REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2006 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie".

Ricorso n. 99 depositato il 23 dicembre 2005
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2005, ha approvato il disegno di legge n. 1084 dal titolo "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 10 dicembre 2005.
Il provvedimento legislativo presentato dalla Giunta, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa che precede il testo normativo, utilizza le maggiori entrate, pari a 1.165.846 migliaia di euro, per finanziare nuove e/o maggiori spese in settori ritenuti strategici per l'azione di governo. Al testo originario sono stati presentati oltre 400 emendamenti esaminati dalla Commissione bilancio, a cui ne sono stati aggiunti altri in aula vertenti sulle più disparate materie di intervento regionale.
La molteplicità delle norme che suscitano rilievi di carattere costituzionale induce, per semplificare la redazione dell'atto di gravame, a riunire le stesse secondo la materia disciplinata e le norme costituzionali ritenute violate.
Un primo gruppo di disposizioni: art. 12, comma 5; art. 18, commi 7, 12, 16, 17, 18, 19 e 20; art. 20, commi 22, 30, 31, 32, 33, 34, 37 e 44; art. 21, commi 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37; art. 23, 11° comma; art. 24, commi 1, 7, 8, 9, 10, 15,19, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 40, 42 e 43; art. 26, 10° comma; art. 27, 2° e 10° comma; art. 28, 3° comma (cap. 373703, cap. 377729, cap. 377720, cap. 377722, cap. 377727, cap. 413311), attiene all'erogazione di contributi ad associazioni ed enti, per le finalità più disparate, per oltre 10.000 migliaia di euro.
Alcune di esse non identificano neppure l'ente destinatario (ad esempio, Associazione Casa dei Giovani, A.R.I.S., Associazione per l'arte, Istituto S. Pio V di cui non è indicata neppure la sede) né chiariscono le finalità né la destinazione del contributo.
La vastità del fenomeno, che riguarda decine di enti operanti in realtà locali e settori di intervento diversi, accompagnata dall'erogazione indiscriminata di contributi a vario titolo (anche per la copertura di passività), in deroga alle ordinarie procedure amministrative volta alla verifica del possesso dei requisiti e della rilevanza sociale dell'azione svolta, tale da renderli meritevoli di percepire un sostegno pubblico, fa considerare tutte le disposizioni in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
Tali norme, inoltre, costituiscono violazione del principio di eguaglianza di trattamento, sancito dall'art. 3 della Costituzione, rispetto a tutte le rimanenti associazioni che svolgono azioni di eguale natura ed eventualmente anche di maggiore impatto sociale e che richiedono sostegno pubblico per le proprie attività secondo le ordinarie procedure, conseguendo eventualmente finanziamenti per importi minori.
Analoghe censure vanno svolte riguardo alle previsioni di un secondo gruppo di norme costituito dalle seguenti: art. 18, 8° e 10° comma; art. 21, 24° comma; art. 24, 32°, 35° 36° e 44° comma e l'art. 27, 1° comma. Queste prevedono il finanziamento di manifestazioni culturali di vario genere, riguardanti diversi ambiti del territorio regionale in deroga - poiché disposto "ope legis" - alle ordinarie procedure amministrative che assistono l'erogazione di contributi pubblici, la programmazione degli interventi e il controllo successivo tramite la rendicontazione della spesa sostenuta.
Un terzo gruppo di norme, vertenti su diversi settori di intervento regionale, si ritiene lesivo del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto ispirato al perseguimento di finalità particolari. Le disposizioni contenute nell'art. 18, 3° e 5° comma; nell'art. 21, 5° e 25° comma, nonché nell'art. 23, 17° comma, prevedono tutte l'instaurazione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure previste.
L'art. 18, 11° comma, si pone anch'esso in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto prevede l'erogazione di un contributo "nella misura forfettaria di 15 migliaia di euro per ciascun socio" della cooperativa edilizia "La Gazzella" di Messina, indipendentemente dalla valutazione sull'andamento del contenzioso in atto pendente.
Censurabile sotto il profilo dell'irragionevolezza è la disposizione dell'art. 20, 16° comma, che riproduce sostanzialmente una norma di analogo contenuto inserita nel D.D.L. n. 1077 (art. 3) approvato nella medesima seduta.
Del pari irragionevole è la norma dell'art. 21, 2° comma, contenente l'interpretazione autentica della previsione di cui all'art. 13, legge regionale n. 19/97, già oggetto di intervento identico ad opera dell'art. 1, legge regionale n. 16/2004.
Irragionevole e contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione è anche la previsione dell'art. 27, 8° comma, che equipara alla radiazione di automezzi la cessione di questi ad enti ed associazioni no profit, nonostante la radiazione stessa abbia costituito presupposto per la concessione di sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo.
Verrebbe vanificata così la ratio di interventi pubblici finalizzati al rinnovo degli autoparchi destinati al trasporto pubblico di linea, in quanto verrebbero rimessi ora in circolazione automezzi di dubbia sicurezza con rischi per l'incolumità pubblica.
L'art. 21, 12° comma, appare anch'esso censurabile per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., laddove estende la disciplina agevolativa, anche fiscale, dettata in favore delle associazioni di volontariato ai consorzi costituiti dalle stesse con la partecipazione, seppur minoritaria, di altri soggetti ed enti che in ipotesi possono perseguire finalità diverse, potenzialmente anche di lucro.
Il 23° comma del medesimo art. 21 prevede l'erogazione di un contributo aggiuntivo in favore dei comuni capoluogo in dissesto, a valere sulla disponibilità del fondo per le autonomie locali.
Detta disposizione non appare conforme agli artt. 3 e 97 Cost., giacché distoglie risorse agli enti con sana amministrazione, che hanno già redatto i propri documenti finanziari sulla base dell'originaria consistenza del fondo in questione, ponendoli in difficoltà nella gestione delle proprie funzioni.
Censurabile ancora sotto il profilo del rispetto dell'art. 97 Cost. è la previsione dell'art. 22, 2° comma, laddove viene posto come eventuale il pagamento da parte degli acquirenti di alloggi popolari di oneri per le opere di manutenzione straordinaria sostenuta dagli enti pubblici proprietari che procedono alla loro dismissione. A fronte di un innegabile beneficio per il privato, derivante dalla possibilità di acquistare a prezzo oltremodo contenuto un immobile già restaurato, corrisponde per la pubblica amministrazione una mera eventualità di compartecipazione agli oneri per le opere di manutenzione.
L'art. 24, 2° comma, è del pari lesivo del principio di cui all'art. 97 Cost., in quanto prevede la deroga ai canoni e corrispettivi vigenti per il rilascio di autorizzazioni all'accesso di luoghi di cultura per l'esercizio di attività cinematografica, da parte di una struttura appositamente istituita ed operante per conto del competente dipartimento regionale.
Qui non è ravvisabile l'interesse specifico dell'Amministrazione, non solo nell'istituzione di una apposita struttura, ma anche nell'autorizzazione ad agire in deroga agli ordinari corrispettivi e quindi potenzialmente escludendoli.
Un quarto gruppo di norme - art. 19, 27° comma; art. 20, 18° comma e art. 25, 4° e 5° comma - che istituiscono nuove figure professionali non contemplate in via di principio dalla legislazione statale, si pone in contrasto con l'art. 117, 2° comma, della Costituzione.
Infatti, non è vigente in atto nessuna disciplina quadro statale sull'esercizio dell'attività di amministratore di condominio né di tecnico della riabilitazione equestre né di operatore delle discipline bio naturali, né tantomeno di pedagogista del ruolo sanitario.
Lesiva del principio di eguaglianza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. è la norma contenuta nel 1° comma dell'art. 25, con cui si dispone un trattamento di assistenza ospedaliera particolare in favore dei ciechi di guerra.
Le particolari forme di assistenza previste, lodevoli nell'intento, più che essere oggetto di disposizione specifica dovrebbero essere estese a tutti i non vedenti ricoverati in nosocomi pubblici.
L'art. 17, che contiene disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica, è anch'esso lesivo dell'art. 97 Cost., atteso che prevede modalità di esercizio della relativa attività, compresa la cattura e l'abbattimento, in difformità da quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 157/92.
Ciò comporta interferenza in materia penale, in quanto rende di fatto legittimo l'esercizio dell'attività venatoria al di fuori del calendario stabilito e anche nei confronti di specie protette, comportando altresì un depauperamento indiscriminato della fauna selvatica, patrimonio indisponibile di tutta la collettività, ledendo i principi di cui agli artt. 97 e 9 della Costituzione.
Un quinto consistente gruppo di norme difetta dei normali requisiti che assicurano la corretta applicazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione.
Gli articoli e le disposizioni di seguito riportati: art. 11; art. 16; art. 18, 6° e 14° comma; art. 19, 22°, 23°, 25°, 30° 31°, 36°, 37°, 43° e 44° comma; art. 21, 11° e 16° comma; art. 25, 14° comma, infatti, non contengono l'ammontare degli oneri derivanti con conseguente impossibilità di verifica della relativa copertura.
Le disposizioni degli artt. 20, 17° comma; 26, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°,12°, 13°, 14° e 15° comma; 27, 5° comma, sono tutte attinenti alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica e a vario titolo e per diverse motivazioni danno adito a rilievi di ordine costituzionale.
Nello specifico, il 17° comma dell'art. 20 introduce una disciplina derogatoria alle ordinarie norme di gestione del territorio per quanto attiene ad attività produttive cofinanziate da interventi pubblici di varia natura.
Tale modo di procedere del legislatore costituisce un palese vulnus dell'autonomia degli enti locali, istituzionalmente preposti alla pianificazione e gestione del proprio territorio attraverso gli ordinari strumenti e compromette, altresì, le condizioni per un'adeguata tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività che vi risiede.
La norma si pone, pertanto, in contrasto con gli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione.
Analoghe censure valgono per l'art. 26, 11° comma, che prevede la possibilità per i privati di realizzare in verde agricolo manufatti nell'ambito di progetti integrati territoriali, e nei PRUSST nonché nei patti territoriali o nei contratti d'area.
Parimenti, il comma 15 dell'art. 26 e il comma 5 dell'art. 27 sono censurati per violazione degli artt. 9, 97 e 114 della Costituzione, in quanto, rispettivamente, prevedono la realizzazione di insediamenti di carattere sportivo e per il tempo libero e di campeggi nelle zone destinate a verde agricolo, in deroga allo strumento urbanistico ed anche alla fascia di rispetto di cui all'art. 15, legge regionale n. 78/76.
Del pari e per le medesime considerazioni è censurata anche la disposizione del 14° comma dell'art. 26, che consente la realizzazione in verde agricolo di insediamenti produttivi, purché ammessi a finanziamento pubblico secondo i bandi del P.O.R. Sicilia.
Analoghe considerazioni valgono anche per le previsioni del 6° e 7° comma dell'art. 26, che amplia la portata delle disposizioni statali di cui all'art. 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, in materia di condono edilizio.
Viene prevista infatti la possibilità di sanare gli edifici di tipo non residenziale, o che conseguono successivamente il parere favorevole della pubblica amministrazione preposta alla tutela dei vari interessi ambientali, paesistici, geologici etc., esclusi dalla normativa statale, costituendo così anche un'indebita interferenza in materia penale e violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché vengono legittimate condotte penalmente sanzionate per la generalità dei cittadini.
Per quanto attiene il 9° comma, che introduce la certificazione della qualità edilizia ed abitativa, si rileva che, a fronte dei previsti benefici ovverossia del titolo di priorità nell'accesso alle provvidenze pubbliche, sussiste un mandato eccessivamente ampio per il Presidente della Regione ai fini dell'individuazione dei contenuti, delle modalità e dei parametri richiesti per l'attribuzione della certificazione stessa.
Al Presidente della Regione è altresì demandata l'istituzione dell'elenco degli operatori autorizzati al rilascio della certificazione, che in ogni caso nella fase di prima attuazione viene conferita ad un non meglio identificato Istituto siciliano di certificazione ambientale abitativa (I.S.C.A.A.).
Tale previsione si ritiene in contrasto, proprio per la estrema genericità delle prescrizioni che non limitano la discrezionalità dell'autorità amministrativa, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Oggetto di censura è, altresì, il 10° comma del medesimo art. 26, secondo cui, in caso di demolizione e ricostruzione, il nuovo edificio possa solo coincidere in parte con quello preesistente, fermo restando il volume esistente e il rapporto di copertura sul lotto e il rispetto delle distanze. Tale disposizione consente nei fatti di modificare la sagoma degli edifici e potenzialmente la tipologia e destinazione d'uso, conducendo ad una incontrollabile alterazione, specie nelle zone rurali o sottoposte a vincolo del paesaggio e dell'ambiente in genere, e pertanto si pone in contrasto con gli artt. 97 e 9 della Costituzione.
Lesiva degli artt. 97 e 114 della Costituzione è anche la previsione dell'art. 26, 12° comma, che, pure sorretto da valide finalità, introduce una normativa derogatoria a favore di soggetti portatori di handicap per la realizzazione di manufatti ad ausilio dei medesimi, senza però vincolare l'utilizzo e la destinazione per un congruo periodo di tempo. Nei fatti, verosimilmente, la norma potrebbe essere distorta nell'applicazione e consentire la realizzazione di cubatura eccessiva rispetto ai fini in deroga ai parametri urbanistici vigenti da utilizzarsi per finalità diverse da quelle originarie dopo un breve lasso di tempo (3 anni).
Irragionevole, inoltre, per l'errato riferimento normativo in esso contenuto, è il 13° comma del medesimo art. 26.
L'art. 21, comma 13, che consente l'erogazione dell'indennità di fine mandato ai sindaci che per loro scelta non hanno percepito l'indennità mensile di funzione, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, giacché verosimilmente introdurrebbe un compenso aggiuntivo, non previsto dalle vigenti disposizioni, per coloro i quali hanno optato per indennità provenienti da altre fonti.
Un cospicuo numero di disposizioni attiene alla materia del personale, di ruolo e non, appartenente alla Amministrazione regionale, al servizio sanitario regionale e a vari enti vigilati o strumentali della Regione.
In tutte queste norme si assiste ad un sovvertimento dei principi che devono ispirare la pubblica amministrazione nel perseguimento dei propri scopi, avvalendosi del personale secondo criteri e modalità strettamente funzionali alle esigenze anche di economicità dell'amministrazione stessa.
Inoltre, va rilevato che nell'attuale congiuntura economica, al fine di rispettare i parametri di appartenenza all'Unione europea, costituisce un consolidato indirizzo della politica di tutti i livelli di governo il contenimento della spesa del personale ed il contingentamento delle assunzioni negli uffici pubblici.
Detti principi inoltre sono trasfusi nei patti di stabilità economica annualmente sottoscritti dalle regioni, anche a statuto speciale, con lo Stato.
La Costituzione, inoltre, impone agli artt. 51 e 97 il concorso pubblico quale forma di accesso alla pubblica amministrazione, al fine di garantire la selezione delle migliori professionalità a garanzia del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
Orbene, da questi parametri logico-giuridici le norme che di seguito si trascrivono sembrano esulare:
-  art. 6; art. 8, 2° comma; art. 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma; art. 13, 2° comma; art. 15; art. 19, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° 10°, 11°, 12°, 15°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 40°, 41°, 42°, 43° e 45° comma; art. 20, 35°, 40° e 43° comma; art. 23, 7° comma; art. 24, 39° comma; art. 25, 14° e 15° comma.
La molteplicità delle disposizioni censurate induce a suddividerle in categorie, per materia e tipologia di censura, al fine di semplificare l'esposizione delle motivazioni del presente atto di gravame.
Le norme contenute nei commi 4°, 10°, 11°, 12° e 25° dell'art. 19 costituiscono tutte interventi in materia di previdenza in quanto estendono il regime previgente a quello statale, disposto per la generalità dei dipendenti regionali a decorrere dalla legge regionale n. 21/86, a nuove categorie di dipendenti o introducono modalità diverse rispetto alla normativa statale sul riscatto e il ricongiungimento di periodi contributivi. Esse pertanto esulano dall'ambito di competenza del legislatore regionale, ai sensi dell'art. 117, 1° comma, lett. o), della Costituzione, che l'attribuisce allo Stato.
Le disposizioni degli artt. 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma; 19, 19°, 24°, 33°, 36°, 37° e 45° comma; 20, 35° e 43° comma; 23, 7° comma, prevedono tutte o garanzie occupazionali o il rinnovo o la proroga di contratti a tempo determinato di personale in atto in servizio presso gli uffici regionali o presso enti sottoposti a vigilanza e/o strumentali della Regione.
Il mantenimento e la prosecuzione di rapporti di lavoro precario di un non definito e quantificabile numero di soggetti, reclutati senza aver seguito le ordinarie procedure di selezione e verificato la necessità specifica della pubblica amministrazione destinataria, costituisce - come detto - violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 81, 4° comma, per quelle norme che, pur prevedendo nuove e/o maggiori spese, non ne quantificano l'ammontare né ne determinano la copertura.
L'art. 19, 35° comma, e l'art. 8, 2° comma, riproducono sostanzialmente le disposizioni del D.D.L. n. 778, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 2005 ed impugnato da questo ufficio in data 12 agosto 2005 per violazione degli artt. 97 e 81, 4° comma, della Costituzione. Le motivazioni addotte a sostegno del cennato ricorso si intendono integralmente richiamate.
Le disposizioni dell'8° comma dell'art. 19 e del 40° comma dell'art. 20, si ritengono censurabili per violazione del principio di ragionevolezza sancito dagli artt. 3 e 97 Cost., in quanto entrambe contengono rinvii a norme statali, nel primo caso abrogate e nel secondo già operanti in virtù dell'art. 1, 2° comma, della legge regionale n. 10/2000.
Le norme contenute negli artt. 15; 19, 1°, 2°, 3° 15°, 22°, 30°, 40° e 43° comma; 24, 39° comma, prevedono l'immissione nei ruoli dell'Amministrazione regionale e di enti pubblici ed istituzioni locali e/o la progressione in carriera di personale già dipendente a vario titolo, senza le prescritte procedure di selezione pubblica nel rispetto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione ed anche in assenza della quantificazione del maggiore onere derivante per gli enti interessati e della conseguente copertura finanziaria prescritta dall'art. 81 della Costituzione.
Analoghe censure vanno mosse agli artt. 6, 1° e 4° comma; 19, 26° comma e 25, 14° e 15° comma, in quanto prevedono con diverse procedure l'immissione nel ruolo del servizio sanitario regionale, in assenza di una programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni destinatarie e della conseguente valutazione delle specifiche necessità e priorità.
Inoltre gli artt. 6, 4° comma; 19, 26° comma e 25, 15° comma, non contengono la quantificazione della spesa e la copertura finanziaria della stessa.
La norma dell'art. 19, comma 21, appare volta ad attribuire posizioni e retribuzioni dirigenziali a personale assunto con contratto a termine, senza una preventiva valutazione dell'idoneità degli stessi allo svolgimento di mansioni superiori e della necessità della pubblica amministrazione ospitante della relativa utilizzazione.
I commi 41 e 42 del medesimo articolo consentono il mantenimento in servizio presso la RESAIS S.p.A. di personale proveniente dai soppressi enti economici regionali e il conseguente loro potenziale utilizzo presso l'Amministrazione regionale, notoriamente dotata di proprio personale in numero elevato.
Il 5° comma dell'art. 19, che abroga lo spoil system nell'Amministrazione regionale, va in direzione opposta ai vigenti criteri che ispirano il rapporto fiduciario tra l'alta dirigenza nella pubblica amministrazione e l'autorità di indirizzo politico e costituisce, pertanto, motivo di disparità di trattamento rispetto alla generalità dei funzionari di vertice nelle altre amministrazioni di ogni livello di governo.
Il 6° comma del medesimo articolo, in quanto parifica "ope legis" e senza alcun criterio obiettivo e preordinato due uffici speciali dell'Amministrazione ai dipartimenti regionali, comportando un notevole aggravio di spesa per la retribuzione dei rispettivi dirigenti, costituisce violazione dell'art. 97 Cost.
Il 2° comma dell'art. 13, infine, laddove prevede la corresponsione di indennità aggiuntive, la cui determinazione è effettuata con atto del Presidente della Regione, in favore di un contingente di personale regionale, configura un'indebita interferenza in materia di diritto privato giacché, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, ogni forma di remunerazione deve essere rimessa alla contrattazione sindacale.
L'art. 26, 1° comma, è viziato da irragionevolezza, in quanto prevede l'abrogazione di una norma, quella dell'art. 11 della legge regionale n. 5/99, che, a sua volta, abrogava l'art. 34, 2° comma, della legge regionale n. 25/93 e riconosceva al contempo l'appartenenza al demanio marittimo dello Stato dell'area attrezzata Punta Cugno.
L'eventuale reviviscenza della norma del 1993 comporterebbe l'acquisizione, ope legis, al patrimonio della Regione di un bene che invece appartiene allo Stato.
Il comma 13 dello stesso art. 26 è anch'esso affetto da illogicità manifesta per errato riferimento normativo, in quanto la legge richiamata attiene a materia totalmente diversa da quella che si intende disciplinare.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dr. Carlo Fanara Vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto
Impugna

I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 1084 dal titolo "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005:
-  art. 12; art. 18, commi 3°, 5°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°; art. 20, commi 16°, 22°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34° 37° e 44°; art. 21, commi 2°, 5°, 12°, 13°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 35°, 36° e 37°; art. 22, 2° comma; art. 23, 11°, 17° comma; art. 24, commi 1°, 2°, 7°, 8°, 9°, 10°, 15°, 19°, 27°, 28°, 29°, 30°, 32°, 33°, 35°, 36°, 37°, 38°, 40°, 42°, 43° e 44°; art. 26, 1°, 9° e 13° comma; art. 27, 1°, 2°, 8° e 10° comma; art. 28, 3° comma, limitatamente ai capitoli 373703, 377729, 377720, 377722, 377727 e 413311 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
-  art. 19, 27° comma; art. 20, 18° comma; art. 25, 4° e 5° comma, per violazione dell'art. 117, 2° comma, della Costituzione;
-  art. 25, 1° comma per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
-  art. 17 per violazione degli artt. 9, 97 Cost. e dell'art. 19 della legge n. 157/92 per interferenza in materia penale;
-  art. 6, 4° comma; art. 9, 1°, 2°, 3° 4°, 5°, 6°, 7° comma; art. 11; art. 16; art. 18, 6° e 14° comma; art. 19, 1°, 2°, 3°, 6°, 19°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31°, 33°, 36°, 37°, 39°, 43°, 44° e 45° comma; art. 21, 11° e 16° comma; art. 25, 14° e 15° comma per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione;
-  art. 20, 17° comma; art. 26, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° e 15° comma;
-  art. 27, 5° comma per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione e per interferenza in materia penale;
-  art. 6, 1°, 2°, 3°, 4° comma; art. 8, 2° comma; art. 9, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma; art. 13, 2° comma (anche per interferenza in materia di diritto civile);
-  art. 15; art. 19, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 30°, 31°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 40°, 41°, 42°, 43° e 45° comma; art.19, 4°, 10°, 11°, 12° e 25° comma (anche per violazione dell'art. 117, 1° comma, lett. o, Cost.); art. 20, 35°, 40° e 43° comma; art. 23, 7° comma; art. 24, 39° comma; art. 25, 14° e 15° comma, per violazione degli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione.
Palermo, 14 dicembre 2005.
Il Vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana: FANARA
(2006.3.185)
Torna al Sommariohome


046

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 30 -  63 -  90 -  33 -  13 -  29 -