REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 GENNAIO 2006 - N. 2
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 novembre 2005.
Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981;
Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988;
Visto il Libro bianco europeo, per la valorizzazione delle fonti d'energia rinnovabili;
Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Vista la ratifica della Russia del novembre 2004, con la quale il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore in data 16 febbraio 2005, diventando vincolante per i Paesi sottoscrittori;
Considerato che il Protocollo di Kyoto, tenuto conto delle decisioni dell'Unione europea, richiede all'Italia di conseguire nel periodo 2008/2012 una riduzione delle emissioni totali di CO2 del 6,5% rispetto a quelle del 1990;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva n. 96/92/CE e norme comuni per il mercato dell'energia elettrica e la conseguente riforma del settore di produzione dell'energia elettrica in Italia;
Visto l'obbligo introdotto dal suddetto decreto legislativo, secondo il quale, dal 2002, i produttori di energia dovranno produrre almeno il 2% del totale eccedente i 100GW da fonti alternative;
Visto il Libro bianco italiano per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con la delibera 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre 1999, che prospetta una potenza elettrica istallata in Italia crescente, progressivamente da 17.000 MW (1997) a 24.700 MW(2010);
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006 che, nell'asse 1 - Risorse naturali, prevede d'incentivare lo sviluppo di produzione di energia alternativa;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 4/2003;
Viste le circolari 3 luglio 2003 e 11 aprile 2005 della Presidenza della Regione Sicilia recanti direttive sulle iniziative finalizzate al risparmio di energia (art. 21, comma 2, della legge regionale n. 4/2003);
Visto l'art. 13 della legge regionale n. 17/2004;
Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva n. 92/43/CEE;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000, che riporta l'elenco dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuate ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2003, n. 120, che riporta il regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
Considerato che, nelle more del Piano energetico regionale, che fisserà tra l'altro le quote di produzione d'energia prodotta da diverse fonti, al fine di ottimizzare l'utilizzo del territorio, è necessario adottare misure cautelative per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni per gli impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili;
Ritenuto di dover attuare tali misure cautelative mediante le direttive, i criteri e le modalità procedurali stabilite dagli allegati A, B, C, che del presente decreto sono parte integrante;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui al D.P.R 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole, si applicano le direttive, i criteri e le modalità procedurali stabilite negli allegati A, B, C, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Le limitazioni, le esclusioni e condizioni di cui agli allegati A, B, C, che del presente decreto fanno parte integrante, si applicano anche a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non è ancora stato emesso il provvedimento finale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni; detti progetti dovranno essere integrati con la documentazione richiesta dagli allegati, prima del rilascio del provvedimento finale, anche nel caso in cui sia stata in precedenza avanzata richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio preposto all'istruttoria di detti provvedimenti, ovvero sia avvenuta spontanea integrazione della documentazione da parte del committente e/o autorità proponente.

Art. 3

La data d'inizio lavori di realizzazione dei progetti oggetto di provvedimento, di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato ai sensi del presente decreto, salvo validi e comprovati motivi ostativi, unitamente alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.) dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata R.R. all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio di tale provvedimento, entro e non oltre mesi dodici dalla data di notifica dello stesso al committente e/o autorità proponente.

Art. 4

La data d'inizio lavori di realizzazione di progetti oggetto di provvedimento di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni già rilasciato, unitamente alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.), dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata R.R all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio di tale provvedimento, salvo validi e comprovati motivi ostativi, entro e non oltre mesi dodici dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5

I validi e comprovati motivi ostativi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 dovranno essere rappresentati con raccomandata R.R. all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio dei provvedimenti, di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza degli stessi. Trascorso infruttuosamente detto termine, in carenza di comunicazione di inizio dei lavori, si procederà d'ufficio all'emissione di apposito provvedimento di revoca.

Art. 6

Nelle more dell'istituzione del Piano energetico regionale, per consentire l'aggiornamento del bollettino energia da fonti rinnovabili e la pianificazione d'allaccio alla rete, i provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 relativi alla realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole, già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli rilasciati ai sensi dello stesso, saranno trasmessi dall'ufficio competente di questo Assessorato al Gestore rete trasmissione nazionale (GRTN).

Art. 7

Il presente decreto, qualunque sia il sito di istallazione, non si applica a:
1)  gli impianti solari fotovoltaici, di potenza nominale non superiore a 20 Kwp, destinati all'alimentazione di utenze isolate (stand - alone) e destinati al servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta (grid connected), integrati in strutture architettoniche esistenti e/o da costruire indipendentemente dalla destinazione d'uso delle stesse;
2)  gli impianti solari termici collegati ad impianti di riscaldamento, ovvero per uso igienico-sanitario, a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale o assimilabili, localizzati al di sopra di edifici, esistenti o da costruire, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli stessi.
Gli impianti di cui ai precedenti commi, per i quali non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta mediante lo sfruttamento del sole, non sono soggetti alle procedure di cui agli artt. 5 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando, ove gli stessi ricadessero all'interno o in zone limitrofe a siti SIC e/o ZPS, la necessità di attivare le procedure per la valutazione d'incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 14 novembre 2005.
  CASCIO 

Allegato A
DEFINIZIONI

1) Sono definiti impianti solari fotovoltaici gli impianti industriali per lo sfruttamento del sole ai fini della produzione diretta di energia elettrica costituiti da: insieme dei pannelli solari fotovoltaici costituiti da materiali semiconduttori (celle di silicio mono o poli-cristallino, etc.) in grado di convertire l'energia della radiazione solare in energia elettrica, intera rete dei cavidotti di collegamento, inverter, cabine d'impianto e di trasformazione, piste di servizio e di accesso all'impianto.
2)  Sono definiti impianti solari termici gli impianti industriali per lo sfruttamento del sole ai fini della produzione di energia termica e quindi indirettamente di energia elettrica tramite processo termodinamico, costituiti da: insieme dei pannelli costituiti da materiali riflettenti in grado di concentrare l'energia della radiazione solare producendo il riscaldamento di un fluido che circola attraverso un impianto, intera rete delle tubazioni di collegamento, piste di servizio e di accesso all'impianto.
3)  Sono definiti impianti di microgenerazione: impianti per la produzione diretta e/o indiretta di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate da energia solare.
4)  Sono definite centrali fotovoltaiche e/o solari termiche: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti energetiche rinnovabili.
5)  Sono definiti impianti grid-connected: gli impianti industriali per lo sfruttamento del sole ai fini della produzione di energia elettrica, di qualsiasi potenza nominale, connessi alla rete nazionale.
6)  Sono definiti impianti isolati o stand-alone: impianti industriali per lo sfruttamento del sole ai fini della produzione diretta di energia elettrica, di qualsiasi potenza nominale, non connessi alla rete nazionale.
Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui ai precedenti punti, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, previa variante di destinazione d'uso. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.
Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono considerate, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/91 e dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, di interesse pubblico e di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, per le quali trova applicazione nell'ambito della Regione siciliana l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, anche se non eseguite dai soggetti istituzionalmente competenti.
Procedure da seguire per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni per impianti solari fotovoltaici e termici
A)  Prima della presentazione dei progetti per l'installazione di impianti solari, sia fotovoltaici che termici, sottoposti ad applicazione del presente decreto il committente o l'autorità proponente dovrà richiedere a questo Assessorato l'avvio di una procedura preliminare (Scoping), prevista dall'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, volta alla definizione delle informazioni e della documentazione da fornire per le successive valutazioni del progetto stesso, assicurando che detta procedura avvenga in contraddittorio con il committente o l'autorità proponente.
B)  Allo scopo di favorirne lo sviluppo, i progetti di impianti fotovoltaici inseriti nelle strutture architettoniche con potenza nominale superiori a 20 KVp sia stand alone che grid-connected, per i quali non è consentita la vendita dell'energia prodotta, gli impianti solari fotovoltaici di microgenerazione elettrica grid-connected o stand - alone, e gli impianti solari termici con potenza nominale inferiore a 5 MW termici, sono sottoposti a procedura di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando, ove gli stessi ricadessero all'interno o in zone limitrofe a siti SIC e/o ZPS, la necessità di attivare le procedure per la valutazione d'incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
C)  Devono essere sottoposti alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del citato D.P.R., allo scopo di rendere possibile la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, tutti i progetti relativi all'istallazione di:
-  centrali fotovoltaiche stand - alone o grid connected, qualunque sia per quest'ultime la tensione della rete su cui avverrà la consegna dell'energia prodotta, di potenza superiore ad un MW elettrico;
-  centrali solari termiche qualunque siano le modalità di trasferimento dell'energia termica captata, di potenza compresa tra i 5 ed i 50 MW termici;
-  centrali solari termiche qualunque siano le modalità di trasferimento dell'energia termica captata, di potenza nominale superiore a 50 MW.
D)  I progetti relativi all'istallazione di impianti solari, ricadenti anche parzialmente all'interno di siti d'importanza comunitaria (SIC) così come individuati successivamente o entro un chilometro dal perimetro degli stessi, dovranno attivare contestualmente, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 6/2001, le procedure relative alla valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003.
E)  Qualsiasi ampliamento successivo degli impianti:
-  precedentemente esclusi dalle procedure perché inferiori a 20 KVp, qualora con detto ampliamento superino la citata soglia;
- esclusi dalla procedura e quindi esitati con provvedimento di verifica perché impianti fotovoltaici inseriti nelle strutture architettoniche con potenza nominale superiore a 20 KVp, sia stand alone che grid-connected, per i quali non è consentita la vendita dell'energia prodotta e gli impianti solari termici con potenza nominale inferiore a 5 MW termici;
dovrà essere sottoposto a procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10 D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando, ove gli stessi ricadessero all'interno o in zone limitrofe a siti SIC e/o ZPS, la necessità di attivare le procedure per la valutazione d'incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
F) Qualsiasi ampliamento successivo degli impianti inizialmente sottoposti a giudizio di compatibilità ambientale andrà sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale.
G)  Le caratteristiche degli ampliamenti di cui ai punti E ed F saranno individuate con successivo regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
H)  Nel caso di progetti rielaborati alla luce di pareri e/o osservazioni prodotte da questo Assessorato, da altre amministrazioni e/o soggetti competenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996, detta rielaborazione deve essere comunicata a questo Assessorato, indicando i tempi necessari per la stessa. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per la procedura riprenderà a decorrere dal deposito del progetto modificato.
Regolamentazione della dislocazione sul territorio degli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole
Ai soli fini della procedura di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei limiti del Piano energetico regionale e facendo esclusivo riferimento agli impianti fotovoltaici da istallare sul suolo, il territorio siciliano è così suddiviso:
-  zone escluse;
-  zone sensibili;
-  zone consentite.
1) Sono da considerarsi zone escluse (nelle quali non è consentita l'installazione di impianti solari così come definiti ai punti 1, 2, 3, 4 sia stand - alone che grid connected del presente allegato ma, sentito l'ente gestore, solo alcune parti dello stesso quali cavidotti interrati e/o strade di servizio): le aree di riserva integrale, generale, di protezione e di controllo dei parchi, le oasi e le riserve naturali. Sono altresì da considerarsi zone escluse (nelle quali può essere consentito, previa valutazione d'incidenza, il passaggio dei cavidotti interrati e l'istallazione delle cabine di trasformazione) i siti d'importanza comunitaria SIC e le zone di protezione speciale ZPS che annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE, e le zone di rispetto delle stesse, individuate in 1.000 m. dalla perimetrazione di detti siti.
2) Sono da considerarsi zone sensibili, nelle quali la possibilità dell'installazione di impianti solari e di porzioni dello stesso, quali cavidotti e cabine di trasformazione, sarà valutata caso per caso riguardo al patrimonio naturale che s'intende tutelare:
-  le zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di due chilometri dal loro perimetro;
-  i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) che non annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE e le zone di rispetto degli stessi individuate entro due chilometri dal loro perimetro.
3)  Sono da considerarsi zone consentite, nelle quali l'installazione degli impianti solari è consentita facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure necessarie alla mitigazione degli impatti, le porzioni del territorio regionale non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni.
4)  Le modifiche e i cambiamenti di destinazione d'uso, eventualmente richiesti dalle norme vigenti, delle aree destinate all'istallazione di impianti solari potranno essere effettuati solo ad avvenuto rilascio del provvedimento di carattere ambientale previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
5)  Dovrà essere effettuata una mitigazione dell'impatto visivo dei pannelli captanti, adottando una dislocazione degli stessi su lay-out geometricamente il più regolare possibile.
6)  Dovranno inoltre essere garantiti i limiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Allegato B
Documentazione da presentare per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di verifica per impianti:
-  fotovoltaici inseriti nelle strutture architettoniche con potenza nominale superiore a 20 KVp, sia stand-alone che grid-connected;
-  fotovoltaici di microgenerazione elettrica grid-connected o stand-alone;
-  impianti solari termici con potenza nominale inferiore a 5 MW termici, da installare in zone sensibili e consentite.
Per l'attivazione della procedura di verifica ex art. 10 D.P.R 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni:
a)  i progetti definitivi degli impianti fotovoltaici inseriti nelle strutture architettoniche con potenza nominale superiore a 20 KVp, sia stand alone che grid-connected, per i quali non è consentita la vendita dell'energia prodotta, oltre alla documentazione di cui all'allegato D del citato D.P.R., dovranno contenere la seguente documentazione, attestante il rispetto delle seguenti normative nella progettazione e realizzazione dell'impianto:
1)  norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
2)  norme CEI/IEC per i moduli fotovoltaici; in particolare, la CEI EN 61215 per moduli al silicio cristallino e la CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
3)  norma UNI 10349, o Atlante europeo della radiazione solare, per il dimensionamento del campo fotovoltaico;
4)  decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 gennaio 1996 e decreto del Ministero dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici;
5)  normative vigenti per i quadri elettrici, il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza e la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF;
6)  la conformità al marchio CE per il gruppo di condizionamento e controllo della potenza e per le altre apparecchiature;
7)  norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica, con particolare riferimento al paragrafo 5.1 (IV edizione, agosto 2000) (solo nel caso di impianti grid-connected);
8)  norma CEI 64-8 (III edizione), soprattutto per quanto concerne la Parte 4^ relativa alle prescrizioni per la sicurezza;
9)  nel caso di interventi su immobili di interesse storico-artistico, copia autentica dell'istanza di richiesta di nulla osta e/o parere della Sovrintendenza competente per territorio, riportante il bollo d'ingresso ed il protocollo assegnato dalla stessa, che, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce inizio del relativo provvedimento. Dette autorizzazioni si intendono acquisite con l'istituto del silenzio-assenso, secondo quanto indicato nell'art. 46, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005".
In presenza di parere negativo motivato, il provvedimento di verifica verrà esitato con parere negativo;
b)  i progetti definitivi degli impianti fotovoltaici di microgenerazione elettrica grid-connected o stand-alone e gli impianti solari termici con potenza nominale inferiore a 5 MW termici, oltre alla documentazione di cui all'allegato D e la predetta documentazione attestante il rispetto delle predette normative nella progettazione e realizzazione dell'impianto, dovranno contenere la seguente documentazione:
A) carta dei vincoli inerente i siti interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:25.000;
B) carta dei vincoli inerente i siti interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:10.000 su C.T.R.;
C) lay-out dell'impianto nella sua totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:25.000;
D) lay-out dell'impianto nella sua totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:10.000 su C.T.R.;
E) carta della viabilità esistente per il raggiungimento del sito, ed eventuali interventi di adeguamento e miglioramento anche in relazione alle esigenze di trasporto dei pannelli captanti con indicata la larghezza e la lunghezza in funzione del raggio di curvatura;
F) relazione tecnico-descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità esistente;
G) carta della viabilità provvisoria da realizzare per il raggiungimento del sito, anche in relazione alle esigenze di trasporto dei pannelli captanti, con indicata la lunghezza e la larghezza in funzione del raggio di curvatura;
H) relazione tecnico-descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità provvisoria;
I) carta della viabilità esistente e/o da realizzare per il raggiungimento dei siti d'istallazione dei singoli pannelli captanti, nonché per il collegamento tra loro e con la cabina di trasformazione, anche in relazione alle esigenze di trasporto dei pannelli captanti con indicata la larghezza e la lunghezza in funzione del raggio di curvatura;
J) relazione tecnico-descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità esistente e/o da realizzare per il raggiungimento dei siti d'istallazione dei singoli pannelli captanti, nonché per il collegamento tra loro e con la cabina di trasformazione;
K) documentazione fotografica dei siti, con allegata planimetria, recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto, interessante tutti i punti di vista necessari a rilevare detto impatto visivo, con particolare riferimento ad aree protette, siti SIC e ZPS, emergenze architettoniche anche isolate, paesi, agglomerati extraurbani ecc.;
L) relazione geomorfologica ed idrogeologica concernente i siti interessati, che riporti il parere di tecnico abilitato circa la possibilità d'istallazione dell'impianto e lo studio degli impatti dallo stesso provocati;
M) carte geologiche (geomorfologiche, idrogeomorfologiche e eventuali aree di dissesto) in scala adeguata, che riportino anche la tipologia e lo stato di attività degli eventuali dissesti;
N) istanza per l'autorizzazione all'allaccio alla rete presentata al GRTN o all'ENEL Distribuzione in relazione alla potenzialità dell'impianto;
O) dati di insolazione del sito, rilevati dalla bibliografia specializzata e qualificata. Sistema e/o software utilizzato per il calcolo e report finale riportante la stima di producibilità dell'impianto. A detti dati verranno applicate le restrizioni dell'accesso e della pubblicità di cui al comma 4, art. 2, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modifiche ed integrazioni.
Per siti ricadenti in zone sensibili, in aggiunta alla precedente documentazione:
a) un accurato studio botanico delle essenze presenti, la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'istallazione dell'impianto sulla vita vegetativa delle stesse, con particolare riferimento alle specie ed agli habitat d'importanza comunitaria eventualmente presenti. Detto studio firmato da tecnico competente dovrà anche riportare l'elenco delle specie vegetali per le quali è possibile l'espianto in fase di cantiere e il successivo reimpianto alla fine dello stesso, indicandone anche le modalità d'esecuzione e le presunte possibilità di successivo riattecchimento;
b) uno studio faunistico, firmato da tecnico competente, con particolare riferimento alla fauna selvatica e/o protetta, che individui gli eventuali impatti prodotti dall'istallazione e dall'esercizio degli impianti, anche e soprattutto in relazione alla dislocazione dei pannelli;
c) per i siti interessati dalla presenza di corpi idrici superficiali e sotterranei destinati o meno all'emungimento per scopi potabili, dovrà essere presentato uno studio relativo ai rischi di inquinamento degli stessi durante la fase di cantiere, che preveda, dove necessario, opportuni piani di monitoraggio, ai sensi del D.P.R. n. 236/88 e decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
d) nel caso di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, copia autentica dell'istanza di richiesta di nulla osta e/o parere della Sovrintendenza competente per territorio, riportante il bollo d'ingresso ed il protocollo assegnato dalla stessa, che, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce inizio del relativo provvedimento.
Dette autorizzazioni si intendono acquisite, con l'istituto del silenzio-assenso, secondo quanto indicato nell'art. 46, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005".
In presenza di parere negativo motivato, il provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale verrà esitato con parere negativo;
e) per i siti ricadenti in zone SIC che non annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE e le zone di rispetto degli stessi individuate entro due chilometri dal loro perimetro, la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, firmata da tecnico competente.
Documentazione da presentare per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, per impianti solari da installare nelle zone sensibili e consentite
Per l'attivazione della procedura di giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti definitivi di impianti solari, pubblicizzati secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno contenere, oltre alla documentazione prevista dall'allegato C e la documentazione attestante il rispetto delle predette normative nella progettazione e realizzazione dell'impianto, i seguenti elaborati:
1) computo metrico estimativo del progetto definitivo dell'impianto comprendente:
-  insieme dei pannelli captanti;
-  intera rete dei cavidotti di collegamento;
-  piste di servizio e di accesso all'impianto;
-  opere civili e di collegamento elettrico;
2) copia del titolo di avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, calcolato sul predetto computo metrico, dal quale è escluso soltanto il costo degli espropri;
3) carta dei vincoli inerente i siti interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:25.000;
4) carta dei vincoli inerente i siti interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:10.000 su C.T.R.;
5) lay-out dell'impianto nella sua totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:25.000;
6) lay-out dell'impianto nella sua totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:10.000 su C.T.R.;
7)  carta della viabilità esistente per il raggiungimento del sito, ed eventuali interventi di adeguamento e miglioramento anche in relazione alle esigenze di trasporto dei pannelli captanti con indicata la larghezza e la lunghezza in funzione del raggio di curvatura;
8) relazione tecnico-descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità esistente; carta dei vincoli inerente i siti interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:25.000;
9) carta della viabilità provvisoria da realizzare per il raggiungimento del sito, anche in relazione alle esigenze di trasporto dei pannelli captanti, con indicata la lunghezza e la larghezza in funzione del raggio di curvatura;
10) relazione tecnico-descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità provvisoria;
11) documentazione fotografica dei siti, con allegata planimetria, recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto, interessante tutti i punti di vista necessari a rilevare detto impatto visivo, con particolare riferimento ad aree protette, siti SIC e ZPS, emergenze architettoniche anche isolate, paesi, agglomerati extraurbani ecc.;
12) relazione geomorfologica ed idrogeologica concernente i siti interessati, che riporti il parere di tecnico abilitato circa la possibilità d'istallazione dell'impianto e lo studio degli impatti dallo stesso provocati;
13) carte geologiche (geomorfologiche, idrogeomorfologiche e eventuali aree di dissesto) in scala adeguata, che riportino anche la tipologia e lo stato di attività degli eventuali dissesti;
14) istanza per l'autorizzazione all'allaccio alla rete presentata al GRTN o all'ENEL Distribuzione in funzione della potenzialità dell'impianto;
15) dati di insolazione del sito, rilevati dalla bibliografia specializzata e qualificata. Sistema e/o software utilizzato per il calcolo e report finale riportante la stima di producibilità dell'impianto. A detti dati verranno applicate le restrizioni dell'accesso e della pubblicità, di cui al comma 4, art. 2, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e successive modifiche ed integrazioni.
Per i siti ricadenti in zone sensibili, in aggiunta alla precedente documentazione:
a)  un accurato studio botanico delle essenze presenti, la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'istallazione dell'impianto sulla vita vegetativa delle stesse, con particolare riferimento alle specie ed agli habitat d'importanza comunitaria eventualmente presenti. Detto studio firmato da tecnico competente dovrà anche riportare l'elenco delle specie vegetali per le quali è possibile l'espianto in fase di cantiere e il successivo reimpianto alla fine dello stesso, indicandone anche le modalità d'esecuzione e le presunte possibilità di successivo riattecchimento;
b)  uno studio faunistico, firmato da tecnico competente, con particolare riferimento all'avifauna selvatica e/o protetta, che individui gli eventuali impatti prodotti dall'istallazione e dall'esercizio degli impianti, anche e soprattutto in relazione alla dislocazione dei pannelli;
c)  per i siti interessati dalla presenza di corpi idrici superficiali e sotterranei destinati o meno all'emungimento per scopi potabili, dovrà essere presentato uno studio relativo ai rischi di inquinamento degli stessi durante la fase di cantiere, che preveda, dove necessario, opportuni piani di monitoraggio, ai sensi del D.P.R. n. 236/88 e decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
d)  nel caso di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, copia autentica dell'istanza di richiesta di nulla osta e/o parere della Sovrintendenza competente per territorio, riportante il bollo d'ingresso ed il protocollo assegnato dalla stessa, che, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce inizio del relativo provvedimento.
Dette autorizzazioni si intendono acquisite con l'istituto del silenzio-assenso, secondo quanto indicato nell'art. 46, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005".
In presenza di parere negativo motivato, il provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale verrà esitato con parere negativo;
e)  per i siti ricadenti in zone SIC che non annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari, di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE, e le zone di rispetto degli stessi, individuate entro due chilometri dal loro perimetro, la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, firmata da tecnico competente.
Allegato C
Obblighi successivi al rilascio dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 12 aprile 1996: documentazione da presentare
I titolari degli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 5 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui al presente decreto, successivamente al rilascio degli stessi dovranno presentare a questo Assessorato la documentazione seguente, secondo la tipologia di opere cui fanno riferimento:
A) Impianti fotovoltaici inseriti nelle strutture architettoniche con potenza nominale superiore a 20 KVp, sia stand alone che grid-connected
-  Entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento finale e prima dell'inizio dei lavori
-  copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento rilasciato e delle eventuali prescrizioni di pareri e nulla osta rilasciati da tutti gli altri enti competenti, che dovranno essere prodotti in copia conforme all'originale;
-  comunicazione dell'inizio dei lavori, D.I.A. e durata presumibile degli stessi.
-  Durante la fase di cantiere
-  relazione, almeno trimestrale, dello stato d'avanzamento dei lavori e della loro conduzione, con particolare riferimento ad eventuali varianti in corso d'opera;
-  comunicazione della data presumibile di fine dei lavori, con congruo anticipo.
-  Alla fine della fase di cantiere
-  documentazione fotografica delle opere realizzate, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa.
-  Dichiarazione resa dall'installatore, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia, firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche tecnico-funzionali dell'impianto e la data in cui le predette sono state effettuate. Dette verifiche consistono nel controllo di:
-  la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
-  la messa a terra di masse e scaricatori;
-  l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
-  il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
-  la condizione: Pca>0,75*Pnom *I/ ISTC, ove:
-  Pca è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di condizionamento e controllo della potenza, con precisione migliore del 2%;
-  Pnom è la potenza nominale (in kWp) del campo fotovoltaico;
-  I è la radianza (in W/m2) misurata sul piano dei moduli con precisione migliore del 3% (il valore di detta precisione deve essere debitamente documentato);
-  ISTC, pari a 1000 W/m2, è la radianza in STC;
-  qualora nel corso della misura della potenza attiva (Pca) venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa.
-  certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
-  certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del gruppo di condizionamento e controllo della potenza alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20, qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso;
-  certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
-  garanzia sull'intero sistema e sulle relative prestazioni di funzionamento.
B) fotovoltaici di microgenerazione elettrica grid-connected o stand-alone; impianti solari termici con potenza nominale inferiore a 5 MW termici, centrali fotovoltaiche stand-alone o grid-connected, di potenza superiore ad un MW elettrico e centrali solari termiche di potenza compresa tra i 5 MW ed i 50 MW termici e superiore a 50 MW
-  Entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento finale e prima dell'inizio dei lavori
-  copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento rilasciato e delle eventuali prescrizioni di pareri e nulla osta rilasciati da tutti gli altri enti competenti, che dovranno essere prodotti in copia conforme all'originale;
-  piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e di ripristino dei luoghi come ante operam, da sottoporre alle valutazioni del servizio V.I.A.. Dovrà essere trasmessa una relazione che dovrà contenere le indicazioni concernenti i seguenti argomenti:
-  modalità di rimozione dei pannelli captanti e strutture aeree di sostegno: indicando l'utilizzo di apposite attrezzature per l'imbracatura e quindi lo smontaggio delle turbine e dei sostegni ed il carico sui mezzi di trasporto; il trasporto dei materiali ai centri di recupero e/o riciclaggio. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
-  modalità di demolizione delle basi ed eventuale rimozione dei cavidotti: la stessa dovrà avvenire mediante l'impianto di un escavatore con idonee attrezzature per la demolizione del cemento armato in fondazione almeno sino ad una profondità di m. 0,50 dal piano di campagna, per il carico dei materiali di risulta non riutilizzabili e la conseguente sistemazione su mezzi per il trasporto a discarica o centri di recupero. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
-  sistemazione dell'area come "ante operam": dovrà essere previsto il costipamento del fondo degli scavi, il rinterro con i materiali riutilizzabili accatastati durante la fase precedente avendo cura di ridefinire il manto superficiale come previsto; si dovranno indicare le modalità di sistemazione dei terreni naturali avendo cura di proteggere con specifiche opere o mezzi le scarpate e curando la semina e/o il reimpianto di essenze vegetali autoctone;
-  ripristino pavimentazioni bitumate, rimessa in pristino dei terreni interessati dall'occupazione temporanea dei mezzi d'opera o dal deposito provvisorio dei materiali di risulta o di quelli necessari alle varie lavorazioni;
-  ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche;
-  ripristino della pendenza originaria dei terreni, valutando di volta in volta l'opportunità di evitare la demolizione totale delle fondazioni;
-  sistemazioni a verde indicando: la verifica dell'idoneità del terreno alla semina, le modalità di riporto di terra di coltivo al fine di raggiungere le quote definitive di progetto, le modalità di semina e/o di reimpianto di essenze vegetali autoctone;
-  presumibile riutilizzazione dei cavidotti, prevedendo in caso contrario le modalità di dismissione e di ripristino dei luoghi, ove prescritto;
-  computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi;
-  polizza fidejussoria emessa a favore dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di durata almeno ventennale o fondo fruttifero intestato allo stesso Assessorato, costituito dal versamento da parte dell'operatore dell'importo pari alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino ambientale, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi, pro quota ed interessi maturati. Le modalità di versamento di dette saranno individuate con successivo regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
-  Entro 12 mesi dalla notifica del procedimento amministrativo
-  comunicazione dell'inizio dei lavori, D.I.A. e durata presumibile degli stessi;
-  copia dell'assenso definitivo di allacciamento o preventivo di spese di allacciamento alla rete nazionale, rilasciato dal GRTN o dall'ENEL Distribuzione in funzione della potenza nominale dell'impianto;
-  copia dell'accettazione da parte della ditta della soluzione d'allaccio proposta, con allegato attestato di versamento della prima quota prevista dall'ente che provvede all'allacciamento.
-  Durante la fase di cantiere
-  relazione, almeno trimestrale, dello stato d'avanzamento dei lavori e della loro conduzione, con particolare riferimento ad eventuali varianti in corso d'opera;
-  comunicazione della data presumibile di fine dei lavori, con congruo anticipo.
-  Alla fine della fase di cantiere
-  documentazione fotografica delle opere realizzate, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa;
-  dichiarazione resa dall'installatore, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia, firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche tecnico-funzionali dell'impianto e la data in cui le predette sono state effettuate. Dette verifiche consistono nel controllo di:
-  la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
-  la messa a terra di masse e scaricatori;
-  l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
-  il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
-  la condizione: Pca >0,75*Pnom *I/ISTC, ove:
-  Pca è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di condizionamento e controllo della potenza, con precisione migliore del 2%;
-  Pnom è la potenza nominale (in kWp) del campo fotovoltaico;
-  I è la radianza (in W/m2) misurata sul piano dei moduli con precisione migliore del 3% (il valore di detta precisione deve essere debitamente documentato);
-  ISTC, pari a 1.000 W/m2, è la radianza in STC;
-  qualora nel corso della misura della potenza attiva (Pca) venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa;
-  certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
-  certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del gruppo di condizionamento e controllo della potenza alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20, qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso;
-  certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
-  Ad avvenuta consegna dei lavori e successivamente alla fase di collaudo, con esito positivo
-  copia dell'autorizzazione all'allaccio alla rete rilasciato dal Ministero dell'ambiente.
Tutte le copie delle autorizzazioni vanno presentate in copia conforme all'originale.
I suddetti obblighi dovranno essere esplicitamente evidenziati nei provvedimenti rilasciati.
(2005.51.3272)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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