REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 GENNAIO 2006 - N. 3
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 dicembre 2005.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di San Filippo del Mela.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista la nota prot. n. 2344 dell'1 marzo 2005, assunta in pari data al protocollo di questo Assessorato con il n. 13225, con la quale il comune di San Filippo del Mela ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolato generale del comune riadattato a seguito del D.P.R.S. n. 702/2003;
Vista la delibera n. 30 del 29 giugno 2004, con la quale il consiglio comunale di San Filippo del Mela ha riadottato il piano regolatore generale con il regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera n. 30 del 29 giugno 2004;
Vista la certificazione a firma del segretario del comune di San Filippo del Mela, datata 28 febbraio 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del P.R.G., adottato con delibera del consiglio comunale n. 30 del 29 giugno 2004, nonché attestante la presentazione di n. 51 osservazioni pervenute entro i termini di legge avverso il piano;
Viste le osservazioni/opposizioni relative alla delibera n. 30 del 29 giugno 2004 del consiglio comunale di San Filippo del Mela, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;
Vista la nota prot. n. 6078 del 6 aprile 2004, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con condizioni sullo strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 85 del 23 maggio 2005, con la quale la U.O. 4.1/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 15 del 20 maggio 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, relativa al P.R.G. in argomento, che di seguito parzialmente si trascrive:
"" ...Omissis...
Premesse
Con decreto n. 374 del 27 ottobre 2000, questo Assessorato aveva proceduto all'approvazione del P.R.G. comunale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive.
A seguito di alcuni ricorsi straordinari, presentati al Presidente della Regione siciliana, da parte di privati cittadini, con i quali veniva sollevata l'eccezione di nullità dell'atto di adozione, in assenza delle firme di sottoscrizione sugli elaborati allegati all'atto stesso, apposte dal presidente del consiglio comunale, dal segretario e dal consigliere anziano, e sulla scorta del parere reso dal C.G.A, a sezioni riunite, nn. 193/02, 194/02, 195/02, 197/02, 198/02, 199/02, 200/02, 336/02, 346/02, del 19 novembre 2002, con D.P.R.S. n. 702 del 24 giugno 2003 veniva dichiarata non valida la delibera del consiglio comunale n. 104 del 1994, e conseguentemente venivano annullati tutti gli atti che erano scaturiti dalla stessa.
Trovandosi pertanto nella condizione di dover procedere alla formazione di un P.R.G. per la sua adozione/riadozione, l'amministrazione comunale ha dato specifico mandato al responsabile dell'area gestione territorio del comune in oggetto, ing. Pietro Varacalli, per procedere alla stesura degli elaborati occorrenti alla riproposizione del piano in precedenza adottato.
Gli atti relativi al P.R.G. e gli elaborati di progetto, che sono oggetto dell'atto deliberativo n. 30 del 29 giugno 2004, con il quale il consiglio comunale ha riadottato il piano, sono stati soggetti ad una nuova valutazione da parte dell'ufficio del Genio civile di Messina, che, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è pronunciato con parere prot. n. 6078 del 6 aprile 2004.
Detto atto deliberativo di riadozione, con gli annessi allegati, è stato infine soggetto alle procedure di deposito e pubblicazione, a seguito delle quali sono state presentate nei termini di legge n. 51 osservazioni e/o opposizioni, di cui n. 22 pervenute anche in Assessorato, sulle quali sono state prodotte le proprie valutazioni, riportate nella relazione del professionista incaricato che risulta allegata all'atto deliberativo n. 58 del 28 dicembre 2004, con il quale il consiglio comunale ha espresso, in ultimo, le proprie controdeduzioni secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78.
...Omissis...
Rilevato
Contenuti del P.R.G.
Il piano, così come riadottato, costituisce sostanzialmente la riproposizione di quanto già oggetto di valutazioni ed approvato con prescrizioni, da parte di questo Assessorato, con il decreto in premessa richiamato. Con lo stesso atto deliberativo non sono però state riadottate le prescrizioni esecutive, che sono state disattese con il decreto approvativo più volte richiamato.
Sulla procedura di elaborazione dello stesso P.R.G., per quanto evidenziato nella relazione esplicativa dal progettista, si è rilevato che per la stessa è stato seguito, quale criterio guida, quello di procedere alla revisione in base a:
1)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 255 del 29 marzo 2000, del quale non si è tenuto conto in sede di emissione del decreto approvativo risultando lo stesso emesso oltre i termini assegnati al C.R.U. dall'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  una disamina ed un riscontro ai ricorsi che hanno dato luogo al decreto presidenziale di annullamento dell'atto deliberativo di adozione;
3)  direttive emanate dal consiglio comunale con l'atto n. 6/04, relative alle previsioni di nuova zonizzazione nella frazione Archi, da inserire in sede di stesura definitiva del P.R.G.
In particolare:
Punto 1°
In riferimento alle considerazioni che emergono dal voto C.R.U., sono state inserite nelle norme di attuazione le modifiche proposte dallo stesso consesso e relative all'attività consentita nella zona "A", e quelle relative alla predisposizione di appositi studi geologici, occorrenti al rilascio delle concessioni edilizie ( art. 39); mentre sono state disattese, nel rispetto delle scelte dell'amministrazione comunale, quelle che prescrivevano l'incremento dei parametri edificatori per le zone B1 e B2, con le quali veniva aumentato l'indice di edificabilità, da mc./mq. 2,00 a mc./mq. 3,00. Ciò alla luce, tra l'altro, dell'effettivo incremento demografico che, in contrapposizione con le previsioni del P.R.G. a suo tempo esaminato, con il quale si prevedeva un incremento della popolazione nel ventennio 1994/2014, che avrebbe dovuto portare ad avere al 2014 n. 11.711 abitanti, contro un effettivo incremento di 350 abitanti che, all'atto della formazione del piano in argomento, ha portato ad avere una popolazione residente effettiva di circa 7.200 abitanti.
Tale dato non può che, a distanza di 10 anni dalla prima stesura, supportare quanto valutato in merito, in sede di revisione e riadozione, nella quale è stata disattesa, sostanzialmente, tale previsione.
Sulle basi di dette linee guida, il piano è stato ridefinito e ridisegnato in alcune sue parti, avendo quale finalità quella di ricucire l'ambiente urbano, e dotandolo nello stesso tempo delle infrastrutture ed attrezzature minime occorrenti a soddisfacimento degli standard minimi occorrenti. Ciò dovrebbe avvenire attraverso il recupero dell'edilizia esistente nel centro storico, oggi penalizzato dal notevole incremento edilizio avuto nella frazione di Olivarella.
Punto 2°
In ordine alle opposizioni che hanno portato al D.P.R.S. n. 702/03 di annullamento sopracitato, le stesse sono state esaminate sotto il profilo tecnico in sede di predisposizioni degli atti occorrenti alla riadozione del piano, oggetto del presente parere, da parte del redattore degli stessi.
In particolare si è tenuto conto del contenuto dei nove ricorsi che riguardano:
-  i nn. 1, 2 e 3 sono errori materiali, ai quali si è sopperito in sede di nuova stesura;
-  la n. 8 zona C2 per edilizia economica e popolare, detta Z.T.O., è stata riproposta anche sulla scorta delle motivazioni del T.A.R., che hanno portato all'accoglimento del ricorso;
-  i nn. 4, 5, 6, 7, per varie motivazioni, sono stati ritenuti sostanzialmente non accoglibili;
-  il n. 9 è stato ritenuto parzialmente accoglibile e come tale è stato inserito negli elaborati di piano (parcheggio ed ampliamento sede stradale frazione di Olivarella, ditta Cocuzza P.).
Punto 3°
In merito infine alla modifica apportata alla previsione della zonizzazione nella frazione Archi, oggetto della deliberazione del c.c. n. 6 del 13 febbraio 2004, di integrazione delle direttive del consiglio, la stessa deriva dall'esigenza, nel frattempo intervenuta, di reperire ulteriori aree per insediamenti artigianali, finalizzati a dare riscontri alle richieste derivanti dai due programmi di sviluppo territoriale - P.I.T. "La via dell'argilla" - ed il Patto territoriale "Gallo Niceto".
Cartografia
Il piano è stato redatto sulla base della cartografia ottenuta da restituzione aerofotogrammetrica e come tale risulta sufficientemente leggibile, occorrerà comunque provvedere alla visualizzazione dei limiti comunali, nonché della zonizzazione relativa alle aree del territorio comunale che risultano non normate (vedi tav. C1), per la presenza di un piano sovraordinato (vedi piano regolatore A.S.I. vigente), nel rispetto dei termini dell'art. 5 della legge n. 1150/42 e ss.mm. ed ii., ciò in quanto non possono risultare parti del territorio comunale, prive di zonizzazione e direttive che ne regolino l'attuazione nonché delle fasce di rispetto previste dalla vigente normativa (vedi legge regionale n. 78/76).
Negli stessi termini dovrà essere riportata sugli elaborati (vedi rispetto SS 83 tav. C4) la fascia di rispetto stradale o, in presenza di apposito atto di declassamento, espressamente indicato il tratto relativo. In tali termini, in assenza dei chiarimenti dovuti per le aree interessate dalla fascia di rispetto della statale, per l'attività edificatoria si dovrà fare riferimento ai limiti previsti dalla specifica vigente normativa.
Dovrà infine essere curata la verifica della restituzione grafica in quanto l'assenza di apposito retino e della relativa zonizzazione (vedi tav. C1 zona D) potrebbe costituire oggetto di specifico contenzioso.
Studio geologico
Lo studio geologico, geomorfologico, idrogeologico, delle suscettività e geologico-tecnico relativo alle aree interessate dal piano regolatore generale è stato redatto in conformità alla circolare A.R.T.A. n. 2222/95. Sullo stesso è stato rilasciato il previsto parere dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Con lo stesso, nel confermare i precedenti già rilasciati, sono state espresse alcune prescrizioni strettamente connesse all'individuazione di due aree (una contrada Crocecaruso e l'altra periferica all'abitato di San Filippo Centro) da assoggettare alle limitazioni previste dal piano straordinario di bacino per l'assetto idrogeologico. Le stesse dovranno essere espressamente riportate sugli elaborati di piano alle varie scale di rappresentazione.
Studio agricolo forestale
Nei termini di quanto dichiarato dall'agronomo (vedi nota del 9 dicembre 2003), "...non ci sono stati cambiamenti sull'uso del suolo sotto il profilo agricolo forestale..." sono state confermate le indicazioni nello studio originario riportate, pertanto non può che ritenersi implicitamente attestata la rispondenza dello stesso alla normativa sopravvenuta alla legge regionale n. 16/96.
Programmazione commerciale - legge regionale n. 28/99, D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il piano regolatore in argomento è stato adeguato alla vigente normativa sulla programmazione commerciale, sulla scorta dell'apposito studio redatto dall'arch. Salvatore Mondello, adottato unitamente al P.R.G. con l'atto deliberativo in premessa richiamato.
Ciò nonostante la stessa programmazione non risulta richiamata in maniera chiara all'interno delle N. di A. del P.R.G. mentre, dovendosi operare nel rispetto della stessa legge, delle direttive e degli indirizzi di programmazione commerciale che regolano l'attività in tutte le zone omogenee compatibili del territorio comunale, si dovrà provvedere in tal senso.
Prescrizioni esecutive
Non sono state oggetto di riproposizione quelle a suo tempo disattese da questo Assessorato. L'amministrazione dovrà comunque procedere alla loro redazione ed adozione secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78, così come chiarito con l'art. 102 della legge regionale n. 4/2003.
Regolamento edilizio e norme di attuazione
Il regolamento edilizio adottato contestualmente al P.R.G. è stato aggiornato nelle parti emendate dal consiglio comunale, modificando quello già oggetto di valutazione ed approvazione da parte di questo Assessorato. Allo stesso modo si è proceduto per norme di attuazione che regolano l'attività edilizia nel territorio.
Conclusioni
Pur richiamando quanto già oggetto di valutazione da parte di questo Assessorato ed oggetto del precedente parere di questo Ufficio n. 19 del 15 novembre 1999 e del conseguente decreto assessoriale approvativo del P.R.G. in oggetto (D.A. n. 520/2003), nel rilevare il lasso di tempo intercorso, nonché il nuovo incarico affidato al responsabile area gestione del territorio del comune di San Filippo del Mela, che ha portato alla conseguente modifica degli elaborati relativi allo studio di piano, nonché all'inserimento delle previsioni oggetto delle direttive e degli emendamenti, nei termini sopra chiariti, si è rilevata l'esigenza di una nuova e complessiva valutazione del P.R.G. che costituisce oggetto del presente parere.
Dati statistici rilevati da questo Ufficio
Dai dati sviluppati su base numerica fornita dall'osservatorio statistico sul sistema socio-demografico ed insediativo regionale di questo dipartimento, si rileva che seppur trovandosi in presenza di un costante e tendenziale incremento demografico, lo stesso nell'ultimo decennio ha subito un tendenziale decremento, le cui cause sono probabilmente da ascriversi al momento di crisi generale del settore industriale/artigianale, all'aumento dei costi dovuto alla vicinanza con Milazzo ed al relativo esodo verso i comuni vicini, dove i prezzi sono più convenienti, etc.





Su tali basi la previsione di incremento della popolazione dello strumento in trattazione, dimensionata per il prossimo ventennio, così come riproposto dall'Amministrazione (riduzione parametri edificatori zone B), può ritenersi sufficientemente attendibile limitatamente alle zone ritenute assentibili, anche in considerazione della eventuale fluttuazione della popolazione, della formazione di nuovi nuclei familiari.
Zonizzazione e destinazione d'uso
Relativamente alla zonizzazione e destinazione d'uso previste nel piano, in linea generale condivisibile, si rileva quanto segue:
Zona A
Nel condividere le zone così come perimetrate si evidenzia che l'ente locale potrà procedere, oltre che a mezzo di piano particolareggiato di recupero, anche a mezzo della variante generale, avente come campo specifico di applicazione la zona A, i cui contenuti sono illustrati dalla circolare di questo Assessorato n. 3/2000 prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000.
Zone B
Sono in generale da condividere ad esclusione della zona B3 di Olivarella, che così come tracciata non sembra possedere i requisiti previsti dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 ad esclusione della parte consolidata limitrofa alla SS 113 che, qualora l'Amministrazione lo ritenesse opportuno, potrebbe essere riclassificata, avendo le caratteristiche della zona contermine B2. Per quanto sopra, nel rilevare comunque che nei termini delle N. di A., detta zona B3 dovrà essere attuata a mezzo di piano particolareggiato (art. 47), la stessa andrà comunque riclassificata zona "C", da attuarsi nei termini dello stesso art. 47.
Zone D
Si ritiene di potere condividere la localizzazione delle due aree previste e che dovranno essere oggetto di P.E. nei termini delle N. di A. In ordine alle aree D4 regolate dal vigente P.R. dell'A.S.I., seppur normate da uno strumento sovraordinato, dovrà comunque procedersi alla loro individuazione sugli elaborati di piano in maniera chiara, nei termini della specifica normativa. Ciò in quanto nei termini dell'art. 5 della legge n. 1150/42 e ss.mm. ed ii., non possono risultare parti del territorio comunale, prive di zonizzazione e direttive che ne regolino l'attuazione.
Dovrà comunque essere esplicitamente previsto, per le aree normate con il piano in argomento ed in presenza di attività commerciale o di attività commerciali annesse all'attività industriale e/o artigianale, la dotazione minima dei parcheggi, che dovranno essere dimensionati nel rispetto del D.P.R.S. 11 luglio 2000, art. 16.
Norme di attuazione
Il testo delle norme tecniche di attuazione dovrà essere modificato in conseguenza delle considerazioni espresse, in ordine alla zonizzazione, nella presente proposta di parere.
In particolare, art. 34 - da aggiungere "in presenza di attività commerciale i parcheggi dovranno essere dimensionati nel rispetto del D.P.R.S. 11 luglio 2000, art. 16".
Tutte le norme tecniche di attuazione dovranno essere adeguate a quanto prescritto dalla legge regionale n. 28/99 nei termini previsti dal D.P.R.S. 11 luglio 2000, in merito alla compatibilità dell'attività commerciale con la residenza.
Regolamento edilizio
Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto, fatta eccezione per quanto appresso specificato:
In linea generale dovrà fare esplicito riferimento alla normativa vigente nella Regione siciliana, inoltre, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98, la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con quella "il dirigente dell'ufficio tecnico comunale", tranne che nel caso della commissione edilizia comunale la cui presidenza resta di competenza del sindaco o di suo delegato.
La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali nn. 7/92 e 26/93, 25/97 ed a quanto disposto dalla legge regionale n. 21/98.
La durata in carica della commissione edilizia deve essere adeguata a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78.
Gli articoli riguardanti il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni devono essere modificati nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2 della legge regionale n. 17/94 e ss.mm. ed ii.
Il rilascio dell'agibilità e/o abitabilità dovrà seguire le procedure dettate dall'art. 3 della legge regionale n. 17/94.
Osservazioni ed opposizioni
A seguito delle pubblicazioni, sono state presentate n. 51 osservazioni e/o opposizioni nei termini, sulle quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni riportate sull'elaborato apposito, ed il consiglio ha espresso le proprie valutazioni, e n. 22 pervenute direttamente a questo Assessorato.
Sulle osservazioni presentate a seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e trasmesse a questo Assessorato, questa unità operativa ha espresso te proprie valutazioni, che sono riportate nell'allegata scheda di dettaglio.
Per tutto quanto sopra espresso, nel ritenere che:
a)  in generale la stesura del piano risulta sufficientemente supportata da un adeguato studio storico, paesistico, ambientale e da rilievi e valutazioni di tipo statistico sostanzialmente condivisibili;
b)  il piano, così come proposto, di fatto può considerarsi di tipo ricognitivo, sostanzialmente ridimensionato in riferimento ai dati statistici, rispetto al piano già approvato da questo Assessorato nel 2000;
questa unità operativa n. 4.1 del servizio IV è del parere che il P.R.G. del comune di San Filippo del Mela, con annessi regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 29 giugno 2003, possa essere approvato alla luce delle considerazioni sopra esposte, nei termini del presente parere.
L'Amministrazione dovrà comunque procedere alla elaborazione delle prescrizioni esecutive ed alla loro adozione nei termini dell'art. 102 della legge regionale n. 4/2003.


Cliccare qui per visualizzare la tabella in formato PDF



PERVENUTE IN ASSESSORATO

 1.  Fiorello Antonino - Fiorello      già trattata vedi n. 47 ordine 
 2.  Carmelita Gaetano      già trattata vedi n. 45 ordine 
 3.  Aliprandi Caterina      già trattata vedi n. 13 ordine 
 4.  Di Paola Rosa      già trattata vedi n. 43 ordine 
 5.  Ragno Pietro      già trattata vedi n. 44 ordine 
 6.  De Gaetano Caterina      già trattata vedi n. 21 ordine 
 7.  De Pasquale Maria Pietra      già trattata vedi n.  8 ordine 
 8.  Ragno Pietro      già trattata vedi n. 46 ordine 
 9.  Mastroeni Santi      già trattata vedi n. 48 ordine 
10.  Cocuzza Pietrina      già trattata vedi n.  7 ordine 
11.  Di Giovanni Francesco      già trattata vedi n. 35 ordine 
12.  Mendolia Antonino      già trattata vedi n. 15 ordine 
13.  Spadaro Giuseppe      già trattata vedi n. 39 ordine 
14.  Di Giovanni Carmelo      già trattata vedi n. 24 ordine 
15.  La Spada Antonino      già trattata vedi n. 37 ordine 
16.  Mastroeni Nunziata      già trattata vedi n. 36 ordine 
17.  Vaccarino Carmela      già trattata vedi n. 50 ordine 
18.  Carrozza Arturo      già trattata vedi n.  1 ordine 
19.  Proteo di Antonino Vaccarino s.n.c.      già trattata vedi n. 51 ordine 
20.  Anania Veneranda      già trattata vedi n. 12 ordine 
21.  Torre Concetta      già trattata vedi n. 26 ordine 
22.  Galluppi Liliana      già trattata vedi n. 28 ordine 

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 475 del 27 ottobre 2005, che di seguito si trascrive:
""Il Consiglio
Vista la nota dell'ufficio prot. n. 85 del 23 maggio 2005 U.O.4.1/ME del servizio 4 del D.U., con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del dipartimento urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unitamente alla proposta di parere n. 15 del 20 maggio 2005 resa dall'U.O.4.1 del D.U. per il prescritto parere nei termini dell'art. 89, comma 10, della legge regionale n. 6/2001;
Vista la successiva nota dell'ufficio prot. n. 92 dell'8 giugno 2005 U.O.4.1/ME del servizio 4 del D.U., con la quale si trasmette l'integrazione all'osservazione n. 47 di elenco comunale;
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Uditi i relatori;
Valutata la proposta di parere n. 15 del 20 maggio 2005 resa dall'U.O.4.1 del servizio 4 del D.U., che si condivide integralmente con le ulteriori prescrizioni che di seguito si riportano relativamente agli aspetti di carattere geologico;
Prescrizioni geologiche:
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei LL.PP. con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
In ordine all'integrazione all'osservazione n. 47, si conferma il contenuto della decisione assunta dall'Ufficio con il parere n. 15 del 20 maggio 2005, tenuto conto che la nuova richiesta dell'osservante non è stata valutata dal Consiglio, ed inoltre implica una variazione del regime delle aree non suffragate dal parere dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Per tutto quanto sopra visto e valutato è del parere che il piano regolatore generale del comune di San Filippo del Mela ed il regolamento edilizio comunale, adottati con deliberazione consiliare n. 30 del 29 giugno 2004, siano meritevoli di approvazione in conformità alla proposta di parere dell'Ufficio n. 15 del 20 maggio 2005 e delle prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78 da parte del comune di San Filippo del Mela."";
Vista la nota dirigenziale prot. n. 66832 dell'8 novembre 2005, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato chiesto al comune di San Filippo del Mela di adottare le controdeduzioni alle determinazioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 475 del 27 ottobre 2005;
Vista la nota prot. n. 160 del 23 novembre 2005, con la quale l'U.O. 4.1 ha trasmesso a questa U.O. 7.1 gli atti ed elaborati del P.R.G.  in argomento per la stesura del provvedimento finale, a seguito della comunicazione da parte del segretario comunale, con prot. n. 14456 del 22 novembre 2005, dell'atto deliberativo n. 45 del 21 novembre 2005 reso immediatamente esecutivo, con il quale il consiglio comunale di San Filippo del Mela ha accolto interamente, ritenendoli condivisibili, le prescrizioni ed i rilievi espressi dal C.R.U. con il voto n. 475/05 e dall'unità operativa 4.1 con il parere n. 15/05; 

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali non formulate in quanto accolto in toto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica già citato;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 475 del 27 ottobre 2005;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 475 del 27 ottobre 2005, sono approvati il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di San Filippo del Mela, adottato con delibera del consiglio comunale n. 30 del 29 giugno 2004.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 475 del 27 ottobre 2005.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  proposta di parere n. 15 del 20 maggio 2005, resa dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
 2.  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 475 del 27 ottobre 2005;
 3.  delibera n. 30 del 29 giugno 2005 del consiglio comunale;
 4.  delibera n. 58 del 28 dicembre 2004 del consiglio comunale;
 5.  delibera n. 45 del 21 novembre 2005 del consiglio comunale;
 6.  tavola  1)  - relazione esplicativa; 
 7.  tavola  2)  - norme tecniche di attuazione; 
 8.  tavola  3)  - regolamento edilizio; 
 9.  tavola  A)  - inquadramento territoriale - scala 1:25.000; 
10.  tavola  A1)  - quadro di unione delle tavole di azzonamento e vincoli - scala 1:10.000. 

Tavole stato di fatto
11.  tavola  A21)  - stato di fatto Archi - scala 1:2.000; 
12.  tavola  A22)  - stato di fatto Corriolo Crocecaruso -scala 1:2.000; 
13.  tavola  A23)  - stato di fatto Cattafi - scala 1:2.000; 
14.  tavola  A24)  - stato di fatto Olivarella San Filippo Centro - scala 1:2.000; 
15.  tavola  A25)  - stato di fatto San Filippo Sud - scala 1:2.000; 
16.  tavola  A31)  - stato di fatto attrezzature e servizi pubblici Archi - scala 1:2.000; 
17.  tavola  A32)  - stato di fatto attrezzature e servizi pubblici Corriolo Crocecaruso - scala 1:2.000; 
18.  tavola  A33)  - stato di fatto attrezzature e servizi pubblici Cattafi - scala 1:2.000; 
19.  tavola  A34)  - stato di fatto attrezzature e servizi pubblici Olivarella San Filippo Centro - scala 1:2.000; 
20.  tavola  A35)  - stato di fatto attrezzature e servizi pubblici San Filippo Sud - scala 1:2.000. 

Viabilità
21.  tavola  B1)  - viabilità Archi - scala 1:2.000; 
22.  tavola  B2)  - viabilità Corriolo Crocecaruso - scala 1:2.000; 
23.  tavola  B3)  - viabilità Cattafi - scala 1:2.000; 
24.  tavola  B4)  - viabilità Olivarella - San Filippo Centro - scala 1:2.000; 
25 tavola  B5)  - viabilità San Filippo Sud - scala 1:2.000. 

Azzonamento
26.  tavola  C1)  - azzonamento Archi - scala 1:2.000; 
27.  tavola  C2)  - azzonamento Corriolo Crocecaruso - scala 1:2.000 
28.  tavola  C3)  - azzonamento Cattafi - scala 1:2.000; 
29.  tavola  C4)  - azzonamento Olivarella - San Filippo Centro - scala 1:2.000; 
30.  tavola  C5)  - azzonamento San Filippo Sud - scala 1:2.000; 

31.  vincoli;
32.  tavola  V)  - quadro di unione e delle tavole di azzonamento e vincoli - scala 1:10.000; 
33.  tavola  V1)  - aree a rischio R4 (art. 1, legge n. 267/98 e successive modifiche ed integrazioni) - scala 1:10.000; 
34.  tavola unica  - perimetro area a rischio R4 pressi centro abitato San Filippo Centro -scala 1.2.000. 

Elaborati relativi al piano di programmazione urbanistica e commerciale, di cui alla legge regionale n. 28/99 e ss.mm. ed ii.
35.   relazione tecnica; 
36.   norme tecniche di attuazione; 
37.   schede conoscitive; 

38.  sistema della viabilità - tavola unica.
Tavole per la localizzazione degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, individuazione degli assi a forte vocazione commerciale e zone omogenee per le strutture commerciali
39.  tavola  1) - Archi - scala 1:2.000; 
40.  tavola  2) - Corriolo Crocecaruso - scala 1:2.000; 
41.  tavola  3) - Cattafi - scala 1:2.000; 
42.  tavola  4) - Olivarella San Filippo Centro - scala 1:2.000; 
43.  tavola  5) - San Filippo Sud - scala 1:2.000. 

Gli elaborati relativi allo studio agricolo-forestale del territorio comunale
44.  relazione;
45.  carta idrografica - scala 1:10.000;
46  .  carta altimetrica - scala 1:10.000; 

47.  carta delle colture specializzate - scala 1:10.000;
48.  carta delle unità omogenee di paesaggio - scala 1:10.000;
49.  carta utilizzazione dei suoli - scala 1:10.000;
50.  carta delle sottozone comunali - scala 1:10.000;
51.  carta delle viabilità - scala 1:10.000;
52.  relazione integrativa allo studio agricolo-forestale per adeguamento alla legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996;
53.   tavola integrativa allo studio agricolo-forestale del territorio comunale per adeguamento alla legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996 - scala 1:10.000; 
54.   nota integrativa redatta dal dott. agronomo Giovanni Chiofalo in data 9 dicembre 2003 prot. n. 15977/2674 tec del 18 dicembre 2003 di conferma delle indicazioni contenute nelle relazioni ed elaborati dallo stesso prodotti a corredo del P.R.G. decaduto. 

Elaborati relativi allo studio geologico
55.   relazione geologica; 
56.  tav.  la) - carta geologica - scala 1:2.000; 
57.  tav.  lb) - carta geologica - scala 1:2.000; 
58.  tav.  1c) - carta geologica - scala 1:2.000; 
59.  tav.  1d) - carta geologica - scala 1:2.000; 
60.  tav.  le) - carta geologica - scala 1:2.000; 
61.  tav.  1f) - carta geologica - scala 1:2.000; 
62.  tav.  lg) - carta geologica - scala 1:2.000; 
63.  tav.  1h) - carta geologica - scala 1:2.000; 
64.  tav.  1i) - carta geologica - scala 1:2.000; 
65.  tav.  2A) - carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
66.  tav.  2B) - carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
67.  tav.  2C) - carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
68.  tav.  2D) - carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
69.  tav.  2E) - carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
70.  tav.  2F) - carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
71.  tav.  2G) - carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
72.  tav.  2H) - carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
73.  tav.  2I) - carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
74.  tav.  2A) - carta geomorfologica - scala 1:2.000; 
75.  tav.  3) - carta idrogeologica - scala 1:10.000; 
76.  tav.  4) - sezioni geolitologiche - scala 1:2.000; 
77.  tav.  5A) - carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
78.  tav.  5B) - carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
79.  tav.  5C) - carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
80.  tav.  5D) - carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
81.  tav.  5E) - carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
82.  tav.  5F) - carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
83.  tav.  5G) - carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
84.  tav.  5H) - carta dell'acclività - scala 1:2000; 
85.  tav.  5I) - carta dell'acclività - scala 1:2.000; 
86.  tav.  6A) - carta della stabilità - scala 1:2.000; 
87.  tav.  6B) - carta della stabilità - scala 1:2.000; 
88.  tav.  6C) - carta della stabilità - scala 1:2.000; 
89.  tav.  6D) - carta della stabilità - scala 1:2.000; 
90.  tav.  6E) - carta della stabilità - scala 1:2.000; 
91.  tav.  6F) - carta della stabilità - scala 1:2.000; 
92.  tav.  6G) - carta della stabilità - scala 1:2.000; 
93.  tav.  6H) - carta della stabilità - scala 1:2.000; 
94.  tav.  6I) - carta della stabilità - scala 1:2.000; 
95.  tav.  7) - carta della suscettività - scala 1:10.000; 
96.   la relazione geologica specifica redatta dal dott. Federico Giorelli, relativa all'area di cui alla delibera di consiglio comunale n. 6 del 3 febbraio 2004, nonché la nota integrativa trasmessa dal geologo Federico Giorelli e dal geologo Paolo Campanella di conferma dei contenuti espressi nella relazione geologica originaria redatta a corredo del P.R.G. decaduto; 

97.  la certificazione redatta nei termini dell'art. 8 del disciplinare d'incarico dal responsabile area gestione del territorio del comune, relativa all'effettiva consistenza delle aree destinate ad attrezzature (verbale del 6 aprile 2004), ed integrativa della precedente redatta congiuntamente tra il professionista a suo tempo incaricato ed il responsabile U.T.C. (verbale del 7 aprile 1995).

Art. 4

Il comune di San Filippo del Mela dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e curerà che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 dicembre 2005.
  LIBASSI 

(2005.51.3283)
Torna al Sommariohome


114

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 65 -  23 -  22 -  85 -  49 -  25 -