REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2006 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

PRESIDENZA


CIRCOLARE COMMISSARIALE 11 gennaio 2006.
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, articolo 21, comma 17 - Fondo di rotazione a garanzia della spesa inerente la gestione integrata dei rifiuti e copertura della stessa.

AI SINDACI DEI COMUNI
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI
A TUTTE LE SOCIETÀ DI AMBITO
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
e, p.c.  ai prefetti 

Si ravvisa la necessità di fornire primi chiarimenti in ordine alla norme contenute nella legge regionale in oggetto, pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 23 dicembre 2005, parte prima.
Il legislatore regionale, con le norme citate, ha istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Il funzionamento del fondo dovrà essere stabilito con successivo decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.
La norma ha l'obiettivo di assicurare lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, servizio pubblico essenziale, che non può subire interruzioni o rallentamenti, per evidenti ragioni di tutela della salute e dell'ambiente.
Con tale garanzia, rappresentata dal fondo di rotazione, si ritiene che le società d'ambito possano ottenere una maggiore capacità di indebitamento presso il sistema bancario, con la garanzia dell'intervento diretto dell'Amministrazione regionale. In relazione al primo aspetto, si ritiene che le società d'ambito vedano accresciuta la possibilità di affidamento da parte del sistema bancario e corrispondentemente, ove ne abbiano necessità e ciò sia ritenuto indispensabile per assicurare il servizio, potranno attivarsi per l'ottenimento di maggiori finanziamenti. In riferimento all'indebitamento bancario, le società d'ambito dovranno porre la massima attenzione alla compatibilità con gli equilibri di bilancio, tenuto conto del generarsi dei conseguenti costi per interessi passivi che dovranno essere evidenziati opportunamente con la massima chiarezza, anche con il riferimento ai comuni per i quali si è reso necessario e indispensabile il ricorso all'indebitamento.
Il secondo aspetto è rappresentato dall'intervento finanziario del fondo di rotazione gestito dall'Amministrazione regionale: detto intervento ha carattere temporaneo e dovrà seguire all'utilizzo di tutte le modalità di finanziamento delle spese per la gestione dei rifiuti, senza che possa essere utilizzato per la copertura di altre tipologie di spesa.
L'intervento del fondo di rotazione in parola, infatti, avverrà successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni dell'ambito territoriale ottimale e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario.
Inoltre appare necessario che il ricorso al fondo di rotazione da parte delle società d'ambito venga accompagnato da un adeguato cronoprogramma di un piano di rientro dall'anticipazione.
Anche il requisito previsto per l'accesso alle risorse del fondo di rotazione, costituito dall'avere un capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato, deve essere inteso nel senso di indurre al necessario rafforzamento della struttura finanziaria delle società d'ambito. Si raccomanda, pertanto, agli enti locali di capitalizzare adeguatamente le rispettive società d'ambito.
Le norme in oggetto, inoltre, ribadiscono l'obbligo dei comuni di intervenire finanziariamente, al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e di istituire nel proprio bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. L'adeguatezza della dotazione del capitolo di spesa dovrà essere attestata dagli enti locali nei documenti di accompagnamento allo strumento finanziario di previsione e dovrà essere opportunamente evidenziata con apposito prospetto dimostrativo.
Con riferimento alla copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la stessa coinvolge le modalità del passaggio da tassa a tariffa previsto dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinato dal D.P.R. n. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni. Detto passaggio deve avvenire con la maggiore gradualità possibile, utilizzando tutte le opportunità offerte dalla normativa richiamata e dalla specifica disposizione di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, in modo da ridurre al minimo e diluire nel tempo l'impatto tariffario sulle utenze per le quali occorre adeguare in maggior misura l'importo corrisposto alla quantità di rifiuti prodotti, ferma restando la necessità di intervenire adeguatamente contro l'evasione e l'elusione. A tale proposito, si richiama quanto già chiarito dal Ministero delle finanze con circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E, in merito alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia: CROSTA
(2006.3.241)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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