REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2006 - N. 1
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DIRETTIVA PRESIDENZIALE 20 dicembre 2005.
Emergenza Etna 2002. Modifiche ed integrazioni alla direttiva presidenziale 11 giugno 2003 ed alla direttiva presidenziale 29 ottobre 2003. Direttiva relativa ai benefici per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture private e per attività produttive, commerciali e di servizio gravemente danneggiate dagli eventi sismici ed eruttivi del 27-29 ottobre 2002 e successivi nella provincia di Catania e non ricompresi nella direttiva presidenziale 11 giugno 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


(Commissario delegato ex art. 1, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 286 e O.P.C.M. n. 3278 del 10 aprile 2003)

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998;
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, con cui è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito nella legge 8 aprile 2003, n. 62;
Vista la nota circolare in data 11 febbraio 2003, prot. n. DPC/DIP/0006423 del capo del dipartimento della protezione civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa all'attuazione del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15;
Vista l'ordinanza 29 novembre 2002, n. 3254 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante: "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area";
Vista l'ordinanza 28 marzo 2003, n. 3277 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Ripartizione risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15";
Vista l'ordinanza 4 aprile 2003, n. 3278 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante: "Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania";
Vista la nota prot. n. 124 del 28 febbraio 2003 del dipartimento regionale della protezione civile che, sulla base delle risultanze di circa 8.000 accertamenti sopralluogo su edifici e sulla base dei dati dell'i.n.g.v. di Catania, individua i comuni maggiormente danneggiati dagli eventi sismico-eruttivi del 27-29 ottobre 2002 e successivi distinguendo i comuni in cui si è registrata una intensità MCS superiore o pari al V grado (i 9 comuni di cui all'art. 1, comma 1, della direttiva) dai comuni interessati dalle colate laviche (Nicolosi, Belpasso, Biancavilla, Ragalna, Linguaglossa, Castiglione);
Vista la direttiva presidenziale 11 giugno 2003, prot. n. 2463 (di seguito denominata dir. n. 1), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 27 giugno 2003, con la quale vengono disciplinati i contributi ai soggetti privati proprietari di "unità immobiliari" dichiarate "inagibili" ad uso abitativo, commerciale e produttivo ricadenti nei comuni di Zafferana, Milo, Santa Venerina, Acicatena, Sant'Alfio, Acireale, Giarre, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, in particolare colpiti da ordinanza di sgombero e percipienti il contributo per autonoma sistemazione, CAS, e la successiva direttiva di modifica 29 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 7 novembre 2003;
Vista la nota prot. n. 3193 del 3 marzo 2004 del servizio di previsione, prevenzione, monitoraggio ed opere pubbliche per la Sicilia orientale del dipartimento regionale della protezione civile nella quale, dopo avere rappresentato che gli eventi sismici e vulcanici in questione avevano causato notevoli danni agli acquedotti che riforniscono acqua potabile e irrigua ai territori dei comuni di Acireale, Giarre, Mascali, Fiumefreddo, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Milo, Zafferana Etnea, Santa Venerina, Sant, Riposto, Calatabiano, Acicatena e Aci Sant'Antonio, con conseguente riduzione di portata e situazione di crisi idrica e gravi disagi ai territori, si propone l'erogazione di un contributo a fondo perduto per gli impianti danneggiati ed a sostegno delle attività produttive che erogano il servizio irriguo e potabile;
Vista la nota 19 novembre 2003 del comune di Giarre in cui si rappresenta la sopracitata problematica nonché il verbale della conferenza dei servizi del 26 novembre 2003, convocata dal Servizio Sicilia Orientale del D.R.P.C. anche a seguito di nota 12 maggio 2003 del dipartimento nazionale della protezione civile (con la quale, riferendosi a note dell'ufficio del Genio civile di Catania e di gestori privati, si chiede al Commissario delegato di esaminare idonee iniziative indennitarie per il settore, compreso l'inserimento degli acquedotti in oggetto nei programmi di ripristino post-sismico);
Constatato che presso i comuni interessati sono state presentate diverse istanze per contributi per il ripristino dei danni relativi ad edifici ed infrastrutture a rete danneggiati dagli eventi in oggetto e non ricompresi fra le previsioni di cui alla direttiva n. 1;
Constatato che le disposizioni della direttiva 11 giugno 2003 (dir. n. 1), emanata in un contesto emergenziale (art. 1, comma 1) "riguardano gli interventi di riparazione ... delle unità immobiliari di proprietà privata ad uso abitativo, produttivo, commerciale dichiarate inagibili" per effetto dei danni causati dagli eventi sismici e ricadenti nei 9 comuni citati al comma 2 dell'art. 1 in cui è stata registrata una intensità MCS uguale o superiore al V grado corrispondenti a quelli di cui alla citata nota prot. n. 124 del 28 febbraio 2003 e non riguardano quelli ricadenti nei comuni interessati dalle colate laviche;
Constatato che la stessa direttiva n. 1 dell'11 giugno 2003, per le finalità prioritarie che intende perseguire, riguarda tipologicamente (v. art. 1, comma 1) solo "edifici di proprietà privata ad uso abitativo, produttivo e commerciale"; la stessa non contempla pertanto né i gravi danni ad altre tipologie di manufatti (quali ad es. infrastrutture di trasporto a rete né impianti a rete di captazione, produzione e distribuzione acqua, notevolmente danneggiate), né i danni causati dagli eventi sismico-eruttivi e connesse colate laviche verificatisi nelle due aree eruttive dell'alto versante sud (rifugio Sapienza in Nicolosi-Belpasso-Ragalna-Biancavilla) e dell'alto versante nord (Piano Provenzana in Linguaglossa-Castiglione);
Rilevato, pertanto, che nella direttiva n. 1 dell'11 giugno 2003 non sono stati previsti e disciplinati contributi per il ripristino dei danni ad impianti acquedottistici di cui sopra né in generale per le infrastrutture a rete private;
Rilevato inoltre che nella direttiva n. 1 dell'11 giugno 2003 non sono stati previsti e disciplinati contributi per il ripristino dei danni causati dai fenomeni eruttivi ai manufatti ricadenti nei comuni interessati dalla colata lavica;
Rilevato ancora che nella direttiva n. 1 dell'11 giugno 2003 non sono stati previsti e disciplinati contributi per il ripristino dei danni ad edifici significativamente danneggiati ma agibili;
Ritenuto, pertanto, opportuno applicare i benefici di legge alle tipologie di manufatti diversi dagli edifici quali impianti ed infrastrutture a rete danneggiate dagli eventi sismico-eruttivi in premessa;
Ritenuto, inoltre, opportuno estendere i benefici di cui alla direttiva n. 1 anche ai manufatti significativamente danneggiati ricadenti nei comuni interessati dalle colate laviche (Nicolosi, Belpasso, Ragalna, Linguaglossa, Castiglione), limitatamente ai danni riconducibili alle colate suddette;
Ritenuto ancora opportuno erogare benefici per la riparazione dei danni e la ripresa delle attività ai soggetti, compresi quelli di cui agli artt. 2 e 3 dell'O.P.C.M. n. 3254 del 29 novembre 2002, i cui locali, edifici, strutture, seppure agibili, siano stati significativamente danneggiati dagli eventi in questione;
Visto il piano di ricostruzione dell'11 maggio 2004, prot. n. 6476, adottato dal Commissario delegato - Presidente della Regione in data 30 giugno 2004, prot. 2572/sdg, nel quale, sulla base degli accertamenti e segnalazioni acquisite, sono state ricomprese e stimate le previsioni degli interventi di riparazione del patrimonio privato, sia inagibile che non, ed in particolare i danni subiti dal patrimonio edilizio privato e dalle infrastrutture produttive, turistiche e di servizio;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10 giugno 2005 nella parte in cui specifica l'elenco dei comuni della Regione siciliana interessati dagli eventi calamitosi di cui al D.P.C.M. del 29 ottobre 2002, annoverando nello stesso sia i 9 comuni di cui all'art. 1, comma 1, della direttiva n. 1 (Acicatena, Acireale, Giarre, Linguaglossa, Milo, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio, Santa Venerina, Zafferana Etnea) sia i comuni interessati dalle colate laviche (Nicolosi, Belpasso, Biancavilla, Ragalna, Linguaglossa, Castiglione);
Ritenuto necessario prevedere per gli interventi di cui sopra e di cui al piano di ricostruzione, specifici criteri per la concessione dei benefici per le fattispecie non previste e non regolamentate dalla precedente direttiva presidenziale n. 1 dell'11 giugno 2003;
Considerato che sono stati già avviati gli studi di microzonazione sismica delle aree interessate dagli eventi in oggetto e che il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3278 del 4 aprile 2003 ha esitato favorevolmente la prima perimetrazione speditiva delle aree con effetti di sito e di fagliazione superficiale di cui all'art. 2 del D.P.R.S. 11 giugno 2003, nonché le linee guida per gli interventi di riparazione dei danni e che, ad oggi, tali studi ed attività e l'esame dei progetti consentono di pervenire ad un quadro conoscitivo delle problematiche sopradette più ampio ed aggiornato con una migliore conoscenza delle fenomenologie e dei provvedimenti di mitigazione del rischio;
Considerato che, ai sensi delle norme sopra richiamate, occorre assumere le opportune iniziative per favorire il completamento delle attività e degli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture private residenziali e produttive, commerciali e per servizi, nei comuni della provincia di Catania, danneggiati dagli eventi sismici ed eruttivi del 27-29 ottobre 2002 e successivi al fine di superare la fase dell'emergenza, sostenere la ripresa delle attività commerciali e produttive e ristabilire le normali condizioni di vita per la popolazione colpita;
Ritenuto opportuno, per conseguire le sopradette finalità, emanare apposita direttiva che fissi criteri e modalità per la concessione dei predetti benefici nonché modifiche ed integrazioni alla predetta direttiva 11 giugno 2003 e successiva 29 ottobre 2003;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 286, che ha convertito il decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" nel quale è, tra l'altro, previsto che i Presidenti delle Regioni Molise, Puglia e Sicilia subentrano al capo del dipartimento della protezione civile nel ruolo di Commissario delegato e provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario, alla fase di ricostruzione ed al ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici;
Su proposta del dipartimento regionale della protezione civile;

Dispone:
Parte prima
Art. 1
Modifiche ed integrazioni della direttiva presidenziale n. 1 dell'11 giugno 2003

1.  I contributi di cui alla direttiva presidenziale 11 giugno 2003 (dir. n. 1) relativi alle unità immobiliari significativamente danneggiate di proprietà privata ad uso abitativo, produttivo, commerciale dichiarate inagibili sono concessi prioritariamente per:
1.a.)  edifici inagibili effettivamente utilizzati adibiti ad attività residenziali (effettiva residenza principale di proprietari o inquilini), o ad attività produttive, commerciali, di servizi, etc.;
1.b.)  edifici inagibili anche non effettivamente utilizzati.
2.  Il tetto massimo di contributo erogabile relativo agli interventi di ricostruzione, limitato agli immobili irrimediabilmente distrutti e per i casi di "demolizione necessaria" di cui alle linee guida di cui al successivo art. 12, è innalzato a E 200 per mc. di volume v.p.p. preesistente al sisma oltre I.V.A.
3.  Sono, altresì, ammesse a contributo le spese per la realizzazione di sistemi innovativi di isolamento sismico o sistemi dissipativi entro un limite di contributo pari al 10% del tetto massimo previsto dalla direttiva 11 giugno 2003 e dalla presente.
4.  L'ammontare dell'I.V.A., rimborsabile sulla base di regolari fatture, è pari alla somma di quella relativa alla quota dei lavori ammessi a contributo e quella relativa alle corrispondenti competenze tecniche.
5.  Il contributo per l'acquisto degli immobili su libero mercato viene concesso dal sindaco al momento della stipula dell'atto di compravendita. L'atto deve avvenire entro mesi tre dalla notifica della concessione del contributo, pena la decadenza dallo stesso.
6.  Le spese tecniche di cui all'art. 4, comma 6, della D.P. 11 giugno 2003, e solo ai fini della determinazione del contributo, sono determinate, unicamente a percentuale sull'importo a base d'asta dei lavori, applicando, al più, due classi e categorie e senza ulteriori maggiorazioni né compensi per perizie, rilievi, etc. Le spese per il piano ed il coordinamento della sicurezza ex d.lgs. n. 494/96 sono ammissibili a contributo solamente ove il piano sia obbligatorio per la presenza di più imprese ed il contestuale superamento dei limiti di legge. In tal caso si dovranno produrre contratti di appalto o sub-appalto debitamente registrati.
7.  L'ufficio comunale sisma è tenuto alla completa istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza, redigendo apposita motivata relazione d'istruttoria completa di parere finale dell'ufficio, a mò di approvazione tecnico-economica di opera pubblica. Dalla relazione, in particolare, si dovrà evincere motivatamente: - rispetto prescrizioni di cui alla direttiva presidenziale, della tempistica fissata per la denuncia del danno, presentazione istanza e integrazioni, titolarità del contributo, - nesso di causalità fra evento e livello di danneggiamento, correttezza interpretazione danno - congruenza fra danno ed intervento proposto, - efficacia dell'intervento ed economicità, - corretta stima economica degli interventi ed applicazione prezzario, - conformità alle norme urbanistiche, sismiche, di tutela ambientale, - correttezza del contributo compreso spese tecniche ammesse, - completezza atti tecnici progettuali, - completezza documentazione amministrativa compreso certificazioni di residenza, accertamenti d'ufficio, licenze commerciali, certificati catastali e planimetrie ed atti di provenienza, - rispetto della norma di cui all'art. 3 della D.P.R.S. 29 ottobre 2003 sul limite massimo di incarichi svolti dallo stesso professionista nel medesimo comune.
8.  La relazione d'istruttoria, siglata unitamente a tutti gli elaborati di progetto ed alla documentazione tecnico-amministrativa, dal funzionario istruttore e dal responsabile dell'ufficio sisma è trasmessa all'esame della commissione comunale sisma.
9.  Ove le commissioni comunali, di cui all'art. 6 della D.P. 11 giugno 2003, nell'esaminare i progetti accertino la mancanza di uno o più atti ovvero ritengano necessaria la produzione di ulteriore documentazione, l'ufficio comunale sisma richiede agli interessati la presentazione degli atti che dovranno essere prodotti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione della pratica e la decadenza da ogni contributo.
10.  Tutti gli elaborati del progetto esaminato, approvato, o respinto sono siglati dai membri della commissione comunale e dal funzionario istruttore.
11.  I lavori di riparazione o ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla notifica dell'approvazione del progetto e in ogni caso entro mesi uno dalla notifica del provvedimento di finanziamento ed ultimati entro 24 mesi dall'inizio lavori. I suddetti termini sono perentori e possono essere prorogati con provvedimento sindacale per gravi, straordinari e sopravvenuti motivi.
12.  Gli atti finali, compreso il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo, e ove necessario la denuncia di variazione ovvero la regolarizzazione catastale, devono essere trasmessi entro mesi tre dalla fine dei lavori. E' competenza del sindaco, tramite propri uffici, accertare i lavori eseguiti e il rispetto dei superiori termini, in caso contrario, sospendere ogni pagamento, richiedendo eventualmente anche cautelativamente la restituzione delle somme indebitamente percepite. L'ufficio commissariale, quale soggetto finanziatore, provvede al collaudo delle opere.
13.  Sono ammesse perizie di variante in corso d'opera, le stesse sono approvate dall'ufficio comunale sisma se non modificano sostanzialmente il progetto, in caso contrario sono sottoposte al parere della commissione. In ogni caso non può essere superato il contributo originariamente approvato.
14.  Spetta a ciascun membro della commissione comunale (capo ufficio comunale sisma, rappresentante del D.R.P.C., e ove necessario rappresentanti del Genio civile e della S.BB.CC.AA.) una indennità pari a euro 20 per ogni parere dallo stesso definitivamente reso oltre 5 euro per ciascuna u.i. oggetto di istanza di contributo. Restano salvi, se spettanti, il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto nonché il trattamento di missione.
15.  Il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 7, comma 3, D.D.P.C. dell'11 giugno 2003, ulteriormente prorogato dalla D.P.R.S. 29 ottobre 2003, non si applica a quelle istanze i cui progetti esecutivi ricadono in zone interessate dalla perimetrazione speditiva. In tali casi il termine risulta prorogato di ulteriori trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Tale nuova scadenza è perentoria, per cui il mancato rispetto comporterà la decadenza del contributo per autonoma sistemazione.
Art. 2
Nuove istanze di contributo per la riparazione ed il miglioramento e/o adeguamento di edifici significativamente danneggiati ma non resi inagibili dal sisma

1.  Assicurate le necessità finanziarie per le istanze di contributo relative ad edifici danneggiati inagibili aventi le sopradette priorità 1 di cui all'art. 1, si potrà provvedere per le restanti istanze (edifici danneggiati ma non resi inagibili dal sisma), aventi priorità 2, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie residue accertate dal dipartimento regionale della protezione civile secondo i seguenti criteri e priorità:
pr. 2.a - edifici significativamente danneggiati effettivamente adibiti a residenza principale o effettivamente utilizzati per attività produttive, commerciali, turistiche, servizi, etc.: contributo pari all'80% del costo complessivo dell'intervento e con i limiti di cui alla direttiva ridotti all'80%;
pr. 2.b - edifici significativamente danneggiati diversi da quelli di cui al p.2a: contributo pari al 70% del costo complessivo dell'intervento e con i limiti ridotti al 70%.
2.  Sono ricompresi fra le suddette priorità 2 anche i casi di immobili in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione danneggiati dal sisma. Qualora tali immobili siano in costruzione o in adeguamento sismico il contributo è altresì limitato alla parte degli interventi di mera riparazione del danno subito con esclusione di interventi di miglioramento e/o adeguamento statico o sismico.
3. Condizione necessaria per il diritto al contributo è che la denuncia di danno sia stata presentata entro il 31 marzo 2003, presso i comuni o presso altro ufficio pubblico a valenza regionale o provinciale ovvero che, entro la stessa data, il bene danneggiato sia stato oggetto di documentato accertamento d'ufficio.
4.  La concessione dei contributi di cui al presente articolo viene disciplinata dalle disposizioni, ove compatibili, di cui alla D.P.R.S. 11 giugno 2003 come modificata dall'art. 1 della presente.
5.  I contributi sono concessi nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie e, a parità di priorità, secondo l'ordine cronologico di approvazione dei progetti.
6.  Le domande di contributo relative alla fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo (edifici danneggiati non resi inagibili dal sisma) devono essere presentate dagli aventi diritto entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e secondo le modalità di cui alla D.P.R.S. 11 giugno 2003, pena la decadenza del contributo in questione.
7.  Il termine perentorio per la presentazione del progetto esecutivo sarà fissato con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile.
8.  Possono essere ammesse entro i termini di cui al presente articolo, e solo al fine della corresponsione di un contributo pari a quello relativo agli edifici di priorità 2, anche le istanze relative ad edifici danneggiati inagibili ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva presidenziale n. 1 dell'11 giugno 2003.
Parte seconda
CONTRIBUTI PER I MANUFATTI DANNEGGIATI RICADENTI NEI COMUNI INTERESSATI DALLE COLATE LAVICHE NONCHE' PER LE TIPOLOGIE NON RICOMPRESE FRA QUELLE DI CUI ALLA DIRETTIVA N. 1 (DIRETTIVA N. 2)
Art. 3
Ambito di applicazione e finalità

1.  Le presenti disposizioni (direttiva n. 2) disciplinano le procedure per l'erogazione dei benefici a favore dei proprietari di edifici residenziali nonché infrastrutture, anche a rete, adibiti ad attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiati dagli eventi eruttivi e colate laviche e ricadenti negli alti versanti etnei dei comuni di Nicolosi, Belpasso, Biancavilla, Ragalna, Castiglione e Linguaglossa ed a favore dei proprietari di manufatti di tipologie non ricomprese fra quelle della direttiva n. 1 dell'11 giugno 2003 (e successive modifiche e integrazioni) significativamente danneggiate dagli eventi sismici del 27-29 ottobre 2002 e successivi, nei comuni già individuati dalla predetta direttiva n. 1.
2.  La presente direttiva persegue la finalità di agevolare il ripristino delle condizioni antecedenti agli eventi sismici e vulcanici, il rientro nell'ordinario e la ripresa delle attività produttive e della piena funzionalità e normale erogazione dei servizi di pubblico interesse.
3.  Sono ammesse a contributo solo le istanze relative a manufatti il cui danneggiamento sia stato segnalato entro la data del 31 marzo 2003 presso il comune o altro ufficio pubblico a valenza regionale o provinciale ovvero sia stato oggetto di documentato accertamento d'ufficio entro il medesimo termine.
Art. 4
Soggetti ed interventi ammissibili e priorità

1.  Possono accedere a contributo i privati, associazioni, persone fisiche o giuridiche, proprietarie ovvero titolari di diritti reali sui beni danneggiati, nonché i privati titolari di diritti di godimento ove tenuti al ripristino dei beni danneggiati ovvero delegati dai proprietari.
2.  I contributi saranno concessi nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie di cui all'art. 9 secondo l'ordine cronologico di approvazione.
Art. 5
Entità del contributo erogabile

1.  Il contributo per il ripristino delle strutture danneggiate di cui all'art. 3, in relazione alla tipologia dell'opera oggetto dell'intervento, è così distinto per priorità:
a)  per gli edifici significativamente danneggiati o irrimediabilmente distrutti dagli eventi sismico-eruttivi il contributo è pari a quello di cui alla D.P.R.S. n. 1 dell'11 giugno 2003, con i limiti ivi contenuti e come modificato ed integrato dalla presente;
b)  per le altre infrastrutture, impianti, opere stradali, idrauliche, reti ed opere accessorie a servizio delle attività oggetto della presente direttiva, e in genere manufatti utilizzati e significativamente danneggiati, il contributo viene determinato nella misura dell'80% dell'importo complessivo stimato, quale risultante dai computi metrici, comprensivi di lavori, spese tecniche e I.V.A.;
c)  per edifici e manufatti saltuariamente o non ordinariamente utilizzati, il contributo viene determinato nella misura del 70% dell'importo complessivo stimato, quale risultante dai computi metrici, comprensivi di lavori, spese tecniche e I.V.A.
2.  Sono, altresì, ammessi a contributo le spese per la realizzazione di sistemi innovativi di isolamento sismico o sistemi dissipativi entro un limite di contributo massimo pari al 10% del tetto previsto dalla direttiva n. 1 dell'11 giugno 2003, e dalla presente.
Art. 6
Modalità di presentazione domande - Istruttoria

1.  L'istanza di contributo dovrà essere presentata dagli aventi diritto al dipartimento regionale di protezione civile, in S. Agata Li Battiati, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, pena la decadenza dal diritto al contributo in questione.
2.  La richiesta di contributo dovrà essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validità) del sottoscrittore della domanda nonché di :
a)  copia della segnalazione del danno presentata agli uffici pubblici entro la data del 31 marzo 2003, ovvero indicazione dell'accertamento eseguito d'ufficio;
b)  titoli di proprietà o di legittimazione alla richiesta, certificati e planimetrie catastali;
c)  perizia giurata contenente descrizione dei danni accertati e rilievo fotografico, nesso di causalità del danno con gli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002 e successivi, indicazione sintetica delle opere di riparazione o ricostruzione da realizzare;
d)  relazione tecnica descrivente l'immobile e le attività ivi insediate, il grado di utilizzo, i dati tecnico-amministrativi, nonché la consistenza, la tipologia costruttiva, il danno subito ed il nesso di causalità, gli interventi di riparazione, la valutazione del costo di ripristino compreso competenze professionali, e quella relativa al contributo e la previsione di durata dei lavori; dichiarazione di completezza degli atti progettuali e di rispondenza a tutte le norme urbanistiche, sismiche ed ambientali;
e)  elaborati grafici (stato di fatto e di progetto, compreso elaborati specialistici, calcoli delle strutture completi, ove necessario, di relazione sulle fondazioni, geologica e geotecnica, progetto impianti, etc.);
f)  piano di sicurezza, ove prescritto dalla vigente normativa (presenza di più imprese e contestuale superamento dei limiti di legge);
g)  elenco prezzi (desunti dal vigente prezzario regionale) ed analisi prezzi;
h)  computo metrico estimativo dei lavori (suddiviso per categorie: scavi, strutture in c.a., murature, consolidamenti, intonaci, pavimenti, infissi, impianti idrici, elettrici, etc.), e quadro tecnico-economico indicante: importo lavori a b.a., somme a disposizione per I.V.A. sui lavori e competenze tecniche con esclusione di imprevisti.
3.  Per gli interventi relativi alla priorità c, dovranno essere presentati solo gli elaborati a, b, c, e d, mentre il termine per la presentazione dei restanti elaborati costituenti progetto esecutivo saranno fissati con successivo provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile.
4.  L'intervento proposto o realizzato dovrà essere congruente con il danneggiamento e proporzionale all'entità dello stesso; l'ufficio si esprimerà motivatamente su: - rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva presidenziale, della tempistica fissata per la denuncia del danno, presentazione istanza e integrazioni, titolarità del contributo, - nesso di causalità fra evento e livello di danneggiamento, correttezza interpretazione danno, - congruenza fra danno ed intervento proposto, - efficacia dell'intervento ed economicità, - corretta stima economica degli interventi ed applicazione prezzario, - conformità alle norme urbanistiche, sismiche, di tutela ambientale, - correttezza del contributo compreso spese tecniche ammesse, - completezza atti tecnici progettuali, - completezza documentazione amministrativa compreso certificazioni di residenza, accertamenti d'ufficio, licenze commerciali, certificati catastali e planimetrie ed atti di provenienza.
5.  Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati.
6.  Solo ai fini del contributo pubblico, le competenze tecniche esposte sono determinate sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successivi d.m., unicamente a percentuale sull'importo a b.a. del progetto prevedendo di norma uno o due classi e categorie e senza altre maggiorazioni né ulteriori compensi per perizie, rilievi etc.. Le spese per il piano ed il coordinamento della sicurezza ex d.lgs. n. 494/96 sono ammissibili ove il piano stesso sia obbligatorio per la presenza di più imprese ed il contestuale superamento dei limiti di legge. In tal caso si dovranno produrre i contratti di appalto o sub-appalto debitamente registrati.
7.  Il dipartimento regionale di protezione civile è tenuto a completare l'istruttoria di ciascuna istanza entro i successivi novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dei progetti. Eventuali integrazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti, ove necessario, assegnando un congruo termine per la produzione degli atti che non potrà essere superiore a trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. La ditta dovrà produrre i documenti richiesti entro il termine assegnato, pena la decadenza dal contributo.
8.  Il dipartimento regionale di protezione civile, nella qualità di soggetto attuatore, per l'approvazione tecnico-amministrativa dei progetti secondo i criteri e le modalità della presente direttiva e nel rispetto delle vigenti norme, procederà alla convocazione di una commissione all'uopo costituita, che avrà funzione, a tutti gli effetti di legge, di conferenza di servizi, composta da un rappresentante del dipartimento regionale di protezione civile quale presidente della commissione e da funzionario tecnico comunale all'uopo delegato dal sindaco e ove necessario, in ragione dei pareri e nulla-osta obbligatori da acquisire, dai competenti rappresentanti di: comune (per il parere urbanistico), Genio civile, Comando provinciale VV.FF., Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica, Ente parco dell'Etna, ispettorato forestale, ASL competente. Alla commissione, per l'assistenza tecnico-amministrativa, archivio e verbalizzazione, è preposto un segretario, funzionario del D.r.p.c. La commissione potrà richiedere, attraverso l'ufficio, ove necessario e di norma una sola volta, chiarimenti e documentazione. Tali atti dovranno essere prodotti dalla ditta perentoriamente entro 60 giorni dal ricevimento della nota di richiesta, pena decadenza dal contributo.
9.  Al fine di accelerare le procedure, il parere della commissione può essere espresso, ove necessario e tecnicamente possibile, sub-condizione. In tal caso la commissione, agendo in termini propositivi, indicherà nel dettaglio le condizioni alle quali esprime il parere favorevole. Il mancato rispetto delle condizioni imposte determina automaticamente la decadenza del diritto al contributo.
10.  Spetta a ciascun membro della commissione, compreso il segretario, una indennità netta pari ad euro 20 per ogni parere definitivamente reso e per importi complessivi di progetto fino a 200.000 euro. L'indennità è aumentata di 20 euro per ogni frazione intera di 200 mila euro dell'importo complessivo. E' riconosciuto il trattamento economico di missione ove spettante, nonché, per i soli dipendenti pubblici, il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto.
Art. 7
Modi e termini di concessione dei contributi

1.  Il provvedimento di ammissione del contributo è emesso dal dipartimento regionale di protezione civile, unitamente all'approvazione del progetto entro 30 giorni dalla data della conferenza dei servizi, o dal rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia comunale, ove necessaria, sulla base delle effettive risorse finanziarie disponibili.
2.  I pagamenti agli aventi diritto saranno così effettuati:
a)  in ragione del 15% del contributo concesso, all'inizio dei lavori sulla base del relativo verbale;
b)  in ragione dell'80% del contributo, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e certificazioni di pagamento rilasciate dal d.ll. e previa produzione delle fatture dei lavori, delle forniture, etc., della prevista documentazione contabile e contributiva, di documentazione fotografica significativa, e ove necessario degli atti di variazione catastale;
c)  in ragione del residuo 5% all'atto del collaudo tecnico-amministrativo, o del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori nel caso in cui l'importo dei lavori di progetto sia inferiore a 200.000 euro. L'ufficio commissariale, quale soggetto finanziatore, provvede al collaudo degli interventi.
3.  Nel caso in cui si sia provveduto alle riparazioni o alle ricostruzioni, in vigenza dello stato di emergenza, il progetto dei lavori eseguiti, il computo metrico-estimativo di contabilità dei lavori eseguiti e il certificato di regolare esecuzione dovranno essere giurati ed accompagnati da idonea documentazione tecnico-contabile delle spese già sostenute.
Art. 8
Cumulabilità dei contributi

1.  Non è consentita alle opere ammesse a finanziamento la cumulabilità con altri contributi concessi per le stesse opere da enti pubblici.
2.  Nel caso in cui i danni subiti siano coperti da assicurazione, spetta all'avente diritto il ristoro integrale del premio annuale versato. Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile. Al riguardo, a tali soggetti viene corrisposto, in aggiunta, un contributo pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti nel quinquennio antecedente la data dell'evento limitatamente ai beni distrutti o danneggiati, come stabilito dall'art. 23 sexies, comma 4, della legge n. 61 del 30 marzo 1998.
Art. 9
Conformità urbanistica

1.  Tutti gli interventi devono essere conformi alla vigente normativa urbanistica.
2.  Non sono ammissibili a contributo le istanze relative a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità anche parziale alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia stata presentata istanza di concessione in sanatoria e che la stessa sia stata positivamente definita ai sensi delle vigenti leggi o venga dichiarata accoglibile.
3.  Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni immobili, la dichiarazione di non difformità dalle concessioni o autorizzazioni previste dalla legge (di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, e relativamente all'intera struttura od unità immobiliare.
4.  Il comune, al fine di accelerare gli interventi, potrà definire tali istanze contestualmente all'autorizzazione/concessione edilizia con unico provvedimento urbanistico, sempre che sia stata presentata regolare istanza di sanatoria nei termini previsti dalle vigenti leggi e la stessa sia dichiarata ammissibile.
5.  Resta fermo che le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi delle presenti disposizioni non sanano eventuali illeciti urbanistici o abusi edilizi non sanabili ai sensi delle vigenti leggi.
Art. 10
Risorse finanziarie

1.  L'onere per l'attuazione degli interventi di cui alla presente direttiva, comprese le spese per le commissioni e i comitati, graverà sulle risorse finanziarie statali (ex decreto legge n. 15/2003 convertito nella legge n. 62/2003) e regionali all'uopo destinate dal Commissario delegato e quelle riportate nel piano di ricostruzione e sue rimodulazioni.
2.  L'assegnazione dei contributi è subordinata alla effettiva disponibilità dei fondi all'uopo destinati.
Art. 11
Monitoraggio e vigilanza

1. Il dipartimento regionale di protezione civile, Ufficio commissariale per gli interventi in questione, ha il compito del monitoraggio e dell'alta sorveglianza sugli interventi della presente direttiva anche con sistemi informatici.
2.  Resta ferma la competenza del sindaco e degli organi comunali, nonché dei competenti uffici regionali e statali, sulla realizzazione degli interventi.
3.  Per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e coordinamento degli interventi di cui alla presente direttiva, il dipartimento regionale della protezione civile dispone di una somma non superiore all'uno per cento del finanziamento complessivo per gli interventi, ed a valere sui fondi predetti, per coprire le spese relative a missioni, straordinario, attrezzature e consumi strettamente correlati alle attività della presente direttiva.
Parte terza
Art. 12
Disposizioni varie per l'accelerazione degli interventi

1. Le linee guida approvate dal comitato tecnico-scientifico (CTS), di cui all'art. 2 della ordinanza P.C.M. n. 3278/2003, nelle more di studi ed indirizzi più dettagliati, rivestono carattere vincolante relativamente agli interventi ricadenti nelle aree perimetrate di cui all'art. 2 della direttiva 11 giugno 2003, mentre per gli altri casi rivestono carattere di raccomandazione generale.
2.  Nelle more del completamento degli studi di microzonazione sismica, possono essere realizzati interventi locali in aree perimetrate, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 11 giugno 2003, purché corredati da approfonditi studi specialistici, supportati da apposite e specifiche indagini geologiche e geotecniche, che, in rapporto alle azioni del sito ed ai provvedimenti strutturali adottati, nel rispetto del principio di cautela, possano attestare ed attestino la sicurezza delle opere progettate. Sugli stessi interventi è altresì necessario il parere favorevole del comitato tecnico-scientifico, CTS, di cui all'art. 2 della O.P.C.M. n. 3278/2003.
3.  Le perimetrazioni approvate dal CTS sono aggiornate dinamicamente in relazione all'avanzamento delle indagini e degli studi.
4.  Il CTS si esprime, altresì, ove richiesto dall'Ufficio commissariale, dipartimento regionale della protezione civile, sui progetti di nuova costruzione o ricostruzione di opere pubbliche e private relativi agli eventi in questione e per le altre problematiche relative alla ricostruzione dei territori interessati ed alla prevenzione del rischio sismico e vulcanico. Il CTS elabora, altresì, gli indirizzi e le linee guida per gli studi di vulnerabilità e per le verifiche degli edifici pubblici e strategici o di rilevanza per la protezione civile.
Art. 13
Disposizioni finali e transitorie

1.  Per quanto non previsto dalla presente direttiva e dalla D.P.R.S. 11 giugno 2003 modificata dalla D.P.R.S. 29 ottobre 2003, si rinvia ai principi desumibili dalla legge n. 433/91 e dalle ordinanze applicative (O.M. n. 2212/fpc e successive modifiche), nonché alle altre disposizioni di settore.
2.  Le modifiche ed integrazioni alla D.P.R.S. dell'11 giugno 2003 relative alle modalità d'istruttoria si applicano ai procedimenti in corso o comunque non ancora completati con l'approvazione. Le modifiche relative alla fase di realizzazione degli interventi si applicano ai progetti i cui lavori non sono stati completati e per quanto non realizzato.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 2005.
  CUFFARO 

(2005.51.3243)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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