REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2006 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 9 novembre 2005.
Disciplina per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte degli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;
Visto l'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;
Visto l'art. 91 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni;
Visti i decreti relativi all'organizzazione degli uffici centrali e periferici dei dipartimenti;
Ritenuto di dover individuare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i servizi, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste: dipartimento regionale interventi strutturali, dipartimento regionale interventi infrastrutturali e dipartimento regionale foreste;
Ritenuta l'opportunità di individuare in uno stesso provvedimento anche i lavori da eseguirsi in economia, secondo il combinato disposto dell'art. 1 del D.P.R. n. 384/2001 e l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, viene approvato l'allegato A, inerente la disciplina per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte degli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste: dipartimento regionale interventi strutturali, dipartimento regionale interventi infrastrutturali e dipartimento regionale foreste.

Art. 2

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento di semplificazione di spesa in economia, approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'agricoltura e delle foreste per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web ufficiale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Palermo, 9 novembre 2005.
  LEONTINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 13 dicembre 2005 al n. 1711.
Allegato A
DISCIPLINA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, DA PARTE DEGLI UFFICI DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE: DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI, DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE


Art. 1
Oggetto del provvedimento

1)  Il presente regolamento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori in economia e l'acquisizione di beni e servizi da parte degli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (dipartimenti degli interventi strutturali, infrastrutturali e foreste), il cui valore sia inferiore alla soglia oltre la quale si applica la disciplina comunitaria, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come successivamente integrata e modificata dalla legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
2)  L'acquisto di beni e i servizi e l'affidamento di lavori in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a E 100.000, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 2
Modalità di esecuzione in economia

1)  L'esecuzione in economia può avvenire:
a)  in amministrazione diretta;
b)  a cottimo fiduciario.
2)  Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio e non possono comportare una spesa complessiva superiore a E 50.000, con esclusione dell'I.V.A..
3)  Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.

Art. 3
Ambito di applicazione forniture di beni e servizi

1)  E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa, per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi, nei limiti degli importi indicati al netto dell'I.V.A.:
1)  la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, in Italia e all'estero, nonché le spese per ospitare i relatori, fino all'importo di E 50.000;
2)  i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni fino all'importo di E 50.000;
3)  divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, fino all'importo di E 25.000;
4)  acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia fino all'importo di E 50.000;
5)  lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, fino all'importo di E 25.000;
6)  lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica fino all'importo di E 100.000;
7)  spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, trasporto di opere d'arte fino all'importo di E 50.000;
8)  acquisti di bandiere, medaglie, targhe, crest ed altro materiale da utilizzare ai fini della rappresentanza, fino all'importo di E 25.000;
9)  facchinaggio e trasporto fino all'importo di E 50.000;
10)  spese per cancelleria, fino all'importo di E 100.000;
11)  riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, fino all'importo di E 100.000;
12)  spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici e impiantistica collegata, fino all'importo di E 100.000;
13)  fornitura di autoveicoli, (compresi: mezzi speciali, rimorchi con relativi accessori), di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie comprese le opere di installazione e collocazione, fino all'importo di E 100.000;
14)  spese per uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi fino all'importo di E 100.000;
15)  spese per il funzionamento degli uffici fino all'importo di E 50.000;
16)  spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di E 50.000;
17)  polizze di assicurazione, fino all'importo di E 100.000;
18)  spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali fino all'importo di E 100.000;
19)  spese per la manutenzione, fornitura ed installazione di impianti: elevatori, antincendio, riscaldamento e condizionamento, idrico-sanitari, elettrici, telesorveglianza e antintrusione, opere di costruzione, adattamento e ristrutturazione dell'immobile, opere da falegname e fornitura di materiali connessi, opere da fabbro e fornitura di materiale connesso, opere da vetraio e fornitura di materiale connesso, opere da tappezziere ed arredatore, opere di coloritura e rivestimenti murari, automezzi (compresi: mezzi speciali, rimorchi con relativi accessori) fino all'importo di E 100.000;
20)  spese connesse all'igiene, alla prevenzione ed alla sicurezza sul lavoro fino all'importo di E 100.000;
21)  acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, fino all'importo di E 100.000;
22)  acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, fino all'importo di E 100.000;
23)  acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di E 100.000;
24)  acquisto di fornitura a leasing fino all'importo E 30.000.
Nei casi non previsti dal presente regolamento si applica la normativa vigente nella Regione siciliana.

Art. 4
Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli acquisti di beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art. 5
Organi responsabili

1)  Il ricorso alla procedura in economia è autorizzato dal dirigente responsabile degli acquisti dei beni e servizi che negli uffici periferici è riferibile al funzionario delegato, titolare del potere di spesa.
2)  L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
a)  l'esigenza da soddisfare;
b)  i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
c)  in quale tipologia di spese, fra quelle previste all'art. 3 del presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
d)  l'importo presunto della spesa;
e)  il capitolo di imputazione della spesa;
f)  dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 4.
3)  L'affidamento degli interventi in economia è assegnato con nomina al responsabile unico del procedimento, il quale curerà tra l'altro la verifica delle rilevazioni dei prezzi di mercato.

Art. 6
Determinazione dei prezzi

Per la determinazione dei prezzi da porre a base di gara, il responsabile del procedimento, avvalendosi del personale dell'Assessorato farà riferimento al listino Consip, a quelli praticati per lo stesso genere nel corso dei due esercizi precedenti, ovvero a quelli determinati a seguito di preventiva indagine di mercato.

Art. 7
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

1)  L'affidamento a terzi per l'acquisizione di beni e servizi avviene mediante richiesta di almeno 5 preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
2)  Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche relative alla privativa industriale o di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
3)  La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, o altro mezzo di cui al decreto legge del 7 marzo 2005, n. 82, ecc.) deve contenere almeno:
a) l'indicazione dell'amministrazione appaltante, riportando la specifica dell'ufficio competente;
b) l'oggetto della fornitura dei beni e/o servizi;
c) le eventuali garanzie richieste;
d) le caratteristiche tecniche;
e) la qualità e la modalità di esecuzione;
f) i prezzi, qualora siano a base della gara informale;
g) le modalità di pagamento;
h) le modalità di scelta del contraente;
i) il termine e l'indirizzo per la ricezione delle offerte;
e)  l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
m) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'acquisizione;
n)  dichiarazione preventiva del rappresentante legale dell'offerente, riguardante la circolare dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, prot. n. 1150 del 26 luglio 2005 - legge n. 68/1999, art. 17 (obbligo di assunzione delle categorie protette);
o) tempi di consegna;
p) il termine di validità dell'offerta;
q) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 196/2003.
4) Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5) L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati da una commissione composta dal responsabile dell'ufficio o suo delegato, da un dirigente o funzionario dell'ufficio individuato per competenza in relazione alla natura dei beni o servizi da acquisire e da un funzionario che redigerà il verbale della ricognizione dei preventivi da cui risulterà l'individuazione dell'aggiudicatario. In caso di carenze d'organico negli uffici, la commissione può essere composta dal responsabile dell'ufficio e da un funzionario.
Qualora venga presentata una sola offerta, il responsabile del procedimento, conclusa la valutazione dell'offerta presentata, avvierà una fase di negoziazione del contenuto del contratto, libera tanto nelle forme quanto nei contenuti, finalizzata alla promozione del pubblico interesse, al termine della quale le parti decidono di pervenire o meno alla stipulazione del contratto.
Il responsabile dell'ufficio provvede a sottoscrivere il contratto di fornitura per scrittura privata o in alternativa, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di 10.000 euro, lettera di ordinazione.
6) I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
d) la forma di pagamento;
e)  le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
f) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
7) Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'amministrazione la propria accettazione.
8) I mandati di pagamento sono disposti entro 60 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
9)  Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del "visto di liquidazione" del dirigente responsabile della spesa e del "visto eseguito la fornitura" del consegnatario.

Art. 8
Verifica della prestazione

1)  I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 20 giorni dall'acquisizione.
2) Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro con esclusione dell'l.V.A., tali verifiche sono sostituite dal visto di regolare esecuzione apposto direttamente sulla fattura dai rispettivi consegnatari.
3) Il collaudo è eseguito da personale interno appositamente nominato dal dirigente responsabile dell'ufficio. In caso non sia presente nell'organico personale con adeguate competenze, il dirigente responsabile dell'ufficio può richiedere la nomina di personale con idonee competenze appartenente ad altri uffici.
4) Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 9
Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a E 10.329,14.

Art. 10
Inadempimenti

1) Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2) Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 11
Individuazione dei lavori in economia

1)  Sono eseguiti in economia i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione e adattamento ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;
b)  lavori ordinari di manutenzione e adattamento, nonché i lavori necessari per consentire l'unificazione delle sedi, dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto ad uso degli uffici alle dirette dipendenze dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 19, 20 e 24bis del testo coordinato della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
d)  interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale (decreto legislativo n. 626/94);
e)  lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 12
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

Il conto finale dei lavori fino a E 40.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del precedente articolo.

Art. 13
Collaudo dei lavori

1)  Il certificato di collaudo è sostituito da quello di "regolare esecuzione" ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
(2006.3.148)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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