REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 DICEMBRE 2005 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 22 dicembre 2005, n. 20.
Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo  I
DISPOSIZIONI PER LA GENERALITA' DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Art.  1.
Coordinamento delle attività di internazionalizzazione delle imprese

1.  Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare la presenza delle imprese siciliane nei mercati nazionali ed esteri e favorire la realizzazione di investimenti esterni in Sicilia, il Comitato regionale per il credito e il risparmio, sotto la presidenza del Presidente della Regione o di un suo delegato, composto dagli Assessori regionali per il bilancio e le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e per i lavori pubblici e integrato dagli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio della Regione, si costituisce in Comitato per l'internazionalizzazione dell'economia siciliana. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è assistito da un gruppo di lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti generali o da dirigenti da loro delegati dei dipartimenti regionali della Programmazione, Bilancio e tesoro, Finanze e credito, Interventi strutturali in agricoltura, Industria, Cooperazione, commercio e artigianato, Turismo, sport e spettacolo.
2.  Il Comitato di cui al comma 1, sulla base del programma regionale di internazionalizzazione approvato dalla Giunta regionale e delle indicazioni per l'attuazione dello stesso, proposte annualmente dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sentite le rappresentanze delle associazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative, delle province regionali, dei comuni e delle camere di commercio, definisce il piano di azione in materia di internazionalizzazione dell'economia siciliana, in aderenza con i vigenti strumenti di programmazione comunitaria e nazionale. Il piano è comunicato entro trenta giorni all'Assemblea regionale siciliana.
3.  Il Comitato provvede, inoltre, al coordinamento e alla razionalizzazione del sistema degli incentivi vigenti in materia di internazionalizzazione e, in rapporto alle azioni previste dal piano di azione di cui al comma 2 in capo a ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, alla individuazione ed all'assegnazione delle risorse necessarie per la loro attuazione, nei limiti della disponibilità del Fondo unico di cui al comma 4.
4.  Per le finalità di cui al comma 3 è istituito il Fondo unico per gli interventi in materia di internazionalizzazione dell'economia siciliana presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che provvede, annualmente, al trasferimento ai competenti dipartimenti dell'Amministrazione regionale, delle risorse finanziarie assegnate dal piano di azione.
5.  Le economie eventualmente realizzate da ciascun dipartimento a conclusione di ciascun esercizio finanziario affluiscono nuovamente al Fondo di cui al comma 4.
6.  Il Comitato provvede, altresì, avvalendosi del gruppo di lavoro interdipartimentale di cui al comma 1, al monitoraggio delle azioni poste in essere da ciascun dipartimento e alla redazione di un'apposita relazione annuale di valutazione.
Art.  2.
Interventi in favore dell'associazionismo tra imprese

1.  Nell'accesso ai regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla vigente normativa regionale, relativi all'investimento, all'innovazione, alla ricerca e sviluppo, alla promozione e internazionalizzazione delle imprese, hanno priorità le imprese, come individuate dalle disposizioni istitutive di ciascun regime di aiuto, riunite in consorzi, anche di cooperative, compresi quelli di secondo grado, o che facciano parte di distretti produttivi individuati ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, ovvero dei centri commerciali naturali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.
2.  Per le finalità del comma 1 i consorzi devono prevedere nei loro statuti una durata non inferiore a tre anni e associare almeno venti imprese.
3.  Nell'accesso ai regimi di aiuto di cui al comma 1 sono destinate riserve finanziarie, in misura non inferiore al trenta per cento dei fondi disponibili, alle imprese che facciano parte di distretti produttivi o dei centri commerciali naturali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, ovvero siano riunite in consorzi, anche di cooperative, compresi quelli di secondo grado, costituiti da almeno un anno. In tale ipotesi i consorzi devono associare almeno cinquanta imprese, qualora operino in diversi settori produttivi, e almeno venti imprese qualora operino in più province regionali e appartengano alla stessa filiera produttiva o a settori omogenei di attività, ferma restando in ogni caso la durata minima triennale del consorzio.
4.  Gli interventi sono finanziati in presenza di un progetto comune alle imprese interessate e della delega al consorzio o al distretto per la sua esecuzione, entro i massimali previsti da ogni regime di aiuto per ciascuna impresa.
5.  L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è così sostituito:
"Art. 35 - 1. Al fine di favorire e consolidare i processi di aggregazione tra soggetti che esercitano un'attività economica sotto qualsiasi forma giuridica è autorizzata la concessione di un contributo per la costituzione e la gestione di consorzi, anche di cooperative, che associno almeno venti imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese e piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, operanti nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'industria, del turismo, comprese le attività di bed and breakfast, dei servizi, ivi incluse le attività nel campo culturale, artistico e dello spettacolo. Dei consorzi possono fare parte anche liberi professionisti.
2.  I contributi sono concessi ai consorzi di nuova istituzione dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca nei limiti del Regolamento CE sugli aiuti de minimis n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, per le spese di costituzione e per le spese di gestione dei servizi comuni alle imprese consorziate per i primi tre anni di avviamento. Entro gli stessi limiti, sono altresì concessi contributi per le spese di gestione ai consorzi esistenti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa relativa alla costituzione e sono pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività.".
Art.  3.
Aree attrezzate per insediamenti produttivi

1.  All'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "può concedere contributi in conto capitale nella misura del 60 per cento" sono sostituite dalle parole "può concedere, riservando una quota delle risorse finanziarie non inferiore al trenta per cento, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 60 per cento";
b) al comma 3 dopo le parole "in proprietà" sono aggiunte le parole "al valore di mercato";
c) aggiungere i seguenti commi:
"4.  Per la realizzazione delle aree attrezzate, non possono essere concessi ai comuni e ai consorzi di imprese contributi per la costruzione di capannoni da cedere alle imprese. L'articolo 61, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
5.  Le aree comprese nei piani comunali attuativi per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e quelle ricadenti nei piani regolatori corredati da prescrizioni attuative dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, possono essere espropriate secondo le modalità indicate ai seguenti commi, ferma restando, per quanto non previsto, la normativa vigente in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
6.  Su istanza delle imprese o di loro consorzi, volta ad ottenere l'assegnazione di lotti per l'insediamento delle imprese medesime, i comuni e i consorzi per le aree di sviluppo industriale possono effettuare la procedura espropriativa di aree specificatamente individuate, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da un apposito elenco istituito dall'ente medesimo, senza oneri finanziari a carico dei propri bilanci. L'istanza è assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri espropriativi e di urbanizzazione primaria dell'area interessata e può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo omogeneo e armonioso del territorio.
7.  Ricevuta l'istanza, l'autorità espropriante determina un termine di trenta giorni, mediante adeguate forme di pubblicità, per la partecipazione di altri imprenditori all'assegnazione delle aree alle medesime condizioni offerte dal soggetto promotore, dando priorità ai progetti di investimento che creino maggiore occupazione, che abbiano minore impatto ambientale e per la cui realizzazione siano stati concessi finanziamenti pubblici. Nel caso di esclusione del promotore, spetta a quest'ultimo il rimborso, da parte degli assegnatari, delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.
8.  In presenza di progetti di investimento di importo superiore a dieci milioni di euro, l'autorità espropriante può direttamente addivenire ad una convenzione con il soggetto promotore.
9.  In nessun caso le aree possono essere assegnate ad imprese di costruzione e immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese.
10.  L'impresa assegnataria versa direttamente al proprietario del terreno il prezzo corrispondente all'ammontare dell'indennità di esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in caso di non accettazione, provvede a depositare l'indennità determinata alla Cassa depositi e prestiti ed assume l'impegno di tenere indenne l'autorità espropriante da oneri derivanti da eventuali procedure contenziose, si fa carico di ogni altra spesa relativa alla procedura espropriativa e realizza, direttamente e contestualmente all'insediamento, le relative opere di urbanizzazione primaria.
11.  La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche su iniziativa dei comuni o dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, che in tale ipotesi procedono, mediante avviso pubblico, all'individuazione delle imprese assegnatarie dei lotti.
12.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla fattispecie prevista dall'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
13.  I proprietari di terreni ricompresi nelle aree di cui ai precedenti commi possono richiederne l'assegnazione in deroga alle graduatorie nel rispetto dei vincoli di destinazione dell'insediamento produttivo e dei termini per la realizzazione dello stabilimento.".
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art.  4.
Semplificazione delle procedure di erogazione dei regimi di aiuto

1.  Al fine di semplificare e accelerare le procedure di spesa dei fondi comunitari, i responsabili di misure del POR Sicilia 2000-2006 basate su regimi di aiuto le cui attività di ricezione e valutazione delle domande e di erogazione delle agevolazioni sono gestite, tramite convenzione, da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, sono autorizzati a trasferire le risorse assegnate a ciascun bando o avviso pubblico relativi a tali misure, in una o più soluzioni, in appositi fondi appositamente costituiti ed amministrati dai medesimi soggetti gestori dei corrispondenti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli interventi a totale carico del bilancio regionale.
2.  I regimi di aiuto previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione regionale a favore delle imprese artigiane, agricole e della pesca, delle cooperative e delle microimprese, secondo la definizione comunitaria, operanti nei settori commerciale, industriale, turistico e dei servizi, ad esclusione degli investimenti per ricerca e innovazione, per progetti e programmi di investimento di importo non superiore a 250.000 euro, sono concessi applicando la procedura automatica di cui all'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art.  5.
Interventi in favore dell'innovazione, ricerca e sviluppo

1.  Dopo l'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente:
"Art. 38 bis. - 1. La Regione promuove una strategia dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo fondata sulla cooperazione tra piccole e medie imprese, università, enti di ricerca e sistema finanziario, volta ad aumentare la competitività del sistema economico isolano.
2.  L'azione regionale è orientata a:
a) sostenere il trasferimento tecnologico e l'innovazione del prodotto e dei processi aziendali delle imprese operanti in Sicilia, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
b) favorire l'accesso delle piccole e medie imprese e di loro aggregazioni alle attività ed alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali;
c) valorizzare i risultati della ricerca in modo da favorire la creazione di nuove imprese con carattere di competitività e la crescita dimensionale e qualitativa delle imprese esistenti;
d) orientare gli investimenti nel campo della ricerca industriale allo sviluppo di settori strategici del sistema produttivo regionale.
3.  Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività nelle diverse aree economiche della Sicilia, il Comitato regionale per il credito e il risparmio, sotto la presidenza del Presidente della Regione o di un suo delegato, composto dagli Assessori regionali per il bilancio e le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e per i lavori pubblici, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio della Regione, si costituisce in Comitato per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, è assistito da un gruppo di lavoro interdipartimentale formato dai dirigenti generali o da dirigenti da loro delegati, dei dipartimenti regionali della Programmazione, Bilancio e tesoro, Finanze e credito, Interventi strutturali in agricoltura, Industria, Pesca. Il Comitato consulta stabilmente le rappresentanze delle università siciliane e delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori.
4.  Il Comitato per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, approva, previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale: il programma triennale per la ricerca e lo sviluppo, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per la parte concernente la formazione dei ricercatori; il piano regionale triennale della ricerca applicata nel settore agricolo di cui all'articolo 135 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e il piano regionale triennale della ricerca applicata nel settore della pesca, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I programmi sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.
5.  Il Comitato annualmente aggiorna i programmi, stabilisce le priorità attuative per settori di attività, indirizza e coordina gli interventi, sia attraverso il coordinamento degli incentivi esistenti, l'eventuale riordino e proposta di nuovi incentivi, sia attraverso interventi per la realizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali, anche al fine di una gestione unitaria degli interventi e dell'istituzione con successivo provvedimento legislativo di un fondo unico per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo la cui ripartizione è effettuata dal Comitato. Emana le direttive per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
6.  Il Comitato approva gli atti di competenza nel rispetto dei tempi della programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2007/2013, anche al fine delle conseguenti azioni e misure da inserire nella predetta programmazione.
7.  Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere contributi alle piccole e medie imprese, ai loro consorzi o raggruppamenti, e agli enti di ricerca pubblici operanti in Sicilia, per:
a) la conduzione di programmi di ricerca industriale e precompetitiva;
b) la realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca;
c) l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente;
d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo;
e) l'industrializzazione e la commercializzazione di risultati della ricerca e dello sviluppo;
f) la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca;
g) l'assunzione di ricercatori per il tempo occorrente alla ricerca.
8.  Le agevolazioni sono concesse per le categorie di aiuti, entro i massimali e alle condizioni previsti dal Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, in GUUE L 63 del 28 febbraio 2004.
9.  Le agevolazioni possono essere concesse, anche in forma mista secondo le modalità stabilite dall'Assessore regionale per l'industria, mediante:
a) contributi in conto capitale o in conto impianti;
b) contributi in conto interessi;
c) crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento Finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle entrate. La misura del credito di imposta e gli adempimenti discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano sui fondi disciplinati dal presente articolo;
d) prestazione di garanzie.
10.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca e delle ricadute economico-finanziarie degli interventi, le Amministrazioni regionali competenti sono autorizzate a stipulare apposita convenzione con soggetti in possesso dei necessari requisiti di terzietà e di competenza.".
Titolo  II
DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI
Art.  6.
Modifiche alla disciplina degli aiuti all'investimento nel settore dell'artigianato

1.  All'articolo 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Le disponibilità del fondo a gestione separata istituito presso la CRIAS non possono essere impiegate per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, tranne che per la modalità di concessione dell'aiuto in forma mista.".
2.  All'articolo 62 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 le parole "sono erogati" sono sostituite dalle altre "possono essere erogati".
3.  All'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole "non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire un miliardo" sono sostituite dalle altre "non inferiore a euro 25.000 e non superiore a euro 750.000";
b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:
"10.  Nel caso di comprovata e persistente inefficace applicazione degli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può, previo preavviso, avocare la gestione diretta degli stessi, attraverso l'adozione di idonei provvedimenti sostitutivi.".
Art.  7.
Modifiche alla disciplina degli interventi per le imprese commerciali

1.  All'articolo 60, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3) contributi in conto capitale, agli esercizi di vicinato, fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1). Tali contributi non possono avere un importo superiore a 20.000 euro e sono concessi nei limiti del venti per cento delle disponibilità del fondo.".
2.  Gli aiuti all'investimento di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 possono essere concessi anche per la realizzazione di ludoteche e di strutture per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero.
3.  All'articolo 63, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle altre "30 giugno 2005".
4.  Nelle more di una più compiuta programmazione della rete distributiva che tenga organicamente conto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ai sensi del comma 8 del richiamato articolo 5, ad una revisione dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita in aderenza ai seguenti indifferibili indirizzi programmatici:
a) tenere conto, nella individuazione dei limiti, della particolare connotazione e vocazione, sia urbanistica che commerciale, dei territori delle grandi aree metropolitane prevedendo, in particolare, un incremento non inferiore ad un terzo dei limiti di superficie attualmente vigenti;
b) prevedere che, in deroga ai criteri stabiliti per la definizione del bacino di attrazione di cui al decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, n. 165, sia consentito, eccetto che nei territori delle città metropolitane, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e l'ampliamento di grandi strutture di vendita esclusivamente non alimentari, a condizione che la superficie da autorizzare non ecceda mq. 1.000 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti, mq. 2.000 nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;
c) ottimizzare la qualità dei servizi al consumatore favorendo, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli con i soggetti della grande distribuzione, la valorizzazione dei prodotti regionali, con particolare riferimento ai prodotti di cui al successivo articolo 18, comma 2 e il contenimento dei prezzi al consumo;
d) favorire l'insediamento degli esercizi di vicinato nell'ambito dei centri commerciali e incentivare le azioni rivolte al loro potenziamento nei centri storici e nei territori urbani e rurali;
e) prevedere che il calcolo del bacino di attrazione, secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, n. 165, sia confermato, per le istanze presentate, dalla camera di commercio territorialmente competente, presente alla conferenza di servizi di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
5.  Limitatamente al provvedimento di revisione di cui al comma 4, il parere consultivo dell'Osservatorio regionale per il commercio, previsto dal comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito da quello delle associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
6.  All'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "entro due anni" sono aggiunte le seguenti: "decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga"; dopo le parole "imputabili all'impresa" sono aggiunte le seguenti: "che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi".
Art.  8.
Scorrimento delle graduatorie relative all'erogazione di incentivi statali alle imprese

1.  L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:
"Art. 28. - 1.  Gli Assessori regionali competenti per materia, prioritariamente in relazione a particolari esigenze connesse all'attuazione del POR 2000-2006, sono autorizzati, previa intesa con il Ministero competente e fissazione di specifici criteri di selezione rispondenti a tali particolari esigenze, ad integrare le risorse finanziarie destinate alla Regione siciliana nell'ambito delle graduatorie nazionali o regionali in attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488, relativamente ai settori industriale, turistico, commerciale e artigianale e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dalla Commissione europea per tali regimi di aiuto.
2.  Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 riguardanti la predetta legge 28 novembre 1965, n. 1329, sono utilizzate per la concessione dei benefici anche ai liberi professionisti che esercitano l'attività in forma di impresa.".
Art.  9.
Aiuti agli investimenti per energia da fonti rinnovabili

1.  Dopo l'articolo 69 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è aggiunto il seguente:
"Art. 69 bis - 1. Al fine di favorire la progressiva autosufficienza energetica, attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti esclusivamente alternative e rinnovabili, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere l'aiuto di cui all'articolo 69, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, agli istituti di ricerca che sottoscrivono accordi di sperimentazione con i comuni, i consorzi per le aree di sviluppo industriale e gli istituti autonomi case popolari per la realizzazione di isole energetiche ovvero di utenze complesse energeticamente autosufficienti per 24 ore su 24, ad elevata sostenibilità ambientale, ad eccezione delle situazioni di emergenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge.
2.  Al fine di una applicazione combinata delle diverse fonti energetiche ai sensi del citato articolo 8, il restante composto organico è considerato equivalente a combustibile derivato da rifiuti (C.D.R.).
3.  In sede di prima applicazione, in presenza di accordi sottoscritti con gli enti e per le finalità di cui al comma 1, i progetti sono presentati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i contributi sono concessi previa valutazione dei costi e dei benefici effettuata da un'apposita commissione di tre esperti, nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.".
Art.  10.
Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

1.  All'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Gli oneri derivanti dalla convenzione e quelli relativi alla effettuazione di ispezioni, valutazioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all'erogazione delle agevolazioni sono posti a carico del fondo";
b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:
"10.  L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a utilizzare una quota non superiore all'uno per mille della consistenza del fondo al primo gennaio di ogni anno, per le spese di funzionamento connesse alle attività e agli adempimenti di propria competenza riguardanti l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.".
Art.  11.
Aiuti agli investimenti industriali

1. L'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"Art. 67. - 1.  Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, sulla base di apposito bando o avviso, contributi in favore delle piccole e medie imprese industriali, secondo la definizione comunitaria, che realizzano nel territorio della Regione siciliana programmi di investimento nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  L'Assessore regionale per l'industria fissa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 1, i criteri da seguire per la scelta dei soggetti beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.
3.  I contributi non sono cumulabili per la realizzazione degli stessi progetti con altre agevolazioni di provenienza comunitaria, nazionale o regionale.
4.  L'aiuto può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto interessi;
b) contributi in conto canoni, nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di locazione finanziaria;
c) contributi in conto capitale o in conto impianti;
d) contributi in forma mista in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in conto canoni, secondo le percentuali massime stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria;
e) crediti di imposta, secondo le modalità definite di concerto con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento Finanze e credito, previa intesa con l'Agenzia delle entrate. La misura del credito di imposta e gli adempimenti discendenti dall'applicazione della presente lettera gravano sui fondi disciplinati dal presente articolo.
5.  Ai fini della comunicazione comunitaria sugli aiuti esenti previsti dal presente articolo per il periodo 2005-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di euro 50 milioni.".
Art.  12.
Interventi in favore delle attività editoriali

1.  All'articolo 31, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, prima delle parole ", con esclusione dei film" aggiungere le parole "e di editoria discografica, grafica e multimediale".
Art.  13.
Centri di assistenza tecnica alle imprese industriali

1.  Per i fini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore industriale a livello provinciale, con autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Assessore regionale per l'industria.
Art.  14.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11

1.  All'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo le parole "liberi professionisti" sono soppresse le altre "che esercitano l'attività in forma di impresa".
Art.  15.
Distretti produttivi

1.  All'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:
"6.  Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:
a) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;
b) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;
c) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;
d) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
e) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;
f) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale.
7.  Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
8.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con specifici bandi.
9.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi.".
Art.  16.
Disposizioni sugli enti fiera

1.  L'articolo 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è modificato come segue:
a) al comma 3 sono soppresse le parole "acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'approvazione da parte dell'organo tutorio della delibera di trasformazione, e";
b) al comma 4 le parole "che si completano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "da completarsi entro il 30 giugno 2006"; sono soppresse le parole "ai principi generali ed ai criteri contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7, alle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 della stessa legge, per quanto compatibili con le norme e le competenze in materia e, per quanto non previsto,".
Art.  17.
Autorizzazione bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci

1.  Nelle more dell'applicazione del piano regionale dei materiali da cava, di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e successive modifiche e integrazioni, l'Assessorato regionale dell'industria delimita, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci.
2.  Nei bacini estrattivi dell'Etna e di Custonaci l'autorizzazione concessa dal Corpo regionale delle miniere per l'estrazione di materiali lapidei, previo parere vincolante delle altre amministrazioni competenti, assorbe e sostituisce qualsiasi altro atto autorizzativo di competenza regionale o comunale.
3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Titolo  III
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE
Art.  18.
Qualità degli alimenti nella ristorazione collettiva

1.  A decorrere dal 1° luglio 2006, è vietata la somministrazione di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM) nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, delle strutture ospedaliere e dei luoghi di cura pubblici e di quelli convenzionati con la Regione, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, agli enti locali e ai soggetti privati convenzionati.
2.  Per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, i soggetti che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici e tradizionali, dando priorità a quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica.
Art.  19.
Distretti agroalimentari

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di promuovere lo sviluppo del settore e di razionalizzare gli investimenti del sistema produttivo agroalimentare, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi agroalimentari di comparto imperniati su un processo produttivo o su prodotti affini.
2.  Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate o da produzioni tradizionali o tipiche.
3.  Ai fini del riconoscimento è necessario che il distretto produttivo agroalimentare comprenda: un numero d'imprese agricole del comparto non inferiore a centocinquanta e aventi i requisiti d'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, e un numero di addetti complessivo non inferiore a trecento; presenti un elevato grado di integrazione produttiva o di filiera; sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese che commercializzino almeno il 15 per cento complessivo del volume della produzione regionale del comparto con le modalità previste dall'articolo 6, comma 13, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004.
4.  Il distretto produttivo agroalimentare di comparto promuove la realizzazione di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto finalizzato a realizzare lo sviluppo del comparto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
5.  I soggetti promotori del patto che possono concorrere alla costituzione di un distretto produttivo di comparto sono:
a) imprese con sede nel territorio regionale;
b) associazioni di categoria;
c) enti locali;
d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
6.  Il patto di cui al comma 4 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e ha validità triennale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, successivamente alla presentazione del patto da parte dei soggetti di cui al comma 5, ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale e con proprio decreto finanzia le azioni ivi previste.
Art.  20.
Organizzazioni di produttori

1.  Per assicurare la programmazione della produzione agricola e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia quantitativa che qualitativa, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sull'associazionismo e il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può, con proprio decreto, stabilire, per singoli comparti produttivi, i requisiti e le modalità per ottenere il riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori. Nelle more dell'adozione del decreto si applicano i criteri, le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale.
3.  Le organizzazioni di produttori riconosciute costituiscono un fondo di esercizio, in proporzione al dieci per cento del fatturato commercializzato, alimentato da contribuiti dei soci e da finanziamenti pubblici, per la realizzazione di programmi di attività che prevedano:
a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.
4.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute e alle loro forme associate, aiuti di avviamento o di ampliamento conformemente all'articolo 10 del Regolamento CE n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003, in GUUE L 1 del 3 gennaio 2004.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE COOPERATIVE
Art.  21.
Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17

1.  Il comma 7 dell'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dai seguenti commi:
"7.  In armonia con le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute sia ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 220/2002, ai fini delle previsioni di cui all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'elenco delle cooperative aderenti comunicato all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ai fini revisionali, all'inizio del biennio ispettivo da ciascuna organizzazione.
7 bis.  Per il solo biennio ispettivo relativo agli anni 2005 e 2006, alle organizzazioni nazionali riconosciute nel corso del biennio ispettivo relativo agli anni 2003 e 2004, è attribuita una rappresentatività del 10 per cento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48. La differenza tra tale valore e quello effettivamente calcolato è recuperata attraverso una detrazione in parti uguali a valere sulle percentuali di rappresentatività calcolate per le altre organizzazioni.".
Art.  22.
Aiuti alle imprese cooperative escluse quelle operanti nel settore agricolo e della pesca

1.  L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di finanziamenti e di contributi in conto interessi per le categorie di aiuti previsti e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento CE n. 70 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001, e di cui al Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento CE n. 70 del 2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, in GUUE L 63 del 28 febbraio 2004.
2.  A beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese cooperative secondo la definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, operanti nel settore industriale, commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi.
3.  Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:
a) finanziamenti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore a 15 anni;
b) contributi in conto interessi sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.
4.  Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei massimali di intensità previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia, pari al 35 per cento ESN aumentato di un 15 per cento ESL del valore delle spese ammissibili.
5.  Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali comunitarie.
6.  Per le finalità di cui al presente articolo l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, fino ad un importo di sei milioni di euro.
Art.  23.
Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1.  L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di finanziamenti e di contributi in conto interessi nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 in GUUE L 1 del 3 gennaio 2004.
2.  Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n. 1/2004 alle condizioni in esso stabilite.
3.  In ordine agli investimenti nelle aziende agricole e agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il controllo sulla conformità ai criteri previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 26 del Regolamento CE n. 1257/1999 è effettuato, sulla base di un campione comprendente almeno il 5 per cento delle imprese interessate, dall'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello della Presidenza della Regione. Devono, inoltre, essere disponibili prove sufficienti che esistono in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti agricoli trasformati. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, sulla base del documento "Le tendenze di fondo del sistema agroalimentare siciliano - Analisi dei normali sbocchi di mercato" che costituisce allegato I al POR Sicilia 2000-2006.
4.  Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:
a) finanziamenti ad un tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore a 15 anni;
b) contributi in conto interessi sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.
5.  Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei massimali di intensità previsti dal citato Regolamento CE n. 1/2004.
6.  Per le finalità di cui al presente articolo l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di quattro milioni di euro.
Art.  24.
Aiuti alle imprese cooperative attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

1.  L'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di finanziamento e di contributi in conto interessi nel rispetto delle condizioni e per le finalità e categorie di aiuti previste dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 291 del 14 settembre 2004.
2.  Beneficiarie degli aiuti sono le micro, piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, attive nel campo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, che realizzino gli interventi previsti dal citato Regolamento CE n. 1595/2004 alle condizioni in esso stabilite.
3.  Gli aiuti possono essere concessi con le seguenti modalità, attivabili anche disgiuntamente:
a) finanziamenti ad un tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, per una durata non superiore a 15 anni;
b) contributi in conto interessi sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing concessi dagli istituti di credito e dalle società di leasing, in misura pari al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.
4.  Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali o comunitari nei limiti dei massimali di intensità previsti dal Regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell'8 settembre 2004 in GUUE L 291 del 14 settembre 2004.
5.  Per le finalità di cui al presente articolo l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni fino ad un importo di tre milioni di euro.
Art.  25.
Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4

1.  All'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono soppresse le parole: "ai comuni nel cui territorio ricadono gli immobili stessi e";
b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole "entro novanta giorni";
c) al comma 4 dopo le parole "Il ricavato" sono aggiunte le altre: "al netto della commissione di cui al comma 2 bis dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10" e dopo la parola "modificazioni" sono aggiunte le seguenti "su cui sono addebitate le spese sostenute per l'assegnazione e gestione dei beni di cui al comma 1".
Art.  26.
Prestiti partecipativi in favore delle cooperative

1.  Al fine di sostenere i programmi di sviluppo delle cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali, previsti dal Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis.
2.  Beneficiari degli aiuti sono le società cooperative aventi sede in Sicilia che dispongano già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.
3.  I programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali.
4.  La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore a due anni.
5.  Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
6.  L'importo del finanziamento deve essere inferiore al capitale sociale già sottoscritto e versato dai soci e non può essere superiore a 500.000 euro.
7.  Il prestito partecipativo deve essere assistito da garanzie reali.
Art.  27.
Prestiti partecipativi in favore dei consorzi di cooperative

1.  Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere agevolazioni sotto forma di prestiti partecipativi nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, relativo agli aiuti de minimis.
2.  Beneficiari degli aiuti sono i consorzi di cooperative o le cooperative di secondo grado aventi sede in Sicilia che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.
3.  La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore a due anni.
4.  Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al trenta per cento del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento.
5.  L'importo del finanziamento deve essere inferiore al capitale sociale già sottoscritto e versato dai soci e non può essere superiore a duecentomila euro ogni venti imprese aggregate.
6.  Il prestito partecipativo deve essere assistito da garanzie reali.
Art.  28.
Disposizioni attuative

1.  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per le rispettive competenze, emanano le direttive per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli da 22 a 27 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.  29.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 22 dicembre 2005.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LEONTINI 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  PAGANO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CINTOLA 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  LO MONTE 
Assessore regionale per l'industria  D'AQUINO 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  SCOMA 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  GRANATA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 2, commi 1 e 3:
-  La legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, reca: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 61, S.O.
-  L'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal successivo art. 15, comma 1, della legge che si annota, risulta il seguente:
"Distretti produttivi. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.
2.  Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.
3.  Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
4.  I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:
a)  enti locali;
b)  imprese con sede nel territorio regionale;
c)  associazioni di categoria;
d)  enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
5.  Il patto di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
6. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:
a) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;
b) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;
c) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;
d) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
e) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;
f) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale.
7. Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
8. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamento CE n. 69/2001, in GUCE del 12 gennaio 2001 e n. 70 /2001, in GUCE del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con specifici bandi.
9. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi.".
-  L'art. 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", così dispone:
"Centri commerciali naturali. -  1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali.
2. Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata ha lo scopo di:
a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;
b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;
c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.
3. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.".
Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Contributi aree attrezzate. - 1. Ai consorzi di imprese che hanno ottenuto l'approvazione di piani attuativi di lottizzazione per la realizzazione di aree attrezzate l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può concedere, riservando una quota delle risorse finanziarie non inferiore al trenta per cento, contributi in conto capitale fino ad un massimo del 60 per cento della spesa delle opere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti alle reti esistenti da cedere ai comuni. Il contributo può essere concesso in conto interessi per l'abbattimento del tasso all'1 per cento per l'intera somma necessaria alla realizzazione delle suddette opere.
2. Qualora i consorzi di imprese intervengano per il recupero, riuso, riqualificazione e/o completamento di aree attrezzate, il contributo di cui al comma 1 è erogato in conto interessi per il totale abbattimento del tasso di interesse.
3. I lotti edificati all'interno dei piani di insediamento produttivo comunali possono essere assegnati in proprietà al valore di mercato alle imprese beneficiarie, fermi restando l'immodificabilità della destinazione d'uso produttiva e il diritto di prelazione da parte del Comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.
4. Per la realizzazione delle aree attrezzate, non possono essere concessi ai comuni e ai consorzi di imprese contributi per la costruzione di capannoni da cedere alle imprese. L'articolo 61, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
5. Le aree comprese nei piani comunali attuativi per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e quelle ricadenti nei piani regolatori corredati da prescrizioni attuative dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, possono essere espropriate secondo le modalità indicate ai seguenti commi, ferma restando, per quanto non previsto, la normativa vigente in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
6. Su istanza delle imprese o di loro consorzi, volta ad ottenere l'assegnazione di lotti per l'insediamento delle imprese medesime, i comuni e i consorzi per le aree di lo sviluppo industriale possono effettuare la procedura espropriativa di aree specificatamente individuate, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da un apposito elenco istituito dall'ente medesimo, senza oneri finanziari a carico dei propri bilanci. L'istanza è assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri espropriativi e di urbanizzazione primaria dell'area interessata e può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo omogeneo e armonioso del territorio.
7. Ricevuta l'istanza, l'autorità espropriante determina un termine di trenta giorni, mediante adeguate forme di pubblicità, per la partecipazione di altri imprenditori all'assegnazione delle aree alle medesime condizioni offerte dal soggetto promotore, dando priorità ai progetti di investimento che creino maggiore occupazione, che abbiano minore impatto ambientale e per la cui realizzazione siano stati concessi finanziamenti pubblici. Nel caso di esclusione del promotore, spetta a quest'ultimo il rimborso, da parte degli assegnatari, delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.
8. In presenza di progetti di investimento di importo superiore a dieci milioni di euro, l'autorità espropriante può direttamente addivenire ad una convenzione con il soggetto promotore.
9. In nessun caso le aree possono essere assegnate ad imprese di costruzione e immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese.
10. L'impresa assegnataria versa direttamente al proprietario del terreno il prezzo corrispondente all'ammontare dell'indennità di esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in caso di non accettazione, provvede a depositare l'indennità determinata alla Cassa depositi e prestiti ed assume l'impegno di tenere indenne l'autorità espropriante da oneri derivanti da eventuali procedure contenziose, si fa carico di ogni altra spesa relativa alla procedura espropriativa e realizza, direttamente e contestualmente all'insediamento, le relative opere di urbanizzazione primaria.
11. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche su iniziativa dei comuni o dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, che in tale ipotesi procedono, mediante avviso pubblico, all'individuazione delle imprese assegnatarie dei lotti.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla fattispecie prevista dall'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
13. I proprietari di terreni ricompresi nelle aree di cui ai precedenti commi possono richiederne l'assegnazione in deroga alle graduatorie nel rispetto dei vincoli di destinazione dell'insediamento produttivo e dei termini per la realizzazione dello stabilimento.".
Nota all'art. 4, comma 2:
L'art. 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", così dispone:
"Procedura automatica. - 1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi una attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale ovvero in misura fissa d'ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili.
2. L'Assessore competente per materia determina previamente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi, l'interessato presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in assenza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni. L'interessato presenta altresì la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quant'altro previsto dal comma 3.
5. Entro 30 giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
6. Qualora la dichiarazione sia viziata o incompleta, entro il medesimo termine di cui al comma 5, è comunicata all'impresa la richiesta di integrazione della documentazione ovvero il diniego all'intervento in caso di vizi insanabili.
7. L'impresa beneficiaria, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria nel caso di interventi di sostegno dell'occupazione e nel caso di aiuti concessi nell'ambito del "de minimis".
8. Il soggetto competente accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta entro il termine previsto dalle norme specifiche e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della documentazione stessa, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede all'erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione.".
Nota all'art. 6, comma 1:
L'art. 111 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie. - 1. Agli articoli 48, comma 1, 49, comma 1, e 52, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole "l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca", sono sostituite dalle seguenti "La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS)". Per le finalità di cui agli articoli 48, 49 e 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 la CRIAS utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e per la parte degli interventi cofinanziati con fondi comunitari utilizza le risorse del POR Sicilia 2000-2006. Gli interventi di cui all'articolo 48 possono essere concessi sotto forma di contributo in conto capitale, di prestiti a tasso agevolato della durata massima di venti anni, di cui due di preammortamento, di contributi in conto interessi ovvero di contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni per i beni immobili e di cinque anni per i beni mobili, ovvero in forma mista nella misura stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
1 bis. Le disponibilità del fondo a gestione separata istituito presso la CRIAS non possono essere impiegate per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, tranne che per la modalità di concessione dell'aiuto in forma mista.
2. I contributi in conto capitale previsti dagli articoli 48 e 49 sono concessi erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il conferimento delle relative funzioni alla CRIAS, con le procedure attuative degli articoli 42, 43, 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.
3. [...].",
Nota all'art. 6, comma 2:
L'art. 62 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Erogazione aiuti agli investimenti. - 1. Gli aiuti all'investimento di cui alla lettera b) dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, erogati dalla CRIAS nella forma tecnica di finanziamento agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a), possono essere erogati nell'ambito della regola de minimis e sono concessi secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.".
Nota all'art. 6, comma 3:
L'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Aiuti all'investimento. - 1. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni:
a) contributi a fondo perduto in misura non superiore ai massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE pari al 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL per la piccola e media impresa per la realizzazione di un nuovo laboratorio, la ristrutturazione o l'ampliamento di un laboratorio esistente, comprensivo dell'area e dei locali occorrenti, per l'acquisto delle macchine ed attrezzature necessarie all'attività d'impresa nonché per far fronte agli oneri riguardanti gli allacciamenti alle reti di distribuzione energetica, su una spesa per investimento non inferiore a euro 25.000 e non superiore a euro 750.000. Parte della spesa ammessa al finanziamento, per un importo non superiore al 25 per cento, può riguardare costi per investimenti immateriali ed in particolare per la certificazione di qualità, per la tutela ambientale, per l'innovazione tecnologica e per l'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione. I contributi sono erogati per il tramite della CRIAS;
b) in alternativa, il contributo può essere concesso sotto forma di prestito a tasso agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera a). Il contributo in conto interessi è erogato dalla CRIAS sulle operazioni di credito liberamente perfezionate dalle imprese artigiane con gli istituti di credito ed è corrisposto nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato. Le operazioni di credito sono assistite da idonea garanzia regionale;
c) in alternativa il contributo può anche essere concesso in forma mista in parte a fondo perduto e per la restante parte come prestito a tasso agevolato secondo le percentuali che saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
2. E' data priorità agli investimenti che prevedono nuova occupazione, innovazione di processo e di prodotto, risparmio e diversificazione energetica, tutela dell'ambiente, valorizzazione di prodotti tipici dell'artigianato.
3. Le aree, le opere, i macchinari e le attrezzature sono soggetti al vincolo quinquennale della destinazione produttiva in funzione della quale il contributo è stato concesso. Tale vincolo quinquennale decorre, per ciò che riguarda l'esecuzione di opere e l'acquisto delle relative aree, dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.
4. L'inosservanza dell'obbligo suddetto determina la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali.
5. L'erogazione del beneficio è subordinata alla costituzione di garanzie che consistono esclusivamente in garanzie reali sui terreni o sulle infrastrutture fisse o durature da acquistare o da realizzare ovvero in fideiussioni assicurative.
6. I beni oggetto del contributo, soggetti al rischio di furto o incendio, devono essere assistiti, per tutta la durata del vincolo di destinazione, da congrua polizza assicurativa a favore dell'ente erogatore a copertura dei predetti rischi.
7. Dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 14 della presente legge cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
8. I contributi in conto capitale previsti dal presente articolo continuano ad essere erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il trasferimento delle competenze alla CRIAS.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 600 miliardi.
10. Nel caso di comprovata e persistente inefficace applicazione degli interventi previsti dal presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può, previo preavviso, avocare la gestione diretta degli stessi, attraverso l'adozione di idonei provvedimenti sostitutivi.".
Nota all'art. 7, commi 1 e 2:
L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 che si annota, risulta il seguente:
"Aiuti all'investimento. - 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito, previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, a condizione che complessivamente l'importo dell'aiuto non superi i massimali stabiliti per le regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, pari al 35 per cento in ESN cui è aggiunto un 15 per cento in ESL per le piccole e medie imprese:
1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata e per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni, della durata massima di dodici anni, di cui due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;
2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito, per un importo superiore a 100.000 euro e fino a 516.458,90 euro e comunque entro il limite del 75 per cento dell'investimento, diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1);
3) contributi in conto capitale, agli esercizi di vicinato, fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti di cui al punto 1). Tali contributi non possono avere un importo superiore a 20.000 euro e sono concessi nei limiti del venti per cento delle disponibilità del fondo;
4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1), contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a lire 500 milioni e non inferiore a lire 30 milioni.
2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti, ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.
3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.
5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, ed è composto:
a) da cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
b) da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi assessori;
c) da un componente designato dall'associazione bancaria italiana;
d) da due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente.
7. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.
8. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del Comitato il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
9. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 35 miliardi.".
Nota all'art. 7, comma 3:
L'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Crediti a breve termine. - 1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" a carico del fondo a gestione separata di cui all'articolo 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario:
a) credito di avviamento, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a favore dei soggetti che intraprendano una nuova attività. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può superare l'importo di lire 200 milioni e può essere utilizzata per tutti gli acquisti necessari per la formazione di scorte preordinate all'avviamento dell'attività di impresa, nonché per i pagamenti di emolumenti e compensi a terzi per servizi resi all'impresa stessa;
b) credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'ammontare dell'apertura di credito non può superare il 60 per cento dei costi sostenuti e documentati dall'impresa nel corso dell'esercizio precedente, per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di lire 10 milioni e non può comunque superare l'importo di lire 200 milioni;
c) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni;
d) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di lire 30 milioni e un massimo di lire 500 milioni, maturate alla data del 30 giugno 2005, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interesse è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.
2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.
3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'articolo 16.
4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità:
a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori;
b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.".
Note all'art. 7, commi 4 e 5:
-  L'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante: "Riforma della disciplina del commercio.", così dispone:
"Programmazione della rete distributiva. - 1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;
g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;
c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.
3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;
e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.
4. Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.
5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.
6. In caso di inerzia da parte del Comune, l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
8. Al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita ed un costante adeguamento agli standard di sicurezza, nonché per la valorizzazione e la salvaguardia dell'attività di commercializzazione delle produzioni regionali, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge, con periodicità biennale.
9. In caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 8 trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 22.
10. In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.".
-  Il decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000 reca "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2000, n. 35.
-  L'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante "Riforma della disciplina del commercio.", così dispone:
"Grandi strutture di vendita. - 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal Comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il Comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.
5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al Comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.".
Nota all'art. 7, comma 6:
L'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante: "Riforma della disciplina del commercio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Sanzioni e revoca. - 1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:
a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi;
b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
5. Il Sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il Sindaco del Comune.
8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al Comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.".
Nota alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 10:
-  L'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondo a gestione separata per gli aiuti all'investimento, alla ricerca e all'innovazione tecnologica. - 1. Al fine di garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, all'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito un fondo a gestione separata presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, previa stipula di apposita convenzione, secondo le procedure di cui al combinato disposto dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, da utilizzarsi anche per le finalità di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, dandone applicazione sul territorio della Regione siciliana. È demandato al dirigente generale del dipartimento regionale per l'industria, con apposito decreto di natura non regolamentare, determinare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla prevista applicazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Gli oneri derivanti dalla convenzione e quelli relativi alla effettuazione di ispezioni, valutazioni, verifiche ed accertamenti precedenti o successivi all'erogazione delle agevolazioni sono posti a carico del fondo.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentito il comitato consultivo industria, vengono ripartite le disponibilità del fondo a regimi di aiuto di cui al comma 1.
3. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, composto da:
a) un esperto in materia creditizia e di agevolazioni alle imprese, con funzione di presidente, designato dall'Assessore regionale per l'industria;
b) due componenti designati dall'ente gestore, uno dei quali con funzione di vicepresidente;
c) tre dipendenti con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, di cui due in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria ed uno presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;
d) due componenti designati dall'Assessore regionale per l'industria, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali degli industriali maggiormente rappresentative;
e) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana.
4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore.
5. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni. Qualora un consigliere, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni od altra causa, il nuovo designato resta in carica sino alla scadenza del comitato.
6. Spetta al comitato deliberare l'approvazione delle singole operazioni da ammettere ai benefici del fondo di rotazione o da revocare in base alle risultanze istruttorie esitate dal gestore concessionario e quant'altro indicato nella convenzione di cui al comma 1.
7. I compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico dell'ente gestore, sono determinati con la convenzione di cui al comma 1.
8. Le agevolazioni di cui al comma 1 conservano la loro operatività attraverso l'originario gestore dei relativi fondi regionali sino alla data in cui il soggetto, individuato secondo le modalità di cui al comma 1, attiva il funzionamento del fondo stesso.
9. Tutte le disponibilità dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 4 e 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, nonché i successivi rientri in relazione alle operazioni di finanziamento in essere e gli stanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, confluiscono nel fondo a gestione separata istituito dal presente articolo alla data di cui al comma 8. I benefici di cui all'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si estendono anche alle istanze presentate e/o esitate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.
10. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a utilizzare una quota non superiore all'uno per mille della consistenza del fondo al primo gennaio di ogni anno, per le spese di funzionamento connesse alle attività e agli adempimenti di propria competenza riguardanti l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.".
Nota all'art. 12, comma 1:
-  L'art. 31 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Aiuti alle imprese editoriali. - 1. La Regione, in armonia con quanto stabilito nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove e sostiene l'attività dell'editoria siciliana.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese rientranti nei limiti dimensionali definiti a livello comunitario che svolgano attività editoriali e che operino in Sicilia da non meno di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, contributi per investimenti non superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari alla distribuzione dei prodotti cartacei, nonché di editoria elettronica e informatica libraria e musicale e di editoria discografica, grafica e multimediale, con esclusione dei film. Parte della spesa ammissibile a finanziamento non superiore al 25 per cento può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze.
3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a un massimo del 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte fino all'80 per cento dell'investimento sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti di durata massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a condizione che l'intensità dell'aiuto complessivamente non superi l'importo del 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.
4. Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le seguenti condizioni:
a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore dell'industria dalla Commissione europea maggiorato di due punti;
b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60% del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.".
Nota all'art. 13, comma 1:
-  L'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.", così dispone:
"Centri di assistenza tecnica. -  1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.".
Nota alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 14:
-  L'art. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, recante: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Beneficiari. - 1. Ai sensi della presente legge i confidi sono costituiti da microimprese, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e da quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, da cooperative.
2. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese di cui al comma 1, a prescindere dalla natura giuridica rivestita, che abbiano sede o un'unità operativa nel territorio regionale, compresi i liberi professionisti."
Nota all'art. 15, comma 1:
-  L'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Distretti produttivi. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.
3. Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
4. I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:
a) enti locali;
b) imprese con sede nel territorio regionale;
c) associazioni di categoria;
d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
5. Il patto di cui al comma 3, è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
6. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:
g) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;
h) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;
i) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;
j) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
k) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;
l) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale.
7. Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
8. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamento CE n. 69/2001, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 12 gennaio 2001 e n. 70/2001, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con specifici bandi.
9. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi.".
Nota all'art. 16, comma 1:
-  L'art. 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Garanzia sussidiaria Ente Fiera di Palermo. -  1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria in favore degli istituti di credito che erogano mutui in favore dell'Ente autonomo Fiera di Palermo finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti alla data del 30 giugno 2004 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 10.000 migliaia di euro.
2. Per le finalità del comma 1, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze approva il piano di risanamento aziendale ed il piano di ammortamento del mutuo, verificando ogni 12 mesi che gli stessi piani siano rispettati attraverso la nomina di un commissario straordinario, da parte dello stesso Assessorato, per il risanamento dell'ente, da affiancare al consiglio di amministrazione dello stesso ente o al commissario.
3. Nelle more di un organico riordino del settore e delle attività fieristiche, gli Enti fiera regionali si trasformano in soggetti giuridici privati che subentrano agli Enti cessati nei rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti al momento della trasformazione.
4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, cui compete la tutela e la vigilanza degli Enti fieristici, dà attuazione alla disposizione di cui al comma 3 mediante nomina di commissari ad acta. Le procedure di privatizzazione, da completarsi entro il 30 giugno 2006, si informano alle previsioni normative del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.".
Nota all'art. 17, comma 1:
-  L'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante: "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana.", così dispone:
"Ambito di applicazione della legge. -  L'attività estrattiva delle sostanze minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica, ad esclusione di quelle appartenenti ai giacimenti da miniera, definite di prima categoria all'art. 2 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, è disciplinata, nel territorio della Regione siciliana, dalle disposizioni della presente legge allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale della Regione, nel rispetto e tutela del paesaggio e della difesa del suolo.
L'attività estrattiva è regolamentata mediante la predisposizione di un piano regionale dei materiali da cava secondo le norme della presente legge.
L'attività di coltivazione delle sostanze di cui al precedente primo comma è soggetta ad autorizzazione, ad eccezione dell'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano sullo stesso, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.".
Note all'art. 19, comma 3:
-  L'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.", così dispone:
"Imprenditore agricolo professionale. - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) [...];
c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'I.N.P.S. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di I.A.P.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.".
-  Il comma 13 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.", così dispone:
"13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente: -  "1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, nonché la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50% detta percentuale, nei seguenti casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.".
Nota all'art. 20, comma 1:
-  Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, reca "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 2005, n. 137.
Nota all'art. 20, comma 4:
-  L'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 della Commissione, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.", così dispone:
"Aiuti alle associazioni di produttori. - 1. Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di associazioni o unioni di produttori sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9.
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché possano fruire di assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato:
a) associazioni o unioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli;
b) associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità conformemente alla legislazione comunitaria.
Il regolamento interno sulle associazioni o unioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione o dall'unione.
Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'associazione o all'unione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di immissione sul mercato e di norme di informazione sulla produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nel quadro delle associazioni o delle unioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato.
3.  Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.
4.  L'aiuto deve essere temporaneo e decrescente e non può superare il 100% dei costi ammissibili sostenuti nel primo anno; esso deve essere ridotto di almeno 20 punti percentuali per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti in quell'anno.
5.  Non possono essere concessi aiuti né in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili limitate a e risultanti da un aumento da un anno all'altro del fatturato del beneficiario pari almeno al 30%, laddove ciò è dovuto all'adesione di nuovi membri e/o al trattamento di nuovi prodotti.
6.  Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.
7.  Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.
8.  L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'associazione o unione di produttori ai sensi del presente articolo non può superare 100.000 EUR.
9.  Non possono essere concessi aiuti ad associazioni o unioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato."
Nota alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 21:
L'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Consorzi fidi tra cooperative.
1. [...].
2. [...].
3. [...].
4. [...].
5. L'IRCAC, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, è autorizzato a sottoscrivere quote di partecipazione a fondi mobiliari di tipo chiuso della tipologia prevista dall'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura massima di 2.000 migliaia di euro, a valere sulle disponibilità dei fondi di rotazione dallo stesso ente gestiti.
6.  Al fine di promuovere interventi finalizzati a contrastare gli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi al consumo, a garantire la presenza degli operatori commerciali all'interno dei centri abitati ed a valorizzare i prodotti locali, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, a valere sulle disponibilità dell'UPB 8.2.1.3.2, capitolo 342525, a promuovere, in convenzione con le organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 che associano cooperative di consumo, interventi sperimentali di promozione di cooperative di consumatori nell'ambito delle diverse comunità locali e di cooperative di dettaglianti mediante partnership con le realtà imprenditoriali del settore rappresentate a livello nazionale. Tali interventi sono finalizzati all'attività di divulgazione informativa, di aggregazione consortile e di accordi commerciali.
7.  In armonia con le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute sia ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 220/2002, ai fini delle previsioni di cui all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'elenco delle cooperative aderenti comunicato all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ai fini revisionali, all'inizio del biennio ispettivo da ciascuna organizzazione.
7bis. Per il solo biennio ispettivo relativo agli anni 2005 e 2006, alle organizzazioni nazionali riconosciute nel corso del biennio ispettivo relativo agli anni 2003 e 2004, è attribuita una rappresentatività del 10 per cento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48. La differenza tra tale valore e quello effettivamente calcolato è recuperata attraverso una detrazione in parti uguali a valere sulle percentuali di rappresentatività calcolate per le altre organizzazioni.".
Note all'art. 22, comma 1:
-  Il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, è pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10.
-  Il regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 della Commissione recante modifica del regolamento CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo., è pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63.
Nota all'art. 22, comma 2:
La raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, è pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
Nota all'art. 22, comma 6:
L'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", così dispone:
"Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC.  - 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione.
3.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998 sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente.".
Nota all'art. 23, commi 1, 2 e 5:
Il regolamento CE n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 della Commissione, recante: "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.", è pubblicato nella G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1.
Note all'art. 23, comma 2:
Per la raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 vedi nota all'art. 22, comma 2.
Nota all'art. 23, comma 3:
Gli articoli 5 e 26 del regolamento CE 1257/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, - abrogati, con regolamento (CE) 20 settembre 2005 n. 1698/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ma applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2007 - così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 5 - 1. Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole:
-  che dimostrino redditività,
-  che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e
-  il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.
2.  Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo comma devono essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale relativa alla concessione dell'aiuto.
3.  Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. L'agricoltore ottempera alle pertinenti norme entro la fine del periodo di investimento.".
"Art. 26 -  1. Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese
-  che dimostrino redditività e
-  che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.
Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi le piccole unità di trasformazione possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. Le piccole unità di trasformazione si conformano alle norme pertinenti entro il termine del periodo di investimento.
2.  Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.
3.  Dev'essere offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati.".
Nota all'art. 23, comma 6:
Per l'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 vedi nota all'art. 22, comma 6.
Note all'art. 24, commi 1, 2 e 4:
-  Il regolamento CE n. 1595/2004 dell'8 settembre 2004 della Commissione è relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
-  Per la raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 vedi nota all'art. 22, comma 2.
Nota alla rubrica ed la comma 1 dell'art. 25:
L'art. 67 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Acquisizione di beni immobili in favore dell'I.R.C.A.C. - 1. Al fine di sostenere iniziative di sviluppo socio-economico, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a chiedere ai sensi dell'articolo 505 del codice di procedura civile l'assegnazione di beni immobili appartenenti a società cooperative a responsabilità limitata, gravati da ipoteche in favore dello stesso, e sottoposte a procedure esecutive o in liquidazione, a condizione che dalle assegnazioni non discendano per l'I.R.C.A.C. obblighi di pagamenti nei confronti di altri creditori.
2. Gli immobili assegnati entrano a far parte del patrimonio dell'istituto e devono essere trasferiti in proprietà ad imprese che realizzano investimenti nel territorio della Regione nei settori agricoli, industriali, commerciali, artigianali o in altri settori produttivi.
3.  Il prezzo di vendita è determinato dall'ispettorato regionale tecnico entro novanta giorni.
4.  Il ricavato al netto della commissione di cui al comma 2 bis dell'articolo 55 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 implementa il fondo unico costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni su cui sono addebitate le spese sostenute per l'assegnazione e gestione dei beni di cui al comma 1.".
Nota all'art. 26, comma 1 ed all'art. 27, comma 1:
Il regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione è relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1077
"Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Oddo, Ortisi, Catania, Ardizzone, Savarino, Lo Curto, Infurna, Dina, Zago, Panarello, Beninati, Burgaretta, Sbona il 26 ottobre 2005.
Trasmesso per l'esame alla Commissione "Bilancio" (II) e per il parere alla Commissione "Attività produttive" (III) il 27 ottobre 2005.
Esaminato dalla Commissione "Bilancio" nelle sedute n. 229 del 23 novembre 2005 e n. 235 dell'1 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 235 dell'1 dicembre 2005.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 336 del 5 dicembre 2005; n. 337 del 6-7 dicembre 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 337 del 6-7 dicembre 2005.
(2005.50.3138)120


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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