REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÝ 20 GENNAIO 2006 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Canicattì


Lo statuto del Comune di Canicattì è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 20 aprile 1996, ed alcune rettifiche ed integrazioni sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 1996.
Lo statuto è stato, successivamente, ripubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 24 settembre 2004.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato con deliberazione n. 78 del 16 novembre 2005 dalla commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Disposizioni generali

1.  Il Comune di Canicattì è l'ente territoriale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana, e dal presente statuto, rappresenta la comunità locale della quale cura gli interessi, promuove lo sviluppo economico e culturale, divulga l'immagine di città civile e laboriosa, ne valorizza le origini e le tradizioni.
2.  Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui allo art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, ricadente nella provincia di Agrigento, e confina con il territorio dei comuni di Caltanissetta, Serradifalco, Montedoro, Racalmuto, Castrofilippo, Naro e Delia.
3. Il Comune assume come obiettivi fondamentali della propria azione amministrativa l'attuazione dei principi costituzionali in materia di diritti civili, sociali, economici e politici della persona.
4.  La comunità canicattinese realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune e dalle leggi vigenti in materia di autonomie locali.
5.  Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, e in particolare dei giovani, anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali.
6.  Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e al rispetto tra i popoli. Riconosce l'obiezione di coscienza e promuove forme di collaborazione con gli obiettori.
7.  La sede comunale è stabilita nel palazzo municipale di corso Umberto a Canicattì, ma gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
8.  Lo stemma del Comune di Canicattì è quello riconosciuto con D.P.C.M. ed iscritto nel libro araldico. Il gonfalone e lo stemma sono quelli storici. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Art. 2
Funzioni del Comune

1.  La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
2.  Il Comune riconosce le funzioni culturali quali fondamentali per assolvere ai bisogni formativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale adempiere alle proprie responsabilità nei confronti della cittadinanza, mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo, conservare la memoria della comunità.
3.  Il Comune assicura l'autonomia ed il pluralismo culturale della propria biblioteca e individua, altresì nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
Art. 3
Rappresentanza della comunità

1.  Il Comune cura gli interessi della comunità per ci= che attiene l'ambito di competenza, secondo il proprio ordinamento.
2.  Il Comune rappresenta, inoltre, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione del territorio.
3.  Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio e spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi della comunità.
Art. 4
Pianificazione e programmazione comunale

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della pianificazione e della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alle stesse i mezzi necessari.
2.  Scopo della pianificazione e della programmazione è il coordinamento delle varie attività volte al raggiungimento dell'equilibrio fra la popolazione, l'economia e il territorio per il conseguimento del benessere collettivo.
3.  Il Comune individua come strategici i settori relativi alla tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli, al problema dell'abitazione, dei trasporti, della organizzazione scolastica, culturale, sportiva e ricreativa, del lavoro e dello sviluppo economico.
Art. 5
Potestà statutaria

1.  Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto comunale, nel rispetto delle norme della Costituzione e dello statuto e della Regione siciliana.
2. Allo statuto comunale devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune. Il procedimento per le modifiche dello statuto è disciplinato dalla legge.
Art. 6
Potestà regolamentare

1. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi. I regolamenti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
Art. 7
Trasparenza e lotta alla illegalità

1.  I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto "Attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose".
2.  In particolare, la circolare suggerisce norme in materia di rapporti con la pubblica amministrazione sull'ordine cronologico di trattazione degli appalti, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, sulla concessione di contributi o di interventi assistenziali, sulla scelta dei componenti la commissione edilizia, sulla programmazione e sulla priorità delle opere da seguire, sull'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia, sull'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.
Art. 8
Ordinanze

1.  Il sindaco pu= emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.
2.  L'emanazione di ordinanze contingenti e/o urgenti devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.
3.  Le ordinanze devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno dieci giorni ed ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
4.  Restano ferme le più lunghe o diverse forme di pubblicazione previste da leggi vigenti per specifiche categorie di atti.
Art. 9
Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima divulgazione. Sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quantsia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Apposito regolamento disciplinerà le forme e modalità di pubblicazione delle determinazioni dei dirigenti.
2.  Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità in formato elettronico (albo pretorio informatizzato).
3.  Il Comune nella sua organizzazione deve prevedere la creazione di un apposito ufficio per i diritti dei cittadini.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE, TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 10
Titolari dei diritti di partecipazione

1.  Le disposizioni del presente titolo dello statuto comunale si applicano, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Canicattì, anche ai cittadini residenti nel Comune di Canicattì non ancora elettori, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ai cittadini non residenti nel Comune di Canicattì ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio certificata secondo le norme regolamentari.
2. Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione per i cittadini di Canicattì emigrati e/o non residenti.
Art. 11
Diritto all'informazione

1.  Il Comune riconosce all'informazione là condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale, politica ed amministrativa.
2.  Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del competente organo che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3.  In nessun caso pu= essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, sussidi ed aiuti finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.
4.  Il diritto all'informazione e all'accesso agli atti è riconosciuto a tutti.
5.  Il Comune promuove le condizioni per la piena attuazione delle leggi vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e, al fine di dare a tutti le informazioni sull'attività svolta dai suoi organi, pu= pubblicare un bollettino periodico. In tal caso, devono essere destinati spazi uguali alla giunta e al consiglio. Nel bollettino possono essere pubblicati solo atti ufficiali interamente o per estratto ovvero dati riassuntivi indicanti gli atti predetti.
6.  Sull'imparzialità del bollettino, che non deve perseguire in alcun modo finalità propagandistiche di parte, esercita la vigilanza una commissione costituita da sette consiglieri nominati dal presidente con le stesse modalità delle commissioni permanenti.
7.  La commissione elegge il presidente e, con voto limitato a uno, due vicepresidenti. Il presidente della commissione deve essere un consigliere di minoranza e quindi candidato in una lista non collegata con il sindaco eletto.
8.  + eletto presidente il consigliere di minoranza che riporta il maggior numero di voti. Quanto specificato è estensibile alle informazioni radiofoniche e televisive.
9.  In materia tributaria l'attività del Comune è improntata all'effettiva applicazione dello statuto dei diritti del contribuente.
Art. 12
Iniziativa popolare

1. L'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale viene esercitata presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.
2.  Il potere di iniziativa deve essere esercitato da almeno mille cittadini che devono sottoscrivere la richiesta nei tre mesi precedenti al deposito.
3.  Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto pu= intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarla.
Art. 13
Forme associative - Albo delle associazioni - Consulte

1.  Il Comune valorizza, secondo le loro finalità, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione all'attività pubblica.
2.  Il Comune individua nel volontariato, nell'associazionismo e nella cooperazione sociale forme di auto-organizzazione della società e strumenti di integrazione sociale da sostenere e sviluppare, garantendo loro adeguati servizi, strutture, attrezzature, formazione. Stipula con questi soggetti espressione del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale convenzioni per la gestione di strutture e di servizi in base a criteri di competenza e di professionalità.
3.  Per le finalità di cui al comma precedente è istituito l'albo comunale delle associazioni.
4.  A titolo esemplificativo si precisa che tra le associazioni rientrano i partiti politici, sindacati dei lavoratori e degli imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori autonomi.
5.  Il Comune adotta, per una più puntuale disciplina dell'albo delle associazioni e della sua tenuta, apposito regolamento.
6.  Il consiglio comunale pu= istituire consulte di settore con apposito regolamento che ne disciplinerà le attribuzioni ed il funzionamento.
Art. 14
Conferenza pubblica annuale. Consultazione dei cittadini

1. Con periodicità annuale, prima della discussione in consiglio del bilancio, il sindaco e il presidente del consiglio possono indire una conferenza pubblica, dove tutti possono partecipare, sui temi del bilancio, della programmazione comunale delle opere pubbliche, del piano regolatore generale, del piano commerciale e del generale andamento dei servizi e degli uffici comunali, con particolare riguardo all'efficienza e alla trasparenza della gestione.
2.  Le proposte e le osservazioni, agli effetti di cui al precedente comma, devono essere presentate in forma scritta, sottoscritte da almeno 50 cittadini, e non sono oggetto di voto nella conferenza pubblica.
3.  Gli organi di indirizzo politico del Comune possono promuovere forme di consultazione dei cittadini o di particolari categorie ogni volta in cui lo ritengano opportuno. Possono, altresì, indire conferenze pubbliche su particolari temi.
4.  Con il provvedimento che promuove la consultazione o indice la conferenza vengono determinate le modalità di svolgimento.
Art. 15
Diritto di udienza

1.  Tutti i cittadini hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, pertinenti con le funzioni del Comune.
Art. 16
Richieste di intervento per eliminare disservizi

1.  Singoli cittadini o associazioni possono rappresentare al sindaco esigenze di intervento per eliminare disservizi.
2.  Il direttore generale trasmette la segnalazione al competente ufficio per la soluzione del caso prospettato, con comunicazione scritta ai soggetti richiedenti.
3.  Il competente ufficio è ritenuto responsabile degli eventuali danni causati dal disservizio se, senza giustificato motivo, non abbia provveduto entro i termini di legge alla eliminazione del disservizio.
Art. 17
Referendum di iniziativa consiliare

1.  Il consiglio comunale pu= promuovere, a maggioranza semplice dei consiglieri, referendum popolari relativi ad atti generali di propria competenza con l'eccezione:
a)  del bilancio e del conto consuntivo;
b)  di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
c)  di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d)  di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)  di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
f)  di provvedimenti di sfiducia o sfiducianti gli organi comunali;
2. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
3.  Il regolamento definisce le forme e la garanzia per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
4.  Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
5.  Nella more dell'adozione del regolamento di cui al terzo comma, il consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale viene indetto il referendum, definisce le forme del suo svolgimento.
Art. 18
Referendum di iniziativa popolare

1.  Il sindaco indice il referendum di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta sottoscritta da almeno millecinquecento aventi diritto nei tre mesi precedenti al deposito.
2.  Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum di iniziativa consiliare, nonché:
a)  dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
b)  dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali, a eccezione dei provvedimenti collettivi e generali;
c)  degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
d)  dei bilanci preventivi e consuntivi;
3.  Se prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, gli organi competenti del Comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
4.  Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
5.  La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 19
Soggetti ammessi al voto per i referendum

1. Sono ammessi al voto per il referendum di iniziativa consiliare e per quello di iniziativa popolare oltre agli elettori, i residenti nel Comune, anche se privi di cittadinanza italiana.
2. Per i minori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, si applicano le medesime disposizioni previste per l'iscrizione nelle liste elettorali.
3. Il Comune potrà adottare per una più puntuale disciplina della materia oggetto dei commi precedenti apposito regolamento.
4. I soggetti di cui al primo comma hanno il diritto di chiedere il referendum di iniziativa popolare.
Art. 20
Risultato vincolante del referendum

1.  Ove i promotori del referendum vogliano che il risultato dello stesso sia vincolante, sono ammessi al voto solo gli elettori del Comune.
2. Il referendum pu= avere sia effetto abrogativo sia effetto propositivo.
Art. 21
Disposizioni sul referendum

1.  Per lo svolgimento del referendum e per quant'altro non previsto dal presente statuto sono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione.
2.  Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.
3.  I referendum sono indetti dal sindaco previa assunzione dell'impegno della relativa spesa.
Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Organi di indirizzo politico
Art. 22
Organi di indirizzo politico

1.  Sono organi di indirizzo politico del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, non candidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.
2.  Fermo restando quanto previsto dalla legge:
a)  il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo;
b)  la giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione;
c)  il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente e, per i servizi di competenza statale, è ufficiale di governo.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 23
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto organizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
2.  Adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dal presente statuto.
3.  Delibera, altresì, con voto limitato ad uno nei casi in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
4.  Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
5.  Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.
6.  Esercita il controllo politico-amministrativo:
a)  mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti;
b)  l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento;
c)  l'istituzione di commissioni di indagine, come previsto dall'articolo successivo.
7. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti di preferenza le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.
8.  Il regolamento disciplina il funzionamento del consiglio, i diritti e le prerogative dei consiglieri nonché l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dell'organo.
Art. 24
I consiglieri comunali

1.  Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e pu= formulare interrogazioni e mozioni.
2.  Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, e delle aziende o enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi e di quelli ad essi relativi, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi distintamente determinati dalla legge.
3.  Per l'esercizio del potere di iniziativa, il consigliere pu= avvalersi degli uffici comunali tramite il segretario generale, il quale trasmette tempestivamente ai funzionari competenti le richieste ricevute. I funzionari sono tenuti ad evadere le richieste nel termine di 10 giorni o in quello più ampio ritenuto congruo con atto motivato del segretario generale, che dovrà essere comunicato al consigliere.
4.  I consiglieri si possono costituire in gruppi, composti a norma di regolamento, da almeno un decimo dei consiglieri assegnati in consiglio. + possibile la costituzione di un gruppo consiliare formato da un solo componente nell'unica ipotesi che rappresenti la lista originaria di appartenenza.
5.  Fino a quando non saranno costituiti gruppi, e ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
6.  I consiglieri, qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.
7.  La proposta di decadenza non pu= essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Art. 25
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, pu= deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione è composta da sette consiglieri e viene nominata dal presidente del consiglio comunale con criteri di proporzionalità. La presidenza spetta ad un rappresentante della minoranza. La commissione pu= disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
3.  La commissione, per l'espletamento dell'incarico, ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come pu= convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Pu= avvalersi della collaborazione di terzi esterni. Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
4.  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente della commissione.
5.  I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Art. 26
Adunanze e sedute

1.  Il presidente del consiglio dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine; inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.
2.  Al presidente, al vice presidente e ai funzionari addetti all'ufficio del presidente del consiglio deve essere garantito il diritto di accedere all'ufficio in qualsiasi momento per consentire loro l'esercizio delle funzioni.
3.  Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.
4.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.
Art. 27
Sessioni e convocazioni

1.  Il consiglio comunale pu= essere riunito, sempre in sessione ordinaria o in sessione straordinaria, con le modalità previste dalla legge e dal regolamento. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio pu= comportare la revoca del presidente o vicepresidente del consiglio con apposita deliberazione consiliare assunta con scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La revoca di cui al comma 1 pu= avvenire anche per svolgimento non imparziale delle funzioni.
Art. 28
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1.  Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei presenti, salve le maggioranze qualificate previste dalla legge ovvero dal presente statuto.
3.  La mancanza del numero legale all'ora fissata per l'adunanza (prima convocazione), ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio all'ora successiva (seconda convocazione). In seconda convocazione il quorum strutturale è dato dalla presenza di un terzo dei consiglieri assegnati. L'ulteriore mancanza del numero legale all'ora fissata per la seconda convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta lo scioglimento della seduta e la sua riconvocazione.
4.  Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal consiglio fra i propri componenti.
5.  I verbali delle deliberazioni saranno redatti dagli stenotipisti, da dipendente dell'ente all'uopo delegato dal segretario generale che sottoscrivono, per la parte di loro competenza, il verbale insieme al segretario generale.
Art. 29
Indennità e gettone di presenza

1. Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale disciplina le modalità e i criteri di attribuzione dei gettoni di presenza e indennità di funzione anche in relazione al rapporto presenze/assenze dei consiglieri comunali.
Capo III
La giunta municipale
Art. 30
La giunta municipale

1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e dagli assessori, il cui numero è fissato in quello massimo stabilito dalla legge.
Art. 31
Funzionamento

1.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
2.  I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, da dipendente dell'ente all'uopo delegato, che sottoscrive il verbale insieme al segretario comunale.
Art. 32
Attribuzioni

1.  La giunta comunale è organo esecutivo dell'ente ed esercita tutte le attribuzioni assegnate a tale organo dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ovvero dalle disposizioni tributarie. Rimangono di competenza del sindaco tutte le altre attribuzioni residuali ascritte all'organo esecutivo dalla legislazione regionale, ivi comprese quelle in materia di lavori pubblici.
2.  La giunta provvede, altresì, all'adozione delle deliberazioni concernenti le seguenti materie, oltre quelle già direttamente fissate dalla legge:
a)  atti di programmazione e pianificazione relativi alle risorse umane;
b)  approvazione schemi di transazione giudiziaria e stragiudiziale con esclusione di quelli relativi al contenzioso sul lavoro dei dipendenti;
c)  determinazione annuale linee guida per l'erogazione dei contributi;
d)  determinazione e variazione aliquote di tributi locali e prezzi e tariffe dei servizi pubblici.
Capo IV
Il sindaco
Art. 33
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale.
2.  Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo e tutte le funzioni attribuitegli dalle norme vigenti.
Art. 34
Competenze

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai funzionari.
2.  Il sindaco rappresenta l'amministrazione comunale, firmando istanze, proposte ed atti di rappresentanza politica, rappresenta il Comune in giudizio, convoca e presiede la conferenza interorganica per coordinare con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario ed i funzionari, i tempi e l'attività degli organi esecutivi con quelli del consiglio comunale, partecipa ai lavori della conferenza dei capigruppo per la programmazione dei lavori del consiglio comunale.
Art. 35
Attribuzioni

1. Le attribuzioni e competenze del sindaco sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.
Art. 36
Vice sindaco e delegati

1.  Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza ed impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
2.  Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
3.  Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge ed ai responsabili dei relativi servizi.
Art. 37
Sindaco e consiglio dei ragazzi

1. Il Comune valorizza la partecipazione dei ragazzi al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente fino all'età di 14 anni, consentendo l'elezione di un sindaco e di un consiglio dei ragazzi, da organizzarsi mediante l'emanazione di apposito regolamento emanato dalla giunta comunale.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE
Art. 38
Linee fondamentali di organizzazione

1.  Il Comune disciplina la propria organizzazione secondo principi di flessibilità, efficacia ed efficienza.
2.  L'organizzazione prevede la distinzione inderogabile tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e funzioni gestionali.
3.  Le unità organizzative interne sono articolate per funzioni omogenee, ed è istituito un organismo di controllo interno.
4.  La struttura di vertice del Comune è composta dal segretario/direttore generale, dal vicesegretario e dagli altri dirigenti.
5.  L'organizzazione del lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi con il superamento dell'attività tesa alla produzione di atti in favore dell'attività di risultato e della massima soddisfazione dei cittadini-utenti.
6.  Il Comune pu= avvalersi della facoltà di cui all'art. 110, decreto legislativo n. 267/00 e s.m.i. in tutti i casi in cui sussistano i presupposti di fatto e di diritto.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 39
Forme di gestione

1.  In materia di servizi pubblici locali si applica la vigente legislazione.
Titolo VI
FINANZA, CONTABILIT+
E REVISIONE DEI CONTI
Art. 40
Controllo di gestione

1.  Il controllo di gestione è obbligatorio e si svolge secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 286/99.
Art. 41
Revisori dei conti

1.  Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti con previsione di procedure tese ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione con gli altri organi.
Titolo VII
PARI OPPORTUNIT+
Art. 42
Pari opportunità

1.  In tema di pari opportunità si applicano le disposizioni previste dalla legge nel rispetto della norma costituzionale di uguaglianza.
(2005.49.3134)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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