REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 DICEMBRE 2005 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 novembre 2005.
Autorizzazione del progetto relativo all'installazione di una stazione radio base della rete di telefonia cellulare GSM nell'isola di Marettimo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1 150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Rilevato il foglio datato 18 settembre 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato il 19 settembre 2003 con il n. 53617, con il quale la società Vodafone Omnitel N.V. ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Favignana, per l'installazione di una stazione radio base della rete di telefonia cellulare GSM, in contrada Calvario - isola di Marettimo;
Rilevata la nota di questo Assessorato, prot. n. 67442 del 10 novembre 2003, con la quale è stato richiesto al comune di Favignana l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 85 dell'8 marzo 2004, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha notificato ad un funzionario di questo Assessorato la nomina a commissario ad acta presso il comune di Favignana per la convocazione del consiglio comunale, in quanto trascorsi infruttuosi i termini di legge previsti;
Vista la delibera consiliare n. 11 del 22 marzo 2004, con la quale il consiglio comunale di Favignana ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, il proprio parere non favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la delibera consiliare n. 58 del 16 novembre 2004, con la quale il comune di Salemi ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, il proprio parere, non favorevole, alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 6196 del 13 agosto 2002, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ha espresso, ai fini sanitari, parere favorevole a condizione, in relazione all'installazione della stazione radio base in argomento;
Vista la nota prot. n. 310 del 24 gennaio 2003, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani, nei soli riguardi della tutela idrogeologica, ha rilasciato, ai fini della realizzazione del progetto sottoposto dalla società Vodafone Omnitel N.V. interessante il comune di Favignana, il nulla osta a condizioni;
Vista la nota prot. del 12 luglio 2004, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha trasmesso il parere, favorevole con prescrizioni, sulla compatibilità geomorfologica delle opere in argomento;
Vista la nota prot. n. 62204 dell'1 luglio 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani ai sensi del decreto legislativo n. 490/99, ha espresso parere favorevole, a condizioni, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 337 del 2 settembre 2004, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa al progetto in variante in argomento, la proposta di parere n. 49 dell'1 settembre 2004, resa ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  Il progetto trasmesso consiste nella realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare "Vodafone Omnitel" collocata con "TIM" secondo quanto concordato con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, da ubicarsi nel territorio del comune di Favignana nell'isola di Marettimo da "Calvario", ricadente nel foglio di mappa n. 5, particella n. 50, l'area di circa 65 mq. ricade in oltre nello strumento urbanistico vigente P. di F. in zona territoriale omogenea E, verde agricolo, ed è posta ad una quota di mt. 50 circa s.l.m.;
-  Il corpo di fabbrica di forma rettangolare destinato a locale tecnologico ha le dimensioni di m. 6,00x4,00 ed altezza di mt. 3,00, sarà unico per entrambi i gestori, suddiviso internamente in due locali di circa mq. 8,00 ciascuno, e fungerà, onde evitare ulteriori scavi, da plinto di fondazione del palo porta-antenne;
-  Il palo porta-antenne avrà un'altezza totale di m. 16,80 con caratteristica autoportante, nella quale si prevedono due settori di antenne orientate a 30° e 90°, un settore antenne per TIM posto all'estremità del palo ed un settore antenne per Omnitel posto a circa mt. 11,50 dalla base del palo, in tali infrastrutture verranno propagati gli esistenti servizi di telefonia mobile tipo GSM;
-  L'accesso al lotto avverrà tramite un percorso pedonale largo mt. 1,20 che si diparte dal lato sinistro salendo dalla via Calvario alla stessa quota del pavimento rivestito con pietrame locale, i locali verranno inoltre rivestiti con la stessa tipologia di pietra locale così come prescritto nel parere della Soprintendenza, ai fini della sicurezza risulta necessaria la recinzione del lotto che verrà effettuata con staccionata in legno;
-  Nella deliberazione del consiglio comunale sopra citata si evidenzia che la C.E.C. e la commissione consiliare hanno espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, ma che il consiglio comunale ha espresso invece parere negativo;
Considerato che:
-  Dal sopralluogo effettuato dallo scrivente in data 15 giugno 2004, l'area prescelta risultava terreno incolto, libera da colture specializzate e da edifici per civile abitazione posti nell'intorno della particella sopra detta, anche se ubicata nella vicinanza del centro abitato di Marettimo;
-  In presenza di avviso negativo del consiglio comunale, nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, sulla autorizzazione in variante, l'Assessorato si esprime sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica;
Ritenuto che:
-  Il sito prescelto maggiormente risponde alle esigenze tecniche di copertura della rete e permette un servizio di telefonia cellulare di interesse pubblico per il territorio di Favignana;
-  Il progetto ha ottenuto parere favorevole sotto il profilo paesaggistico, come si rileva dall'allegato provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani;
-  Le opere di che trattasi rivestono carattere di pubblica utilità, ed inoltre da come sostengono le società Vodafone Omnitel e TIM che dagli incontri effettuati presso la Prefettura di Trapani con l'amministrazione di Favignana e con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, è emersa l'opportunità di eliminare le antenne per telefonia cellulare attualmente poste all'interno del centro abitato di Marettimo, e realizzarne una che potesse accogliere entrambi gli enti gestori richiedenti;
-  Comunque, occorre che il parere reso dalla Soprintendenza in data 11 luglio 2002, prot. n. 62204, sia riconfermato, in quanto lo stesso è stato rilasciato prima dell'apposizione del vincolo di immodificabilità ex art. 5 della legge regionale n. 15/91, sul territorio delle isole Egadi, oggi confermato con la definizione della procedura prevista dal decreto legislativo n. 42/2004, modificativo del decreto legislativo n. 490/99, relativa al piano paesaggistico, ed in fase di pubblicazione da parte del comune interessato;

parere:

per quanto sopra espresso, questa unità operativa 3.2 del D.R.U., rilevata la pubblica utilità dell'intervento, ritiene condivisibile il progetto in argomento nei termini sopra esposti, ed esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge e le valutazioni che verranno espresse in sede di Consiglio regionale dell'urbanistica, dove è presente il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, nei termini di cui sopra, prima della formalizzazione del provvedimento approvativo da parte di questo Assessorato.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 403 del 13 gennaio 2005, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visto il parere n. 49 dell'1 settembre 2004, con il quale l'ufficio si è espresso favorevolmente sotto il profilo urbanistico, rilevando tuttavia la necessità che in sede di consiglio, dove peraltro è presente il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali territorialmente competente, la variante in argomento fosse valutata alla luce del vincolo di immodificabilità ex art. 5 della legge regionale n. 15/91, apposto sulle Egadi, e confermato con la definizione della procedura prevista dal decreto legge n. 42/2004, modificativo del decreto legge n. 490/99, relativo al piano paesaggistico;
Valutati gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio, il Consiglio ritiene che il progetto in oggetto debba essere supportato da uno studio di compatibilità paesistico ambientale così come previsto dall'art. 57 delle norme del piano territoriale paesistico, a seguito di pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Favignana avvenuta in data 24 agosto 2004, è sottoposto alle misure di salvaguardia.
Il Consiglio ritiene inoltre che il progetto debba essere sottoposto a valutazione d'incidenza nei termini dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, essendo l'isola di Marettimo inclusa nell'elenco dei siti (S.I.C.) individuati dalla Comunità europea: "Elenco Natura 2000".
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere che il progetto in argomento sia da restituire alla luce delle superiori considerazioni.";
Vista la propria nota prot. n. 10397 del 18 febbraio 2005 di notifica del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 403 del 13 gennaio 2005, il quale ha ritenuto di restituire il progetto in argomento, per le motivazioni nello stesso riportate;
Visto il foglio prot. n. 96-NI/SI-05 del 9 agosto 2005, pervenuto l'11 agosto 2005 ed acquisito al protocollo generale dell'Assessorato il 12 agosto 2005, con il n. 50754, con il quale la Vodafone Omnitel N.V. ha trasmesso copia della attestazione di conformità del progetto in argomento, già autorizzato con provvedimento prot. n. 6220 dell'11 luglio 2002, alle norme di attuazione del piano territoriale paesistico delle isole Egadi da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, con prot. n. 8534 del 5 agosto 2005;
Vista la nota prot. n. 33601 del 31 maggio 2005, con la quale il servizio 2°-VIA di questo Assessorato ha espresso la valutazione di incidenza, dichiarando il proprio nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, sulle opere in argomento;
Vista la nota prot. n. 65 del 14 settembre 2005, con la quale l'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa al progetto in variante in argomento, la proposta di parere n. 19 del 13 settembre 2005, resa ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la nota n. 6447 del 7 aprile 2005, con la quale il comune di Favignana ha trasmesso il parere della Soprintendenza n. 11448 del 10 marzo 2005, con il quale si attesta la non conformità del progetto alle norme di attuazione del piano territoriale paesistico vigente;
Vista la nota n. 33601 del 31 maggio 2005, con la quale è pervenuta la valutazione d'incidenza ex art. 5, D.P.R. n. 357/97, relativa all'intervento;
Ritenuto di poter riprodurre condividendolo il parere reso dall'unità operativa 3.2 n. 49 dell'1 settembre 2004, integrato della documentazione richiesta con il sopra citato voto n. 403 del 13 gennaio 2005 del Consiglio regionale dell'urbanistica; parere: per quanto sopra detto questa unità operativa 3, servizio 3, rilevata la pubblica utilità dell'intervento, ritiene condivisibile la proposta progettuale nei termini sopra esposti ed esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge, una volta acquisita la documentazione integrativa richiesta con il succitato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 403 del 13 gennaio 2005 e ferme restando le valutazioni sul progetto che codesto consesso vorrà esprimere in presenza del Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Trapani, prima della formalizzazione del provvedimento autorizzativo.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 474 del 27 ottobre 2005, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visto il voto n. 403, reso nella seduta del 13 gennaio 2005, con il quale il Consiglio ha restituito la pratica in oggetto perché fosse corredata dalla seguente documentazione:
...Omissis...
Visto il parere n. 19 del 13 settembre 2005, con il quale l'ufficio ha riproposto il progetto in argomento, corredato dalla seguente documentazione:
-  Autorizzazione prot. n. 33601 del 31 maggio 2005, rilasciata dal servizio 2V.A.S.-V.I.A. dell'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;
-  Attestazione di conformità del progetto alle norme di attuazione del piano territoriale paesistico delle isole Egadi, rilasciata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, con nota prot. n. 8534 del 5 agosto 2005.
Valutato il progetto in oggetto alla luce della documentazione integrativa prodotta, il Consiglio ritiene che lo stesso possa essere assentito in adesione ai pareri dell'ufficio n. 49 dell'1 settembre 2004 e n. 19 del 13 settembre 2005, che fanno parte integrante del presente voto.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico alla realizzazione delle opere in oggetto.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 474 del 27 ottobre 2005;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 474 del 27 ottobre 2005, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli enti ed uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Favignana, il progetto proposto dalla Vodafone Omnitel N.V. relativo all'installazione di una stazione radio base della rete di telefonia cellulare G.S.M., in contrada Calvario dell'isola di Marettimo.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 49 dell'1 settembre 2004, reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 403 del 13 gennaio 2005;
3)  proposta di parere n. 19 del 13 settembre 2005, reso dall'unità operativa 3.3/D.R.U. di questo Assessorato;
4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 474 del 27 ottobre 2005;
5)  delibera del consiglio comunale di Favignana n. 11 del 22 marzo 2004;
6)  relazione tecnica elaborati grafici (in unico elaborato);
7)  relazione geologica;
8)  relazione sulle indagini geofisiche.

Art. 3

La società Vodafone Omnitel N.V. dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento ed in particolare i previsti nulla osta in materia ambientale.

Art. 4

La società Vodafone Omnitel N.V. ed il comune di Favignana sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2005.
  LIBASSI 

(2005.48.3048)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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