REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 DICEMBRE 2005 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 1 dicembre 2005.
Criteri di individuazione e procedure di riconoscimento dei distretti produttivi.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con il quale si dispone che l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi;
Considerato che è intendimento della Regione promuovere la costituzione dei distretti produttivi, interpretati anche come cluster di imprese, affinché gli stessi possano assumere il ruolo di referenti prioritari per le politiche di programmazione e sviluppo della Regione, per le loro potenziali capacità di esprimere, attraverso i soggetti pubblici e privati partecipanti, progetti strategici settoriali che possano contribuire alla determinazione delle relative politiche regionali a sostegno delle imprese;
Ritenuto che il distretto non è legato ad una logica stringente di filiera produttiva orizzontale ma fa riferimento anche alle filiere verticali di imprese identificabili in agglomerati di imprese che svolgono attività simili, secondo una logica di filiera verticale, come quella riscontrabile in molti paesi a sviluppo tardivo;
Rilevato che il suddetto intendimento implica, comunque, l'adozione di successivi atti normativi che consentano, in conformità alla regolamentazione comunitaria, di riconoscere al distretto produttivo anche il ruolo di beneficiario finale di risorse comunitarie, statali o regionali;
Ravvisata l'opportunità di avviare, nell'immediato, tale nuova forma di programmazione degli interventi in favore del sistema produttivo al fine di verificare la risposta e l'interesse dei soggetti pubblici e privati coinvolti e di apportare, sulla base delle proposte progettuali, le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni al vigente quadro normativo, con particolare riferimento agli strumenti di incentivazione interessanti le linee d'intervento individuate, in prima applicazione, con il presente provvedimento;
Rilevata, inoltre, l'esigenza di promuovere un'opportuna opera di sensibilizzazione e promozione nei confronti dei soggetti pubblici e privati interessati da tale nuovo processo di programmazione regionale;
Vista la deliberazione n. 512 del 10 novembre 2005, con la quale la Giunta regionale ha preso atto ed apprezzato lo schema di decreto concernente il percorso procedurale relativo alla determinazione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi;

Decreta:
Art. 1
Finalità

1.  La Regione siciliana, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità ai principi fondamentali in materia di ricerca scientifica e tecnologica, di sostegno dell'innovazione per i settori produttivi e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato alle imprese, promuove azioni di sostegno allo sviluppo ed all'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
2.  Il presente decreto disciplina, in forza dell'art. 56 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi previsti dal patto di cui al successivo art. 5.
Art. 2
Definizione

1.  Il distretto produttivo, interpretato anche come cluster di imprese, è caratterizzato dalla compresenza:
a) di agglomerati di imprese che svolgono attività simili secondo una logica di filiera, verticale o orizzontale;
b) di un insieme di attori istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.
2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema delle imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, conforme agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti ed integrato con tutte le iniziative per lo sviluppo del territorio previste dai programmi di sviluppo locale (ASI, PIT, patti territoriali, contratti d'area, leader ed altri strumenti di programmazione negoziata) e di internazionalizzazione dell'economia siciliana;
Art. 3
Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale

1.  Ai fini del riconoscimento di un distretto produttivo, un sistema d'imprese deve presentare i seguenti requisiti:
a) connotarsi come filiera produttiva verticale o orizzontale, possibilmente anche con dislocazioni in aree transnazionali caratterizzate da vantaggi localizzativi e competitivi;
b) comprendere un numero di imprese operanti in aree che già presentino una elevata densità imprenditoriale, anche in sistemi di specializzazione integrata come i consorzi di imprese, non inferiore a cinquanta ed un numero di addetti non inferiore a centocinquanta; per entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dal più recente censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
c) presentare al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall'analisi organizzativa delle catene di fornitura;
d) essere in grado di esprimere capacità di innovazione tecnologica, comprovata dai relativi processi di produzione o dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, nonché dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.
Art. 4
Soggetti che possono concorrere alla formazione del distretto produttivo

1.  I soggetti che possono concorrere alla formazione del distretto produttivo, ai sensi dell'art. 56, comma 4, della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, sono:
a) gli enti locali territoriali, le autonomie funzionali, le istituzioni pubbliche e private riconosciute ed attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, le università e la Regione siciliana;
b)  le imprese con sede nel territorio regionale;
c)  le associazioni di categoria;
d) enti ed associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca dell'innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
2.  Possono inoltre concorrere associazioni non formalizzate quali:
-  A.T.I. Associazione temporanea di imprese;
-  A.P.I. Associazione permanente di imprese;
-  A.T.I.E. Associazione temporanea di imprese ed enti;
-  A.P.I.E. Associazione permanente di imprese ed enti.
Art. 5
Patto di sviluppo distrettuale

1. Il patto di sviluppo distrettuale, redatto in modo e forma libera e sottoscritto dal rappresentante del distretto di cui al successivo art. 7, è un documento programmatico, di durata triennale, che evidenzia i contenuti delle azioni che il distretto propone di attuare per lo sviluppo della propria realtà produttiva.
2.  Il patto di sviluppo distrettuale, oltre agli indicatori previsti dall'art. 3, dovrà comunque contenere:
-  la denominazione prescelta per il distretto, che ne identifichi chiaramente la filiera produttiva e/o il prodotto prevalente. La localizzazione territoriale (provinciale o locale) potrà essere indicata nella denominazione;
-  una relazione esaustiva sulla realtà produttiva del distretto, che ne descriva l'attuale consistenza e configurazione economica, le tipologie di prodotto, le dimensioni approssimative del fatturato globale, delle esportazioni e delle importazioni, dell'occupazione attuale e tendenziale, nonché quanto altro utile a determinarne la rilevanza rispetto al sistema economico della Regione;
- una descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto, che ne rilevi le problematicità e ne evidenzi le linee di azione che si intende necessario seguire per sostenere e sviluppare il distretto;
- un programma quanto più possibile dettagliato di azioni (politiche innovative di prodotto e di processo, strutture da realizzare, azioni promozionali sui mercati interni ed esteri, creazione di marchi, ricostruzione o completamento della filiera produttiva anche attraverso iniziative volte a ridurre la dipendenza dall'estero nel settore dei beni strumentali per le produzioni tipiche del distretto, etc.) che il distretto intende intraprendere attraverso il patto;
-  un piano finanziario di massima, che quantifichi le azioni del patto per tutto il periodo di attuazione dello stesso, identifichi le diverse voci di spesa, configuri la quantità di risorse che il distretto intende mettere a disposizione e individui la quota parte di intervento finanziario che i diversi sottoscrittori e sovventori (associati alla partnership del distretto con funzione di sola sovvenzione no-profit, sotto forma di contributi di capitale, di borse di studio, di finanziamenti dedicati alla ricerca) si impegnano ad assicurare.
3.  Al patto dovrà essere allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei sovventori con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di:
- ragione sociale e sede, sia legale che operativa;
-  breve descrizione dell'attività svolta;
-  solo per le imprese sottoscrittrici: numero degli addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
4.  Il patto dovrà contenere al proprio interno l'individuazione nominativa della persona fisica denominata Rappresentante del patto di distretto, al quale verranno attribuiti i compiti previsti dall'art. 7 del presente decreto.
5.  Il patto dovrà essere sottoscritto con firma autografa:
-  dai legali rappresentanti di almeno 50 imprese aventi sede operativa sul territorio della Regione Sicilia, che impieghino almeno 150 addetti complessivamente;
- dai legali rappresentanti, o aventi titolo, dei soggetti elencati ai punti b), c), d) dell'art. 4 del presente decreto.
6.  Gli enti pubblici sottoscrittori del patto dovranno far accompagnare la sottoscrizione di cui sopra da una lettera d'intenti redatta su carta intestata dall'organo esecutivo di governo dei rispettivi enti.
Art. 6
Procedure di ammissibilità del patto di distretto e riconoscimento del distretto produttivo

1.  Il documento definito "Patto per lo sviluppo del distretto ................................................................." con la relativa istanza di riconoscimento sottoscritta dal rappresentante del distretto dovrà essere presentato contestualmente:
-  alla camera di commercio nel territorio della quale ha sede la totalità o il maggior numero di imprese che hanno sottoscritto il patto;
-  all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato.
2.  Il termine per la presentazione dei patti è fissato dall'1 al 10 gennaio di ogni anno.
3. Entro il 28 febbraio successivo le camere di commercio dovranno far pervenire apposita relazione contenente le proprie valutazioni di contesto sull'iniziativa e i dati statistici sulle imprese partecipanti necessari per la valutazione degli indicatori di cui al precedente art. 3.
4.  Potrà essere considerato ammissibile, solo ed unicamente, un patto di sviluppo del distretto per ogni filiera o settore di attività, caratterizzato dalla unicità o dalla prevalenza di un prodotto o di una catena di prodotti funzionalmente interconnessi tra di loro.
5.  Nel caso venissero presentati più patti afferenti il medesimo settore nell'ambito dello stesso contesto socio-economico territoriale, gli stessi saranno respinti invitando contestualmente i diversi sottoscrittori dei patti concorrenti a formulare un patto di sviluppo unico.
6.  Nel caso risultasse impossibile pervenire alla formulazione di un patto di sviluppo unico, nel successivo anno sarà riconosciuto unicamente il patto che, fra i due o più concorrenti all'interno dello stesso settore, sia stato sottoscritto dal più elevato numero di imprese e, a parità di numero di imprese, dal raggruppamento di imprese che presenti il più elevato numero di addetti complessivi.
7.  La valutazione della compatibilità economica e della fattibilità complessiva del patto sarà condotta da un nucleo di valutazione avente sede presso l'Assessorato della cooperazione, composto da 5 dirigenti regionali e nominato dall'Assessore per la cooperazione che ne designa il coordinatore, di concerto con gli Assessori per l'agricoltura, per l'industria e per la programmazione. Svolge le funzioni di segretario del suddetto nucleo un funzionario direttivo dell'Assessorato della cooperazione.
8.  Il nucleo dovrà valutare:
-  la rispondenza degli obiettivi del patto alle finalità stesse della legge regionale di riferimento;
-  la sua conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti ed il livello di integrazione con tutte le iniziative per lo sviluppo del territorio previste dai programmi di sviluppo locale (ASI, PIT, patti territoriali, contratti d'area, leader ed altri strumenti di programmazione negoziata) e di internazionalizzazione dell'economia siciliana;
-  il grado di innovatività delle azioni proposte dal patto, comprovato dall'originalità dei prodotti e/o dei processi produttivi ed il grado di valore aggiunto che si verrebbe a determinare per il distretto;
-  la presenza, all'interno del patto, di aziende leader nel settore di riferimento;
-  il numero di brevetti registrati dalle imprese sottoscrittrici del patto;
-  l'esistenza di marchi di qualità dei prodotti già registrati o in via di registrazione all'interno del distretto;
-  la presenza, all'interno del patto, di istituzioni formative specifiche o di centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.
Il nucleo potrà valutare, per patti appartenenti alla stessa filiera ma operanti in province diverse, appositi accorpamenti al fine di incentivare sinergie anche tra agglomerazioni non contigue.
9.  Entro il 30 aprile successivo, l'Assessore regionale per la cooperazione, sentita la consulta dei distretti di cui al successivo art. 8, e con l'ausilio del nucleo di valutazione, con proprio decreto, determina l'ammissibilità dei patti ed invia quelli ammessi alla Giunta regionale per il loro apprezzamento, corredati da una relazione conclusiva e da una proposta di emanazione dei bandi annuali per l'assegnazione delle risorse disponibili a sostenere le azioni dei distretti con i relativi cronogrammi di attuazione.
10.  Entro il 30 maggio il dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato provvede alla pubblicazione dei relativi bandi annuali, alla ricezione dei progetti nei sessanta giorni successivi, alla formulazione delle relative graduatorie ed all'attuazione delle misure secondo i cronogrammi approvati.
11.  I termini indicati nei commi 2, 3 e 9 sono perentori.
12.  Ciascun patto distrettuale è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data del decreto dell'Assessore per la cooperazione di approvazione del distretto.
13.  Alla scadenza del triennio l'Assessorato della cooperazione verifica la permanenza degli indicatori di cui all'articolo 3.
14.  Per l'anno 2006 i termini di cui ai commi 2, 3, 9 e 10 sono differiti di giorni 60.
Art. 7
Rappresentante del distretto produttivo

I soggetti partecipanti alla sottoscrizione del patto individuano nel proprio ambito, all'interno dei soggetti di cui all'art. 4 e secondo un criterio fiduciario, la persona fisica alla quale affidare la rappresentanza legale del distretto, alla quale compete:
a)  di formulare la richiesta di riconoscimento del distretto, disciplinata dall'art. 6;
b)  di rappresentare il distretto produttivo nella consulta di cui al successivo art. 8 ed in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario;
c)  di monitorare le diverse fasi di realizzazione del patto di sviluppo industriale, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del presente decreto.
Art. 8
Consulta dei distretti

1.  Presso l'Assessorato della cooperazione è istituita la consulta dei distretti.
2.  La consulta è l'organismo di coordinamento dei distretti nella fase di attuazione e di monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.
3.  La consulta è composta dai rappresentanti individuati da ciascun distretto produttivo riconosciuto ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del presente decreto, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dal tavolo di concertazione regionale ed è presieduta dall'Assessore per la cooperazione o suo delegato, che la costituisce con proprio decreto e la convoca.
4.  La consulta si riunisce su richiesta dell'Assessore per la cooperazione, ogni qualvolta si ritenga opportuno acquisire esperienze, informazioni e pareri.
Art. 9
Bandi di assegnazione

1.  L'assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi.
2.  Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a partecipare ed indica:
a)  gli ambiti settoriali o di filiera nonché le materie prioritarie sulla base di quanto indicato nel patto di sviluppo distrettuale;
b)  le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;
c)  gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa;
d)  la quota massima di cofinanziamento regionale che non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Tale quota viene comunque garantita per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 11. Per quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), comma 1, dello stesso art. 11, la quota di cofinanziamento regionale non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata e non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del presente decreto;
e)  le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota regionale;
f)  i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;
g)  i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;
h)  le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed eventualmente le regole di cumulo;
i)  gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.
3.  Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi di opere, impianti, attrezzature e servizi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.
Art. 10
Criteri di valutazione

1.  I criteri di valutazione dei progetti esecutivi privilegiano:
a)  il coinvolgimento di più province nel progetto;
b)  la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale ed alle iniziative previste dal programma di sviluppo locale (ASI, PIT, patti territoriali, contratti d'area, leader ed altri strumenti di programmazione negoziata) ed ai programmi di internazionalizzazione dell'economia siciliana;
c)  l'assunzione di rischio e il grado di autofinanziamento dei promotori, tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse autonomamente impegnate nel progetto;
d)  la creazione di esternalità positive anche attraverso il sostegno dei livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane, definite come beneficio sociale creato dalla realizzazione del progetto in termini di competenze, conoscenze, innovazioni diffuse nel distretto e non appropriabili o utilizzabili in via esclusiva da chi effettua l'investimento;
e)  la valorizzazione di risorse e strutture locali, tramite il numero e la rilevanza delle strutture già presenti nel distretto coinvolte dal singolo progetto;
f)  la partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, tramite il numero e la rilevanza dei soggetti coinvolti nel singolo progetto, con priorità accordata ai soggetti firmatari del patto di sviluppo distrettuale;
g)  le sinergie e l'integrazione con progetti avviati nell'ambito di altri distretti produttivi;
h)  la riduzione dei costi dei servizi usufruendo di servizi comuni;
i)  l'innovazione e la connessione tra la ricerca e lo sviluppo industriale e l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi.
Art. 11
Interventi

1.  Possono costituire oggetto d'intervento le seguenti iniziative:
a)  realizzazione di opere ed infrastrutture strettamente funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive incluse nel sistema produttivo locale;
b)  bonifica ed utilizzo di siti industriali dimessi o in via di dismissione, da destinare all'attività produttiva, di ricerca e di servizio;
c)  attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzate o commissionate da una molteplicità d'imprese aggregate in una delle forme previste dall'art. 12;
d)  realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda di materie prime, prodotti, macchinari, attrezzature, servizi, personale, soluzioni per la riduzione dell'inquinamento;
e)  realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengano ai settori individuati dal patto di sviluppo distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l'integrazione fra imprese della stessa filiera produttiva;
f)  allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva di cui alla lettera e);
g)  promozione commerciale di prodotti innovativi, attinenti la filiera, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato;
h)  sostegno a forme di aggregazione e capitalizzazione delle imprese;
i)  promozione e potenziamento di strumenti d'integrazione delle politiche formative e del lavoro;
j)  consulenze organizzative finalizzate alla creazione di funzioni aziendali avanzate in grado di consentire una maggiore propensione all'export.
2.  La Giunta regionale può integrare, modificare e ridefinire gli interventi di cui al primo comma, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, entro il 30 settembre di ogni anno e la relativa deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3.  Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti n. 69/2001 (de minimis) della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10.
Art. 12
Destinatari

1.  Possono concorrere in via prioritaria alle agevolazioni finanziarie previste dal presente decreto in relazione agli interventi di cui all'art. 11, comma 1:
a)  per la lettera a): gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e, nelle modalità previste dal bando, altri soggetti pubblici o privati;
b)  per le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j): i consorzi d'impresa, le società consortili, le associazioni temporanee d'impresa che siano partecipati da almeno il 30% delle imprese aderenti al patto di sviluppo distrettuale, nonché i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo e del comma 2 dell'art. 4 e, nelle modalità previste dal bando, da altri soggetti pubblici e privati.
Art. 13
Attività di promozione e verifica

1.  L'Assessorato regionale della cooperazione attua apposite azioni di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari di cui all'art. 12, anche attraverso l'emanazione di appositi bandi per il conferimento dei relativi servizi, ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.
2.  I distretti produttivi riconosciuti ed i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto, potranno avvalersi in qualunque fase del procedimento di costituzione dei distretti, come anche successivamente, della struttura di supporto professionale denominata "Ufficio distretti produttivi", appositamente costituita presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
3.  Al fine di favorire l'adesione delle piccole e medie imprese ai distretti produttivi, le camere di commercio, gli enti locali e le associazioni di categoria possono promuovere tra le stesse la costituzione di consorzi di filiera. L'Assessorato regionale della cooperazione, nel rispetto dei regolamenti n. 69/2001 (de minimis) della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10, può concedere ai consorzi costituiti un contributo d'avviamento commisurato al numero delle imprese che vi hanno aderito.
4. Il rappresentante del patto di sviluppo distrettuale trasmette, con cadenza stabilita dall'Assessorato della cooperazione, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004.
5.  L'Assessorato regionale della cooperazione presenta entro il 30 novembre di ogni anno, alla 3ª Commissione legislativa permanente dell'ARS, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 14
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si farà fronte con le risorse che saranno allocate, per il triennio 2005/2007, sull'apposito capitolo del bilancio regionale.
Palermo, 1 dicembre 2005.
  LO MONTE 

(2005.49.3130)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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