REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2006 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 1 febbraio 2006, n. 5.
Riproposizione di norme concernenti la Fondazione "The Brass Group".

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Fondazione "The Brass Group"

1.  La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della musica jazz e contemporanea partecipando alla costituzione della fondazione di diritto privato promossa dall'Associazione siciliana per la musica del novecento "The Brass Group città di Palermo", concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale ed al finanziamento dell'attività da essa svolta. La fondazione, denominata "Fondazione The Brass Group", ha sede a Palermo. Alla fondazione possono partecipare enti pubblici e privati. Lo statuto della fondazione prevede che, a fronte della partecipazione della Regione siciliana, il presidente, un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio dei revisori, sono designati dalla Presidenza della Regione siciliana di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione.
2.  La fondazione persegue, senza fini di lucro, la diffusione dell'arte e della cultura musicale del ventesimo secolo; organizza e gestisce un complesso orchestrale permanente, denominato "Orchestra jazz siciliana", specializzato nell'esecuzione di musica contemporanea; promuove e gestisce un centro studi dotato di biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato "Brass Group Jazz Museum", aperto alla pubblica fruizione; provvede alla formazione professionale dei propri quadri artistici e tecnici ed all'educazione musicale della collettività attraverso la "Scuola popolare di musica".
3.  La fondazione provvede direttamente alla gestione del teatro e dei locali che ad essa possono essere affidati, conservandone il patrimonio storico musicale; può realizzare, nel territorio nazionale ed all'estero, concerti orchestrali ed altre manifestazioni rientranti negli scopi istituzionali; conserva i diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche dei quali l'associazione promotrice era titolare. La fondazione mantiene la qualificazione di interesse regionale attribuita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, nonché il diritto a percepire i contributi statali, regionali, provinciali e comunali, spettanti all'associazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.
4.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a porre in essere tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione in qualità di socio fondatore, provvedendo alla sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme di cui al presente articolo. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2006, quale quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale, in qualità di socio fondatore, la somma di 625 migliaia di euro.
5.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è, altresì, autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2006, un contributo per la gestione ordinaria della fondazione, pari a 150 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
6.  La Regione, al fine di rafforzare la realtà musicale mediante la presenza di una pluralità di soggetti e delle relative esperienze favorisce la fusione di due o più enti, assicurando il mantenimento in loro favore dei contributi loro erogati per l'esercizio precedente, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.
7.  La Regione riconosce la "Fondazione The Brass Group" quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-americana, e ne promuove la presenza nei programmi di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
8.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 775 migliaia di euro, di cui 625 migliaia di euro per le finalità del comma 3 e 150 migliaia di euro per le finalità del comma 4. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

Art.  2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  PAGANO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, commi 3 e 6:
-  Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, recante "Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione siciliana." così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 4 - Compiti della Commissione regionale per le attività musicali. - La Commissione regionale per le attività musicali:
-  elabora, con il concorso dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, lo schema di piano triennale delle attività musicali che dovrà prevedere la misura degli interventi destinati al raggiungimento, nel triennio, di quanto indicato negli articoli 1 e 2, nonché l'elenco delle associazioni concertistiche suddividendole in: associazioni di interesse regionale quando, operanti in Sicilia da un quinquennio, abbiano organizzato almeno 30 manifestazioni concertistiche annue di alto livello artistico; associazioni di interesse provinciale quando, operanti in Sicilia da un triennio, abbiano organizzato cicli di almeno 10 manifestazioni concertistiche annue di alto livello artistico; associazioni di interesse locale quando abbiano operato in Sicilia da un triennio ed abbiano organizzato almeno 5 manifestazioni di carattere musicale.
Lo schema di piano, nonché l'elenco delle associazioni concertistiche, saranno approvati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
-  esprime pareri sul programma degli interventi finanziari e dei contributi previsti dalla presente legge.
La Commissione regionale per le attività musicali è tenuta ad esprimere i pareri di cui al precedente alinea entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine i predetti pareri si intendono resi favorevolmente.
La Commissione regionale per le attività musicali svolge inoltre ogni altra attività consultiva, di studio e di verifica che possa esserle richiesta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
Le funzioni attribuite al Comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, limitatamente al settore delle attività musicali, saranno svolte, secondo quanto previsto dalla presente legge, dalla Commissione regionale per le attività musicali.".
"Art. 5 - Programma annuale di interventi. - L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni dello schema di piano triennale delle attività musicali e delle istanze presentate annualmente dagli enti, organismi e associazioni concertistiche, formula un programma di interventi finanziari che dovrà prevedere l'ammontare dei contributi:
a)  in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale, tenendo conto del livello artistico dei programmi presentati, della capacità organizzativa delle associazioni e dell'organicità dei cicli che si intendono svolgere, nonché della attività che si propongono di realizzare in zone non adeguatamente servite e della programmazione di concerti nei quali sia prevista la partecipazione di musicisti siciliani;
b)  in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per lo svolgimento di iniziative di particolare rilievo scientifico nel quadro della ricerca musicologica ed etno-musicologica;
c)  in favore dei comuni, delle province e delle istituzioni culturali per l'organizzazione di iniziative e di attività, anche concertistiche, volte alla più ampia diffusione della cultura musicale, con particolare riferimento alla musica popolare e alla danza folkloristica;
d)  in favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'organizzazione di particolari iniziative volte alla più ampia diffusione della cultura musicale.".
Nota all'art. 1, comma 5:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1095
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula Stralcio VII nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 347 dell'11 gennaio 2006; n. 348 del 17 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.254)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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