REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2006 - N. 6
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


   

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005, recante: "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".

Ricorso n. 101 depositato il 27 dicembre 2005
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2005, ha approvato il disegno di legge n. 1077 dal titolo "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 10 dicembre 2005.
Il provvedimento legislativo apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 32/2000, nel dichiarato intento di rendere più snelle le procedure per l'erogazione degli aiuti alle imprese, consentire un'accelerazione della spesa e per gli interventi previsti nel P.O.R. Sicilia 2000-2006 e, al contempo, sostenere più incisivamente gli imprenditori operanti in settori ritenuti strategici per il rilancio dell'economia della Regione.
In tale contesto, la norma contenuta nell'art. 3, 2° comma, che di seguito si trascrive, dà adito a censure di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione:
"2.  Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:
"5.  Gli originari assegnatari hanno diritto, su istanza, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche se le attività commerciali di cui al presente articolo siano state svolte, sempre alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di fatturato annuo e di numero di dipendenti previsti dal comma 1 del presente articolo, gli stessi andranno riferiti al complesso delle ditte operanti nello stesso lotto.
6.  Ogni qualvolta si trovino in concorrenza istanze presentate in ordine al medesimo lotto dagli originari assegnatari e dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, sono sempre preferite le istanze presentate dagli originari assegnatari.".
La stessa formulazione della norma, che fa riferimento al contempo a diversi parametri e criteri anche confliggenti fra loro per individuare i potenziali assegnatari dei lotti, in deroga all'ordinarie procedure, è chiaro indice del venir meno del carattere di astrattezza e generalità del provvedimento legislativo.
La disposizione appare essere finalizzata, anche in considerazione dell'eccessiva minuziosità della previsione, a predeterminarne i destinatari, la cui individuazione non sfugge già fin d'ora al legislatore.
Parimenti censurabile, per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione, è il 3° comma dell'art. 17, che si riporta:
"3.  Nel bacino estrattivo di Custonaci, fino all'approvazione dei piani di recupero ambientale di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni possono essere concesse anche in deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati.".
Palese è la mancata considerazione della tutela dell'ambiente e del paesaggio che viene subordinata, sia pure in forma temporanea, alla prosecuzione di attività imprenditoriali nel settore estrattivo.
P. Q. M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dr. Carlo Fanara Vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
Impugna

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 1077, titolo "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005:
-  art. 3, 2° comma, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
-  art. 17, 3° comma, per violazione degli artt. 3, 9 e 97 Cost.
Palermo, 14 dicembre 2005.
Il Vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana: FANARA
(2006.3.186)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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