeologici di cui in premessa nei comuni di Naro ed Agrigento.
2.  Le iniziative del Commissario delegato sono rivolte in particolare:
a)  alla realizzazione di interventi diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo per il consolidamento dei terreni e per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti e ove necessario alla demolizione;
b)  al tempestivo avvio dei programmi di indagini e studi specialistici;
c)  alla concessione di contributi per la riparazione o delocalizzazione degli edifici interessati dal dissesto;
d)  alla realizzazione delle necessarie vie di fuga dell'area della collina di Agrigento.
3.  Gli interventi di cui alla presente direttiva sono principalmente finalizzati al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari che, per effetto delle ordinanze sindacali di sgombero, fruiscono del contributo pubblico per autonoma sistemazione (CAS) ed alla ripresa delle attività commerciali e produttive. Ciò viene realizzato con il ripristino della piena funzionalità dell'unità immobiliare danneggiata, nonché con interventi per il conseguimento di una maggiore sicurezza dal punto di vista della resistenza strutturale alle azioni indotte dai dissesti, compresi effetti sismici.
4.  L'Ufficio commissariale - dipartimento regionale della protezione civile - provvederà alla completa realizzazione degli interventi di cui alla presente direttiva, compresi i relativi affidamenti di lavori e servizi e la gestione degli interventi suddetti, curando, altresì, il coordinamento dei soggetti attuatori anche avvalendosi di altre strutture regionali.

Parte prima


Ripristino del patrimonio pubblico
Art. 2
Ripristino del patrimonio pubblico

1.  Per gli interventi di riparazione e ripristino delle infrastrutture pubbliche e di pubblico interesse danneggiate dagli eventi in premessa, sarà approvato anche per stralci successivi un piano predisposto dall'Ufficio commissariale - dipartimento regionale della protezione civile - con allegato cronoprogramma delle opere che si intendono realizzare, suddiviso per priorità, e con indicazione dell'ubicazione e tipologia degli interventi, danni e dissesti, dei tempi, dei costi presunti e dei soggetti attuatori ove diversi dal dipartimento regionale della protezione civile.
2.  L'Ufficio commissariale - dipartimento regionale della protezione civile - provvederà alle varie fasi di attuazione del piano (dall'approvazione dei progetti all'affidamento ed esecuzione dei lavori e degli interventi), ad eventuali integrazioni e rimodulazioni, all'immediato avvio dei programmi di indagine e studi previsti dall'ordinanza, alla individuazione ove necessario di altri soggetti attuatori ed al conseguente impegno ed erogazione delle somme occorrenti per l'esecuzione degli interventi, entro i limiti di spesa compatibili con le risorse disponibili, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza.
3.  Per l'attuazione degli interventi, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, in assenza di progettazione esecutiva e nel caso in cui l'ufficio tecnico dell'ente attuatore non sia nelle condizioni di provvedervi direttamente, il Commissario delegato procederà all'affidamento a liberi professionisti avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450/2005.
4.  Le strutture provinciali competenti per territorio del dipartimento regionale della protezione civile o i soggetti attuatori procederanno tempestivamente alla convocazione delle conferenze di servizio per l'approvazione dei progetti, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450/2005.
Art. 3
Prevenzione, viabilità e ricostruzione fuori sagoma o fuori sito

1.  Il dipartimento regionale della protezione civile provvederà, sulla base delle indagini in corso e di appositi studi, anche per stralci successivi, alla perimetrazione delle aree in cui si sono riscontrati particolari danneggiamenti, evidenze di effetti di sito e/o zone di fratturazione superficiale, individuando anche quelle da ritenersi inedificabili e quelle i cui edifici sono da edificarsi o ripararsi con particolari cautele e provvedimenti.
2.  Nel caso in cui l'edificio danneggiato ricada in tali aree inedificabili per ragioni di natura geologica, cioè per documentati effetti di sito e sulla base di evidenze di particolare danneggiamento e/o di accertate fratturazioni superficiali, è consentita la ricostruzione delocalizzata in altro sito, ovvero l'acquisto di un alloggio sul libero mercato. Le modalità ed i termini per gli interventi di tale tipologia potranno essere definiti con successiva direttiva.
3.  Al fine di accelerare il processo di rientro, il dipartimento regionale della protezione civile, nelle more della definizione degli studi di cui al primo comma, provvederà ad una prima perimetrazione speditiva delle suddette aree individuando la seguente casistica esemplificativa:
a)  possibilità di intervento (edifici poco danneggiati e poco vulnerabili in area poco dissestata);
b)  divieto di intervento (riparazione e/o ricostruzione in sito di edifici particolarmente danneggiati e/o in area dissestata anche sulla base di valutazioni di cui al comma 4);
c)  sospensione dell'intervento (casi meno chiari di sospensione del giudizio fino alla conclusione delle indagini e degli studi di dettaglio).
4.  In ragione di effettive necessità di miglioramento della viabilità ai fini dell'accessibilità in sicurezza dei centri urbani (allargamenti stradali e delle intersezioni in particolare) è autorizzata, d'intesa con il dipartimento regionale della protezione civile, la demolizione di edifici danneggiati e ricostruzione fuori sito o con diversa articolazione dei volumi al fine di consentire i necessari allargamenti stradali e la messa in sicurezza della strada.

Parte seconda


Interventi a favore del patrimonio privato
Art. 4
Soggetti beneficiari ed interventi ammissibili e priorità

1.  Possono accedere al contributo i privati, persone fisiche e giuridiche, proprietari ovvero titolari di diritti reali di immobili danneggiati, per i quali sia stata presentata denuncia di danno entro il 31 maggio 2005, presso il comune colpito dall'evento calamitoso o presso altro ufficio pubblico a valenza regionale o provinciale, ovvero che siano stati oggetto di accertamento d'ufficio entro il medesimo termine. Possono, altresì, accedere al contributo i privati titolari di diritti di godimento ove tenuti al ripristino dei beni danneggiati.
2.  L'avente diritto dovrà presentare al comune, nel quale ricadono i beni danneggiati, la documentazione, nei termini di tempo e con le modalità previste dal successivo art. 7.
3.  Qualora avesse già provveduto al ripristino o alla riparazione del danno subito, dovrà presentare, oltre alla suddetta documentazione, nella forma di perizia giurata, una significativa documentazione fotografica e le relative fatture debitamente quietanzate. In ogni caso, specie in mancanza di documentazione fotografica che ritragga lo stato dell'edificio ex ante ed ex post l'intervento di riparazione, faranno fede le risultanze degli accertamenti effettuati nell'immediato dopo-evento dai tecnici dei comuni, delle province, del dipartimento regionale della protezione civile, degli ispettorati agrari ed, eventualmente, le perizie giurate/gli accertamenti tecnici preventivi di consulenti tecnici.
4.  Qualora l'avente diritto avesse presentato istanza o segnalazione del danno ad altro ente pubblico diverso dal comune in cui ricade il danno, egli dovrà ripresentare l'istanza nei termini e modalità previsti dalla presente direttiva, con relativa documentazione anche in copia autenticata.
5.  I comuni interessati, nella persona del sindaco pro-tempore, vengono designati soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ricostruzione e/o ristoro dei danni ai beni privati di cui al presente articolo e successivi ed ai sensi della presente direttiva e provvedono, previa intesa con l'Ufficio commissariale, al puntellamento degli edifici a salvaguardia della pubblica incolumità.
Art. 5
Entità del contributo erogabile

1.  Il contributo per il ripristino degli immobili danneggiati è pari al minore importo tra una aliquota (fra 80 e 100%) della spesa complessiva necessaria (risultante dalla stima analitica dei lavori computata sulla base del vigente prezzario ufficiale della Regione siciliana, oltre a competenze tecniche ed I.V.A.) ed il tetto massimo come di seguito indicato.
2.  Per la riparazione degli edifici i contributi sono concessi secondo le priorità e le indicazioni sotto riportate:



3.  Gli interventi di ricostruzione sono ammessi solo per gli immobili irrimediabilmente distrutti o da delocalizzare e per i casi di "demolizione necessaria". Il contributo è determinato come per la riparazione e con le medesime aliquote, ma il tetto max si determina come aliquota di un costo pari a E 500-600 per mq. di superficie coperta preesistente all'evento (anziché a 160 E/mc.) ed è rapportato alle effettive condizioni di stato di finitura e di dotazioni dell'immobile (E 500 per edificio di tipo popolare, E 600 per edificio di tipo civile ab.ne o sup.).
4.  Per i restanti casi diversi dagli edifici (infrastrutture a rete, altri manufatti) non è determinabile il tetto massimo.
5.  Sono, altresì, ammesse a contributo le spese per la realizzazione di sistemi innovativi di isolamento sismico o sistemi dissipativi, entro un limite di contributo pari al 10% del tetto massimo.
6.  Le opere di finitura necessarie in correlazione agli interventi strutturali sono ammesse a contributo nel limite massimo di incidenza del 30% dell'importo complessivo delle opere di riparazione e di quelle murarie e impiantistiche strettamente connesse.
7.  Per le pertinenze ed i volumi utili non residenziali annessi all'unità immobiliare, il tetto massimo del contributo è ridotto al 30%.
8.  Per la riparazione statica (e connesse opere) delle parti comuni di edifici comprendenti più unità immobiliari non tutte ammesse a contributo è assegnata agli aventi diritto, cumulativamente, una maggiorazione del tetto massimo del contributo spettante pari al 15% di quello spettante al volume delle unità non ammesse a contributo.
9.  Per la riparazione degli edifici di proprietà privata individuati nei piani di recupero, ove esistenti, ovvero riconosciuti di particolare interesse storico-artistico dalla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, il tetto massimo del contributo è maggiorato del 20%.
10.  E' ammessa a rimborso, sulla base di regolari fatture, anche l'I.V.A. oltre i tetti massimi sopra determinati; l'ammontare rimborsabile è pari alla somma di quella relativa alla quota dei lavori ammessi a contributo e quella relativa alle corrispondenti competenze tecniche.
Art. 6
Criteri progettuali

1.  La progettazione degli interventi deve avere carattere unitario per ogni unità strutturale e deve essere conforme alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica, tenendo in particolare considerazione le condizioni geologiche e geotecniche locali quali risultanti dagli appositi studi ed indagini.
2.  Nel caso che l'edificio sia inserito in un agglomerato, nella progettazione dell'intervento si dovrà tener conto della possibile interazione strutturale con gli edifici adiacenti.
3.  L'intervento proposto dovrà discendere da una corretta interpretazione del quadro di danno e delle vulnerabilità strutturali; dovrà essere coerente e congruente con il danneggiamento e proporzionale all'entità dello stesso e risultare efficace ed economico rispetto ad altre tipologie.
4.  Per gli altri aspetti si rimanda alla vigente normativa in zona sismica e, ove applicabili, alle direttive tecniche emanate in occasione di eventi sismici (v. sisma Umbria-Marche 1997 ed in particolare v. direttiva relativa agli interventi conseguenti al sisma etneo dell'ottobre 2002).
5.  Tutte le opere e le parti dell'intervento aventi carattere prettamente strutturale e quindi da considerare fattori essenziali al conseguimento della resistenza antisismica dell'edificio, saranno considerate condominiali ai fini della maggiorazione prevista dalla presente direttiva.
6.  Solo ai fini del contributo pubblico, le competenze tecniche esposte sono determinate, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successivi decreti ministeriali, unicamente a percentuale sull'importo a base d'asta del progetto, prevedendo di norma uno o due classi e categorie e senza altre maggiorazioni né ulteriori compensi per perizie, rilievi, etc. Le spese per il piano ed il coordinamento della sicurezza ex decreto legislativo n. 494/96, sono ammissibili solo ove il piano stesso sia obbligatorio per la presenza di più imprese ed il contestuale superamento dei limiti di legge. In tal caso si dovranno produrre i contratti di appalto o sub-appalto debitamente registrati.
7.  Il computo metrico estimativo dei lavori sarà suddiviso per categorie di lavori (scavi, demolizioni, strutture in c.a. e consolidamenti, murature e consolidamenti, intonaci, pavimenti e rivestimenti, infissi, impianti idrici, elettrici, etc.); il quadro tecnico-economico indicherà: importo lavori a b.a., somme a disposizione per I.V.A. sui lavori, per competenze tecniche con esclusione di imprevisti.
8.  Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere previsto e realizzato integralmente rispetto ai danni periziati.
Art. 7
Presentazione delle domande e contenuti

1.  La domanda di contributo deve essere presentata presso gli uffici del comune competente per territorio dal proprietario ovvero dal titolare di diritti reali di godimento sul bene che ha subito danni. Per le parti di uso comune o per i beni in comproprietà, la domanda è presentata dall'amministratore ovvero, in sua assenza, da uno dei comproprietari in nome e per conto degli altri. E' necessario riportare come riferimento il nome della persona che ha presentato istanza di sopralluogo e/o denuncia di danno nell'immediato post-evento.
2.  Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; per le domande inviate a mezzo del servizio postale, fa fede la data del timbro postale.
3.  La richiesta di contributo, redatta secondo il modello A/1, dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validità) del sottoscrittore della domanda nonché di:
a)  copia della segnalazione del danno presentata agli uffici pubblici entro la data del 31 maggio 2005, ovvero indicazione dell'accertamento eseguito d'ufficio;
b)  copia dell'ordinanza sindacale di sgombero o inagibilità (eventuale);
c)  titoli di proprietà o di legittimazione alla richiesta;
d)  certificati e planimetrie catastali;
e)  perizia giurata redatta da tecnico abilitato contenente idonea descrizione dell'immobile oggetto della richiesta, della sua consistenza e tipologia costruttiva, dei danni accertati, del nesso di causalità del danno con il dissesto in oggetto, indicazione sintetica delle opere di riparazione o ricostruzione da realizzare, valutazione presuntiva dei costi e del contributo, la previsione di durata dei lavori; idoneo rilievo fotografico dei danni all'immobile.
4.  Successivamente e, a pena di inammissibilità, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'istanza di contributo relativa agli interventi su immobili inagibili dovrà essere integrata, dal titolare o dal progettista delegato, con il progetto esecutivo dell'intervento, debitamente corredato di:
a)  relazione tecnica descrivente l'immobile e le attività insediate, compresi i dati tecnico-amministrativi, nonché la consistenza, la tipologia costruttiva, il danno subito ed il nesso di causalità, gli interventi di riparazione, la valutazione del costo di ripristino comprese competenze professionali, e quella relativa al contributo e la previsione di durata dei lavori. La relazione dovrà esprimersi motivatamente su tutti i punti e in particolare su quelli oggetto di verifica degli uffici;
b)  elaborati grafici (stato di fatto compreso rilievo dissesti e di progetto, compresi elaborati specialistici, calcoli delle strutture completi, ove necessario, di relazione sulle fondazioni e geotecnica, geologica, progetto impianti, etc.);
c)  eventuale piano di sicurezza, ove prescritto dalla vigente normativa (presenza di più imprese e contestuale superamento dei limiti di legge);
d)  elenco prezzi (desunti dal vigente prezzario regionale) ed eventuale analisi prezzi;
e)  computo metrico estimativo dei lavori (suddiviso per categorie: scavi, strutture in c.a., murature, consolidamenti, intonaci, pavimenti, infissi, impianti idrici, elettrici etc.), e quadro tecnico-economico indicante: importo lavori a b.a., somme a disposizione per I.V.A. sui lavori e competenze tecniche con esclusione di imprevisti.
5.  In considerazione delle attuali esigue risorse economiche, il termine per la presentazione dei progetti relativi agli edifici danneggiati ma agibili (pr 1.b, 2.a e 2.b), sarà fissato con successivo provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile.
6.  Resta fermo che le domande di contributo, complete degli allegati di cui al comma 3, devono comunque essere presentate nei termini perentori di cui al comma 2 del presente articolo per tutti i casi di edifici danneggiati inagibili e non.
7.  Il mancato rispetto dei termini fissati per la presentazione dell'istanza di contributo, del progetto esecutivo ed eventuali integrazioni ed il mancato inizio dei lavori comportano oltre la decadenza dal contributo per la riparazione anche la decadenza dal contributo mensile per l'autonoma sistemazione (CAS).
8.  Al fine di consentire un rapido espletamento della fase di elaborazione dei progetti, ciascun professionista non potrà assumere più di quindici incarichi contemporaneamente, per ciascun comune. Nel caso di gruppi di progettazione composti da due, tre o più professionisti, tale limite si raddoppia o rispettivamente si triplica.
Art. 8
Istruttoria e concessione del contributo

1.  Gli uffici competenti di ciascun ente attuatore sono tenuti a completare l'istruttoria di ciascuna istanza entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse, nel rispetto della cronologia di presentazione delle domande.
2.  Preliminarmente l'ufficio procederà ad un esame speditivo delle pratiche e della documentazione, evidenziando in particolare palesi motivi di inammissibilità, distinguendo le istanze secondo le diverse classi di priorità e tipologie, determinando per ciascuna istanza l'importo presuntivamente ammissibile a contributo al fine di stimare i presunti fabbisogni finanziari per ciascuna classe e totali per comune.
3.  L'ufficio è tenuto alla completa istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza, redigendo apposita motivata relazione d'istruttoria completa di parere finale dell'ufficio, quale approvazione tecnico-economica di opera pubblica.
4.  La relazione d'istruttoria, siglata unitamente a tutti gli elaborati di progetto ed alla documentazione tecnico-amministrativa, dal funzionario istruttore e dal responsabile dell'ufficio, è trasmessa all'esame della commissione di cui all'art. 7.
5.  Le domande sono soggette ad esame e controllo da parte degli uffici e delle commissioni in relazione a:
a)  rispetto della tempistica fissata per la denuncia del danno, per la presentazione dell'istanza, del progetto esecutivo e delle integrazioni;
b)  completezza documentazione amministrativa compreso certificazioni di residenza, accertamenti d'ufficio, licenze commerciali, certificati catastali e planimetrie ed atti di provenienza;
c)  corrispondenza fra il danno rilevato nell'immediato post-evento da parte dei tecnici pubblici e il danno dichiarato per come desunto da documentazione fotografica e sopralluoghi;
d)  nesso di causalità con l'evento calamitoso, livello di danneggiamento, correttezza dell'interpretazione meccanica del danno;
e)  congruità e proporzionalità fra intervento proposto e livello di danneggiamento;
f)  efficacia dell'intervento, completezza e sua economicità rispetto ad altri;
g)  corretta stima economica degli interventi, corretto calcolo quantità e corretta applicazione del prezzario;
h)  correttezza del contributo richiesto, compreso spese tecniche ammesse;
i)  completezza atti tecnici progettuali;
j)  conformità alle norme urbanistiche, sismiche, di tutela ambientale;
k)  rispetto della norma sul limite massimo di incarichi svolti dallo stesso professionista nel medesimo comune;
l)  rispetto altre prescrizioni di cui alla presente direttiva presidenziale.
6.  Eventuali integrazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti ove necessario una sola volta dall'ufficio istruttore e successivamente una sola volta dalla commissione. Per la produzione degli atti sarà assegnato un congruo termine che non potrà essere superiore a 45 giorni. La ditta dovrà produrre i documenti richiesti entro il termine fissato pena la decadenza da ogni contributo.
7.  Si procederà all'esame ed al finanziamento delle priorità successive alla 1.a. solo dopo aver garantito alla stessa le relative occorrenze finanziarie.
Art. 9
Iter approvativo e controlli

1.  Per le finalità di cui al comma precedente, ciascun comune, quale ente attuatore, istituisce entro 15 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, una commissione, quale conferenza dei servizi, cui parteciperanno, oltre ad un dirigente tecnico del comune, settore lavori pubblici o urbanistica, un rappresentante del dipartimento regionale della protezione civile, e, ove occorresse in rapporto ai pareri e/o autorizzazioni necessarie, un rappresentante del Genio civile, ed un rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali. La commissione è regolata dalle medesime norme della conferenza di servizio ma è comunque necessaria, per la deliberazione, la presenza del rappresentante del DRPC.
2.  Le commissioni sono presiedute dai rispettivi sindaci o loro delegati. Gli uffici degli enti attuatori all'uopo preposti cureranno tempestivamente, secondo l'ordine cronologico, la completa istruttoria delle pratiche da sottoporre alla commissione.
3.  Tutti gli elaborati del progetto esaminato, approvato, o respinto sono siglati dai membri della commissione comunale e dal funzionario istruttore.
4.  Il parere definitivo espresso dalla commissione vale e sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla-osta ed i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia resi dagli enti regolarmente rappresentati nella stessa.
5.  Al fine di accelerare le procedure, il parere reso dalla commissione può essere espresso, ove necessario e tecnicamente possibile, sub-condizione. In tal caso la commissione, agendo in termini propositivi, indicherà nel dettaglio le condizioni alle quali si esprime il parere favorevole. Il mancato rispetto delle condizioni imposte determina automaticamente la decadenza del diritto al contributo.
6.  Nell'ambito delle attività di controllo la commissione, l'ufficio o il sindaco possono richiedere, e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui era stata dichiarata l'esistenza, ivi compresa la documentazione probatoria del valore dei beni e può procedere ad ispezioni dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento nonché degli interventi di ripristino dichiarati. Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza del nesso di causalità o la insussistenza dei danni o la mancata effettuazione dei lavori, sarà ridotto o revocato il contributo, fermi restando ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.
7.  Spetta a ciascun membro della commissione (tecnico comunale, tecnico del D.R.P.C., e ove necessario rappresentanti del Genio civile e della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali) una indennità pari a E 20 per ogni parere dallo stesso definitivamente reso oltre E 5 per ciascuna u.i. oggetto di istanza di contributo. Restano salvi, se spettanti, il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto nonché il trattamento di missione.
Art. 10
Modalità e termini di concessione ed erogazione dei contributi

1.  I contributi sono concessi dal sindaco, entro 30 giorni dalla compiuta istruttoria con parere favorevole della commissione di cui all'art. 7, unitamente all'autorizzazione o alla concessione edilizia, ove occorrenti.
2.  I contributi saranno concessi nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie e a parità di priorità, secondo l'ordine cronologico di approvazione.
3.  I mandati sono controfirmati dalle ragionerie degli enti attuatori, previa annotazione di ogni singolo contributo in ordine cronologico e in apposito registro per l'impegno di spesa, conservato dal ragioniere generale che può essere consultato dal pubblico.
4.  I contributi agli aventi diritto per importi superiori saranno così effettuati:
a)  in ragione del 20 % del contributo concesso all'inizio dei lavori sulla base del relativo verbale;
b)  in ragione del 70% del contributo, sulla base di stati di avanzamento e certificati di pagamento rilasciati dal direttore dei lavori in misura percentuale rispetto all'importo totale dei lavori previsti, comprensivo dell'I.V.A. e delle competenze tecniche. Previa produzione delle fatture dei lavori, della prevista documentazione contabile e contributiva e di documentazione fotografica significativa;
c)  in ragione del residuo 10% all'atto del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori.
5.  I contributi agli aventi diritto per importi complessivi fino a 5.000,00 euro saranno erogati in un'unica soluzione.
6.  I lavori di riparazione o ricostruzione devono essere iniziati entro 3 mesi dalla notifica dell'approvazione del progetto e in ogni caso entro mesi 1 dalla notifica del provvedimento di finanziamento ed ultimati entro 24 mesi dall'inizio lavori. I suddetti termini sono perentori e possono essere prorogati con provvedimento sindacale per gravi, straordinari e sopravvenuti motivi.
7.  Gli atti finali compreso il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo, e ove necessario la denuncia di variazione ovvero la regolarizzazione catastale, devono essere trasmessi entro mesi 3 dalla fine dei lavori. E' competenza del sindaco, tramite propri uffici, accertare i lavori eseguiti e il rispetto dei superiori termini, in caso contrario, sospendere ogni pagamento, richiedendo eventualmente anche cautelativamente la restituzione delle somme indebitamente percepite. L'ufficio commissariale, quale soggetto finanziatore, provvede al collaudo delle opere.
8.  Sono ammesse perizie di variante in corso d'opera, le stesse sono approvate dall'ufficio comunale sisma se non modificano sostanzialmente il progetto, in caso contrario sono sottoposte al parere della commissione. In ogni caso non può essere superato il contributo originariamente approvato.
Art. 11
Cumulabilità dei contributi

1.  Non è consentita alle opere ammesse a finanziamento la cumulabilità con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo erogati da pubbliche amministrazioni, per le stesse opere e finalità.
2. Nel caso in cui i danni subiti siano coperti da assicurazione, spetta all'avente diritto il ristoro integrale del premio annuale versato. Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile. Al riguardo, a tali soggetti viene corrisposto, in aggiunta, un contributo pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti nel quinquennio antecedente la data dell'evento limitatamente ai beni distrutti o danneggiati, come stabilito dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge n. 61 del 30 marzo 1998.
Art. 12
Conformità urbanistica

1.  Tutti gli interventi devono essere conformi alla vigente normativa urbanistica.
2.  Non sono ammissibili a contributo le istanze relative a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità anche parziale alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia stata presentata istanza di concessione in sanatoria e che la stessa sia stata positivamente definita ai sensi delle vigenti leggi o venga dichiarata accoglibile.
3.  Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni immobili, la dichiarazione di non difformità dalle concessioni o autorizzazioni previste dalla legge (di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e relativamente all'intera struttura od unità immobiliare.
4.  Il comune, al fine di accelerare gli interventi, potrà definire tali istanze contestualmente all'autorizzazione all'intervento con unico provvedimento urbanistico, sempre che sia stata presentata regolare istanza di sanatoria nei termini previsti dalle vigenti leggi e la stessa sia dichiarata ammissibile.
5.  Resta fermo che le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi delle presenti disposizioni non sanano eventuali illeciti urbanistici o abusi edilizi non sanabili ai sensi delle vigenti leggi.
Art. 13
Realizzazione anticipata degli interventi

1.  Al fine di superare quanto più rapidamente possibile la fase dell'emergenza ed il ristabilimento delle normali condizioni di vita per la popolazione colpita, nonché la ripresa delle attività produttive e commerciali, è consentito ai soggetti titolari ai sensi della presente direttiva, i quali, nelle more dell'assegnazione dei contributi pubblici, volessero effettuare con fondi propri il ripristino degli immobili danneggiati, il rapido avvio dei lavori nel pieno rispetto delle previsioni della presente direttiva.
2.  I titolari interessati dovranno presentare apposita istanza al sindaco del comune, corredata, oltre che dalla documentazione di rito, da dichiarazione di assunzione della responsabilità nei confronti dei terzi e dall'impegno a far fronte alle spese con fondi propri.
3.  Il sindaco, per tale finalità, può autorizzare l'immediato inizio dei lavori edili, fatte salve tutte le autorizzazioni urbanistiche e le prescrizioni necessarie a tutela della privata e pubblica incolumità.
4.  Resta inteso che l'esecuzione dei lavori, autorizzata con dette modalità, non inficia il diritto del proprietario all'assegnazione del contributo se dovuto. Parimenti non costituisce in alcun modo titolo di diritto o di priorità al godimento dei benefici normativi di cui alla presente direttiva.

Parte terza
Art. 14
Controllo e monitoraggio - Poteri sostitutivi

1.  Il dipartimento regionale della protezione civile cura l'attuazione degli interventi previsti dalla presente direttiva ed ogni attività gestionale necessaria nonché il coordinamento, il controllo ed il monitoraggio.
2.  Nei casi di riscontrati ritardi nell'attuazione della presente direttiva da parte dell'ente attuatore, il dipartimento regionale della protezione civile si sostituisce al soggetto inadempiente o ritardatario previa diffida.
3.  Per ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità o di ordine pubblico ed, in particolare, al fine di consentire la piena utilizzazione in sicurezza di strade statali, provinciali e comunali, e aree pubbliche o di pubblico interesse, il sindaco ha la facoltà di individuare, prioritariamente, gli interventi su privati da ammettere a contributo anche in deroga all'ordine cronologico di presentazione.
4.  Inoltre, in caso d'inerzia dell'avente diritto, il sindaco, per le medesime ragioni, ha la facoltà di attivare senza indugio l'intervento sostitutivo dell'amministrazione comunale nei limiti strettamente necessari all'eliminazione della situazione di pericolo, potendosi avvalere all'uopo anche dell'ufficio commissariale.
5.  Nei casi di riscontrati ritardi nell'attuazione della presente direttiva da parte dell'amministrazione comunale resta fermo il potere sostitutivo del Commissario delegato che si avvarrà degli uffici commissariali e regionali.
Art. 15
Risorse finanziarie

1.  L'onere per l'attuazione degli interventi di cui alla presente direttiva graverà sulle risorse finanziarie indicate dall'art. 7 dell'ordinanza P.C.M. n. 3450/2004, nonché su altre, anche del bilancio regionale, che saranno all'uopo destinate.
2.  Il finanziamento degli interventi e l'assegnazione dei contributi sono subordinati all'effettiva disponibilità dei fondi all'uopo destinati assicurando prioritariamente la realizzazione degli interventi finalizzati al rientro dei cittadini evacuati e delle attività sospese o gravemente compromesse e, a parità, l'ordine cronologico di approvazione dei progetti e delle pratiche di contributo.
3.  Per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e coordinamento degli interventi di cui alla presente direttiva, l'Ufficio commissariale - dipartimento regionale della protezione civile può disporre di una somma non superiore all'uno per cento del finanziamento complessivo per gli interventi, ed a valere sui fondi predetti, per coprire le spese relative a missioni, straordinario, attrezzature e consumi strettamente correlati alle attività della presente direttiva.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 2005.
  CUFFARO 


Cliccare qui per visualizzare i modelli in formato PDF


(2006.2.72)
Torna al Sommariohome



022*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 30 -  63 -  90 -  33 -  13 -  29 -