REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006 - N. 5
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI



LEGGE 30 gennaio 2006, n. 1.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI ED IN MATERIA DI ENTRATE
Art.  1.
Risultati differenziali

1.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2006 è determinato in termini di competenza in 311.546 migliaia di euro.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2007 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 326.771 migliaia di euro, mentre per l'anno 2008 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 295.420 migliaia di euro.
3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad utilizzare la linea di credito deliberata dalla Banca europea degli investimenti per cofinanziare gli interventi previsti nel Programma operativo regionale 2000-2006.
Art.  2.
Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto

1.  In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
Art.  3.
Misure di incentivazione per la riscossione dei tributi locali

1.  Gli enti locali adottano programmi operativi finalizzati alla ottimizzazione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi di rispettiva competenza.
2.  La predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del programma di cui al comma 1 e la sua realizzazione da valutare, entro l'anno successivo, dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, attraverso la rilevazione degli incrementi conseguiti rispetto ai tributi riscossi nell'anno precedente, costituisce indicatore premiale ai fini della ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
3.  La mancata predisposizione o realizzazione del programma nei termini di cui al comma 2, preclude la possibilità di accesso ad ogni forma di premialità stabilita dall'indicatore di cui al medesimo comma 2.
Art.  4.
Disposizioni in materia di residui attivi

1.  Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2004 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2005, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2.  Con decreto del ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
3.  Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art.  5.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1.  Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1995, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2005, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2.  Con successivi decreti del ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
3.  Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2004 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2003, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2005 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5.  Con successivi decreti del ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
6.  Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art.  6.
Contenimento della spesa corrente

1.  Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2006-2008 adottato dalla Regione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, la spesa complessiva di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, degli enti ed organismi strumentali della Regione non può superare, per il triennio 2006-2008, il limite massimo degli impegni di competenza assunti nel 2004, ridotti del 2 per cento, fatta eccezione per le spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria.
2.  Gli enti e gli organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti dalla Regione, fatta eccezione per gli enti locali ai quali si continuano ad applicare le disposizioni nazionali in materia di patto di stabilità e per le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, per le quali si applicano le disposizioni contenute nell'intesa sottoscritta dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comportamenti coerenti con quanto stabilito al comma 1, provvedendo ad adeguare di conseguenza i propri bilanci.
3.  Il mancato rispetto dei principi stabiliti nel presente articolo comporta l'obbligo per i soggetti responsabili del controllo e della vigilanza dei predetti enti ed organismi strumentali della Regione di denuncia al competente organo tutorio. Per gli enti e gli organismi strumentali della Regione che adottano la contabilità economica le limitazioni di cui al comma 1 si intendono riferite alle corrispondenti voci inserite tra i costi della produzione.
4.  Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie e ospedaliere, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa impegnata nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità e per spese di rappresentanza, ad eccezione delle spese direttamente connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali che si intestano al Presidente della Regione.
5.  Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, non possono effettuare, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, spese per un ammontare superiore a quelle impegnate nell'anno 2004.
Art.  7.
Fondi pensione complementare per i lavoratori siciliani

1.  La Regione promuove la costituzione di fondi pensione complementare a base territoriale regionale per lavoratori dipendenti del comparto privato, per lavoratori autonomi e liberi professionisti, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto della disciplina di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243.
2.  Gli statuti dei fondi di cui al comma 1, tra loro distinti, devono prevedere la possibilità di adesione per tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale o che vi espletano in via prevalente la loro attività o che siano dipendenti di aziende che ivi operano con insediamenti produttivi.
3.  I fondi sono costituiti con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.
4.  La Regione è autorizzata ad istituire, direttamente o per il tramite di apposita struttura, un soggetto giuridico di scopo, al quale partecipano operatori di comprovata esperienza nei settori finanziario o assicurativo, per promuovere la costituzione dei fondi di cui al comma 1, nonché per attendere alla gestione amministrativa dei fondi, alla cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti ed al coordinamento dell'attività degli stessi fondi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori.
5. La Regione tutela, adottando idonee iniziative, i lavoratori in temporanea situazione di svantaggio.
6.  All'attuazione del presente articolo si provvede, su proposta del Presidente della Regione, con regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
7.  Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art.  8.
Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2006-2008

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, si applicano per il triennio 2006-2008.
2.  Per il triennio 2006-2008 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Per il triennio 2006-2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
4.  Per il triennio 2006-2008, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione.
5.  Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è abrogato.
6.  Per l'esercizio finanziario 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 1, una quota pari a 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art.  9.
Tasse sulle concessioni governative regionali

1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono abrogate le voci numero d'ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1.
1 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2006 la tabella degli importi concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d'ordine 1 e 24 bis della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1, è così modificata:
a)  voce di cui al numero d'ordine 1:
"Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

  Tassa di rilascio Tassa annuale 
a)  fino a 15.000 abitanti   695 139 
b)  da 15.001 a 40.000 abitanti  1.111 223 
c)  da 40.001 a 100.000 abitanti  1.666 334 
d)  da 100.001 a 200.000 abitanti  2.221 445 
e)  da 200.001 a oltre 500.000 abitanti  5.552 1.111"; 


b)  voce di cui al numero d'ordine 24 bis:
"Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione siciliana, legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4:
a)  tassa di rilascio euro  200; 
b)  tassa annuale euro  50".". 

Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art.  10.
Patto di stabilità nazionale

1.  In armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento.
2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, le spese del personale sono considerate al netto degli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi regionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
3.  La Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in alternativa alle misure di cui ai commi 1 e 2 concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso interventi diretti alla riduzione delle spese correnti concordate, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4.  In considerazione della particolare situazione socio-economica della Regione, non rientra nel conteggio previsto dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il personale per il quale si è proceduto ad adottare misure di stabilizzazione, ferma restando, in sede di definizione dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'individuazione delle misure di contenimento delle relative spese.
Art.  11.
Componenti uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali

1.  Il numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai relativi regolamenti di attuazione, è ridotto, con riferimento anche ai soggetti esterni, di un terzo, senza pregiudizio per le strutture in atto operative.
2.  Restano ferme le disposizioni sulla direzione del servizio di valutazione e controllo strategico.
Art.  12.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  All'articolo 54 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la rubrica è sostituita dalla seguente "Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali";
b)  al comma 1, le parole "e professionalità" sono sostituite con le parole ", professionalità e indipendenza";
c)  alla lettera c) del comma 1, le parole "esperienza e onorabilità" sono sostituite con le parole "onorabilità, professionalità e indipendenza".
2.  Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite con le parole "del ragioniere generale della Regione".
3.  Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite con le parole "Il ragioniere generale della Regione".
4.  Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole "nonché quelle relative all'applicazione dei contratti collettivi regionali di lavoro".
5.  Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
6.  Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "relativamente" sono aggiunte le parole "all'ufficio di segreteria di Giunta".
7.  Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "la segreteria della Giunta regionale".
8.  All'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 2, prima delle parole "La segreteria generale", sono inserite le parole "L'ufficio di segreteria di Giunta,";
b)  al comma 3, dopo la parola "proposta", sono aggiunte le parole "del dirigente generale dell'ufficio di segreteria di Giunta";
c)  al comma 4, dopo la parola "funzionamento" sono aggiunte le parole "dell'ufficio di segreteria di Giunta".
9.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, le parole "dell'Assessore per il bilancio e le finanze" sono sostituite con le parole "del ragioniere generale della Regione".
10.  Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "a destinazione vincolata" sono aggiunte le parole "nonché le somme dovute allo Stato, derivanti dal differente importo complessivo dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF effettivamente introitato rispetto a quello stimato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".
11.  Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "nonché le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana.".
12.  Il comma 62 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è abrogato.
13.  Al numero 2 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "di rinnovo" sono sostituite con la parola "annuale".
14.  All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, le cifre "2004-2005" sono sostituite con le cifre "2006-2007".
15.  All'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "promosse da enti ed organizzazioni siciliani" sono soppresse ed è aggiunto il seguente comma:
-  "1 bis. I contributi di cui al primo comma sono ripartiti a livello territoriale con attribuzione proporzionale sulla base del numero degli abitanti di ciascuna delle province regionali e sono destinati, per il 70 per cento, a teatri con sede sociale in Sicilia che dispongono in esclusiva di struttura teatrale ubicata nel territorio regionale idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli e che effettuano una stabile programmazione stagionale di attività di ospitalità e produzione teatrale, rimanendo esclusi dall'applicazione i teatri destinatari di contributi determinati per legge, e per il restante 30 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani.".
16.  Al comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "dell'articolo 164, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490", sono sostituite con le parole "dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e le parole "all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47" con le parole "all'articolo 33, comma 3, e all'articolo 37, comma 2, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
17.  Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
-  "2.  Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni possono richiedere il finanziamento presentando istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente per un importo non superiore a 150.000 euro per ogni comune, cui si provvede con parte delle economie realizzate al 31 dicembre 2005 sulle assegnazioni previste dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".
18.  Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
19.  All'articolo 4, comma 1 bis della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo le parole "legge regionale 12 marzo 1986, n. 10" sono aggiunte le parole "e successive modifiche ed integrazioni.";
b)  le parole "al titolo di studio posseduto" sono sostituite con le parole "a quella in atto posseduta".
20.  Il comma 12 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogato.
Art.  13.
Fondi globali e tabelle

1.  Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2006, nella allegata Tabella C.
3.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata Tabella D sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nella Tabella medesima.
4.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella allegata Tabella E sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, nella Tabella medesima.
5.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella F sono abrogate.
6.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella allegata Tabella G.
7.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati nonché le altre spese continuative annue sono determinati nella allegata Tabella H.
8.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella allegata Tabella I.
9.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nella allegata Tabella L.
Art.  14.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1.  Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.
2.  Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2006.

Art.  15.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 gennaio 2006.
  CUFFARO 
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CINTOLA 



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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Note alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 2:
-  L'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana, così dispone:
"1.  Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2.  L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.".
-  Il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze.", così dispone:
"1.  In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative.".
Nota all'art. 3, comma 2:
Il comma 2 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.".
Note all'art. 5, comma 6:
-  Gli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.".
"Art. 8. Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".".
-  L'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", così dispone:
"Nuove competenze delle Ragionerie centrali. - 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole Ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.
2.  I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla osta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.".
Note all'art. 6, comma 2:
-  Il comma 6 dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.", così dispone:
"6.  Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
-  Il comma 173 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), così dispone:
"173.  L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a)  gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b)  i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c)  ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d)  il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e)  il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f)  in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.".
Note all'art. 7, comma 1:
-  Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 27 aprile 1993, n. 97, S.O.
-  La legge 23 agosto 2004, n. 243, reca "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria." ed è ubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2004, n. 222.
Nota all'art. 7, comma 7:
Il comma 3 dell'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"3.  E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:
a)  partecipazione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società;
b)  stipula di convenzioni o accordi;
c)  stipula di convenzioni per studi e ricerche;
d)  costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di donazioni anche provenienti dall'estero da impiegare esclusivamente per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.".
Note all'art. 8, comma 1:
-  Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:
"1.  Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.".
-  Il comma 5 dell'art. 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"5.  Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 le assegnazioni annuali a favore delle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo allo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 un importo corrispondente alle entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Sulla base dei dati comunicati da ciascuna provincia regionale al dipartimento regionale delle finanze e del credito, in base alle risultanze dei rendiconti entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.".
-  Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"1.  Per l'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è incrementata di 105.000 migliaia di euro, di cui 40.000 migliaia di euro destinata a spese di investimento. Una quota delle assegnazioni, ai sensi del presente comma, pari a 1.000 migliaia di euro è destinata ad incremento del fondo in favore delle unioni dei comuni.".
Nota all'art. 8, comma 2:
Il comma 15 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"15. Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996.".
Nota all'art. 8, comma 3:
Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.", così dispone:
"7.  Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza.".
Nota all'art. 8, comma 5:
L'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006. - 1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2.  All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".
3.  Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4.  (abrogato).
5.  Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
6.  Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
7.  A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.
8.  Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
8.bis.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2.".
Nota all'art. 8, comma 6:
L'art. 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio. -  1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.".
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. d'ordine 27, 42, 43 e 44 e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.
1.bis.  A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono abrogate le voci numero d'ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1.
1.ter.  A decorrere dall'1 gennaio 2006 la tabella degli importi concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d'ordine 1 e 24 bis della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1, sono così modificate:
a)  voce di cui al numero d'ordine 1:
"Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:
  Tassa di rilascio Tassa annuale 
a)  fino a 15.000 abitanti  695 139 
b)  da 15.001 a 40.000 abitanti  1.111 223 
c)  da 40.001 a 100.000 abitanti  1.666 334 
d)  da 100.001 a 200.000 abitanti  2.221 445 
e)  da 200.001 a oltre 500.000 abitanti  5.552 1.111"; 

b)  voce di cui al numero d'ordine 24 bis:
"Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione siciliana, legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4:
a)  tassa di rilascio euro 200
b)  tassa annuale euro 50".
2.  Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
3.  Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
4.  Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.
5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
6. Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.
7. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.".
Note all'art. 10, commi 1, 3 e 4:
-  Il comma 198 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", così dispone:
"198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.".
-  L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Finalità ed àmbito di applicazione. - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.".
-  Il comma 148 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", così dispone:
"148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.".
Nota all'art. 11, comma 1:
Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.".
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 54 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali. - 1. In ordine ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, nonché in ordine alle cause di decadenza e sospensione dalle cariche, si applicano le disposizioni statali vigenti secondo le seguenti modalità:
a)  dell'avvenuta verifica dei requisiti, effettuata dal consiglio di amministrazione della banca, viene data comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze entro trenta giorni;
b)  il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
c)  dell'avvenuta verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo presso banche nazionali aventi sede centrale nella Regione siciliana viene data comunicazione anche all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
d)  la sospensione dalle cariche di cui al presente comma è dichiarata con le modalità di cui alla lettera b).
2. In ordine ai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche aventi sede centrale e succursali esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, si applicano le disposizioni statali vigenti.
3. Le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1989, n. 1, in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche incompatibili con il presente articolo sono abrogate.".
Nota all'art. 12, comma 2:
L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. - 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.
2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.
4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.
6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.
7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.".
Nota all'art. 12, comma 3:
L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Variazioni di bilancio. - 1. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni:
a) per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito della rubrica fondo sanitario regionale;
b) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;
c) compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale;
d) (...);
e) (...);
f) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;
g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i princìpi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;
h) per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.
2. Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.
3. Sono abrogati l'articolo 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.".
Nota all'art. 12, comma 4:
L'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Variazioni di bilancio. -  1. Le variazioni di bilancio concernenti la reiscrizione di somme perente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le riproduzioni di economie ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge, l'incremento degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito dell'emissione dei mandati da regolare in conto sospeso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.Reg. 5 ottobre 1999 o per la regolazione contabile di somme pagate anche in esercizi precedenti dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti, ferme restando le eventuali responsabilità per danno erariale sono effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese. Sono, altresì, effettuate con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili, le variazioni compensative fra capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione nonché quelle relative all'applicazione dei contratti collettivi regionali di lavoro.
2. (.....).".
Nota all'art. 12, comma 5:
L'art. 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante: "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. Nel bilancio annuale e pluriennale della Regione, Assessorato bilancio e finanze, è istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale, il cui ammontare è determinato, con riguardo a ciascun anno del triennio, da apposita norma della legge finanziaria.
2. Il Governo regionale, in sede di approvazione degli accordi, non può deliberare spese di importo superiore a quelle determinate ai sensi del comma 1.
3. Alle spese scaturenti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi e ricadenti nell'esercizio di competenza si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del fondo di cui al comma 1 previsto per l'esercizio finanziario medesimo.
4. (abrogato).
5. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi a quello in cui viene stipulato l'accordo economico biennale sono iscritti nei pertinenti capitoli di spesa per il personale relativi sia al trattamento fondamentale, che al trattamento accessorio sulla base di criteri di ripartizione definiti dall'accordo economico e da successive modifiche.
6. Nella relazione al bilancio della Regione sono delineate le compatibilità generali delle spese per il personale scaturenti dagli accordi contrattuali; in detta relazione il Governo regionale riferisce altresì sullo stato di attuazione degli accordi medesimi, nonché sui livelli di produttività, sulle eventuali disfunzioni e sui tempi ed i costi dell'azione amministrativa formulando eventuali proposte.".
Nota all'art. 12, comma 6:
L'art. 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Competenze della segreteria generale della Regione. -  1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le spese di cui al comma 3, relativamente all'ufficio della segreteria di Giunta alla segreteria generale, agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, agli uffici speciali ex articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans ed agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ed al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono di competenza della segreteria generale.
2. A decorrere dalla medesima data, alle spese relative al personale dipendente che presta servizio presso tutti i dipartimenti e gli uffici della Presidenza della Regione provvede il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza e assistenza del personale, presso la cui rubrica sono allocati i pertinenti distinti capitoli.
3. All'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è aggiunto il seguente comma:
"4. A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans provvede la segreteria generale.".
4. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole "previa contrattazione decentrata" sono sostituite con le parole "informandone le organizzazioni sindacali".
Nota all'art. 12, comma 7:
L'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. -  1. (...).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente, l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio di Roma, il Servizio tecnico idrografico regionale e l'Ufficio stampa e documentazione; in aggiunta alle funzioni di coordinamento al capo dell'Ufficio stampa ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti per il funzionamento dell'Ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per le attività di supporto si avvale di unità di personale il cui numero è determinato con apposito decreto del Presidente della Regione. Le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'Amministrazione Presidenza.
3. Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.
4. A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans provvede la segreteria generale.".
Nota all'art. 12, comma 8:
L'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali. -  1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.
2. L'ufficio di segreteria di Giunta, la Segreteria generale, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.
3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del dirigente generale dell'ufficio di segreteria di Giunta del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.
4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento dell'ufficio di segreteria di giunta della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.
5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.
6. A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, al personale dell'Assessorato medesimo si applicano, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, le disposizioni di cui al comma 3.".
Nota all'art. 12, comma 9:
L'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante "Interventi in materia di talassemia.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. Ai cittadini affetti da forme gravi di talassemia riconosciute da un centro per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia esistente nel territorio nazionale o regionale e registrate dall'Osservatorio epidemiologico della Regione, sempreché residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, è concessa un'indennità vitalizia a titolo personale nella misura di lire 500.000 mensili, rivalutata annualmente con decreto del ragioniere generale della Regione in relazione ai dati ISTAT sul tasso di inflazione registrato nell'anno precedente.
2. L'indennità è cumulabile con altre provvidenze previste da leggi statali e regionali.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in comuni distanti oltre 20 chilometri dai luoghi di cura è concessa altresì un'indennità pari a lire 200 per chilometro con riferimento ai giorni di cura.
4. L'indennità di cui al comma 1 è raddoppiata per coloro che risultano da almeno il biennio precedente residenti nelle isole minori siciliane e non è cumulabile con l'indennità di cui al comma 2.
5. Le modalità di concessione delle indennità di cui al presente articolo sono determinate con regolamento che verrà emanato dall'Assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Nota all'art. 12, comma 10:
L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Destinazione dell'avanzo finanziario. - 1. A decorrere dall'esercizio 2004 l'avanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione, determinato con il rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio precedente, al netto di una quota da utilizzarsi per la riproduzione di economie e l'assegnazione di residui passivi eliminati per perenzione amministrativa, relativi ad interventi regionali con vincolo di specifica destinazione o connessi a quote di cofinanziamento regionale, è destinato ad incrementare il fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15.
2. A valere su tale fondo viene effettuata annualmente la regolazione contabile delle somme impegnate quali quote di cofinanziamento regionale o interventi regionali a destinazione vincolata nonché le somme dovute allo Stato, derivanti dal differente importo complessivo dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF effettivamente introitato rispetto a quello stimato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le modalità di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.".
Nota all'art. 12, comma 11:
L'art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Destinazione risorse dell'articolo 38 dello Statuto. -  1. Le entrate di competenza dell'esercizio 2003 derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 892.599 migliaia di euro sono destinate al finanziamento degli interventi di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2. Le somme di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono a destinazione vincolata.
3. L'utilizzazione delle somme accantonate nel fondo per il finanziamento di investimenti finalizzati all'aumento del rapporto tra prodotto interno lordo regionale e prodotto interno lordo nazionale (UPB 4.2.2.8.99 "Altri oneri comuni", capitolo 613928), in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avviene previa adozione, entro il 31 gennaio 2004, da parte della Giunta regionale, di un apposito piano.
4. Con le medesime modalità di cui al comma 3, vengono utilizzate le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana.
5. Una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4 è destinata al finanziamento delle azioni necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel protocollo d'intesa del 17 luglio 2002 stipulato tra la Regione siciliana e Trenitalia, nonché alla predisposizione ed al finanziamento di un piano straordinario per l'adeguamento delle reti viarie provinciali esistenti, tramite interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza, nonché, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, per il finanziamento di iniziative di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di piattaforme telematiche ed informatiche nel territorio della Regione, secondo gli indirizzi del Quadro di riferimento strategico.
6. La gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2003 dei capitoli indicati nella tabella E - parte I - è trasferita ai corrispondenti capitoli istituiti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Una quota delle entrate di cui al comma 1, pari a 59.787 migliaia di euro, è destinata al cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'esercizio finanziario 2003, in attuazione del programma operativo regionale P.O.R. 2000/2006.".
Nota all'art. 12, comma 13:
L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Soppressione e adeguamento delle tasse sulle concessioni governative regionali. -  1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.".
2.  A decorrere dall'1 gennaio 2005 gli importi afferenti alle tasse sulle concessioni governative regionali applicate sugli atti e provvedimenti di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementati nelle seguenti misure:
a)  le tasse sulle concessioni e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269) sono le seguenti:
1)  tassa di rilascio euro 300;
2)  tassa annuale euro 150;
b)  la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di idrocarburi (articoli 2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613) è la seguente:
1)  tassa di rilascio euro 500;
c)  la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620) è la seguente:
1) tassa di rilascio euro 300;
d) le tasse per il rilascio dei permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale, legge 21 luglio 1967, n. 613, sono le seguenti:
1) permessi di prospezione euro 150;
2) permessi di ricerca euro 600;
3) proroga di permessi di ricerca euro 300;
4) concessioni di coltivazione euro 1.200;
5) proroga della coltivazione euro 400;
6) ampliamento della concessione di coltivazione euro 1.200;
e) la tassa per il rilascio delle autorizzazioni relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del T.U. della legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) è la seguente:
1) tassa di rilascio euro 120.".
Nota all'art. 12, comma 14:
L'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Oneri del personale. -  1. Gli oneri del personale aventi natu-ra fissa ed obbligatoria e ricadenti in ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007 scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, sono quantificati in 161.812 migliaia di euro per il personale dell'area dirigenziale, comprensivi della parte fissa dell'indennità di posizione, e in 357.850 migliaia di euro per il personale con qualifica non dirigenziale, comprensivi della indennità di vacanza contrattuale di cui all26 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11; sono, altresì, quantificati in 17.215 migliaia di euro gli oneri per altre erogazioni obbligatorie dovute al personale, di cui 14.918 migliaia di euro per l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il biennio economico 2002-2003.
2. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001, recepito con il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007, in 54.833 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione alldel Presidente e degli Assessori, quantificati in 6.114 migliaia di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 1.330 migliaia di euro.
3. Gli oneri scaturenti dall'accordo economico biennale 2000-2001 recepito con il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 e relativi al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale, con esclusione della parte fissa della indennità di posizione, sono quantificati, per ciascuno degli esercizi del triennio 2005-2007, in 34.568 migliaia di euro, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione ed inclusi i compensi del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori, quantificati in 5.236 migliaia di euro, nonché quelli del personale da assegnare alle stazioni appaltanti di cui all'articolo 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in 602 migliaia di euro.
4. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinato in 33.166 migliaia di euro per l'anno 2005 ed in 18.247 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
5. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è determinato in 9.600 migliaia di euro per l'anno 2005, in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2006 ed in 4.800 migliaia di euro per l'anno 2007, ferme restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2006-2007.".
Nota all'art. 12, comma 15:
L'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33 recante "Interventi per la valorizzazione dell'arte drammatica con particolare riguardo al repertorio siciliano.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Nelle more di una legge organica sul teatro, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi per iniziative artistico-culturali, dirette alla diffusione e alla conoscenza del dramma antico e del teatro contemporaneo e alla valorizzazione dell'arte drammatica, anche al di fuori del territorio della Regione.
1.bis. I contributi di cui al primo comma sono ripartiti a livello territoriale con attribuzione proporzionale sulla base del numero degli abitanti di ciascuna delle province regionali e sono destinati, per il 70 per cento, a teatri con sede sociale in Sicilia che dispongono in esclusiva di struttura teatrale ubicata nel territorio regionale idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli e che effettuano una stabile programmazione stagionale di attività di ospitalità e produzione teatrale, rimanendo esclusi dall'applicazione i teatri destinatari di contributi determinati per legge, e per il restante 30 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani.".
Nota all'art. 12, comma 16:
L'art. 82 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Destinazione indennità pecuniaria. - 1. In adempimento del-l'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le somme riscosse derivanti dall'applicazione dell'indennità pecuniaria di cui alla norma anzidetta e quelle derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 33, comma 3, e all'articolo 37, comma 2, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono utilizzate per le finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.
2. A tal fine è iscritto nel bilancio della Regione siciliana, Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, apposito capitolo di spesa per finanziare specifici progetti di intervento redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge dalle soprintendenze ai beni culturali ed ambientali.".
Nota all'art. 12, commi 17 e 18:
L'art. 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Fondo di rotazione per la progettazione. -  1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extra-regionale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni possono richiedere il finanziamento presentando istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente per un importo non superiore a 150.000 euro per ogni comune, cui si provvede con parte delle economie realizzate al 31 dicembre 2005 sulle assegnazioni previste dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. (abrogato).
4.
5. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
5.bis.".
Nota all'art. 12, comma 19:
L'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni. -  1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
1.bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente a quella in atto posseduta, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli Enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima.
3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli Enti di cui al comma 1.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 8 gennaio 2000, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma del-l'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.".
Nota all'art. 12, comma 20:
L'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.". Per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni relative ai lavori pubblici. - 1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2006.
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 124 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente:
"4.bis. Oltre agli interventi indicati al comma 2, sono considerati di preminente interesse regionale il decoro e la pulizia delle parti degli edifici e il decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri storici, che prospettano su spazi pubblici o dagli stessi comunque visibili. Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte le opere occorrenti per il rifacimento e la pulizia di dette parti di edifici e di altri manufatti. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare l'esecuzione delle predette opere sulla proprietà pubblica o privata.".
4.  All'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, dopo le parole "legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche" inserire le parole "integrata dal Presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti designati dal sindaco";
b)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il parere della commissione tecnica integrata di cui al comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità allo strumento urbanistico, ed è propedeutico all'approvazione del progetto. Le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta municipale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità d'urgenza e indifferibilità delle opere previste e determina l'applicazione dell'articolo 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.";
d) al comma 6, dopo le parole "incarichi di progettazione" sono inserite le parole "e di studi di fattibilità anche di interventi di trasformazione urbana".
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
"3.bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì, subordinata all'esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori di energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro stipulazione a seguito dell'esibizione della domanda di assegnazione con la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case popolari comunicano ai sopradetti enti erogatori l'eventuale rigetto dell'istanza di assegnazione.".
6. Il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e superiore a euro 208,00.
7. La Regione siciliana, Assessorato regionale dei lavori pubblici, per far fronte alle obbligazioni scaturenti dalla Convenzione 20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo di affidamento del servizio di fornitura idrica alla società Siciliacque, relativamente agli impegni contrattuali di AMAM per il periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2009, è autorizzata ad utilizzare parte della somma di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, fino alla concorrenza di 8.000 migliaia di euro.
8. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1990, n. 104, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, pari a 1.917.463,15 euro, sono destinate nell'esercizio 2005 agli interventi di cui all'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672432).
9. La Regione, al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari il perseguimento dei propri fini istituzionali e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle assegnazioni e/o delle residue economie fino alla concorrenza delle intere assegnazioni già attribuite nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica emanati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le disponibilità di cui al presente comma, anche mediante accorpamento, possono essere utilizzate dagli istituti beneficiari per ulteriori lavori di completamento dei progetti originari ovvero per la realizzazione di nuovi interventi compresi nell'ambito di una delle categorie ammissibili dalle originarie leggi di spesa, tramite la presentazione presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici dei relativi progetti, debitamente validati ed approvati.
10. Qualora ricorrano le condizioni di carenze di organico o di adeguate professionalità all'interno dell'ente, previste dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 11 febbraio 1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il parere in linea tecnica è espresso dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici o dall'Ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Detto parere è espresso mediante una conferenza dei servizi, convocata con le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, dall'organo competente ad esprimere il parere.
11. Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del lavoro, le indicazioni sono effettuate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza a designare un proprio rappresentante. In sede di prima applicazione della presente norma si provvederà alle designazioni a far data dal 1° gennaio 2006.
12. (abrogato).
13. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 500 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273704).".
Nota all'art. 13, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"Fondi globali. - 1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma.
3. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.".
Nota all'art. 13, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 13, comma 8:
Il comma 1 dell'art. 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli interventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del P.O.R. Sicilia 2000/2006, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1066
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) il 3 ottobre 2005.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) l'11 novembre 2005.
D.D.L. n. 1094
"Nota di variazioni al disegno di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) il 13 dicembre 2005.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 14 dicembre 2005.
D.D.L. n. 1096
"Seconda nota di variazioni al disegno di legge "Bilancio di previsione per l'anno 2006 e triennale 2006-2008" e alle tabelle allegate alla "Finanziaria 2006"".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione f.f. (Cascio) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cintola) il 20 dicembre 2005.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 239 del 15 dicembre, n. 242 del 20 dicembre, n. 243 del 21 dicembre, n. 244 del 22 dicembre e n. 245 del 28 dicembre 2005.
Esitati per l'Aula nella seduta n. 245 del 28 dicembre 2005.
Relatore di maggioranza: Savona.
Relatore di minoranza: Speziale.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 349 del 17 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.262)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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