REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2006 - N. 1
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE



Ordinanza del 19 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 dicembre 2005) emessa dal Tribunale di Palermo sul ricorso proposto da Valenti Pietro c/ Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana ed altro.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 589 registro ordinanze 2005
Il giudice letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; premesso che con ricorso depositato il 4 marzo 2003 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e delldella Regione siciliana e il dott. Domenico Palermo, chiedendo dichiararsi:
a)  l'illegittimità della nota n. 2654/D.G. del 5 novembre 2002, con cui il dirigente generale dell'Assessorato convenuto, appena insediatosi, gli aveva revocato l'incarico di dirigente del servizio gestione del dipartimento formazione professionale, già conferitogli con contratto del 4 dicembre 2001;
b) l'illegittimità della nota n. 2957/D.G. del 20 novembre 2002, mercé la quale gli era stato attribuito un incarico a suo dire non corrispondente, sia professionalmente che economicamente, a quello revocato;
c) il proprio diritto a mantenere inquadramento, incarico e competenze economiche attribuitegli in esecuzione del contratto stipulato con l'amministrazione convenuta il 4 dicembre 2001 e a ottenere la restituzione delle somme trattenutegli per effetto della revoca;
d) il proprio diritto al risarcimento dei danni;
-  premesso inoltre che, nella contumacia del convenuto dott. Palermo non costituitosi in giudizio benché ritualmente chiamato a comparirvi - l'Assessorato convenuto ha protestato la piena legittimità del proprio operato, a mente dell'art. 96, legge regionale n. 2 del 2002, che abilita il dirigente generale a revocare un incarico già conferito a un dirigente di seconda o terza fascia purché ciò avvenga entro 90 giorni dal proprio insediamento;
-  premesso, infine, che, autorizzato il deposito di note difensive - il ricorrente ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale della norma ult. cit. nella parte in cui consente, senza limiti di tempo e ripetutamente, l'applicazione del c.d. spoils system a tutti i livelli dirigenziali, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.;
-  rilevato che l'art. 96, legge regionale n. 2 del 2002, ha modificato l'art. 9, legge regionale n. 10 del 2000 (recante la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali al personale dipendente della Regione siciliana), stabilendo che gli incarichi diversi da quelli di dirigente generale "già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro 90 giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto", ritenendosi altrimenti confermati fino alla loro "materiale scadenza", e precisando che tale disposizione costituisce "norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti";
-  considerato che tale disposizione, introducendo il meccanismo del c.d. spoils system anche per i livelli dirigenziali inferiori a quello di dirigente generale, non sembra coerente con la previsione di cui all'art. 19, comma 8, del T.U. n. 165 del 2001 (sia nel testo originario che in quello successivo alla modifica apportata dall'art. 3, comma 1°, lett. i, della legge n. 145 del 2002), che pure costituisce "norma fondamentale di riforma economico-sociale" (cfr. art. 1, comma 3, testo unico n. 165/2001), alla cui osservanza la Regione siciliana è tenuta anche nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva che in materia di "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione" le viene attribuita dall'art. 14. lett. q, dello Statuto;
-  considerato, inoltre, che la rilevata incoerenza assume particolare significato a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, dal momento che verrebbe a configurare un intervento legislativo regionale in materia di rapporti interprivati (arg. ex art. 5, comma 2, testo unico n. 165/2001), che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso essere possibile anche per le Regioni ad autonomia speciale;
-considerato, ancora, che la norma in questione, letta in combinato disposto con il principio della rotazione degli incarichi dirigenziali fissato all'art. 9, comma 1, legge regionale n. 10/2000, implica una marcata "precarizzazione" degli incarichi dei dirigenti di seconda e terza fascia, atteso che - come rilevato da parte ricorrente - ad ogni rotazione dei dirigenti generali viene a riaprirsi il termine di 90 giorni entro cui possono essere modificati o revocati gli incarichi dei dirigenti minori, con possibile pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione, sia per il venir meno della garanzia costituita dalla durata minima dell'incarico, sia perché ogni mutamento del vertice burocratico non potrebbe non essere vissuto con preoccupazione dalla dirigenza di seconda e terza fascia, sì da tradursi in reiterati (e non necessariamente brevi) arresti dell'azione amministrativa;
-  considerato, infine, che il metodo del c.d. spoils system, che secondo parte della dottrina può giustificarsi per il grado apicale della dirigenza in considerazione delle attività che di esso sono tipiche (si parla da taluni di una "zona grigia" nella quale l'attività amministrativa condivide i caratteri propri della politica e con la stessa s'intreccia nei processi decisionali), non appare coerente con il principio d'imparzialità dell'azione amministrativa allorché lo si voglia applicare alla più vasta area della dirigenza di seconda e terza fascia, i cui compiti non sono strettamente connessi all'indirizzo politico e per la quale, al contrario, il ricorso a criteri di selezione che privilegino, sia pure indirettamente, la lealtà politica potrebbe mettere capo a pratiche lottizzatorie (vieppiù facilitate dall'assenza nella norma in questione di alcun obbligo di motivazione del provvedimento di revoca), in contrasto con l'obiettivo della separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa, che ispira la riforma della dirigenza contenuta nel testo unico n. 165/2001;
-  ritenuta, pertanto, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, legge regionale n. 2/2002, nella parte in cui prevede che "gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto, possono essere revocati, modificati e rinnovati entro 90 giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto";
-  considerato che non ricorrono le condizioni per disporre la separazione richiesta da parte ricorrente nel corso della discussione orale, dal momento che il giudizio sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta (da operarsi alla stregua della norma sospettata d'incostituzionalità), costituisce presupposto indefettibile di tutte le domande proposte in giudizio;
Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953;
P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 14 dello Statuto della Regione siciliana e 97, comma 1° Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 della legge regionale siciliana n. 2 del 2002, nella parte in cui prevede che "gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto, possono essere revocati, modificati e rinnovati entro 90 giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto".
Ordina la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale.
Dispone sospendersi il presente giudizio.
Manda in cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, al Presidente della Regione siciliana e al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Palermo il 19 ottobre 2004.
  Il giudice: CAVALLARO 

(2005.52.3308)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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