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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
DECRETO 3 gennaio 2006. Modifica della data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale dell'anno 2006.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO L'ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;
Visti la legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, l'art. 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e l'art. 96 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 di modifica della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9;
Visto il proprio decreto n. 60/Gab. del 12 maggio 2005, nel quale viene stabilito all'art. 2 che le vendite di fine stagione possono essere effettuate, per il periodo invernale del biennio 2006/2007, dal secondo sabato del mese di gennaio al 15 marzo;
Vista la richiesta della Confesercenti regionale del 22 dicembre 2005, nella quale viene evidenziato che il remorare dei saldi causerà notevoli penalizzazioni al commercio;
Visto il comma 3 dell'art. 8 della medesima legge regionale n. 9 del 25 marzo 1996, che consente all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, di modificare le date delle vendite di fine stagione o dei saldi in virtù dell'andamento del mercato;
Considerato che anche altre regioni deputate a ciò, hanno provveduto con un'adeguata anticipazione delle date di inizio vendita dei saldi in parola;
Attesa anche la difficile situazione economica che ha determinato una contrazione non indifferente delle vendite, particolarmente in Sicilia;
Vista la propria richiesta di parere n. 9493/5S trasmessa alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, per il periodo relativo ai saldi invernali 2006;
Decreta:
Art. 1
Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale del corrente anno 2006 possono essere effettuate dal giorno 6 gennaio 2006 e sino al giorno 12 marzo 2006.
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 gennaio 2006.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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